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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3353/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3353/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTO
CP_4
TERZO CHIAMATO
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3353/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGONI BRUNELLA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ARIOSTO N. 3 CARPIpresso il difensore avv. BIGONI BRUNELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGONI Parte_1 C.F._2 BRUNELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ARIOSTO 3 41012 CARPIpresso il difensore avv. BIGONI BRUNELLA
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSONI FRANCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI MONTI PARIOLI 40 ROMApresso il difensore avv. TASSONI FRANCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. PERRELLA CLAUDIO ( ) VIA D'AZEGLIO 19 40123 C.F._3 ; ( ) VIA D'AZEGLIO 19 ; , CP_2 Parte_2 C.F._4 CP_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I pagina 2 di 6 (C.F. ) rappresentato e CP_4 C.F._6 difeso dall'avv. e dell'avv. PERRELLA CLAUDIO
) VIA D'AZEGLIO 19 40100 ; C.F._7 CP_2 [...]
) VIA D'AZEGLIO 19 ; Parte_2 C.F._4 CP_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 nonché per sentire dichiarare responsabili in via Controparte_3 solidale per i danni subiti ex art. 2049 c.c.
Le società convenute si costituiva in giudizio contestando la domanda.
Non si costituiva invece Controparte_3 chiedeva di poter chiamare in causa Controparte_1 [...]
ed da cui essere tenuta indenne e manlevata CP_4 Controparte_5 in caso soccombenza.
Il solo si costituiva in giudizio e chiedeva di potere CP_4 chiamare in causa la propria assicurazione ( CP_6 rappresentanza generale per l'Italia) da cui essere tenuta indenne e manlevata.
A sua volta chiedeva di chiamare in Controparte_2 CP_2 causa da cui Controparte_7 essere tenuta indenne e manlevata.
La terza chiamata si costituiva in giudizio.
II. Gli attori hanno agito in giudizio contro i convenuti deducendo di avere concluso con l'agente di zona INA Agenzia Generale
contratti di assicurazione ed Controparte_2 Controparte_3 effettuato investimenti, per i quale hanno corrisposto il € Pt_1
33.500 ed il secondo € 130.000. Investimenti che però risultano non essere stati registrati presso la compagnia assicurativa. Di talchè
pagina 3 di 6 hanno agito per fare valere la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. per le condotte illecite poste in essere dal preposto.
III. Per pervenire a decisione, vanno dettagliati i rapporti di natura professionale/agenziale intercorsi tra le parti.
è l'impresa di assicurazione, che assicura Controparte_1 il rischio dei clienti. La stessa aveva conferito mandato di agente, per l'agenzia San Lazzaro, prima ad e poi a CP_2 Controparte_5 far data dal 14 giugno 2010 a Nell'incarico, dal 23 CP_4 marzo 2019 a Controparte_2
Sub agente prima di poi di Controparte_5 CP_4
e poi per pochi mesi di (fino a revoca del manato Controparte_2 nel settembre 2019), fu preteso responsabile delle Controparte_3 truffe e degli illegittimi incassi ricevuti da parte degli attori.
In dritto, il principio applicabile in materia è quello della responsabilità dei padroni e committenti per i danni cagionati dai commessi e preposti (art. 2049 c.c.).
Si afferma infatti;
“l'agente di un'impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente suo diretto preposto quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a quest'ultimo attribuite. Se invece le condotte del subagente esorbitano le predette incombenze, l'agente è comunque responsabile in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e
l'atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione di misure idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto” (Cass. 23 giugno 2017,
n. 15.645; Cass. 17 settembre 2014, n. 19.612; Cass. 24 gennaio 2007,
n. 1516).
In ogni caso l'agente di assicurazione non risponde dei danni cagionati all'assicurato dal sub agente (v. Cass. 28 agosto 207, n.
18.191).
pagina 4 di 6 Alla stregua di questi univoco principio di diritto, dato che per i danni cagionati dal sub agente è responsabile l'agente, legittimati attivi erano gli agenti che si sono succeduti nella gestione dell'agenzia Bologna San Lazzaro all'epoca in cui il CP_3 ha compiuto gli atti di appropriazione indebita dedotti in giudizio, ovvero nel periodo 2008-2018; quando cioè ricoprivano il ruolo di agenti ed . CP_4 Controparte_5
Da quanto precede, non essendo stati chiamati in causa se non l'impresa assicuratrice e l'agente nell'incarico dal 2019, consegue il rigetto della domanda nei loro confronti.
La domanda risarcitoria va accolta solo contro Controparte_3
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di citazione in Parte_1 Parte_1 data 18 maggio 2023,
1. dichiara tenuto e condanna a risarcire i Controparte_3 danni subiti dagli attori che sono liquidati, rispettivamente, a favore di nella somma di € 33.500 ed a favore di Parte_1 [...]
nella somma di € 130.000, con interessi al saggio legale Pt_1 decorrenti dal 19 maggio 2023 e fino al saldo;
2. dichiara tenuto e condanna a rimborsare Controparte_3 agli attori le spese processuali che si liquidano in complessivi €
13.000 (di cui € 900 per anticipazioni), oltre accessori;
3. rigetta la domanda attorea nei confronti dei restanti convenuti;
4. dichiara tenuti e condanna gli attori a rimborsare a le spese processuali che si liquidano in Controparte_1
pagina 5 di 6 complessivi € 10.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori;
5. dichiara tenuti e condanna gli attori a rimborsare a le spese processuali che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 10.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori;
6. dichiara tenuti e condanna gli attori a rimborsare a
[...] le spese processuali che si liquidano in complessivi € CP_6
7000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori;
7. dichiara tenuti e condanna gli attori a rimborsare a
[...]
le spese processuali che si liquidano in complessivi € 7000 CP_4
(di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3353/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTO
CP_4
TERZO CHIAMATO
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3353/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGONI BRUNELLA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ARIOSTO N. 3 CARPIpresso il difensore avv. BIGONI BRUNELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGONI Parte_1 C.F._2 BRUNELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ARIOSTO 3 41012 CARPIpresso il difensore avv. BIGONI BRUNELLA
ATTORE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASSONI FRANCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI MONTI PARIOLI 40 ROMApresso il difensore avv. TASSONI FRANCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. PERRELLA CLAUDIO ( ) VIA D'AZEGLIO 19 40123 C.F._3 ; ( ) VIA D'AZEGLIO 19 ; , CP_2 Parte_2 C.F._4 CP_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I pagina 2 di 6 (C.F. ) rappresentato e CP_4 C.F._6 difeso dall'avv. e dell'avv. PERRELLA CLAUDIO
) VIA D'AZEGLIO 19 40100 ; C.F._7 CP_2 [...]
) VIA D'AZEGLIO 19 ; Parte_2 C.F._4 CP_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 nonché per sentire dichiarare responsabili in via Controparte_3 solidale per i danni subiti ex art. 2049 c.c.
Le società convenute si costituiva in giudizio contestando la domanda.
Non si costituiva invece Controparte_3 chiedeva di poter chiamare in causa Controparte_1 [...]
ed da cui essere tenuta indenne e manlevata CP_4 Controparte_5 in caso soccombenza.
Il solo si costituiva in giudizio e chiedeva di potere CP_4 chiamare in causa la propria assicurazione ( CP_6 rappresentanza generale per l'Italia) da cui essere tenuta indenne e manlevata.
A sua volta chiedeva di chiamare in Controparte_2 CP_2 causa da cui Controparte_7 essere tenuta indenne e manlevata.
La terza chiamata si costituiva in giudizio.
II. Gli attori hanno agito in giudizio contro i convenuti deducendo di avere concluso con l'agente di zona INA Agenzia Generale
contratti di assicurazione ed Controparte_2 Controparte_3 effettuato investimenti, per i quale hanno corrisposto il € Pt_1
33.500 ed il secondo € 130.000. Investimenti che però risultano non essere stati registrati presso la compagnia assicurativa. Di talchè
pagina 3 di 6 hanno agito per fare valere la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. per le condotte illecite poste in essere dal preposto.
III. Per pervenire a decisione, vanno dettagliati i rapporti di natura professionale/agenziale intercorsi tra le parti.
è l'impresa di assicurazione, che assicura Controparte_1 il rischio dei clienti. La stessa aveva conferito mandato di agente, per l'agenzia San Lazzaro, prima ad e poi a CP_2 Controparte_5 far data dal 14 giugno 2010 a Nell'incarico, dal 23 CP_4 marzo 2019 a Controparte_2
Sub agente prima di poi di Controparte_5 CP_4
e poi per pochi mesi di (fino a revoca del manato Controparte_2 nel settembre 2019), fu preteso responsabile delle Controparte_3 truffe e degli illegittimi incassi ricevuti da parte degli attori.
In dritto, il principio applicabile in materia è quello della responsabilità dei padroni e committenti per i danni cagionati dai commessi e preposti (art. 2049 c.c.).
Si afferma infatti;
“l'agente di un'impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente suo diretto preposto quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a quest'ultimo attribuite. Se invece le condotte del subagente esorbitano le predette incombenze, l'agente è comunque responsabile in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e
l'atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione di misure idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto” (Cass. 23 giugno 2017,
n. 15.645; Cass. 17 settembre 2014, n. 19.612; Cass. 24 gennaio 2007,
n. 1516).
In ogni caso l'agente di assicurazione non risponde dei danni cagionati all'assicurato dal sub agente (v. Cass. 28 agosto 207, n.
18.191).
pagina 4 di 6 Alla stregua di questi univoco principio di diritto, dato che per i danni cagionati dal sub agente è responsabile l'agente, legittimati attivi erano gli agenti che si sono succeduti nella gestione dell'agenzia Bologna San Lazzaro all'epoca in cui il CP_3 ha compiuto gli atti di appropriazione indebita dedotti in giudizio, ovvero nel periodo 2008-2018; quando cioè ricoprivano il ruolo di agenti ed . CP_4 Controparte_5
Da quanto precede, non essendo stati chiamati in causa se non l'impresa assicuratrice e l'agente nell'incarico dal 2019, consegue il rigetto della domanda nei loro confronti.
La domanda risarcitoria va accolta solo contro Controparte_3
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di citazione in Parte_1 Parte_1 data 18 maggio 2023,
1. dichiara tenuto e condanna a risarcire i Controparte_3 danni subiti dagli attori che sono liquidati, rispettivamente, a favore di nella somma di € 33.500 ed a favore di Parte_1 [...]
nella somma di € 130.000, con interessi al saggio legale Pt_1 decorrenti dal 19 maggio 2023 e fino al saldo;
2. dichiara tenuto e condanna a rimborsare Controparte_3 agli attori le spese processuali che si liquidano in complessivi €
13.000 (di cui € 900 per anticipazioni), oltre accessori;
3. rigetta la domanda attorea nei confronti dei restanti convenuti;
4. dichiara tenuti e condanna gli attori a rimborsare a le spese processuali che si liquidano in Controparte_1
pagina 5 di 6 complessivi € 10.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori;
5. dichiara tenuti e condanna gli attori a rimborsare a le spese processuali che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 10.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori;
6. dichiara tenuti e condanna gli attori a rimborsare a
[...] le spese processuali che si liquidano in complessivi € CP_6
7000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori;
7. dichiara tenuti e condanna gli attori a rimborsare a
[...]
le spese processuali che si liquidano in complessivi € 7000 CP_4
(di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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