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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2367/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
OZ ON, OR
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11803/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 251T000323000P005 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., C.F. e P. IVA P.IVA_1, ha presentato ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 25/1T/000323/000/P005 notificato in data 10 aprile 2025 e redatto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 , con il quale è stata contestata alla Società – in qualità di parte contraente - l'erronea applicazione dell'imposta di registro in relazione all'atto a rogito Notaio Nominativo_1 del 30/12/2024 di dotazione di un trust c.d. “a garanzia” denominato “Nominativo_1” .
Il Trust è stato istituito al fine di garantire il pieno adempimento di alcune obbligazioni, rappresentate da debiti di complessivi Euro 5.800.000,00 dei sig. Nominativo_2 e della Società_2 “per capitale, interessi e penali nei confronti di Banca_1 S.p.A.”; a garanzia delle obbligazioni connesse ai Debiti, il Sig. Nominativo_2 e la Sig.ra Nominativo_3 hanno disposto la costituzione in Trust delle porzioni di rispettiva proprietà del fabbricato sito in Indirizzo_1; l'Atto prevede, tra l'altro, anche l'accollo dei Debiti da parte del Trust ed il ricorrente precisa che è stata versata esclusivamente l'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00, in ragione del fatto che i contratti da cui sono originati i Debiti erano stati precedentemente assoggettati all'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/1973.
Il ricorrente eccepisce:
I. Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 e del D.
Lgs. 82/2005
II. Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973.
III. Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. 131/1986.
Si costituisce la Direzione Provinciale I di Roma, la quale conferma la piena legittimità del proprio operato e rileva l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, in applicazione degli articoli 20, 21 e 43 del D.P.R. n.
131 del 1986 e 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo d.p.r., il cui accollo è soggetto all'imposta di registro nella misura del 3%, assumendo quale base imponibile il valore l'accollo forfettario per euro
5.800.000 per un versamento di Euro 174.000,00 a titolo di maggiore imposta di registro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in considerazione che la fattispecie rientra nell'applicazione dell'articolo 13 decreto legge
26 ottobre 2019 n 124, convertito con modificazione della legge 19 dicembre 2019 n157 e decreto legislativo 31 ottobre 1990 n.346.
La Corte precisa che per il trust di garanzia, l'imposta di registro segue la regola della tassa fissa applicata ai trust liberali (dotati di neutralità fiscale al momento del conferimento).
Con tali trust si garantisce o si estingue un debito del disponente nei confronti dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipate. In particolare l'imposta proporzionale non andrà anticipata nell'atto istitutivo bensì riferito a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento del bene al beneficiario, non potendo assurgere il patrimonio in sede di costituzione ad espressione di ricchezza imponibile. Successivamente al momento istitutivo, le operazioni di gestione compiute del trustee durante la vita del trust, al fine di realizzarne gli scopi, saranno soggette ad autonoma imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano. Pertanto l'atto deve essere visto in maniera unitario, non essendo collegato alla garanzia dei crediti ma è funzionale alla natura del trust di garanzia.
La particolarità della materia inducono a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: accoglie il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il OR Il Presidente Dott.
DO AN Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
OZ ON, OR
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11803/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 251T000323000P005 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., C.F. e P. IVA P.IVA_1, ha presentato ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 25/1T/000323/000/P005 notificato in data 10 aprile 2025 e redatto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 , con il quale è stata contestata alla Società – in qualità di parte contraente - l'erronea applicazione dell'imposta di registro in relazione all'atto a rogito Notaio Nominativo_1 del 30/12/2024 di dotazione di un trust c.d. “a garanzia” denominato “Nominativo_1” .
Il Trust è stato istituito al fine di garantire il pieno adempimento di alcune obbligazioni, rappresentate da debiti di complessivi Euro 5.800.000,00 dei sig. Nominativo_2 e della Società_2 “per capitale, interessi e penali nei confronti di Banca_1 S.p.A.”; a garanzia delle obbligazioni connesse ai Debiti, il Sig. Nominativo_2 e la Sig.ra Nominativo_3 hanno disposto la costituzione in Trust delle porzioni di rispettiva proprietà del fabbricato sito in Indirizzo_1; l'Atto prevede, tra l'altro, anche l'accollo dei Debiti da parte del Trust ed il ricorrente precisa che è stata versata esclusivamente l'imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00, in ragione del fatto che i contratti da cui sono originati i Debiti erano stati precedentemente assoggettati all'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/1973.
Il ricorrente eccepisce:
I. Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 e del D.
Lgs. 82/2005
II. Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973.
III. Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. 131/1986.
Si costituisce la Direzione Provinciale I di Roma, la quale conferma la piena legittimità del proprio operato e rileva l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, in applicazione degli articoli 20, 21 e 43 del D.P.R. n.
131 del 1986 e 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo d.p.r., il cui accollo è soggetto all'imposta di registro nella misura del 3%, assumendo quale base imponibile il valore l'accollo forfettario per euro
5.800.000 per un versamento di Euro 174.000,00 a titolo di maggiore imposta di registro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in considerazione che la fattispecie rientra nell'applicazione dell'articolo 13 decreto legge
26 ottobre 2019 n 124, convertito con modificazione della legge 19 dicembre 2019 n157 e decreto legislativo 31 ottobre 1990 n.346.
La Corte precisa che per il trust di garanzia, l'imposta di registro segue la regola della tassa fissa applicata ai trust liberali (dotati di neutralità fiscale al momento del conferimento).
Con tali trust si garantisce o si estingue un debito del disponente nei confronti dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipate. In particolare l'imposta proporzionale non andrà anticipata nell'atto istitutivo bensì riferito a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento del bene al beneficiario, non potendo assurgere il patrimonio in sede di costituzione ad espressione di ricchezza imponibile. Successivamente al momento istitutivo, le operazioni di gestione compiute del trustee durante la vita del trust, al fine di realizzarne gli scopi, saranno soggette ad autonoma imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano. Pertanto l'atto deve essere visto in maniera unitario, non essendo collegato alla garanzia dei crediti ma è funzionale alla natura del trust di garanzia.
La particolarità della materia inducono a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: accoglie il ricorso e compensa le spese. Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il OR Il Presidente Dott.
DO AN Dott. Giuseppe Di Martino