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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6322/2018 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
T R A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in qualità di eredi di
[...] Parte_5 Persona_1
nato il [...] a [...] e deceduto a Capua (CE) il 26.06.2019, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Guido Lombardo e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Gambino, Itala de Benedictis e
Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.07.2018, il sig. esponeva di aver Persona_1 presentato, in data 20.05.2015, alla competente Commissione Sanitaria Mutilati ed Invalidi
Civili, ai sensi del d.lgs. n. 503/1992, domanda di pensione di vecchiaia anticipata. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso in quanto veniva individuata quale “decorrenza utile al diritto dicembre 2015” e che i requisiti in possesso davano diritto alla prestazione previdenziale con retrodatazione dal
18.08.2012, ovvero con decorrenza dalla data in cui il ricorrente riportava una ferita d'arma da fuoco al torace, con gravissime ripercussioni sul suo stato di salute, l'istante concludeva chiedendo di “a) Accertare e dichiarare il ricorrente quale soggetto invalido in misura non inferiore all'80%, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. 503/1992, alla data del 18/08/2012. b) Accertare e dichiarare pertanto la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento, in favore dell'istante, della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. 503/1992, con decorrenza dal mese successivo al raggiungimento del requisito e, pertanto, a partire dal mese di settembre 2012, o dalla data precedente o successiva accertata dal Giudice a mezzo di CTU di cui si chiede la nomina;
c) per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p. t., con sede in 00144 Roma – CP_1
Eur, alla Via Ciro il Grande 21, nonché L' , con sede in Via Arena, Loc. San Controparte_2
Benedetto, alla corresponsione in favore del ricorrente della prestazione economica relativa al trattamento pensionistico richiesto, nonché al pagamento dei ratei scaduti e non corrisposti, oltre interessi di legge dalla maturazione del diritto fino all' effettivo soddisfo. Vinte le spese diritti ed onorari da corrispondere al sottoscritto procuratore antistatario. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio è di €.
46.061,60”.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso del ricorrente, avvenuto in data 26.06.2019, in data 23.12.2019, si costituivano le eredi e e, Parte_1 Parte_5
successivamente, in data 01.02.2021, intervenivano gli eredi Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la perizia a seguito di nomina di CTU, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, il ricorso è proponibile e procedibile, essendo incontestato l'inoltro, da parte del defunto ricorrente, della domanda amministrativa in data 20.05.2015 e l'esperimento del ricorso amministrativo (cfr. memoria di costituzione e risposta dell' CP_1 che nulla ha contestato su punto). Del resto, come si è visto, la prestazione è stata pacificamente riconosciuta in via amministrativa e la parte ricorrente ne contesta in questa sede unicamente la decorrenza.
Occorre, in ogni caso, precisare che il d.lgs. n. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito: l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d.lgs. n. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d.lgs. n. 503/1992).
Tanto chiarito, occorre premettere che l'art. 1, comma 8, del d.lgs. 503/1992 (“Riforma Dini” sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995). CP_1
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che “Anche in seguito all'entrata in vigore del
D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per
l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso
l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità” (cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Nel caso di specie l'unico punto controverso tra le parti è rappresentato dalla decorrenza della già (pacificamente) riconosciuta invalidità nella misura dell'80% e, dunque, dalla decorrenza della prestazione.
Con riferimento agli ulteriori requisiti, ossia quello anagrafico e quello contributivo, deve, invece, rilevarsi che l'ente resistente genericamente si limitava a contestarne la sussistenza, allegando, peraltro, i dati contributivi del defunto ricorrente (cfr. produzione di parte resistente), dalla quale si evince il ricorrere del relativo requisito.
Del resto si rileva, ancora una volta, che la prestazione è già stata riconosciuta dall' in CP_1
via amministrativa e che, in ogni caso, all'atto della domanda amministrativa del 20.05.2015, la parte, nata il [...], possedeva il requisito anagrafico di cui all'art. 1, comma 8, d. lgs.
503/92, a norma del quale l'elevazione dei limiti di età previsti dai commi precedenti per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%. A questi ultimi, infatti, continuano ad applicarsi i limiti anagrafici previgenti originariamente previsi in 60 anni per gli uomini e
55 per le donne, poi elevati (per il periodo 2013-2015) a 60 anni e 3 mesi per gli uomini e 55 anni e 3 mesi per le donne, e (per il periodo 2016-2018) a 60 anni e 7 mesi per gli uomini e
55 anni e 7 mesi per le donne.
È pacifico tra le parti che il defunto ricorrente, a far data dal dicembre 2015, fosse titolare della prestazione oggetto di causa.
Tale il dato normativo di riferimento, pacifico il possesso da parte del de cuius dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione, è stata disposta ed espletata consulenza medico- legale su atti al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle patologie di cui il de cuis assumeva essere portatore e la conseguente percentuale di invalidità Persona_1 relativamente al periodo che va dal 18.08.2012 al 30.11.2015 al fine, cioè, di stabilire se, in tale periodo, il de cuius si trovasse nelle condizioni fisiche previste dalla richiamata normativa (invalidità non inferiore all'80%) per poter accedere alla richiesta prestazione previdenziale.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata.
Ed, invero, come affermato nell'ambito della relazione medico-legale, depositata in data
08.11.2024, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – ed Persona_2
indicati dettagliatamente nella perizia in atti (cfr. pagina 6), da intendersi qui integralmente trascritti.
Essi, tuttavia, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportavano una invalidità pari all'84% dall'ottobre 2014 e successivamente, nella misura del 100% (CENTO PER CENTO) a decorrere dal dicembre 2014 (cfr. pagine 7 e 8 della consulenza).
Pertanto, pur riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, deve ritenersi che il defunto ricorrente presentasse i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto solamente con decorrenza dall'ottobre 2015, facendo, cioè, applicazione del regime delle cc.dd. “finestre”.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Con riguardo alla decorrenza del beneficio, va, infatti, osservato che la questione è stata specificamente affrontata dalla Suprema Corte, che ha chiarito quanto segue: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle c.d.
"finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti” (Cass. Sez. L, sentenza n. 29191 del 13/11/2018; in senso conforme, cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 17135 del 2019;
Sez.
6 - L, ordinanza n. 2382 del 03/02/2020).
Tale impostazione è stata, poi, ribadita con l'ordinanza n. 10613 del 4 giugno 2020, con cui la Corte di Cassazione, sulla scorta dell'orientamento ormai consolidato di legittimità, ha spiegato che non è possibile sostenere che, per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre, la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, “dato che esse rientrano nell'ampio disposto (“alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007)”.
In questa sede si rinvia alle condivisibili argomentazioni espresse nelle decisioni di legittimità appena richiamate, alla stregua delle quali anche la fattispecie per cui è causa rientra nell'ambito applicativo dell'art. 12 del decreto-legge n. 78/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, sicché il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue dopo dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Pertanto, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i requisiti per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992 con retrodatazione, considerando, da un lato, il riconoscimento degli stessi solamente a decorrere dall'ottobre
2014 e, dall'altro, la data di maturazione dei necessari requisiti facendo applicazione del regime delle cc.dd. finestre.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. M. C.V., 11.04.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico