Art. 1.
E' autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana al negoziato per la riduzione delle forze in Europa centrale (MBFR).
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
E' autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana al negoziato per la riduzione delle forze in Europa centrale (MBFR).
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.