TRIB
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/03/2024, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 del mese di marzo dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
501/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv. SALVATORE CINNERA MARTINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Insiste quindi nell'accoglimento dell'appello.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa
La parte costituita discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 501/2023 R.G.
TRA
p.i. ) corrente in Torrenova (ME), Via Parte_1 P.IVA_1
Maurizio Gorgone, 2, in persona del suo amministratore e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Cinnera
Martino
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 27 marzo 2023 proponeva appello contro Parte_1 la sentenza n. 60/2022 con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello, pur accogliendo la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione della Prefettura di CP_1
Area III, prot. 0012768 dell'11 febbraio 2021, aveva integralmente compensato le spese di lite tra le parti.
Fissata l'udienza di comparizione, veniva acquisito il fascicolo di primo grado e all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalla parte e previa discussione orale.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia della che, pur Controparte_1 regolarmente citata, non si è costituita.
2 Nel merito l'appello è infondato.
I principi di causalità e soccombenza, previsti e disciplinati dall'art. 91 c.p.c., impongono la condanna del perdente al pagamento delle spese di lite e degli onorari di difesa. Per contro, l'art. 92 c.p.c. contempla la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese, ma la circoscrive alle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti ovvero di (cfr. Corte Cost, n. 77/2018) “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice di prime cure – a differenza di quanto pure sostenuto nell'atto di gravame – ha motivato, seppure stringatamente, la decisione di compensare le spese di lite alla luce della “natura della controversia, considerata l'evoluzione giurisprudenziale, successiva alla data della commessa infrazione”.
Sul punto non persuadono le argomentazioni di parte appellante, secondo cui non si
è dovuta risolvere una questione nuova o rispetto alla quale s'era verificato un mutamento di giurisprudenza. sostiene che la decisione impugnata, richiamando Cass., n. Parte_1
29595/2021, non faccia altro che confermare le precedenti sentenze di primo e secondo grado, quest'ultima resa dal Tribunale di Belluno “che è esattamente la sentenza richiamata dall'odierna appellante nel primo motivo del ricorso” (pag. 6 dell'atto introduttivo).
La parte non considera tuttavia che l'orientamento della giurisprudenza di merito sull'esistenza di un obbligo di presegnalazione del c.d. scout speed non era univoco.
Al di là della sentenza di appello del Tribunale di Belluno dalla stessa comprensibilmente citata a sostegno della propria tesi difensiva vi erano pronunce di segno opposto (v., e.g., Trib. Rovigo, n. 684/2017; Trib. Rovigo, n. 186/2017;
Trib. Rovigo, n. 1023/2016) e finanche confliggenti all'interno di un medesimo ufficio giudiziario della Repubblica (cfr. Trib. Rovigo, n. 782/2018 che, accogliendo una soluzione analoga a quella che solo poi verrà sposata dal Giudice di legittimità, dichiara espressamente di discostarsi dall'orientamento che non riteneva dovuta la presegnalazione in contrasto con la giurisprudenza del medesimo Tribunale).
Ciò consente di affermare che la decisione del Supremo Collegio rappresenta effettivamente un punto di arrivo nel contesto di pronunce di merito non sempre univoche.
3 Del resto, da un lato, è lo stesso Collegio di legittimità a dichiarare “che - invero, la novità della questione posta a fondamento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite”
(cfr. Cass., n. 29595/2021, pag. 9) e, dall'altro, la sentenza di legittimità è stata depositata il 22 ottobre 2021 vale a dire dopo l'introduzione del ricorso di primo grado (8 luglio 2021).
La sentenza oggetto di gravame va dunque confermata e, rilevato che l'impugnazione è stata proposta in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Nulla va disposto sulle spese di questo grado di giudizio stante la contumacia di parte appellata
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 501/2023 R.G. così decide:
1) dichiara la contumacia della che, pur regolarmente citata, Controparte_1 non si è costituita;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 7 marzo 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
4