Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 15/10/2024 sub nr. 152/2024 R.G. da:
nato in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto
giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
contro sede di Trento rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza CP_1
Marina Marinelli e Marta Odorizzi per procura generale alle liti del
23/01/2023 a rogito del Notaio in Fiumicino rep. n. 37590 Persona_1
CONVENUTO
In punto: cumulo tra trattamento pensionistico cd. quota 100 e reddito da lavoro dipendente
CONCLUSIONI
Ricorrente: “In via principale
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del Provvedimento del
30.1.2024 con la quale chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti CP_1
pensionistici già erogati per l'anno 2021 pari ad euro 14.207,68 ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd quota 100 nell'anno 2021 fatta eccezione per i ratei per 7 giorni nell'anno 2021 o i maggiori o minor
1
2. conseguentemente condannare l' a corrispondere al ricorrente il CP_1
relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto che precede (i ratei 7 giorni nell'anno 2021, o i maggiori o minor periodi ritenuti equi).
3. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del Provvedimento del
10.8.2023 con la quale chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti CP_1
pensionistici già erogati per l'anno 2022 pari ad euro 14.839,85 ed il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd quota 100 nell'anno 2022 fatta eccezione per i ratei per 6 giorni nell'anno 2022 o i maggiori o minor periodo ritenuto equo;
4. conseguentemente condannare l' a corrispondere al ricorrente il CP_1
relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto che precede (i ratei 6 giorni nell'anno 2022, o i maggiori o minor periodi ritenuti equi).
In via di subordine rimettere alla Corte costituzionale della questione di legittimità
costituzionale, che si solleva ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953
dell'art. 14, comma 3 14 del D. L. 28 1 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 nell'interpretazione fornita dalla Corte di
Cassazione sentenza del 04.12.2024 n. 30994/2024 e Circolare 11/2019, CP_1
per violazione degli artt. 3, 38/2, 117/1 Cost in relazione all'art. 1 Prot.
addiz. CEDU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2 Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' Spese di causa CP_1
rifuse”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2024 – premesso di essere Parte_1
titolare di pensione anticipata con decorrenza 1/2021 liquidata dall' CP_1
con i requisiti previsti dall'art. 14 DL. n. 4/2019 (cd. pensione quota 100), di avere svolto nel mese di settembre 2021 sette giorni di attività subordinata di operaio agricolo per un totale di 14 ore e sei giorni nel settembre 2022
per un totale di 12 ore percependo il complessivo importo di € 205,02 e di avere ricevuto note dd. 30/1/2024 e 10/8/2023 con la quale l' gli CP_1
chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistico già erogati per l'anno 2021 pari ad euro 14.207,68 e per l'anno 2022 pari ad euro
14.839,85 - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'Ente
previdenziale per sentire accertare il suo diritto a percepire la pensione cd.
quota 100 negli anni 2021 e 2022 fatta eccezione per i ratei per sette giorni nel settembre 2021 e per sei giorni nel settembre 2022, con condanna a corrispondere il trattamento pensionistico ed a restituire le somme recuperate in eccedenza.
A sostegno della sua pretesa evidenziava il valore non imperativo della circolare n. 11 del 2019, l'eccesso di delega in relazione all'art. 8 del CP_1
D.P.C.M. 87/2017 e la non proporzionalità della sanzione.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l CP_2
3
[...] evidenziava come non vi fosse alcuno spazio per accedere alla tesi di una buona fede della controparte, visto e considerato che nei provvedimenti di liquidazione della pensione erano stati esplicitati in maniera chiara gli effetti sulla pensione quota 100 dello svolgimento di una attività
lavorativa subordinata e/o autonoma;
sottolineava, altresì, come la pensione cd. quota 100 rappresentasse una situazione sperimentale e non strutturale, dal momento che, in deroga alle rigide disposizioni della legge
Fornero, ammette un diritto alla flessibilità in uscita, in presenza di requisiti anagrafici e contributivi, con lo scopo di agevolare anche un ricambio generazionale, con la conseguenza che non vi era spazio per un'interpretazione “costituzionalmente orientata” che limitasse la decurtazione ai redditi prodotti anziché disporre la sospensione dell'intera prestazione pensionistica.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente e non contestata dal convenuto si evince come il – titolare di pensione cd. quota 100 con Pt_1
decorrenza gennaio 2021 - abbia lavorato quale lavoratore agricolo a tempo determinato sette giornate nel settembre 2021 (per un totale di 14
ore) e sei giornate nel settembre 2022 (per un totale di 12 ore), percependo un importo pari ad € 205,02 (= € 103,23 + € 101,79).
4 Con sentenza 234 del 2022 la Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3 D.L. 4/2019 sollevata dal Tribunale
di Trento affermando che “La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il
trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente
illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi
- come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da
lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i
ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare
l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il
triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità
contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime
di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema
ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di
violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva
uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del
lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio
generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro,
qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il
presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento
pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al
diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -,
nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
5 Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative
poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della
questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo
diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si
differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del
lavoro intermittente”.
Con la recente sentenza 4.12.2024 n. 30994 la Corte di Cassazione ha, a sua volta, affermato che “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di
cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione
cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26
del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i
mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di
riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato
nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine
macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio
generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché
l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva”.
Nonostante tali autorevoli prese di posizione, appare maggiormente convincente ritenere – in linea con quanto già sostenuto dal Tribunale di
Marsala con la sentenza 12.7.2023 n. 589 - che il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo
2019, non comporti conseguenze così draconiane come quelle adottate dall' in base alle sue circolari. CP_1
6 Questo Tribunale condivide, invero, quanto affermato dal Tribunale di
Torino nei seguenti passaggi della sentenza 15/7/2022 n. 1144:
“pensione Quota 100 e redditi da lavoro diversi da quello occasionale autonomo
sono espressamente definiti non cumulabili: ciò significa che la percezione della
pensione non spetta qualora il pensionato goda di redditi da lavoro (coerentemente
con le finalità della pensione anticipata, tra cui vi è anche di favorire la fuoriuscita
anticipata dal mondo del lavoro per liberare posti da destinare alle nuove
generazioni);
in merito, non pare condivisibile l'orientamento di alcuni giudici di merito (cfr.
Trib. Firenze 16/6/2022 n. 449 …) che hanno attuato l'incumulabilità
CP_ dichiarando il diritto del pensionato a percepire la prestazione dall' decurtata
in misura corrispondente ai redditi percepiti: alla non cumulabilità corrisponde
necessariamente l'alternativa tra la prestazione pensionistica e la percezione di
redditi da lavoro;
la disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata alla luce del
dettato dell'art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100
consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età
di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età superiore
CP_ a 62 anni;
revocare – come prevede la circolare senza un adeguato supporto
nella legislazione primaria – la pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione
di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria, come nel
caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della
pensione;
7 una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra
la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare
la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto
di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato
ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento
pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito
per motivi di età dal mondo del lavoro”.
Sotto altro profilo, va evidenziato come la tesi della Corte costituzionale,
fatta propria dalla Cassazione nella citata sentenza 30994/2024, secondo cui una diversa interpretazione del divieto di cumulo in questione metterebbe “a rischio l'obiettivo occupazionale” non si attagli minimamente alla vicenda che ci occupa - nella quale si discute della perdita di due anni di trattamento pensionistico a fronte di complessive ventisei ore di lavoro! – ed appaia distonica rispetto al fine, altre volte perseguito dal Legislatore, di scongiurare il lavoro “nero” nello specifico settore dell'agricoltura. Si confronti, a tale ultimo riguardo, l'art. 1, comma
349 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto per il biennio 2023-2024 un regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio per l'agricoltura (“Per il lavoratore il
compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi
imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il
limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile
con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico”).
Nel caso in esame, la non cumulabilità deve, pertanto, essere limitata ai
8 ratei pensionistici del mese di settembre 2021 e settembre 2022, mesi nei quali il ricorrente ha percepito redditi derivanti dai rapporti di lavoro dipendente, ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico;
la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti agli anni 2021 e 2022 e l' va condannato CP_1
alla restituzione delle somme eventualmente trattenute eccedenti l'indebito di cui sopra.
Va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd. quota 100 negli anni 2021
e 2022 fatta eccezione per i soli ratei di settembre 2021 e settembre 2022, non dovuti;
CP_ 2) condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto 1;
3) dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il 6 febbraio 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
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