Articolo 1 della Legge 17 febbraio 1968, n. 98
Versione
20 marzo 1968
Art. 1. Articolo unico.

Il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordita' da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e' elevato da uno a due anni.

Entrata in vigore il 20 marzo 1968