TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 3763/2024 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 08/10/2024 dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Tignola ed elettivamente domiciliata in
Afragola (NA) alla via Rossini n.34, come da procura in atti, e , nato Parte_2
a Napoli il 04/07/1973, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Tiziana Miele ed elettivamente domiciliato in Caivano alla via Colanton Fiore n.27, come da procura in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
considerato che, con il medesimo ricorso, le parti hanno altresì richiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 26/10/2003
e che dalla loro unione sono nati due figli – (il 19/03/2004) e (il Per_1 Per_2 14/10/2005) – entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese in data 14/01/2025 dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza del
20/01/2025, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 06.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) La casa familiare in Afragola (NA) alla via Puccini n.9 resta assegnata al sig.
che l'abiterà unitamente ai figli nata a [...] il [...] e Pt_2 Persona_3
nato a [...] il [...] entrambi maggiorenni ed Persona_4
economicamente autosufficienti;
c) La sig.ra e il sig. si dichiarano economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e che, avendo regolamentato tutti i rapporti patrimoniali, non hanno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato come è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
tenuto conto del visto apposto dal P.M. in data 25/02/2025 senza nulla opporre;
rilevato come il giudizio debba proseguire per la definizione della domanda di pag. 2/3 cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 06.08.1974, e , nato a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni di cui al ricorso e confermate con le dichiarazioni scritte sopra citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli
(Atto n°39, P.I, S. /, Sez. S, Anno 2003);
3) rimette la causa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Aversa il 01.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. P.M.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRON.
Sezione I Civile N. SENT.
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 08/10/2024 dai coniugi
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Tignola ed elettivamente domiciliata in
Afragola (NA) alla via Rossini n.34, come da procura in atti, e , nato Parte_2
a Napoli il 04/07/1973, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Tiziana Miele ed elettivamente domiciliato in Caivano alla via Colanton Fiore n.27, come da procura in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
considerato che, con il medesimo ricorso, le parti hanno altresì richiesto, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 26/10/2003
e che dalla loro unione sono nati due figli – (il 19/03/2004) e (il Per_1 Per_2 14/10/2005) – entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese in data 14/01/2025 dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza del
20/01/2025, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 06.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) La casa familiare in Afragola (NA) alla via Puccini n.9 resta assegnata al sig.
che l'abiterà unitamente ai figli nata a [...] il [...] e Pt_2 Persona_3
nato a [...] il [...] entrambi maggiorenni ed Persona_4
economicamente autosufficienti;
c) La sig.ra e il sig. si dichiarano economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e che, avendo regolamentato tutti i rapporti patrimoniali, non hanno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato come è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
tenuto conto del visto apposto dal P.M. in data 25/02/2025 senza nulla opporre;
rilevato come il giudizio debba proseguire per la definizione della domanda di pag. 2/3 cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 06.08.1974, e , nato a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni di cui al ricorso e confermate con le dichiarazioni scritte sopra citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli
(Atto n°39, P.I, S. /, Sez. S, Anno 2003);
3) rimette la causa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Aversa il 01.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 3/3