TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4047-2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in Parte_1
atti dall'avv. Vincenzo Nocilla.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, all'esito di discussione orale dei procuratori costituiti, la causa é stata definita con sentenza il cui dispositivo, letto in udienza, é stato allegato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente agisce quale genitrice esercente la potestà parentale sul figlio minore , titolare di Persona_1
pensione INVCIV (n. 07543521) per cecità parziale.
L' ha notificato data 20 febbraio 2024 richiesta di CP_2 restituzione della somma di € 9.029,24, indebitamente erogata per il periodo dal 1/01/2021 al 29/02/2024, a titolo dei suddetti ratei di pensione INVCIV, adducendo la seguente motivazione:
“Prestazione non spettante per incompatibilità con cecità parziale in quanto non pluriminorato”.
In buona sostanza l'Istituto ha accertato che il minore
[...]
aveva goduto, per il periodo dal 1° gennaio 2021 Persona_1
al 29 febbraio 2024, oltre che della suddetta pensione d'invalidità civile per i ciechi parziali, anche dell'indennità di frequenza. Dette indennità assitenziali non sono cumulabili ai sensi dell'art. 3, l.
n. 289/1990, che recita: “l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 , 11 febbraio 1980, n. 18 , e 21 novembre 1988, n. 508 , nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole”.
In conseguenza della accertata incompatibilità l' ha CP_1
comunicato l'indebito con l'atto datato 5 febbraio 2024 e notificato in data 20 febbraio 2024. Come riferito poi dallo stesso
, per effetto di alcuni conguagli con crediti vantati dalla CP_2
parte ricorrente, il credito residuo si è ridotto all'importo di €
7.900,17; somma che è attualmente recuperata ratealmente mediante trattenuta del 20% sulla pensione percipienda.
Destituita di fondamento appare, poi, l'eccezione di irripetibilità delle somme pretese dall'NT (per assenza di dolo), stante la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3 ter dl n. 850/1976 (conv. con l. n. 29/1977), e 3, comma 9, dl n.
173/1988 (conv. con l. n. 291/1988), siccome riferentesi ad ipotesi di sussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove
l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (Cass. n.
15759/2019; Cass. n. 11026/2022; Cass. n. 30516/22).
Il ricorso non può, dunque, essere accolto.
Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 5.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in Parte_1
atti dall'avv. Vincenzo Nocilla.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito.
Acquisita documentazione, all'esito di discussione orale dei procuratori costituiti, la causa é stata definita con sentenza il cui dispositivo, letto in udienza, é stato allegato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente agisce quale genitrice esercente la potestà parentale sul figlio minore , titolare di Persona_1
pensione INVCIV (n. 07543521) per cecità parziale.
L' ha notificato data 20 febbraio 2024 richiesta di CP_2 restituzione della somma di € 9.029,24, indebitamente erogata per il periodo dal 1/01/2021 al 29/02/2024, a titolo dei suddetti ratei di pensione INVCIV, adducendo la seguente motivazione:
“Prestazione non spettante per incompatibilità con cecità parziale in quanto non pluriminorato”.
In buona sostanza l'Istituto ha accertato che il minore
[...]
aveva goduto, per il periodo dal 1° gennaio 2021 Persona_1
al 29 febbraio 2024, oltre che della suddetta pensione d'invalidità civile per i ciechi parziali, anche dell'indennità di frequenza. Dette indennità assitenziali non sono cumulabili ai sensi dell'art. 3, l.
n. 289/1990, che recita: “l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 , 11 febbraio 1980, n. 18 , e 21 novembre 1988, n. 508 , nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole”.
In conseguenza della accertata incompatibilità l' ha CP_1
comunicato l'indebito con l'atto datato 5 febbraio 2024 e notificato in data 20 febbraio 2024. Come riferito poi dallo stesso
, per effetto di alcuni conguagli con crediti vantati dalla CP_2
parte ricorrente, il credito residuo si è ridotto all'importo di €
7.900,17; somma che è attualmente recuperata ratealmente mediante trattenuta del 20% sulla pensione percipienda.
Destituita di fondamento appare, poi, l'eccezione di irripetibilità delle somme pretese dall'NT (per assenza di dolo), stante la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3 ter dl n. 850/1976 (conv. con l. n. 29/1977), e 3, comma 9, dl n.
173/1988 (conv. con l. n. 291/1988), siccome riferentesi ad ipotesi di sussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove
l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (Cass. n.
15759/2019; Cass. n. 11026/2022; Cass. n. 30516/22).
Il ricorso non può, dunque, essere accolto.
Le spese sono compensate in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 5.6.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)