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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9059/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.30 sono presenti l'avv. ALGOZINI GIORGIO per parte ricorrente nonché
l'avv. Giuseppe Bono in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente.
L'avv. Algozini rileva che la cartolina dell'avviso di ricevimento dell'atto è firmato da persona diversa dal destinatario e non è indicato il rapporto che lo lega al destinatario e deposita sentenza della Cassazione n. 9016 del 05/04/2025
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9059 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALGOZINI GIORGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l' ordinanza ingiunzione n. OI-000521388,
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in CP_1
euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/06/2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
proponendo opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. OI- 000521388 relativa all'accertamento n. 5502.22/11/2021.0141861 del 22.11.2021 riferito anno 2019. CP_1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1
fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate:
Rilevato che parte ricorrente eccepisce, tra le altre, l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 nonché la prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981;
considerato che
secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (tra le tante: Cass. civ., n. 26496/2023; Cass. n. n.26634/2022); tutto ciò premesso appare opportuno esaminare la questione attinente all'eccepita violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, in quanto assorbente.
Con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n.
689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010- collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuta la circolare n. 32 del 25.02.2022 proprio in tema di effetti della CP_1
depenalizzazione e disposizioni per l'emissione dell' ordinanza-ingiunzione, la quale interpreta il D.lgs 8/2016 nel senso che esso preveda applicabilità dell' art. 14 della L. n.
689/81, con la conseguenza che in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981);…”.
L'interpretazione qui resa dall' , in contrasto con la circolare citata e anche con il D.L. CP_2
48/2023 cit. - che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, invero, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie
(omissioni contributive relative all'anno 2019), dovendosi al contrario ritenere applicabile - in entrambi i casi anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza del termine previsto dall'art. 14
L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come quella oggetto del presente giudizio – dopo la depenalizzazione.
Il termine di cui all'art. 14 cit. decorreva dalle date di scadenza dei contributi omessi, sicché la notifica della contestazione avvenuta solo nel 2024 risulta tardiva perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi.
Non solo, l'avviso di accertamento è datato 22.11.2021 e l' era a conoscenza dell'illecito CP_1
fin da quella data tanto è vero che ha proceduto con il recupero delle somme attraverso l'avviso di addebito notificato a mezzo pec in data 30.09.2021. Pertanto, pur a volere considerare la notifica dell'avviso di addebito, da quella data decorrevano i 90 gg. per la notifica della violazione amministrativa, termine che non è stato rispettato.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/10/2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/10/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LA Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9059/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11.30 sono presenti l'avv. ALGOZINI GIORGIO per parte ricorrente nonché
l'avv. Giuseppe Bono in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente.
L'avv. Algozini rileva che la cartolina dell'avviso di ricevimento dell'atto è firmato da persona diversa dal destinatario e non è indicato il rapporto che lo lega al destinatario e deposita sentenza della Cassazione n. 9016 del 05/04/2025
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LA Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9059 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALGOZINI GIORGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l' ordinanza ingiunzione n. OI-000521388,
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate in CP_1
euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/06/2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
proponendo opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. OI- 000521388 relativa all'accertamento n. 5502.22/11/2021.0141861 del 22.11.2021 riferito anno 2019. CP_1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1
fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate:
Rilevato che parte ricorrente eccepisce, tra le altre, l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 nonché la prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981;
considerato che
secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (tra le tante: Cass. civ., n. 26496/2023; Cass. n. n.26634/2022); tutto ciò premesso appare opportuno esaminare la questione attinente all'eccepita violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, in quanto assorbente.
Con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n.
689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010- collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuta la circolare n. 32 del 25.02.2022 proprio in tema di effetti della CP_1
depenalizzazione e disposizioni per l'emissione dell' ordinanza-ingiunzione, la quale interpreta il D.lgs 8/2016 nel senso che esso preveda applicabilità dell' art. 14 della L. n.
689/81, con la conseguenza che in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981);…”.
L'interpretazione qui resa dall' , in contrasto con la circolare citata e anche con il D.L. CP_2
48/2023 cit. - che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, invero, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie
(omissioni contributive relative all'anno 2019), dovendosi al contrario ritenere applicabile - in entrambi i casi anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza del termine previsto dall'art. 14
L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come quella oggetto del presente giudizio – dopo la depenalizzazione.
Il termine di cui all'art. 14 cit. decorreva dalle date di scadenza dei contributi omessi, sicché la notifica della contestazione avvenuta solo nel 2024 risulta tardiva perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi.
Non solo, l'avviso di accertamento è datato 22.11.2021 e l' era a conoscenza dell'illecito CP_1
fin da quella data tanto è vero che ha proceduto con il recupero delle somme attraverso l'avviso di addebito notificato a mezzo pec in data 30.09.2021. Pertanto, pur a volere considerare la notifica dell'avviso di addebito, da quella data decorrevano i 90 gg. per la notifica della violazione amministrativa, termine che non è stato rispettato.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/10/2025
Il Giudice Onorario
LA Di Maio