Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 2367
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 13 D.L. 124/2019 e D.Lgs. 346/1990

    La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che per i trust di garanzia l'imposta di registro segua la regola della tassa fissa, applicata ai trust liberali con neutralità fiscale al momento del conferimento. L'imposta proporzionale non è dovuta nell'atto istitutivo ma al momento dell'attuazione del trust con il trasferimento del bene al beneficiario.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992 e del D. Lgs. 82/2005

    La Corte non ha esplicitamente trattato questo punto in modo distinto, ma l'accoglimento del ricorso sulla base dell'applicazione dell'art. 13 D.L. 124/2019 implica il rigetto delle pretese erariali.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo concentrandosi sull'applicazione dell'art. 13 D.L. 124/2019, che disciplina la tassazione dei trust di garanzia.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Avviso di Liquidazione per violazione dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. 131/1986

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo, accogliendo il ricorso sulla base di una diversa interpretazione normativa riguardante la tassazione dei trust di garanzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 2367
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2367
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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