Art. 1. Articolo unico.
Il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordita' da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e' elevato da uno a due anni.
Il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordita' da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e' elevato da uno a due anni.