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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3284 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giulia Lo Giudice, presso il cui studio a Palermo, via Sammartino n. 6, è elettivamente domiciliata
E
BA VI, nato a [...] in data [...] ), C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana D'amico, presso il cui studio a Palermo, via Alcide
De Gasperi n. 90, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 02/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 12/04/1986 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2740/2001, emessa da questo
Tribunale il 02/03/2001 – 08/05/2001, passata in giudicato (cf. attestazione del 13/06/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione interrotta con la separazione.
Le parti hanno regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto del
02/07/2025, con cui, premettendo che “I figli non vivono più con la madre. Entrambi i ricorrenti non svolgono alcuna attività lavorativa e non sono titolari di beni immobili;
il sig.
LE non è titolare di beni mobili registrati, mentre la sig.ra LE risulta proprietaria esclusiva dell'autovettura Fiat 600 targata CE240KP”, hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni che si riportano testualmente:
“1) Il sig. LE non sarà più obbligato a corrispondere alcuna somma di denaro a titolo di mantenimento per la moglie e per i figli;
2) Il sig. LE e la sig.ra dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni Pt_1 reciproca pendenza economica, finanziaria, patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro anche per tutto quanto dovuto in virtù della sentenza di separazione nonché per i diritti nascenti dall'addebito della separazione medesima”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 12/04/1986 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( e BA VI, nato a [...] in data [...] C.F._1
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 02/07/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 77, parte II, serie A, dell'anno 1986).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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