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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 759/2023;
promossa da:
c.f. , con sede legale in Vocabolo Cagina snc, Fraz. Papiano, Parte_1 P.IVA_1
AR (PG) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Luccarini (p.e.c.: ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Perugia, via della Treggia n. 42/B;
- appellante -
contro
COE: SM26890, con sede legale nella Repubblica di San Controparte_1
NO (RSM) via O. Scavino, n. 10, int. 243 - Falciano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Tamagnini del Foro di
Rimini con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo elettronico di posta certificata:
Email_2
pagina 1 di 16 - appellato -
Oggetto: azione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni da contratto di noleggio a freddo e di condanna al pagamento dei canoni.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi anche “ ) ha impugnato la sentenza del Parte_1 Pt_1
Tribunale di Perugia n. 1739/2023, pubblicata il 14.11.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per inadempimento da lei proposta nei confronti di (breviter anche “ ) e accertato il credito, Controparte_1 Controparte_1 vantato dal convenuto nei confronti dell'attrice, di € 27.268,44, compensato con il controcredito, vantato da di € 4.306,00, con condanna di a pagare a Pt_1 CP_2
€ 22.962,44, oltre interessi ex art. 5 d.lgs n. 231/2002. Controparte_1
Col primo motivo, rubricato “ingiustificata ed illogica attribuzione di fonte di regolamento del rapporto tra le parti alla scrittura esibita da parte convenuta nel corso del giudizio di primo grado”, ha censurato la pronuncia nella parte in cui è stata data preferenza alla seconda scrittura stipulata in data 13.6.2019, anziché a quella prodotta con l'atto di citazione, ritenendo che ciò fosse avvenuto per aver ritenuto fidefacenti le dichiarazioni del teste , e in ragione del fatto che il contratto prodotto ex Testimone_1 adverso presentava numerose aggiunte e modifiche al testo originario, apposte con penna e grafia incompatibili con quelle presenti nell'originale in suo possesso, tanto che tale (secondo) contratto non poteva essere quello regolante il rapporto inter partes.
Col secondo motivo, rubricato “errata ed ingiustificata attribuzione alle dichiarazioni del teste guercio di attendibilità e valore addirittura dirimente per gli accertamenti dei fatti i causa”, ha criticato la ritenuta attendibilità del testimone , il quale avrebbe Testimone_1 mentito su aspetti decisivi per la risoluzione della controversia, tanto da produrre con il gravame i doc. nn.1-4, a suo dire ammissibili perché indispensabili al fine di dirimere la controversia;
in particolare, ha addotto che il teste non si sarebbe dimesso dalle dipendenze di l'11.8.2019, giusta proroga del contratto sino all'1.10.2019 né che, Pt_1 in seguito all'introduzione nel cantiere di (l.r.p.t. di Persona_1 Controparte_1
pagina 2 di 16 n.d.r.) i lavori si erano fermati per non più di 10/15 minuti ma, al contrario, giusto intervento della Polizia Stradale dell'11.7.2019 e documento sottoscritto in pari data, il noleggio dei macchinari era da intendersi sospeso fino al ricevimento dei documenti per la messa in sicurezza, precisando che la sospensione sarebbe durata sino al 22.7.2019, data in cui sarebbe avvenuta la restituzione del telecomando del macchinario adibito alle lavorazioni concordate.
Col terzo motivo, rubricato “errata ed ingiustificata esclusione di attendibilità alle dichiarazioni del teste , ha censurato la sentenza laddove è stato ritenuto Tes_2 inattendibile il teste padre della l.r.p.t. di in mancanza di Testimone_3 Pt_1 istanza di parte formulata subito dopo l'escussione dello stesso, aggiungendo che tali dichiarazioni sarebbero, invece, congrue perché differenti da quelle del teste Tes_1
che, invece, erano difformi dalle risultanze istruttorie acquisite.
[...]
Col quarto motivo, rubricato “sulla natura del contratto - mancata considerazione delle caratteristiche del cosiddetto nolo a freddo e degli obblighi che la legge impone al concedente”, ha impugnato la pronuncia sostenendo che non fossero stati recepiti i principi in tema di contratto di nolo a freddo, negozio non tipizzato, ma qualificato in termini di sub- affidamento con la conseguenza che, nel caso di specie, era onere del concedente dimostrare le qualità dei mezzi concessi mediante attestazioni e documenti asseverati e che, in mancanza della documentazione, non era possibile stabilire lo stato di manutenzione e l'efficienza dei mezzi noleggiati, se non dopo la data dell'11.7.2019, cioè quando gli stessi sarebbero stati consegnati da Controparte_1
Col quinto e ultimo motivo, rubricato “errata valutazione in sentenza della debenza da parte di degli importi fatturati da , ha sostenuto, per ogni singola Pt_1 Controparte_1 fattura ex adverso richiesta in pagamento, un diverso minor calcolo, argomentando sugli effettivi giorni di nolo dei macchinari ovvero per la loro inutilizzabilità, escluse le voci di costo accessorie pretese da perché non dovute. Controparte_1
Costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. per non avere chiarito l'appellante quali parti della sentenza erano oggetto di impugnazione, né quale sarebbe stata l'errata valutazione o motivazione in cui era incorso il primo Giudice.
Quanto al merito ha contrastato, la ricostruzione in fatto di in particolare Pt_1
pagina 3 di 16 evidenziando che l'inadempimento dedotto rimaneva indimostrato sotto ogni profilo, spiegando di aver adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni dedotte in contratto e, con riferimento alla attendibilità del teste , sottolineando che costui Testimone_1 aveva già lavorato alle dipendenze di e aveva confermato anche elementi Pt_1 portati dalla documentazione contabile acquisita nel giudizio che, in ogni caso, era stata anche concordemente riconosciuta dalle parti, non era stata disconosciuta e che la stessa era, quindi, foriera delle obbligazioni di pagamento ivi indicate.
Ha precisato che: la scrittura privata oggetto di causa era quella successiva con più aggiunte, rimasta incontestata, e che le parti non avevano concordato l'obbligo di consegna di un quarto mezzo (autocarro semovente dotato di risucchio), la cui fornitura a nolo era stata interlineata o barrata nel contratto, tanto che aveva poi Pt_1 noleggiato tale macchinario presso una società terza;
non era stato dimostrato quali fossero stati i ritardi nell'esecuzione dell'opera a lei addebitabili evidenziando che, se vi erano stati dei ritardi nell'esecuzione dei lavori erano dipesi dal tempo necessario per la preparazione e l'assemblaggio delle macchine, attività fisiologica di cantiere, come confermato dal teste . Testimone_1
Da ultimo, ha difeso la bontà della testimonianza resa dal teste in Testimone_1 quanto aveva confermato circostanze in linea con la documentazione contabile anche concordemente riconosciuta dalle parti, nonché rimarcato l'inattendibilità del teste
[...]
padre del l.r.p.t. di e dell'altro figlio socio non amministratore Testimone_3 Pt_1 di tutti residenti nella medesima abitazione, aggiungendo che dai documenti Pt_1 depositati emergeva che era la società/impresa familiare ove era confluita Pt_1
l'azienda di proprietà della So.ge.l. s.r.l., già fallita, di cui era stato Testimone_3 socio ed amministratore.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2025.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Infatti, sciolti dall'onere di suggerire un progetto alternativo della sentenza
(Cass. SS.UU. 16.11.2017, n. 27199) sia possibile desumere agevolmente le censure che l'appellante rivolge al provvedimento di primo grado, consistenti: nell'ingiustificata ed illogica attribuzione di fonte di regolamento del rapporto tra le parti alla scrittura pagina 4 di 16 esibita da parte convenuta nel corso del giudizio di primo grado;
nell'errata ed ingiustificata attribuzione alle dichiarazioni del teste ed esclusione di Testimone_1 attendibilità alle dichiarazioni del teste nella mancata Testimone_3 considerazione delle caratteristiche intrinseche del c.d. contratto di nolo a freddo e degli obblighi che la legge impone al concedente e, infine, nell' errata valutazione in sentenza della debenza, da parte di degli importi e voci di costo fatturati da Pt_1
Si escludono perciò nel caso rigide applicazioni formalistiche dell'art. Controparte_1
342 c.p.c. col rischio di discostarsi dal principio per cui il processo civile mira, ove possibile, a giungere a decisioni di merito che stabiliscano chi ha ragione e chi torto fra le parti, principio, in ossequio al quale, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione, è sufficiente che contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e relative doglianze, unitamente a una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni dedotte dal giudice di prime cure, senza che occorra l'utilizzo di forme c.d. “sacramentali” (cfr. Cass. ord. n. 23804/2025).
L'appello è, dunque, ammissibile perché le censure al provvedimento definitorio del grado che precede sono analitiche, desumibili, e sufficientemente chiare, dando atto del dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice.
L'appello porta all'attenzione del Collegio una diversa ricostruzione del fatto, delle obbligazioni principali nascenti dal contratto di nolo a freddo e del preteso inadempimento tesizzato da sin dagli albori del primo giudizio dando una Pt_1 diversa lettura del materiale probatorio acquisito, anche producendo nuovi documenti
(v. nn.
1-4 dell'atto di appello di ritenuti “indispensabili” ai fini della Pt_1 decisione ex art. 345, comma 3, c.p.c., perché incidenti sull'attendibilità della testimonianza resa dal teste all'udienza del 10.12.2022. Testimone_1
Il primo motivo di appello non coglie nel segno.
Le parti si imputano rispettivamente che il contratto depositato in giudizio e sottoscritto il 13.6.2019 (v. doc. n. 2 del fascicolo di primo grado di e il Controparte_1 fascicolo di primo grado di sia quello cui riferire le obbligazioni convenute, Pt_1 giacché nella stessa data avevano sottoscritto due originali del contratto di nolo a freddo. Ebbene, anche a prescindere da ciò che avrebbe confermato sul punto il teste all'udienza del 10.12.2022 relativamente all'effettivo contratto stipulato Testimone_1
pagina 5 di 16 (attenzionando l'art. 2722 c.c.), si notai che i due contratti in questione presentano i medesimi costi per il nolo a freddo dei macchinari convenuti e la medesima clausola di conteggio dei costi (“il nolo decorre dal momento che l'attrezzatura parte dalla ns sede e termina il giorno in cui rientra in sede”) ed elementi identici si rinvengono in entrambe le scritture (come, ad esempio, il prezzo giornaliero di € 700,00 in luogo di € 750,00 per la motopompa a pressione), eccezion fatta per la fornitura o messa a disposizione da parte della concedente di un quarto mezzo e cioè dell'autocarro semovente, clausola espunta perché barrata nel (secondo) contratto, prodotto da Controparte_1
Vale notare che assente è la doglianza in merito alla mancata fornitura del mezzo in questione da parte di che, per inciso, aveva poi reperito a Controparte_1 Pt_1 nolo da una società terza, ovvero la fatto incontestato, rimanendo Parte_2 una “racc. – email” scritta dal legale di in data 4.9.2019 (v. doc. n. 12 del fascicolo Pt_1 di parte del cui invio formale non vi è traccia ma che risulta comunque Pt_1 contestata pochi giorni dopo dal legale di avendo comunicato il suo Controparte_1 procuratore che detto noleggio era stato, infine, rinunciato dalla cessionaria e, perciò, espunto dall'ultima scrittura negoziale.
Ora, per aversi un valido incontro di volontà ai fini del perfezionamento dei contratti a forma vincolata, occorre che il consenso, anche se non contestuale, risulti da una o più documenti sottoscritti, diretti alla controparte e contenenti la volontà di obbligarsi, salva la possibilità che la parte che non abbia firmato sopperisca alla mancata sottoscrizione mediante la produzione in giudizio dell'atto, invocandone gli effetti vincolanti (cfr. Cass. n. 1525/2018). La contestualità delle dichiarazioni di volontà può, quindi, risultare da atti separati ma, a tal fine, occorre che su ciascun documento sia apposta almeno una sottoscrizione, trattandosi di elemento indispensabile di riferibilità dell'atto oltre che ai fini del rispetto del requisito di forma e sempre che risulti il collegamento inscindibile tra questi ultimi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (Cass. nn. 5916/2016 e 25631/2017).
Nel caso di specie, alla produzione dei rispettivi contratti non è seguito disconoscimento alcuno (né istanza di verificazione o proposizione di querela di falso) con la conseguenza che il riconoscimento tacito per via di produzione in giudizio opera ex nunc (cfr. Cass. n. 1525/2018 cit.; v. anche la stessa Cass. n. 5919/2016).
pagina 6 di 16 Vi è da chiedersi, a tal fine, quale riconoscimento effettivo va avallato tra i due negozi. Infatti, la produzione del documento in questione non potrebbe valere a costituire il consenso se non in relazione all'intenzione del soggetto che ne effettua la produzione di farlo valere, ossia di versarlo in causa con il dichiarato intento di avvalersi del suo contenuto negoziale nei confronti dell'autore (cfr. Cass. n. 23966/2004).
Alla luce di tanto, si osserva che la produzione in giudizio dei contratti esprime il riconoscimento della loro efficacia giuridica quale fonti di obbligazione reciproca e fondamento della pretesa giudiziale avente ad oggetto il pagamento delle fatture rimasto inadempiuto. E il contratto in questo senso fidefacente, per un rilievo squisitamente logico, ma anche tecnico-giuridico (rilievo che attiene al principio di formazione progressiva del consenso), va rinvenuto nel negozio sottoscritto in pari data che presenta più aggiunte a penna, e ciò anche indipendentemente dalla presenza della riferita barratura della clausola di consegna del quarto macchinario infine barrata o espunta. Infatti, non soltanto ha taciuto in merito all'asserita mancanza Pt_1 dell'autocarro semovente, diversamente da quanto sarebbe stato pattuito (se non dolendosene formalmente soltanto con la notifica dell'atto di citazione), ma ciò è stato contestato soltanto quando si è mossa per domandare il saldo Controparte_1 dell'insoluto informando della data finale del noleggio (v. doc. n. 20 del Pt_1 fascicolo di parte di . Controparte_1
La mancata contestazione di della mancata fornitura del mezzo in Pt_1 questione, salvo attivarsi per reperirlo presso una società terza, l'assenza di formali diffide ad adempiere nei confronti di nel senso lamentato, il fatto che Controparte_1 aveva dedotto che sarebbe stata indotta a sottoscrivere il Pt_1 Persona_2 secondo contratto (quello depositato da soltanto perché minacciata da Controparte_1
(l.r.p.t. di , in assenza di espresse azioni di Persona_1 Controparte_1 annullamento del contratto per detta subìta coercizione (fisica o morale che sia), nonché
l'assenza di disconoscimento della scrittura, unitamente al dato per cui il secondo contratto, stipulato in pari data del primo, presenta maggiori correzioni a penna, depongono tutti per l'effettiva conclusione del negozio prodotto da Controparte_1
E se ciò è esatto, il contratto precedentemente stipulato e sottoscritto dalle medesime parti deve intendersi revocato, secondo il principio della c.d. puntuazione,
pagina 7 di 16 ovvero della normale progressione di volontà e del consenso legittimamente manifestato dalle parti, indipendentemente da quanto rilevato e confermato dal testimone , e dall'effetto imposto dall'art. 2722 c.c. che avrebbe vietato, Testimone_1 come sostenuto dall'appellante, la testimonianza su quello specifico documento.
Chiaro rimane, del resto, che, se il nolo del macchinario in questione non era stato effettivamente concordato, per logica conseguenza inizia a deteriorarsi la tesi dell'inadempimento in capo alla cedente E, dunque, diviene fatuo Controparte_1 anche il secondo motivo di appello perché la pretesa inattendibilità del teste Tes_1
si scontra con il rilievo tecnico per cui lo stesso era stato dipendente di
[...] Pt_1 dunque a conoscenza dei fatti e indifferente alle parti. E, al di là della conferma sulla stipula del negozio, è essenziale quanto da questi riferito all'udienza del 10.12.2022, perché presente in loco, avendo riferito che: in data 11.7.2019 i lavori di cantiere di sarebbero stati ripresi in seguito alla sottrazione del telecomando che azionava Pt_1 uno dei macchinari (il robot per idroscarifica) da parte di che, in Persona_1 realtà, sarebbe stato restituito alla cessionaria dopo 10/15 minuti dalla sottrazione, evidenziando anche quanto accertato dalla Polizia Stradale in pari data in merito al dissidio sul pagamento delle fatture tra le società e a ciò, che la sottrazione del telecomando era giustificata dalla mancata messa in sicurezza dei macchinari presenti in cantiere (v. doc. n. 3, riprodotto nel fascicolo di parte di;
ha anche Controparte_1 riferito su quanto confermato dalla l.r.p.t. di in merito al mutuo riconoscimento Pt_1 dello stato dei pagamenti contabili di comune accordo con Persona_1 quantomeno con riferimento alle fatture nn. 29 e 31 (v. doc.ti nn.
7-9 del fascicolo di parte di emesse dalla cedente sino a quella data. Controparte_1
E vale precisare che - come emerge dal documento stilato dalla Polizia - Per_2
l.r.p.t. di si era obbligata (“garantiva”) a corrispondere a
[...] Pt_1 Per_1 il pagamento delle fatture arretrate, ovvero proprio le fatture nn. 29 e 31 riferite
[...] ai mesi di giugno e luglio 2019. Va aggiunto che le restanti fatture richieste in pagamento da nei mesi di luglio e agosto 2019 (v. doc. nn. 17-bis e 18- Controparte_1 bis del fascicolo di parte di non erano state contestate nelle more Controparte_1 dell'invio a mezzo e-mail, se non genericamente e con intervento del legale di Pt_1
(difetta la prova di invio formale), ma fattivamente soltanto diversi mesi dopo per pagina 8 di 16 mezzo dell'azione giudiziale intrapresa dalla cessionaria. Ma la vacuità del motivo in disamina si scontra, altresì, col rilievo rituale per cui non si conoscono cause e conseguenti istanze di rinnovazione o rimessione della controversia in istruttoria, anzi emergendo nei conclusivi scritti defensionali di nel giudizio che precede, Pt_1
l'acquiescenza alle risultanze istruttorie.
Quand'anche la censura venga diretta a criticare un'insufficiente motivazione della sentenza connessa all'errata interpretazione della deposizione testimoniale in esame, non viene spiegato dall'appellante perché la dedotta inattendibilità della deposizione del teste potrebbe orientare la controversia in senso Testimone_1 favorevole ad spiegando in cosa consista l'effettivo inadempimento patito, Pt_1 ovvero perché le fatture contabili, pure riconosciute nel loro importo dai rispettivi l.r.p.t. delle società o non formalmente contestate, siano effettivamente (e ancora) da defalcare, avuto riguardo al mancato funzionamento di un macchinario che ne ha, comunque, determinato l'emenda ed il minor importo in forza della pronunciata compensazione tra crediti, giacché l'esito istruttorio ha chiarito che la motopompa ad altissima pressione ceduta non aveva funzionato dalle ore 11.30 circa del 2 luglio sino alle 13.00 del 5 luglio, quando è stata poi riconsegnata funzionante.
Pertanto, i documenti prodotti dall'appellante in questa Sede (nn. 1-4) non risultano idonei a spostare alcunché nella valutazione di attendibilità o meno del testimone, fermo restando che quando si verte in tema di valutazione della prova,
l'esame dei documenti esibiti e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. n. 25004 dep. 11.9.2025, e Cass. n. 16467/2017).
Nella specie nulla risulta in tal senso apprezzabile né risulta in grado di deteriorare la testimonianza resa da all'udienza del 10.12.2022 dato che, Testimone_1 per quanto detto, la stessa è coerente con i fatti e pure combacia con i documenti depositati dalle parti, rimanendo quella del testimone in questione una posizione sostanziale indifferente alle parti di causa di cui non è lecito dubitare. Infatti, la sua pagina 9 di 16 presenza in loco al momento della barratura del nolo a freddo dell'autocarro semovente, non dimostra tanto che proprio quel contratto fosse l'originale convenuto tra le parti ma dimostra, piuttosto, che la volontà delle parti presenti in quel momento
( e nelle l.r.q.) si è univocamente diretta anche ad Persona_3 Persona_1 escludere il nolo a freddo dell'autocarro semovente.
E se le due scritture in originale, sottoscritte in pari data, presentano le medesime disposizioni e interlinee aggiunte a penna (eccezion fatta per il nolo del quarto macchinario), logica vuole che quella con più aggiunte sia l'ultima stipulata, altrimenti la stessa non sarebbe rimasta in originale in disponibilità della concedente, né si comprenderebbe come mai si fosse poi rivolta ad una società terza ( Pt_1 [...]
per il noleggio del medesimo mezzo, infine ottenuto “a condizioni più Parte_2 vantaggiose” e presente in cantiere sin dall'inizio dei lavori (tanto viene riferito nella p.e.c. del 16.9.2019 che si rinviene nella corrispondenza tra difensori: doc. n. 12 fascicolo di parte . Si nota, in aggiunta, che il contratto di nolo a freddo non prevedeva Pt_1 un termine iniziale e finale (essenziale) di esecuzione ma che il nolo decorreva dal momento in cui le attrezzature sarebbero partite dalla sede della concedente e terminava nel momento stesso in cui vi avrebbero fatto ritorno.
Il fatto che il nolo di detto macchinario fosse stato reperito, infine, a condizioni economiche più vantaggiose è anche dimostrato dalla stessa (dal doc. n.11 – Pt_1 fascicolo di parte si evince, infatti, che il costo era determinato in € 3.280,00 per Pt_1
8 giorni, dunque per la somma di € 410,00 giornaliere, mentre quanto convenuto con prevedeva un costo di nolo giornaliero per la somma di € 750,00), Controparte_1 mentre non è possibile imputare ad alcun ritardo nell'esecuzione della Controparte_1 prestazione demandata all'impresa cessionaria non esistendo alcun termine iniziale dei lavori sul manto stradale ordinati da NA e, comunque, affidati ad partire dal Pt_1
21.6.2019, con scadenza fissata al giorno 30.8.2019 (v. doc. 1 del fascicolo di parte di
. Pt_1
L'entrata in funzione del mezzo noleggiato da terzi a condizioni economiche più vantaggiose, e che sarebbe avvenuta in data 29.6.2019 (fatto questo incontestato), non è allora elemento soddisfacente e dirimente da cui trarsi il nesso di causalità richiesto dall'art. 1218 c.c. per riscontrare l'inadempimento, rimanendo chiaro che si era Pt_1
pagina 10 di 16 mossa in via autonoma per reperire il mezzo in questione, peraltro senza imputare ad inadempimenti di sorta fino alla comunicazione del 4.9.2019, ovvero Controparte_1 sin quando i lavori di cantiere sul manto stradale non erano già terminati, momento in cui la concedente pretendeva di essere saldata per l'intero delle fatture medio tempore emesse nei confronti della cessionaria.
Se ne trae la mancata dimostrazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori che sarebbe foriero di inadempimento per ritenuto, peraltro, ab origine di Controparte_1 non particolare gravità e/o di scarsa importanza in quanto alcuna domanda di risoluzione del contratto era stata avanzata da che non si è neanche impegnata Pt_1
a dimostrare il nesso causale tra la (mancata) consegna del mezzo ed il ritardo che le sarebbe derivato anzitutto per la messa in funzione dei macchinari, che prevedevano tempi tecnici di montaggio e messa in opera in cantiere. Inoltre, la stessa ha Pt_1 dedotto che i lavori dovevano essere preceduti dal “necessario addestramento delle maestranze di avvenuto nei giorni di giugno successivi alla consegna dei mezzi per un Pt_1 totale di 36 ore complessive”, e i lavori erano stati rallentati anche per assenza delle pompe idonee a rifornire di acqua i macchinari stessi (ciò che aveva determinato Per_1
a sottrarre il telecomando di uno dei macchinari per ritenuta mancanza di
[...] sicurezza nell'utilizzo dello stesso), adempimento cui era onerata la cessionaria perché il contratto di nolo a freddo prevedeva che l'utilizzo dei macchinari (messa in cantiere e messa in sicurezza compresa) rimanesse ad esclusivo carico della cessionaria.
I documenti che attestano la qualifica del dipendente di e Parte_3 la proroga della sua assunzione non sono, dunque, indispensabili ai fini della decisione
(anzi rafforzano l'indifferenza del teste alle parti di causa, dimostrando che non era più dipendente di al momento della deposizione testimoniale) tanto da risultare Pt_1 sovrabbondanti e inconferenti anche rispetto la testimonianza oggetto di preteso riesame anche perché rimane deteriore rispetto alle risultanze dei documenti acquisiti.
Con riguardo al terzo motivo di appello, gli elementi che depongono per il minor rigore con cui si è acquisita la testimonianza di sono invece Testimone_3 meritevoli di attenzione perché non consentono di suffragare quanto riferito dal testimone. La deposizione interessa per un solo aspetto, cioè in ordine al tempo in cui in data 11.7.2019, introdottosi nel cantiere di avrebbe Persona_1 Pt_1
pagina 11 di 16 trattenuto il telecomando che azionava il robot per idroscarifica noleggiato, ossia per
“5/10 minuti”, secondo quanto riferito da all'udienza del 10.12.2022, Testimone_1 dopodiché i lavori sono ripresi, oppure, come sostiene al fine di defalcare Pt_1
l'importo di cui alla fattura del mese di luglio, i lavori di cantiere sarebbero stati impossibilitati per almeno dieci giorni, con ripresa soltanto in data 22.7.2019.
Ebbene giova rimarcare che direttore tecnico di cantiere, nel Testimone_3 corso dell'udienza in cui è stato escusso ha indicato come “suo legale” il difensore di mostrando non soltanto un evidente interesse nel giudizio, ma soprattutto la Pt_1 riferibilità a sé della società, la qual cosa emerge anche dalla documentazione depositata, a prova contraria, da dalla quale si evince che costui è stato Controparte_1 socio amministratore e l.r.p.t. di So.ge.l. s.r.l., società fallita e confluita in che è Pt_1 composta dai soci (anche amministratore unico della stessa e l.r.p.t.) Persona_2
e dal responsabile tecnico (appunto direttore di cantiere) CP_3 Tes_3
dunque un'impresa famigliare costituita da padre e figli, tutti residenti in
[...]
AL TT (PG), via Putuense n. 11/B (v. doc. nn. 22 e 23 della memoria ex art. 183, comma 6, n.3 c.p.c. del fascicolo di parte di . Controparte_1
Tuttavia, anche se le dichiarazioni rilasciate dal teste potrebbero essere Tes_2 ritenute inverosimili, è ben possibile che i lavori di cantiere (per meglio dire altri lavori diversi dall'utilizzo di quel determinato macchinario impossibilito alla messa in opera) siano stati ripresi dopo 5/10 minuti, come riferito da e che, soltanto in Testimone_1 seguito alla messa in sicurezza del macchinario per idroscarifica con funzionalità delle pompe idonee a rifornirlo di acqua per metterlo in sicurezza (onere a carico della cessionaria), esso sia stato effettivamente rimesso in opera, indipendentemente dalla immediata restituzione del telecomando nell'immediato.
La testimonianza dell'uno ( ) non escluderebbe allora, ed in questo Testimone_1 senso, la testimonianza dell'altro ( . Ciò che però difetta è il nesso Testimone_3 di causalità tra il presunto inadempimento e la discarica del pagamento del mezzo noleggiato, indifferente essendo, infatti, se è stato azionato dalla cessionaria dopo 5/10 minuti o dopo dieci giorni, perché rimane l'onere della messa in sicurezza a suo carico.
Ed è anche logico e verosimile ritenere che presenti in cantiere Persona_1 gli agenti di P.g., l'11.7.2019 avesse spiegato perché il telecomando del macchinario era pagina 12 di 16 stato da lui sottratto (come risulta nel verbale di relazione) e che, una volta composti i dissidi con la per il pagamento delle fatture, lo avesse restituito;
Persona_2 diversamente i pubblici ufficiali non avrebbero refertato del bonario componimento dei contrasti insorti tra le parti e, ancora diversamente, la l.r.p.t. di avrebbe Pt_1 evidenziato agli agenti che in quel frangente il telecomando del macchinario di idroscarifica era stato sottratto da ma non era ancora stato restituito. Persona_1
Difetta anche - ciò che rafforza quanto detto - una contestazione formale della sottrazione del telecomando o, quantomeno, l'aver dedotto nell'immediatezza Pt_1 un inadempimento o una condotta ostruzionistica in capo a Controparte_1 dovendosi, anzi, registrare che la stessa società, il 2.8.2019, aveva corrisposto a un “acconto sull'offerta 42/2019” di € 3.170,66 (v. doc. n. 10 del fascicolo Controparte_1 di parte di . Pt_1
Il quarto motivo, presenta una censura che non è utile a dirimere la controversia e non è neppure conferente con il giudizio, peraltro sottendendo una diversa qualificazione della domanda (che in primo grado aveva fatto riferimento ad un contratto di sub-appalto), giacché non si verte in tema di interpretazione o qualificazione del contratto ma di inadempimento della prestazione in ipotesi riferibile a Controparte_1
Oltre ad aver mancato di dimostrare l'inadempimento (identificato con il ritardo e con l'inesatta esecuzione della prestazione) di - ad esempio ricordando Controparte_1 che le maestranze di avrebbero dovuto istruire il personale di Controparte_1 Pt_1 sull'utilizzo dei macchinari promessi a nolo perché il personale di non era in Pt_1 grado di utilizzare da sé i macchinari - risulta che la società concedente aveva addirittura fatto rientrare il guasto alle pompe idrauliche del 28.6.2019 e che era anche intervenuta per riparare lo scoppio dell'albero motore causato dall'intervento errato di un terzo estraneo alle parti, fatti sui quali non v'è contestazione.
Emerge, quindi, la buona fede nell'assistenza di cantiere alla cessionaria, non soltanto ferma all'attività di formazione, ma anche di ausilio al buon andamento della prestazione che ad era stata richiesta dalla committente NA. Pt_1
L'unica obbligazione esistente in capo a consisteva, infatti, nel Controparte_1 mettere a disposizione di i macchinari richiesti a nolo e indicati nel contratto, Pt_1
pagina 13 di 16 oltre che di formare i dipendenti della cessionaria secondo il costo orario convenuto, ciò che risulta dimostrato e che depone per il pieno ed effettivo adempimento delle obbligazioni assunte da parte di (v. doc. nn. 4,5, e 6 del fascicolo di Controparte_1
. Controparte_1
Il quinto motivo di appello, corollario di quello che precede e teso al riconteggio degli importi pretesi da portati dalle fatture nn. 29,31, 36 e 44, va pure Controparte_1 disatteso.
Gli importi di cui alle fatture nn. 29 e 31 (del 30 giugno e dell'11 luglio 2019) sono stati concordemente riconosciuti dai l.r.p.t. delle società, parti del contratto (v. doc.ti nn.
7 e 9 del fascicolo di . Tale sottoscrizione vale come riconoscimento di Controparte_1 debito;
si aggiunge che nelle fatture successive (n. 36/2019 del 31.7.2019 e n. 44/2019 del
30.8.2019) i documenti di riepilogo inviati ad a mezzo e-mail, in particolare Pt_1 riferiti agli importi dei giorni di nolo dei macchinari stessi, non sono stati contestati dalla cessionaria (v. doc. nn. 17, 17-bis e 18,18-bis del fascicolo di . Controparte_1
L'acconto corrisposto da in data 2.8.2019, del resto, è, ancora una volta, Pt_1 indice di mancanza di eccezioni all'adempimento della prestazione nel complesso resa da limitata nel senso anzidetto, ossia riferita agli effettivi giorni di nolo Controparte_1 dei macchinari ed alla formazione del personale di cantiere di ricordando, Pt_1 altresì, che la fattura riferita al mese di luglio 2019 è stata defalcata dal Tribunale in quanto la motopompa ad altissima pressione non aveva funzionato correttamente dal giorno 2 sino al giorno 5 del mese di luglio 2019.
Nulla ha poi dedotto a fronte delle immediate contestazioni dell'appellata Pt_1 sulla mancata riconsegna dei macchinari per fatto lei imputabile. Infatti, essendo chiari gli oneri cui la società cessionaria era tenuta nei confronti della cedente, compresa la pulizia dell'attrezzatura prima del ritiro della stessa da parte della società concedente
(“lavaggio delle attrezzature”) ed il rabbocco del gasolio laddove mancante perché utilizzato (“fornitura di gasolio per le nostre attrezzature”), con comunicazione del
2.9.2019 (v. doc. n. 19 del fascicolo dell'appellata), aveva informato Controparte_1 di non poter ritirare l'impianto di depurazione per non essere stata ripulita Pt_1
l'apparecchiatura da fango e acque di lavorazione, secondo quanto convenuto nel contratto, sicché i macchinari non erano asportabili dal cantiere. Per tale motivo aveva pagina 14 di 16 informato la cessionaria di dover conteggiare la fattura del mese di agosto aggiungendo ulteriori giorni di noleggio dei macchinari nonostante il fatto - altro indice di buona fede e di non addebitabilità dell'evento - che la stessa in precedenza Controparte_1 aveva informato di considerare il giorno 6 agosto 2019 (compreso) quale data Pt_1 ultima del noleggio dei propri macchinari (doc. n. 19 del fascicolo di . Controparte_1
In conclusione, l'indisponibilità dei macchinari, ivi compresa la mancata restituzione della cisterna senza che la cessionaria avesse provveduto al riempimento del gasolio mancante, sono inadempimenti rapportabili all'inerzia di che Pt_1 hanno eziologicamente determinato il prolungamento del noleggio dei macchinari.
E se tale condotta derivava, infine, da un complessivo inadempimento di Pt_1 alle obbligazioni convenute con la stessa non può (e non poteva) Controparte_1 dolersi di alcunché, tantomeno con riferimento all'ultima fattura emessa per il mese di agosto 2019 (la n. 44/2019), se è vero che causa causae est causa causati. Ma, a ben guardare, con la fattura in questione la concedente aveva richiesto alla cessionaria il pagamento per il nolo di due macchinari per 5 giorni e dell'impianto di depurazione per un giorno soltanto, fatturando anche i 250 l. di gasolio la cui mancanza, a carico di era stata già rilevata per le vie brevi. Non emerge, pertanto, alcun un intento di Pt_1 locupletazione da parte della cedente né un tentativo di “gonfiare” la fattura di noleggio, in particolare imputabile al mese di agosto 2019, ma soltanto una oggettiva causa ostativa al ritiro dei propri macchinari, per inadempimento di ad un Pt_1 proprio obbligo.
Né l'appellante può dolersi del costo per il trasporto (cioè per il ritiro) dei macchinari noleggiati perché voce di costo inserita soltanto quando effettivamente poteva essere pretesa (cioè con la prima fattura legata alla consegna dei macchinari alla cessionaria e con la ultima fattura legata alla restituzione dei macchinari e conseguente asporto dal cantiere) data la chiara previsione nel contratto indicata quale suo proprio onere di spesa accessoria, oltre le principali obbligazioni dedotte.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m.
pagina 15 di 16 n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi (scaglione di valore ricompreso tra €
26.001, ed € 52.000,00) considerato che le questioni giuridiche trattate attengono soltanto al ritenuto inadempimento della società cedente ed alla contestazione del quantum dalla stessa richiesto, tenuto conto dell'attività professionale profusa, del dichiarato valore della causa (€ 29.033,31) dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito;
va anche esclusa la fase istruttoria non essendo state avanzate istanze in tal senso.
L'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1 condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a rifondere all'appellata Parte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida a titolo di compensi professionali in € 3.500,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 25.11.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 759/2023;
promossa da:
c.f. , con sede legale in Vocabolo Cagina snc, Fraz. Papiano, Parte_1 P.IVA_1
AR (PG) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Luccarini (p.e.c.: ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Perugia, via della Treggia n. 42/B;
- appellante -
contro
COE: SM26890, con sede legale nella Repubblica di San Controparte_1
NO (RSM) via O. Scavino, n. 10, int. 243 - Falciano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Tamagnini del Foro di
Rimini con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo elettronico di posta certificata:
Email_2
pagina 1 di 16 - appellato -
Oggetto: azione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni da contratto di noleggio a freddo e di condanna al pagamento dei canoni.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi anche “ ) ha impugnato la sentenza del Parte_1 Pt_1
Tribunale di Perugia n. 1739/2023, pubblicata il 14.11.2023, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per inadempimento da lei proposta nei confronti di (breviter anche “ ) e accertato il credito, Controparte_1 Controparte_1 vantato dal convenuto nei confronti dell'attrice, di € 27.268,44, compensato con il controcredito, vantato da di € 4.306,00, con condanna di a pagare a Pt_1 CP_2
€ 22.962,44, oltre interessi ex art. 5 d.lgs n. 231/2002. Controparte_1
Col primo motivo, rubricato “ingiustificata ed illogica attribuzione di fonte di regolamento del rapporto tra le parti alla scrittura esibita da parte convenuta nel corso del giudizio di primo grado”, ha censurato la pronuncia nella parte in cui è stata data preferenza alla seconda scrittura stipulata in data 13.6.2019, anziché a quella prodotta con l'atto di citazione, ritenendo che ciò fosse avvenuto per aver ritenuto fidefacenti le dichiarazioni del teste , e in ragione del fatto che il contratto prodotto ex Testimone_1 adverso presentava numerose aggiunte e modifiche al testo originario, apposte con penna e grafia incompatibili con quelle presenti nell'originale in suo possesso, tanto che tale (secondo) contratto non poteva essere quello regolante il rapporto inter partes.
Col secondo motivo, rubricato “errata ed ingiustificata attribuzione alle dichiarazioni del teste guercio di attendibilità e valore addirittura dirimente per gli accertamenti dei fatti i causa”, ha criticato la ritenuta attendibilità del testimone , il quale avrebbe Testimone_1 mentito su aspetti decisivi per la risoluzione della controversia, tanto da produrre con il gravame i doc. nn.1-4, a suo dire ammissibili perché indispensabili al fine di dirimere la controversia;
in particolare, ha addotto che il teste non si sarebbe dimesso dalle dipendenze di l'11.8.2019, giusta proroga del contratto sino all'1.10.2019 né che, Pt_1 in seguito all'introduzione nel cantiere di (l.r.p.t. di Persona_1 Controparte_1
pagina 2 di 16 n.d.r.) i lavori si erano fermati per non più di 10/15 minuti ma, al contrario, giusto intervento della Polizia Stradale dell'11.7.2019 e documento sottoscritto in pari data, il noleggio dei macchinari era da intendersi sospeso fino al ricevimento dei documenti per la messa in sicurezza, precisando che la sospensione sarebbe durata sino al 22.7.2019, data in cui sarebbe avvenuta la restituzione del telecomando del macchinario adibito alle lavorazioni concordate.
Col terzo motivo, rubricato “errata ed ingiustificata esclusione di attendibilità alle dichiarazioni del teste , ha censurato la sentenza laddove è stato ritenuto Tes_2 inattendibile il teste padre della l.r.p.t. di in mancanza di Testimone_3 Pt_1 istanza di parte formulata subito dopo l'escussione dello stesso, aggiungendo che tali dichiarazioni sarebbero, invece, congrue perché differenti da quelle del teste Tes_1
che, invece, erano difformi dalle risultanze istruttorie acquisite.
[...]
Col quarto motivo, rubricato “sulla natura del contratto - mancata considerazione delle caratteristiche del cosiddetto nolo a freddo e degli obblighi che la legge impone al concedente”, ha impugnato la pronuncia sostenendo che non fossero stati recepiti i principi in tema di contratto di nolo a freddo, negozio non tipizzato, ma qualificato in termini di sub- affidamento con la conseguenza che, nel caso di specie, era onere del concedente dimostrare le qualità dei mezzi concessi mediante attestazioni e documenti asseverati e che, in mancanza della documentazione, non era possibile stabilire lo stato di manutenzione e l'efficienza dei mezzi noleggiati, se non dopo la data dell'11.7.2019, cioè quando gli stessi sarebbero stati consegnati da Controparte_1
Col quinto e ultimo motivo, rubricato “errata valutazione in sentenza della debenza da parte di degli importi fatturati da , ha sostenuto, per ogni singola Pt_1 Controparte_1 fattura ex adverso richiesta in pagamento, un diverso minor calcolo, argomentando sugli effettivi giorni di nolo dei macchinari ovvero per la loro inutilizzabilità, escluse le voci di costo accessorie pretese da perché non dovute. Controparte_1
Costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. per non avere chiarito l'appellante quali parti della sentenza erano oggetto di impugnazione, né quale sarebbe stata l'errata valutazione o motivazione in cui era incorso il primo Giudice.
Quanto al merito ha contrastato, la ricostruzione in fatto di in particolare Pt_1
pagina 3 di 16 evidenziando che l'inadempimento dedotto rimaneva indimostrato sotto ogni profilo, spiegando di aver adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni dedotte in contratto e, con riferimento alla attendibilità del teste , sottolineando che costui Testimone_1 aveva già lavorato alle dipendenze di e aveva confermato anche elementi Pt_1 portati dalla documentazione contabile acquisita nel giudizio che, in ogni caso, era stata anche concordemente riconosciuta dalle parti, non era stata disconosciuta e che la stessa era, quindi, foriera delle obbligazioni di pagamento ivi indicate.
Ha precisato che: la scrittura privata oggetto di causa era quella successiva con più aggiunte, rimasta incontestata, e che le parti non avevano concordato l'obbligo di consegna di un quarto mezzo (autocarro semovente dotato di risucchio), la cui fornitura a nolo era stata interlineata o barrata nel contratto, tanto che aveva poi Pt_1 noleggiato tale macchinario presso una società terza;
non era stato dimostrato quali fossero stati i ritardi nell'esecuzione dell'opera a lei addebitabili evidenziando che, se vi erano stati dei ritardi nell'esecuzione dei lavori erano dipesi dal tempo necessario per la preparazione e l'assemblaggio delle macchine, attività fisiologica di cantiere, come confermato dal teste . Testimone_1
Da ultimo, ha difeso la bontà della testimonianza resa dal teste in Testimone_1 quanto aveva confermato circostanze in linea con la documentazione contabile anche concordemente riconosciuta dalle parti, nonché rimarcato l'inattendibilità del teste
[...]
padre del l.r.p.t. di e dell'altro figlio socio non amministratore Testimone_3 Pt_1 di tutti residenti nella medesima abitazione, aggiungendo che dai documenti Pt_1 depositati emergeva che era la società/impresa familiare ove era confluita Pt_1
l'azienda di proprietà della So.ge.l. s.r.l., già fallita, di cui era stato Testimone_3 socio ed amministratore.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2025.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Infatti, sciolti dall'onere di suggerire un progetto alternativo della sentenza
(Cass. SS.UU. 16.11.2017, n. 27199) sia possibile desumere agevolmente le censure che l'appellante rivolge al provvedimento di primo grado, consistenti: nell'ingiustificata ed illogica attribuzione di fonte di regolamento del rapporto tra le parti alla scrittura pagina 4 di 16 esibita da parte convenuta nel corso del giudizio di primo grado;
nell'errata ed ingiustificata attribuzione alle dichiarazioni del teste ed esclusione di Testimone_1 attendibilità alle dichiarazioni del teste nella mancata Testimone_3 considerazione delle caratteristiche intrinseche del c.d. contratto di nolo a freddo e degli obblighi che la legge impone al concedente e, infine, nell' errata valutazione in sentenza della debenza, da parte di degli importi e voci di costo fatturati da Pt_1
Si escludono perciò nel caso rigide applicazioni formalistiche dell'art. Controparte_1
342 c.p.c. col rischio di discostarsi dal principio per cui il processo civile mira, ove possibile, a giungere a decisioni di merito che stabiliscano chi ha ragione e chi torto fra le parti, principio, in ossequio al quale, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione, è sufficiente che contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e relative doglianze, unitamente a una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni dedotte dal giudice di prime cure, senza che occorra l'utilizzo di forme c.d. “sacramentali” (cfr. Cass. ord. n. 23804/2025).
L'appello è, dunque, ammissibile perché le censure al provvedimento definitorio del grado che precede sono analitiche, desumibili, e sufficientemente chiare, dando atto del dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice.
L'appello porta all'attenzione del Collegio una diversa ricostruzione del fatto, delle obbligazioni principali nascenti dal contratto di nolo a freddo e del preteso inadempimento tesizzato da sin dagli albori del primo giudizio dando una Pt_1 diversa lettura del materiale probatorio acquisito, anche producendo nuovi documenti
(v. nn.
1-4 dell'atto di appello di ritenuti “indispensabili” ai fini della Pt_1 decisione ex art. 345, comma 3, c.p.c., perché incidenti sull'attendibilità della testimonianza resa dal teste all'udienza del 10.12.2022. Testimone_1
Il primo motivo di appello non coglie nel segno.
Le parti si imputano rispettivamente che il contratto depositato in giudizio e sottoscritto il 13.6.2019 (v. doc. n. 2 del fascicolo di primo grado di e il Controparte_1 fascicolo di primo grado di sia quello cui riferire le obbligazioni convenute, Pt_1 giacché nella stessa data avevano sottoscritto due originali del contratto di nolo a freddo. Ebbene, anche a prescindere da ciò che avrebbe confermato sul punto il teste all'udienza del 10.12.2022 relativamente all'effettivo contratto stipulato Testimone_1
pagina 5 di 16 (attenzionando l'art. 2722 c.c.), si notai che i due contratti in questione presentano i medesimi costi per il nolo a freddo dei macchinari convenuti e la medesima clausola di conteggio dei costi (“il nolo decorre dal momento che l'attrezzatura parte dalla ns sede e termina il giorno in cui rientra in sede”) ed elementi identici si rinvengono in entrambe le scritture (come, ad esempio, il prezzo giornaliero di € 700,00 in luogo di € 750,00 per la motopompa a pressione), eccezion fatta per la fornitura o messa a disposizione da parte della concedente di un quarto mezzo e cioè dell'autocarro semovente, clausola espunta perché barrata nel (secondo) contratto, prodotto da Controparte_1
Vale notare che assente è la doglianza in merito alla mancata fornitura del mezzo in questione da parte di che, per inciso, aveva poi reperito a Controparte_1 Pt_1 nolo da una società terza, ovvero la fatto incontestato, rimanendo Parte_2 una “racc. – email” scritta dal legale di in data 4.9.2019 (v. doc. n. 12 del fascicolo Pt_1 di parte del cui invio formale non vi è traccia ma che risulta comunque Pt_1 contestata pochi giorni dopo dal legale di avendo comunicato il suo Controparte_1 procuratore che detto noleggio era stato, infine, rinunciato dalla cessionaria e, perciò, espunto dall'ultima scrittura negoziale.
Ora, per aversi un valido incontro di volontà ai fini del perfezionamento dei contratti a forma vincolata, occorre che il consenso, anche se non contestuale, risulti da una o più documenti sottoscritti, diretti alla controparte e contenenti la volontà di obbligarsi, salva la possibilità che la parte che non abbia firmato sopperisca alla mancata sottoscrizione mediante la produzione in giudizio dell'atto, invocandone gli effetti vincolanti (cfr. Cass. n. 1525/2018). La contestualità delle dichiarazioni di volontà può, quindi, risultare da atti separati ma, a tal fine, occorre che su ciascun documento sia apposta almeno una sottoscrizione, trattandosi di elemento indispensabile di riferibilità dell'atto oltre che ai fini del rispetto del requisito di forma e sempre che risulti il collegamento inscindibile tra questi ultimi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo (Cass. nn. 5916/2016 e 25631/2017).
Nel caso di specie, alla produzione dei rispettivi contratti non è seguito disconoscimento alcuno (né istanza di verificazione o proposizione di querela di falso) con la conseguenza che il riconoscimento tacito per via di produzione in giudizio opera ex nunc (cfr. Cass. n. 1525/2018 cit.; v. anche la stessa Cass. n. 5919/2016).
pagina 6 di 16 Vi è da chiedersi, a tal fine, quale riconoscimento effettivo va avallato tra i due negozi. Infatti, la produzione del documento in questione non potrebbe valere a costituire il consenso se non in relazione all'intenzione del soggetto che ne effettua la produzione di farlo valere, ossia di versarlo in causa con il dichiarato intento di avvalersi del suo contenuto negoziale nei confronti dell'autore (cfr. Cass. n. 23966/2004).
Alla luce di tanto, si osserva che la produzione in giudizio dei contratti esprime il riconoscimento della loro efficacia giuridica quale fonti di obbligazione reciproca e fondamento della pretesa giudiziale avente ad oggetto il pagamento delle fatture rimasto inadempiuto. E il contratto in questo senso fidefacente, per un rilievo squisitamente logico, ma anche tecnico-giuridico (rilievo che attiene al principio di formazione progressiva del consenso), va rinvenuto nel negozio sottoscritto in pari data che presenta più aggiunte a penna, e ciò anche indipendentemente dalla presenza della riferita barratura della clausola di consegna del quarto macchinario infine barrata o espunta. Infatti, non soltanto ha taciuto in merito all'asserita mancanza Pt_1 dell'autocarro semovente, diversamente da quanto sarebbe stato pattuito (se non dolendosene formalmente soltanto con la notifica dell'atto di citazione), ma ciò è stato contestato soltanto quando si è mossa per domandare il saldo Controparte_1 dell'insoluto informando della data finale del noleggio (v. doc. n. 20 del Pt_1 fascicolo di parte di . Controparte_1
La mancata contestazione di della mancata fornitura del mezzo in Pt_1 questione, salvo attivarsi per reperirlo presso una società terza, l'assenza di formali diffide ad adempiere nei confronti di nel senso lamentato, il fatto che Controparte_1 aveva dedotto che sarebbe stata indotta a sottoscrivere il Pt_1 Persona_2 secondo contratto (quello depositato da soltanto perché minacciata da Controparte_1
(l.r.p.t. di , in assenza di espresse azioni di Persona_1 Controparte_1 annullamento del contratto per detta subìta coercizione (fisica o morale che sia), nonché
l'assenza di disconoscimento della scrittura, unitamente al dato per cui il secondo contratto, stipulato in pari data del primo, presenta maggiori correzioni a penna, depongono tutti per l'effettiva conclusione del negozio prodotto da Controparte_1
E se ciò è esatto, il contratto precedentemente stipulato e sottoscritto dalle medesime parti deve intendersi revocato, secondo il principio della c.d. puntuazione,
pagina 7 di 16 ovvero della normale progressione di volontà e del consenso legittimamente manifestato dalle parti, indipendentemente da quanto rilevato e confermato dal testimone , e dall'effetto imposto dall'art. 2722 c.c. che avrebbe vietato, Testimone_1 come sostenuto dall'appellante, la testimonianza su quello specifico documento.
Chiaro rimane, del resto, che, se il nolo del macchinario in questione non era stato effettivamente concordato, per logica conseguenza inizia a deteriorarsi la tesi dell'inadempimento in capo alla cedente E, dunque, diviene fatuo Controparte_1 anche il secondo motivo di appello perché la pretesa inattendibilità del teste Tes_1
si scontra con il rilievo tecnico per cui lo stesso era stato dipendente di
[...] Pt_1 dunque a conoscenza dei fatti e indifferente alle parti. E, al di là della conferma sulla stipula del negozio, è essenziale quanto da questi riferito all'udienza del 10.12.2022, perché presente in loco, avendo riferito che: in data 11.7.2019 i lavori di cantiere di sarebbero stati ripresi in seguito alla sottrazione del telecomando che azionava Pt_1 uno dei macchinari (il robot per idroscarifica) da parte di che, in Persona_1 realtà, sarebbe stato restituito alla cessionaria dopo 10/15 minuti dalla sottrazione, evidenziando anche quanto accertato dalla Polizia Stradale in pari data in merito al dissidio sul pagamento delle fatture tra le società e a ciò, che la sottrazione del telecomando era giustificata dalla mancata messa in sicurezza dei macchinari presenti in cantiere (v. doc. n. 3, riprodotto nel fascicolo di parte di;
ha anche Controparte_1 riferito su quanto confermato dalla l.r.p.t. di in merito al mutuo riconoscimento Pt_1 dello stato dei pagamenti contabili di comune accordo con Persona_1 quantomeno con riferimento alle fatture nn. 29 e 31 (v. doc.ti nn.
7-9 del fascicolo di parte di emesse dalla cedente sino a quella data. Controparte_1
E vale precisare che - come emerge dal documento stilato dalla Polizia - Per_2
l.r.p.t. di si era obbligata (“garantiva”) a corrispondere a
[...] Pt_1 Per_1 il pagamento delle fatture arretrate, ovvero proprio le fatture nn. 29 e 31 riferite
[...] ai mesi di giugno e luglio 2019. Va aggiunto che le restanti fatture richieste in pagamento da nei mesi di luglio e agosto 2019 (v. doc. nn. 17-bis e 18- Controparte_1 bis del fascicolo di parte di non erano state contestate nelle more Controparte_1 dell'invio a mezzo e-mail, se non genericamente e con intervento del legale di Pt_1
(difetta la prova di invio formale), ma fattivamente soltanto diversi mesi dopo per pagina 8 di 16 mezzo dell'azione giudiziale intrapresa dalla cessionaria. Ma la vacuità del motivo in disamina si scontra, altresì, col rilievo rituale per cui non si conoscono cause e conseguenti istanze di rinnovazione o rimessione della controversia in istruttoria, anzi emergendo nei conclusivi scritti defensionali di nel giudizio che precede, Pt_1
l'acquiescenza alle risultanze istruttorie.
Quand'anche la censura venga diretta a criticare un'insufficiente motivazione della sentenza connessa all'errata interpretazione della deposizione testimoniale in esame, non viene spiegato dall'appellante perché la dedotta inattendibilità della deposizione del teste potrebbe orientare la controversia in senso Testimone_1 favorevole ad spiegando in cosa consista l'effettivo inadempimento patito, Pt_1 ovvero perché le fatture contabili, pure riconosciute nel loro importo dai rispettivi l.r.p.t. delle società o non formalmente contestate, siano effettivamente (e ancora) da defalcare, avuto riguardo al mancato funzionamento di un macchinario che ne ha, comunque, determinato l'emenda ed il minor importo in forza della pronunciata compensazione tra crediti, giacché l'esito istruttorio ha chiarito che la motopompa ad altissima pressione ceduta non aveva funzionato dalle ore 11.30 circa del 2 luglio sino alle 13.00 del 5 luglio, quando è stata poi riconsegnata funzionante.
Pertanto, i documenti prodotti dall'appellante in questa Sede (nn. 1-4) non risultano idonei a spostare alcunché nella valutazione di attendibilità o meno del testimone, fermo restando che quando si verte in tema di valutazione della prova,
l'esame dei documenti esibiti e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. n. 25004 dep. 11.9.2025, e Cass. n. 16467/2017).
Nella specie nulla risulta in tal senso apprezzabile né risulta in grado di deteriorare la testimonianza resa da all'udienza del 10.12.2022 dato che, Testimone_1 per quanto detto, la stessa è coerente con i fatti e pure combacia con i documenti depositati dalle parti, rimanendo quella del testimone in questione una posizione sostanziale indifferente alle parti di causa di cui non è lecito dubitare. Infatti, la sua pagina 9 di 16 presenza in loco al momento della barratura del nolo a freddo dell'autocarro semovente, non dimostra tanto che proprio quel contratto fosse l'originale convenuto tra le parti ma dimostra, piuttosto, che la volontà delle parti presenti in quel momento
( e nelle l.r.q.) si è univocamente diretta anche ad Persona_3 Persona_1 escludere il nolo a freddo dell'autocarro semovente.
E se le due scritture in originale, sottoscritte in pari data, presentano le medesime disposizioni e interlinee aggiunte a penna (eccezion fatta per il nolo del quarto macchinario), logica vuole che quella con più aggiunte sia l'ultima stipulata, altrimenti la stessa non sarebbe rimasta in originale in disponibilità della concedente, né si comprenderebbe come mai si fosse poi rivolta ad una società terza ( Pt_1 [...]
per il noleggio del medesimo mezzo, infine ottenuto “a condizioni più Parte_2 vantaggiose” e presente in cantiere sin dall'inizio dei lavori (tanto viene riferito nella p.e.c. del 16.9.2019 che si rinviene nella corrispondenza tra difensori: doc. n. 12 fascicolo di parte . Si nota, in aggiunta, che il contratto di nolo a freddo non prevedeva Pt_1 un termine iniziale e finale (essenziale) di esecuzione ma che il nolo decorreva dal momento in cui le attrezzature sarebbero partite dalla sede della concedente e terminava nel momento stesso in cui vi avrebbero fatto ritorno.
Il fatto che il nolo di detto macchinario fosse stato reperito, infine, a condizioni economiche più vantaggiose è anche dimostrato dalla stessa (dal doc. n.11 – Pt_1 fascicolo di parte si evince, infatti, che il costo era determinato in € 3.280,00 per Pt_1
8 giorni, dunque per la somma di € 410,00 giornaliere, mentre quanto convenuto con prevedeva un costo di nolo giornaliero per la somma di € 750,00), Controparte_1 mentre non è possibile imputare ad alcun ritardo nell'esecuzione della Controparte_1 prestazione demandata all'impresa cessionaria non esistendo alcun termine iniziale dei lavori sul manto stradale ordinati da NA e, comunque, affidati ad partire dal Pt_1
21.6.2019, con scadenza fissata al giorno 30.8.2019 (v. doc. 1 del fascicolo di parte di
. Pt_1
L'entrata in funzione del mezzo noleggiato da terzi a condizioni economiche più vantaggiose, e che sarebbe avvenuta in data 29.6.2019 (fatto questo incontestato), non è allora elemento soddisfacente e dirimente da cui trarsi il nesso di causalità richiesto dall'art. 1218 c.c. per riscontrare l'inadempimento, rimanendo chiaro che si era Pt_1
pagina 10 di 16 mossa in via autonoma per reperire il mezzo in questione, peraltro senza imputare ad inadempimenti di sorta fino alla comunicazione del 4.9.2019, ovvero Controparte_1 sin quando i lavori di cantiere sul manto stradale non erano già terminati, momento in cui la concedente pretendeva di essere saldata per l'intero delle fatture medio tempore emesse nei confronti della cessionaria.
Se ne trae la mancata dimostrazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori che sarebbe foriero di inadempimento per ritenuto, peraltro, ab origine di Controparte_1 non particolare gravità e/o di scarsa importanza in quanto alcuna domanda di risoluzione del contratto era stata avanzata da che non si è neanche impegnata Pt_1
a dimostrare il nesso causale tra la (mancata) consegna del mezzo ed il ritardo che le sarebbe derivato anzitutto per la messa in funzione dei macchinari, che prevedevano tempi tecnici di montaggio e messa in opera in cantiere. Inoltre, la stessa ha Pt_1 dedotto che i lavori dovevano essere preceduti dal “necessario addestramento delle maestranze di avvenuto nei giorni di giugno successivi alla consegna dei mezzi per un Pt_1 totale di 36 ore complessive”, e i lavori erano stati rallentati anche per assenza delle pompe idonee a rifornire di acqua i macchinari stessi (ciò che aveva determinato Per_1
a sottrarre il telecomando di uno dei macchinari per ritenuta mancanza di
[...] sicurezza nell'utilizzo dello stesso), adempimento cui era onerata la cessionaria perché il contratto di nolo a freddo prevedeva che l'utilizzo dei macchinari (messa in cantiere e messa in sicurezza compresa) rimanesse ad esclusivo carico della cessionaria.
I documenti che attestano la qualifica del dipendente di e Parte_3 la proroga della sua assunzione non sono, dunque, indispensabili ai fini della decisione
(anzi rafforzano l'indifferenza del teste alle parti di causa, dimostrando che non era più dipendente di al momento della deposizione testimoniale) tanto da risultare Pt_1 sovrabbondanti e inconferenti anche rispetto la testimonianza oggetto di preteso riesame anche perché rimane deteriore rispetto alle risultanze dei documenti acquisiti.
Con riguardo al terzo motivo di appello, gli elementi che depongono per il minor rigore con cui si è acquisita la testimonianza di sono invece Testimone_3 meritevoli di attenzione perché non consentono di suffragare quanto riferito dal testimone. La deposizione interessa per un solo aspetto, cioè in ordine al tempo in cui in data 11.7.2019, introdottosi nel cantiere di avrebbe Persona_1 Pt_1
pagina 11 di 16 trattenuto il telecomando che azionava il robot per idroscarifica noleggiato, ossia per
“5/10 minuti”, secondo quanto riferito da all'udienza del 10.12.2022, Testimone_1 dopodiché i lavori sono ripresi, oppure, come sostiene al fine di defalcare Pt_1
l'importo di cui alla fattura del mese di luglio, i lavori di cantiere sarebbero stati impossibilitati per almeno dieci giorni, con ripresa soltanto in data 22.7.2019.
Ebbene giova rimarcare che direttore tecnico di cantiere, nel Testimone_3 corso dell'udienza in cui è stato escusso ha indicato come “suo legale” il difensore di mostrando non soltanto un evidente interesse nel giudizio, ma soprattutto la Pt_1 riferibilità a sé della società, la qual cosa emerge anche dalla documentazione depositata, a prova contraria, da dalla quale si evince che costui è stato Controparte_1 socio amministratore e l.r.p.t. di So.ge.l. s.r.l., società fallita e confluita in che è Pt_1 composta dai soci (anche amministratore unico della stessa e l.r.p.t.) Persona_2
e dal responsabile tecnico (appunto direttore di cantiere) CP_3 Tes_3
dunque un'impresa famigliare costituita da padre e figli, tutti residenti in
[...]
AL TT (PG), via Putuense n. 11/B (v. doc. nn. 22 e 23 della memoria ex art. 183, comma 6, n.3 c.p.c. del fascicolo di parte di . Controparte_1
Tuttavia, anche se le dichiarazioni rilasciate dal teste potrebbero essere Tes_2 ritenute inverosimili, è ben possibile che i lavori di cantiere (per meglio dire altri lavori diversi dall'utilizzo di quel determinato macchinario impossibilito alla messa in opera) siano stati ripresi dopo 5/10 minuti, come riferito da e che, soltanto in Testimone_1 seguito alla messa in sicurezza del macchinario per idroscarifica con funzionalità delle pompe idonee a rifornirlo di acqua per metterlo in sicurezza (onere a carico della cessionaria), esso sia stato effettivamente rimesso in opera, indipendentemente dalla immediata restituzione del telecomando nell'immediato.
La testimonianza dell'uno ( ) non escluderebbe allora, ed in questo Testimone_1 senso, la testimonianza dell'altro ( . Ciò che però difetta è il nesso Testimone_3 di causalità tra il presunto inadempimento e la discarica del pagamento del mezzo noleggiato, indifferente essendo, infatti, se è stato azionato dalla cessionaria dopo 5/10 minuti o dopo dieci giorni, perché rimane l'onere della messa in sicurezza a suo carico.
Ed è anche logico e verosimile ritenere che presenti in cantiere Persona_1 gli agenti di P.g., l'11.7.2019 avesse spiegato perché il telecomando del macchinario era pagina 12 di 16 stato da lui sottratto (come risulta nel verbale di relazione) e che, una volta composti i dissidi con la per il pagamento delle fatture, lo avesse restituito;
Persona_2 diversamente i pubblici ufficiali non avrebbero refertato del bonario componimento dei contrasti insorti tra le parti e, ancora diversamente, la l.r.p.t. di avrebbe Pt_1 evidenziato agli agenti che in quel frangente il telecomando del macchinario di idroscarifica era stato sottratto da ma non era ancora stato restituito. Persona_1
Difetta anche - ciò che rafforza quanto detto - una contestazione formale della sottrazione del telecomando o, quantomeno, l'aver dedotto nell'immediatezza Pt_1 un inadempimento o una condotta ostruzionistica in capo a Controparte_1 dovendosi, anzi, registrare che la stessa società, il 2.8.2019, aveva corrisposto a un “acconto sull'offerta 42/2019” di € 3.170,66 (v. doc. n. 10 del fascicolo Controparte_1 di parte di . Pt_1
Il quarto motivo, presenta una censura che non è utile a dirimere la controversia e non è neppure conferente con il giudizio, peraltro sottendendo una diversa qualificazione della domanda (che in primo grado aveva fatto riferimento ad un contratto di sub-appalto), giacché non si verte in tema di interpretazione o qualificazione del contratto ma di inadempimento della prestazione in ipotesi riferibile a Controparte_1
Oltre ad aver mancato di dimostrare l'inadempimento (identificato con il ritardo e con l'inesatta esecuzione della prestazione) di - ad esempio ricordando Controparte_1 che le maestranze di avrebbero dovuto istruire il personale di Controparte_1 Pt_1 sull'utilizzo dei macchinari promessi a nolo perché il personale di non era in Pt_1 grado di utilizzare da sé i macchinari - risulta che la società concedente aveva addirittura fatto rientrare il guasto alle pompe idrauliche del 28.6.2019 e che era anche intervenuta per riparare lo scoppio dell'albero motore causato dall'intervento errato di un terzo estraneo alle parti, fatti sui quali non v'è contestazione.
Emerge, quindi, la buona fede nell'assistenza di cantiere alla cessionaria, non soltanto ferma all'attività di formazione, ma anche di ausilio al buon andamento della prestazione che ad era stata richiesta dalla committente NA. Pt_1
L'unica obbligazione esistente in capo a consisteva, infatti, nel Controparte_1 mettere a disposizione di i macchinari richiesti a nolo e indicati nel contratto, Pt_1
pagina 13 di 16 oltre che di formare i dipendenti della cessionaria secondo il costo orario convenuto, ciò che risulta dimostrato e che depone per il pieno ed effettivo adempimento delle obbligazioni assunte da parte di (v. doc. nn. 4,5, e 6 del fascicolo di Controparte_1
. Controparte_1
Il quinto motivo di appello, corollario di quello che precede e teso al riconteggio degli importi pretesi da portati dalle fatture nn. 29,31, 36 e 44, va pure Controparte_1 disatteso.
Gli importi di cui alle fatture nn. 29 e 31 (del 30 giugno e dell'11 luglio 2019) sono stati concordemente riconosciuti dai l.r.p.t. delle società, parti del contratto (v. doc.ti nn.
7 e 9 del fascicolo di . Tale sottoscrizione vale come riconoscimento di Controparte_1 debito;
si aggiunge che nelle fatture successive (n. 36/2019 del 31.7.2019 e n. 44/2019 del
30.8.2019) i documenti di riepilogo inviati ad a mezzo e-mail, in particolare Pt_1 riferiti agli importi dei giorni di nolo dei macchinari stessi, non sono stati contestati dalla cessionaria (v. doc. nn. 17, 17-bis e 18,18-bis del fascicolo di . Controparte_1
L'acconto corrisposto da in data 2.8.2019, del resto, è, ancora una volta, Pt_1 indice di mancanza di eccezioni all'adempimento della prestazione nel complesso resa da limitata nel senso anzidetto, ossia riferita agli effettivi giorni di nolo Controparte_1 dei macchinari ed alla formazione del personale di cantiere di ricordando, Pt_1 altresì, che la fattura riferita al mese di luglio 2019 è stata defalcata dal Tribunale in quanto la motopompa ad altissima pressione non aveva funzionato correttamente dal giorno 2 sino al giorno 5 del mese di luglio 2019.
Nulla ha poi dedotto a fronte delle immediate contestazioni dell'appellata Pt_1 sulla mancata riconsegna dei macchinari per fatto lei imputabile. Infatti, essendo chiari gli oneri cui la società cessionaria era tenuta nei confronti della cedente, compresa la pulizia dell'attrezzatura prima del ritiro della stessa da parte della società concedente
(“lavaggio delle attrezzature”) ed il rabbocco del gasolio laddove mancante perché utilizzato (“fornitura di gasolio per le nostre attrezzature”), con comunicazione del
2.9.2019 (v. doc. n. 19 del fascicolo dell'appellata), aveva informato Controparte_1 di non poter ritirare l'impianto di depurazione per non essere stata ripulita Pt_1
l'apparecchiatura da fango e acque di lavorazione, secondo quanto convenuto nel contratto, sicché i macchinari non erano asportabili dal cantiere. Per tale motivo aveva pagina 14 di 16 informato la cessionaria di dover conteggiare la fattura del mese di agosto aggiungendo ulteriori giorni di noleggio dei macchinari nonostante il fatto - altro indice di buona fede e di non addebitabilità dell'evento - che la stessa in precedenza Controparte_1 aveva informato di considerare il giorno 6 agosto 2019 (compreso) quale data Pt_1 ultima del noleggio dei propri macchinari (doc. n. 19 del fascicolo di . Controparte_1
In conclusione, l'indisponibilità dei macchinari, ivi compresa la mancata restituzione della cisterna senza che la cessionaria avesse provveduto al riempimento del gasolio mancante, sono inadempimenti rapportabili all'inerzia di che Pt_1 hanno eziologicamente determinato il prolungamento del noleggio dei macchinari.
E se tale condotta derivava, infine, da un complessivo inadempimento di Pt_1 alle obbligazioni convenute con la stessa non può (e non poteva) Controparte_1 dolersi di alcunché, tantomeno con riferimento all'ultima fattura emessa per il mese di agosto 2019 (la n. 44/2019), se è vero che causa causae est causa causati. Ma, a ben guardare, con la fattura in questione la concedente aveva richiesto alla cessionaria il pagamento per il nolo di due macchinari per 5 giorni e dell'impianto di depurazione per un giorno soltanto, fatturando anche i 250 l. di gasolio la cui mancanza, a carico di era stata già rilevata per le vie brevi. Non emerge, pertanto, alcun un intento di Pt_1 locupletazione da parte della cedente né un tentativo di “gonfiare” la fattura di noleggio, in particolare imputabile al mese di agosto 2019, ma soltanto una oggettiva causa ostativa al ritiro dei propri macchinari, per inadempimento di ad un Pt_1 proprio obbligo.
Né l'appellante può dolersi del costo per il trasporto (cioè per il ritiro) dei macchinari noleggiati perché voce di costo inserita soltanto quando effettivamente poteva essere pretesa (cioè con la prima fattura legata alla consegna dei macchinari alla cessionaria e con la ultima fattura legata alla restituzione dei macchinari e conseguente asporto dal cantiere) data la chiara previsione nel contratto indicata quale suo proprio onere di spesa accessoria, oltre le principali obbligazioni dedotte.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m.
pagina 15 di 16 n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi (scaglione di valore ricompreso tra €
26.001, ed € 52.000,00) considerato che le questioni giuridiche trattate attengono soltanto al ritenuto inadempimento della società cedente ed alla contestazione del quantum dalla stessa richiesto, tenuto conto dell'attività professionale profusa, del dichiarato valore della causa (€ 29.033,31) dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito;
va anche esclusa la fase istruttoria non essendo state avanzate istanze in tal senso.
L'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1 condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a rifondere all'appellata Parte_1
in persona del l.r.p.t., le spese di lite del presente grado Controparte_1 di giudizio che liquida a titolo di compensi professionali in € 3.500,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 25.11.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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