Articolo 1 della Legge 17 novembre 1978, n. 823
Articolo 2
Versione
11 gennaio 1979
Art. 1.
E' autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana al negoziato per la riduzione delle forze in Europa centrale (MBFR).
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1979