TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/11/2024, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 581/2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 28 novembre 2024, ore 10:00, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per con l'avv. FERRARI PIETRO, oggi sostituito dall'avv. DI ROCCO MARIA Parte_1
per l'avv. GUARDUCCI BENEDETTA la quale si riporta alla CP_1 documentazione già depositata attestante l'assenza del requisito dimensionale. Le parti discutono riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI PIETRO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Firenze, via Cernaia 31, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GUARDUCCI BENEDETTA, elettivamente domiciliata a Prato, via F. Ferrucci
41, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio sua datrice di lavoro dal l'11 aprile 2018 al 2 Parte_2 CP_1
marzo 2022, affinché sia condannata al pagamento delle differenze retributive per il maggiore orario osservato e per le ferie non godute;
chiede altresì che sia accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato il 15 febbraio 2022 per insussistenza del fatto contestato o per indeterminatezza della contestazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Rispetto al licenziamento, evidenzia che i fatti contestati, consistenti nell'impossessamento di denaro dalla cassa, ripreso dalle telecamere della società, sono idonei a recidere irrimediabilmente
1 il vincolo fiduciario e oggetto di querela alla quale ha fatto seguito il rinvio a giudizio di . Pt_1
Quanto alle differenze retributive pretese, nega che il ricorrente abbia osservato un orario diverso da quello contrattuale (part time fino al 31 agosto 2021, con orario 10:30-14:30 dal lunedì al sabato, poi trasformato in full time) rappresentando che, comunque, dal 12 marzo al 15 luglio 2020
l'attività è stata sospesa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che, anche successivamente, i dipendenti – compreso – sono stati collocati in cassa integrazione. Pt_1
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e le prove orali articolate dalle parti e da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza odierna, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova richiamare la motivazione posta a sostegno dell'atto espulsivo (doc. 6 ricorso), che riproduce il contenuto della contestazione disciplinare
(doc. 5):
“La mattina di Lunedì 31 gennaio'22, alle ore 11:28, dal sistema di videosorveglianza tramite telecamere, è stato verificato che, durante l'orario di lavoro, sul luogo di lavoro, sottraeva immotivatamente dei soldi dalla cassa. La stessa circostanza risulta essersi verificata anche il giorno seguente, 1° febbraio'22 alle ore 11:26;
si è ripetuta con le stesse modalità il giorno 2 febbraio alle ore 10:45, e di nuovo si è verificata il giorno 3 febbraio alle ore 6:40”.
A parte la genericità della contestazione (che non quantifica il denaro di cui il ricorrente si sarebbe appropriato) in ogni caso parte resistente non ha dimostrato la sussistenza del fatto contestato.
Invero, la sottrazione di denaro aziendale non è stata corroborata da alcun elemento di prova assunto in questa sede.
L'unico elemento che, a dire della società, comproverebbe la condotta contestata a , è infatti Pt_1
il doc. 5 della memoria di costituzione, che contiene un estratto di un filmato (del quale, peraltro, non si conosce la data) della durata di 1:32 minuti.
Ebbene, esso ritrae il ricorrente e un'altra persona nei pressi della cassa mentre contano
2 verosimilmente delle banconote che vengono poi riposte all'interno del registratore, senza che possa scorgersi la loro appropriazione.
Peraltro, al minuto 00:47, scompare dall'inquadratura. Pt_1
Come è evidente, il contenuto dei filmati, unica prova prodotta dalla datrice di lavoro, non è
affatto univoco dovendosi valorizzare, di contro, il limitatissimo arco temporale durante il quale la condotta sarebbe stata posta in essere (quattro giorni, a fronte di un rapporto di lavoro durato poco meno di quattro anni, senza che risultino precedenti condotte di tenore analogo a quelle di cui si discute).
Del resto, alcuna indicazione a sostegno della tesi di parte convenuta può ritrarsi dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata a seguito della presentazione della querela da parte della società, atteso che non se ne conoscono ancora gli esiti.
Del pari, i testi escussi non hanno saputo riferire in ordine ai comportamenti oggetto di giudizio.
Ciò vale anche per (udienza del 29 febbraio 2024), dipendente della resistente, Testimone_1
che ha riferito: “durante un periodo, poco prima del licenziamento, ci facevano fare le chiusure cassa ad ogni ora. Quando ero in turno con lui, capitava di avere dei soldi in più (ad esempio perché non avevamo
fatto bene gli scontrini). In quel caso, per non farcene accorgere dal titolare dell'errore abbiamo messo quei soldi in più nelle mance. È successo qualche volta, poi io dissi che non volevo più farlo e quindi davanti a me non è più successo. A parte questi casi (soldi in più in cassa) non l'ho mai visto prendere soldi”.
Si tratta, infatti, di contegno del tutto diverso da quello contestato (consistente, ripetesi,
nell'asportazione di soldi dalla cassa), per il quale non risulta essere stato adottato alcun provvedimento disciplinare, neppure nei confronti di (nonostante ella abbia ammesso Tes_1
che era lei, in questi casi, a spostare materialmente il denaro).
Pertanto, alla luce di quanto precede, deve ritenersi l'insussistenza del fatto contestato.
In punto di tutela applicabile, a fronte della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda
(così come documentate, da ultimo, con la produzione di parte resistente del 18 novembre 2024), deve trovare applicazione l'art. 9 D. Lgs. 23/2015: di conseguenza, il rapporto di lavoro deve considerarsi estinto alla data del licenziamento e la società condannata al pagamento di un'indennità che deve essere quantificata, tenuto conto dell'anzianità del ricorrente e del contegno datoriale, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
3 calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Deve essere rigettata invece la domanda volta al pagamento delle differenze retributive per il maggior orario asseritamente osservato.
Infatti, sul punto, il ricorrente non ha dimostrato – come era suo onere, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata – l'an (ovverosia l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti) e il quantum (sia pure in termini essenziali) di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro (sul punto, cfr. Cass.,
n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 19320/2022).
Confermano quanto sopra osservato gli stessi conteggi depositati in giudizio, i quali espongono ore di lavoro supplementare anche per periodi in cui, pacificamente, l'attività lavorativa era sospesa (cfr. p. 4 memoria di costituzione e doc. 6 e 7 ad essa allegati), circostanza non contestata dal ricorrente).
Tanto basterebbe per il rigetto.
In ogni caso, neppure l'istruttoria orale conforta la prospettazione attorea.
Invero, (escussa, come tutti gli altri testi di seguito indicati, ad eccezione di Tes_2 Tes_1
all'udienza del 5 dicembre 2023), cognata del ricorrente, ha riferito di conoscere l'orario
[...]
di lavoro del ricorrente “perché lavoravo lì vicino”. Sennonché, anche a voler ritenere attendibile l'orario indicato (cosa rispetto alla quale quale si nutre più di un dubbio, posto che la teste ha ricordato precisamente l'orario di lavoro del cognato, ma non il proprio, lamentando che la domanda del giudice sul punto non fosse “pertinente al giudizio”), l'assenza di un qualsivoglia riferimento temporale rispetto al periodo in cui era solita frequentare il bar impedisce di ritenere provata, per il tramite di essa, la tesi del ricorrente: non deve dimenticarsi, infatti, che il 1° settembre 2021 l'orario di lavoro di , originariamente a tempo parziale, è stato trasformato Pt_1
a tempo pieno, circostanza compatibile con il fatto che il ricorrente fosse al lavoro alle 7 della mattina, come sostenuto dalla teste.
, dipendente della resistente, ha spiegato che lui entrava al lavoro alle Testimone_3
11:00, che era già lì e che “sicuramente faceva il turno del pranzo” (dichiarazioni del tutto Pt_1
4 neutre rispetto alla domanda azionata); in ogni caso, egli è stato assunto nel settembre 2021, in concomitanza con la trasformazione di cui si è appena detto.
Valutazioni analoghe valgono per (che all'epoca dei fatti lavorava nella zona Persona_1
dove si trova il bar della resistente, ove si recava intorno alle 8:30/9:00), secondo il quale: “è
capitato di averlo visto la mattina a colazione e poi a pranzo o il pomeriggio, ma non so dire se fosse
l'eccezione o la regola. Non conosco i suoi orari di lavoro”. anche lei assunta dopo che il Testimone_4
contratto di era diventato a tempo pieno, nulla ha saputo riferire, essendo stata Pt_1
inizialmente assunta con un contratto a chiamata di quattro ore (“non so dire che orari facesse
A volte eravamo insieme a volte no”). Pt_1
amico del ricorrente, ha narrato di lavorare da circa dieci anni nei pressi del Persona_2
con orario di circa dieci ore al giorno e che “la maggior parte delle volte” trovava CP_1 Pt_1
“lì al lavoro”; inoltre, che “a volte” andava anche la mattina presto, intorno alle 7:00 e, anche in questo caso, trovava . Tuttavia, si tratta di affermazioni isolate che, per la loro genericità, Pt_1
non consentono di ritenere che l'orario osservato sia stato, per tutto il periodo, quello allegato in ricorso.
La teste invece, ha confermato che, durante il periodo in cui aveva il part time, ha Tes_1 Pt_1
osservato l'orario contrattuale.
Di qui le raggiunte conclusioni rispetto al rigetto della domanda.
Neppure può essere accolta la domanda volta al pagamento delle somme a titolo di ferie non godute, mancando nel ricorso la puntuale allegazione dello svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (fatto costitutivo delle relative indennità), della richiesta di ferie da parte del lavoratore o, ancora, della mancata fruizione imputabile alla parte datoriale (a tale ultimo riguardo, cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6262 del 24/02/2022, Rv. 664002 - 01).
Del pari, deve essere rigettata la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, formulata soltanto nelle conclusioni e in maniera del tutto generica (ragione per cui, anche in un'ottica di economia processuale, non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_2
5 Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda in termini corrispondenti alla proposta conciliativa formulata dal giudice in occasione della prima udienza, rifiutata dalla sola parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria di importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 28 novembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 28 novembre 2024, ore 10:00, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per con l'avv. FERRARI PIETRO, oggi sostituito dall'avv. DI ROCCO MARIA Parte_1
per l'avv. GUARDUCCI BENEDETTA la quale si riporta alla CP_1 documentazione già depositata attestante l'assenza del requisito dimensionale. Le parti discutono riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI PIETRO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Firenze, via Cernaia 31, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GUARDUCCI BENEDETTA, elettivamente domiciliata a Prato, via F. Ferrucci
41, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio sua datrice di lavoro dal l'11 aprile 2018 al 2 Parte_2 CP_1
marzo 2022, affinché sia condannata al pagamento delle differenze retributive per il maggiore orario osservato e per le ferie non godute;
chiede altresì che sia accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato il 15 febbraio 2022 per insussistenza del fatto contestato o per indeterminatezza della contestazione.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Rispetto al licenziamento, evidenzia che i fatti contestati, consistenti nell'impossessamento di denaro dalla cassa, ripreso dalle telecamere della società, sono idonei a recidere irrimediabilmente
1 il vincolo fiduciario e oggetto di querela alla quale ha fatto seguito il rinvio a giudizio di . Pt_1
Quanto alle differenze retributive pretese, nega che il ricorrente abbia osservato un orario diverso da quello contrattuale (part time fino al 31 agosto 2021, con orario 10:30-14:30 dal lunedì al sabato, poi trasformato in full time) rappresentando che, comunque, dal 12 marzo al 15 luglio 2020
l'attività è stata sospesa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che, anche successivamente, i dipendenti – compreso – sono stati collocati in cassa integrazione. Pt_1
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e le prove orali articolate dalle parti e da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza odierna, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, per le ragioni che si vanno a illustrare.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova richiamare la motivazione posta a sostegno dell'atto espulsivo (doc. 6 ricorso), che riproduce il contenuto della contestazione disciplinare
(doc. 5):
“La mattina di Lunedì 31 gennaio'22, alle ore 11:28, dal sistema di videosorveglianza tramite telecamere, è stato verificato che, durante l'orario di lavoro, sul luogo di lavoro, sottraeva immotivatamente dei soldi dalla cassa. La stessa circostanza risulta essersi verificata anche il giorno seguente, 1° febbraio'22 alle ore 11:26;
si è ripetuta con le stesse modalità il giorno 2 febbraio alle ore 10:45, e di nuovo si è verificata il giorno 3 febbraio alle ore 6:40”.
A parte la genericità della contestazione (che non quantifica il denaro di cui il ricorrente si sarebbe appropriato) in ogni caso parte resistente non ha dimostrato la sussistenza del fatto contestato.
Invero, la sottrazione di denaro aziendale non è stata corroborata da alcun elemento di prova assunto in questa sede.
L'unico elemento che, a dire della società, comproverebbe la condotta contestata a , è infatti Pt_1
il doc. 5 della memoria di costituzione, che contiene un estratto di un filmato (del quale, peraltro, non si conosce la data) della durata di 1:32 minuti.
Ebbene, esso ritrae il ricorrente e un'altra persona nei pressi della cassa mentre contano
2 verosimilmente delle banconote che vengono poi riposte all'interno del registratore, senza che possa scorgersi la loro appropriazione.
Peraltro, al minuto 00:47, scompare dall'inquadratura. Pt_1
Come è evidente, il contenuto dei filmati, unica prova prodotta dalla datrice di lavoro, non è
affatto univoco dovendosi valorizzare, di contro, il limitatissimo arco temporale durante il quale la condotta sarebbe stata posta in essere (quattro giorni, a fronte di un rapporto di lavoro durato poco meno di quattro anni, senza che risultino precedenti condotte di tenore analogo a quelle di cui si discute).
Del resto, alcuna indicazione a sostegno della tesi di parte convenuta può ritrarsi dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata a seguito della presentazione della querela da parte della società, atteso che non se ne conoscono ancora gli esiti.
Del pari, i testi escussi non hanno saputo riferire in ordine ai comportamenti oggetto di giudizio.
Ciò vale anche per (udienza del 29 febbraio 2024), dipendente della resistente, Testimone_1
che ha riferito: “durante un periodo, poco prima del licenziamento, ci facevano fare le chiusure cassa ad ogni ora. Quando ero in turno con lui, capitava di avere dei soldi in più (ad esempio perché non avevamo
fatto bene gli scontrini). In quel caso, per non farcene accorgere dal titolare dell'errore abbiamo messo quei soldi in più nelle mance. È successo qualche volta, poi io dissi che non volevo più farlo e quindi davanti a me non è più successo. A parte questi casi (soldi in più in cassa) non l'ho mai visto prendere soldi”.
Si tratta, infatti, di contegno del tutto diverso da quello contestato (consistente, ripetesi,
nell'asportazione di soldi dalla cassa), per il quale non risulta essere stato adottato alcun provvedimento disciplinare, neppure nei confronti di (nonostante ella abbia ammesso Tes_1
che era lei, in questi casi, a spostare materialmente il denaro).
Pertanto, alla luce di quanto precede, deve ritenersi l'insussistenza del fatto contestato.
In punto di tutela applicabile, a fronte della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda
(così come documentate, da ultimo, con la produzione di parte resistente del 18 novembre 2024), deve trovare applicazione l'art. 9 D. Lgs. 23/2015: di conseguenza, il rapporto di lavoro deve considerarsi estinto alla data del licenziamento e la società condannata al pagamento di un'indennità che deve essere quantificata, tenuto conto dell'anzianità del ricorrente e del contegno datoriale, nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
3 calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Deve essere rigettata invece la domanda volta al pagamento delle differenze retributive per il maggior orario asseritamente osservato.
Infatti, sul punto, il ricorrente non ha dimostrato – come era suo onere, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata – l'an (ovverosia l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti) e il quantum (sia pure in termini essenziali) di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro (sul punto, cfr. Cass.,
n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 19320/2022).
Confermano quanto sopra osservato gli stessi conteggi depositati in giudizio, i quali espongono ore di lavoro supplementare anche per periodi in cui, pacificamente, l'attività lavorativa era sospesa (cfr. p. 4 memoria di costituzione e doc. 6 e 7 ad essa allegati), circostanza non contestata dal ricorrente).
Tanto basterebbe per il rigetto.
In ogni caso, neppure l'istruttoria orale conforta la prospettazione attorea.
Invero, (escussa, come tutti gli altri testi di seguito indicati, ad eccezione di Tes_2 Tes_1
all'udienza del 5 dicembre 2023), cognata del ricorrente, ha riferito di conoscere l'orario
[...]
di lavoro del ricorrente “perché lavoravo lì vicino”. Sennonché, anche a voler ritenere attendibile l'orario indicato (cosa rispetto alla quale quale si nutre più di un dubbio, posto che la teste ha ricordato precisamente l'orario di lavoro del cognato, ma non il proprio, lamentando che la domanda del giudice sul punto non fosse “pertinente al giudizio”), l'assenza di un qualsivoglia riferimento temporale rispetto al periodo in cui era solita frequentare il bar impedisce di ritenere provata, per il tramite di essa, la tesi del ricorrente: non deve dimenticarsi, infatti, che il 1° settembre 2021 l'orario di lavoro di , originariamente a tempo parziale, è stato trasformato Pt_1
a tempo pieno, circostanza compatibile con il fatto che il ricorrente fosse al lavoro alle 7 della mattina, come sostenuto dalla teste.
, dipendente della resistente, ha spiegato che lui entrava al lavoro alle Testimone_3
11:00, che era già lì e che “sicuramente faceva il turno del pranzo” (dichiarazioni del tutto Pt_1
4 neutre rispetto alla domanda azionata); in ogni caso, egli è stato assunto nel settembre 2021, in concomitanza con la trasformazione di cui si è appena detto.
Valutazioni analoghe valgono per (che all'epoca dei fatti lavorava nella zona Persona_1
dove si trova il bar della resistente, ove si recava intorno alle 8:30/9:00), secondo il quale: “è
capitato di averlo visto la mattina a colazione e poi a pranzo o il pomeriggio, ma non so dire se fosse
l'eccezione o la regola. Non conosco i suoi orari di lavoro”. anche lei assunta dopo che il Testimone_4
contratto di era diventato a tempo pieno, nulla ha saputo riferire, essendo stata Pt_1
inizialmente assunta con un contratto a chiamata di quattro ore (“non so dire che orari facesse
A volte eravamo insieme a volte no”). Pt_1
amico del ricorrente, ha narrato di lavorare da circa dieci anni nei pressi del Persona_2
con orario di circa dieci ore al giorno e che “la maggior parte delle volte” trovava CP_1 Pt_1
“lì al lavoro”; inoltre, che “a volte” andava anche la mattina presto, intorno alle 7:00 e, anche in questo caso, trovava . Tuttavia, si tratta di affermazioni isolate che, per la loro genericità, Pt_1
non consentono di ritenere che l'orario osservato sia stato, per tutto il periodo, quello allegato in ricorso.
La teste invece, ha confermato che, durante il periodo in cui aveva il part time, ha Tes_1 Pt_1
osservato l'orario contrattuale.
Di qui le raggiunte conclusioni rispetto al rigetto della domanda.
Neppure può essere accolta la domanda volta al pagamento delle somme a titolo di ferie non godute, mancando nel ricorso la puntuale allegazione dello svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (fatto costitutivo delle relative indennità), della richiesta di ferie da parte del lavoratore o, ancora, della mancata fruizione imputabile alla parte datoriale (a tale ultimo riguardo, cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6262 del 24/02/2022, Rv. 664002 - 01).
Del pari, deve essere rigettata la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, formulata soltanto nelle conclusioni e in maniera del tutto generica (ragione per cui, anche in un'ottica di economia processuale, non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . CP_2
5 Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda in termini corrispondenti alla proposta conciliativa formulata dal giudice in occasione della prima udienza, rifiutata dalla sola parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria di importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 28 novembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
6