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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 2101/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:45 sono presenti il dott. AR CARMELO in sostituzione dell'avv. l'avv. FIORE IGNAZIO per parte ricorrente nonché l'avv. PACE
MONIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
Il dott. RO rappresenta che ogni pagamento della prestazione è avvenuto.
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il dott. RO insiste sulla vittoria di spese;
l'avv.
Pace insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2101 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORE IGNAZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: l'indennità integrativa ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile
2016 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il diritto della CP_1
ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico,
l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dal 01.05.2020 al 31.05.2020; dal
21.06.2020 al 30.6.2020; dall'01.11.2020 al 30.11.2020; conseguentemente condannare l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità integrativa CP_1
prevista ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016
Si costituiva il convenuto, comunicando la futura possibile composizione bonaria della controversia,
Nelle more del giudizio, in seguito all'interlocuzione di un Funzionario chiamato a rendere la propria deposizione in altro procedimento CP_1
analogo, i procuratori delle parti concordavano la possibilità di un bonario componimento della controversia.
All'udienza odierna la parte ricorrente comunicava l'avvenuto pagamento delle spettanze;
le parti, quindi, formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione CP_1
della tardività del pagamento, avvenuto soltanto dopo la costituzione in giudizio e la prima udienza di comparizione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del pagamento soltanto dopo la proposizione del ricorso e dopo la comparizione delle parti, l' convenuto va comunque CP_1
condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 2101/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:45 sono presenti il dott. AR CARMELO in sostituzione dell'avv. l'avv. FIORE IGNAZIO per parte ricorrente nonché l'avv. PACE
MONIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
Il dott. RO rappresenta che ogni pagamento della prestazione è avvenuto.
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
il dott. RO insiste sulla vittoria di spese;
l'avv.
Pace insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2101 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FIORE IGNAZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: l'indennità integrativa ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile
2016 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il diritto della CP_1
ricorrente a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico,
l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, rispettivamente per i periodi: dal 16.03.2020 al 31.03.2020; dal 01.05.2020 al 31.05.2020; dal
21.06.2020 al 30.6.2020; dall'01.11.2020 al 30.11.2020; conseguentemente condannare l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità integrativa CP_1
prevista ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016
Si costituiva il convenuto, comunicando la futura possibile composizione bonaria della controversia,
Nelle more del giudizio, in seguito all'interlocuzione di un Funzionario chiamato a rendere la propria deposizione in altro procedimento CP_1
analogo, i procuratori delle parti concordavano la possibilità di un bonario componimento della controversia.
All'udienza odierna la parte ricorrente comunicava l'avvenuto pagamento delle spettanze;
le parti, quindi, formulavano concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione CP_1
della tardività del pagamento, avvenuto soltanto dopo la costituzione in giudizio e la prima udienza di comparizione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del pagamento soltanto dopo la proposizione del ricorso e dopo la comparizione delle parti, l' convenuto va comunque CP_1
condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini