Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2025, proposto da
AR AU, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
e l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 313/2022 del 14.12.2022 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, notificata in data 02.10.2023 e passata in giudicato come da certificazione rilasciata in data 10.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. ER AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 313/2022, in epigrafe, nella parte in cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) per l’anno scolastico 2022/2023 nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi dal dovuto al saldo, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire all’interessata gli importi corrispondenti.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, la ricorrente conclude affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento dell’importo dovuto, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
2. Il ricorso per l’ottemperanza è inammissibile.
Com’è noto, la prova dell’avvenuta formazione del giudicato costituisce un presupposto dell’azione di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, mancando la quale va dichiarata l’inammissibilità dell’azione stessa (fra le moltissime, cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 19 marzo 2025, n. 5660; id., 8 maggio 2024, n. 9110; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 aprile 2024, n. 290; T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 23 settembre 2022, n. 5919; id., sez. VI, 1 giugno 2022, n. 3727).
Nella specie, la ricorrente non ha prodotto in giudizio né copia della sentenza ottemperanda, né la certificazione di cancelleria attestante il suo passaggio in giudicato (benché nel fascicolo telematico sia presente un foliario, nessun documento risulta prodotto, verosimilmente a causa di un errore materiale).
La questione è stata rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 co. 3, primo periodo, c.p.a., nè la mancanza del documento avrebbe potuto essere supplita disponendo la riunione del ricorso ad altri giudizi chiamati nell’odierna camera di consiglio e aventi a oggetto l’ottemperanza della medesima sentenza, chiesta da altri docenti ciascuno per la parte di proprio interesse. Le cause riunite, infatti, mantengono la reciproca autonomia sotto il profilo dei presupposti, delle condizioni, dell’istruttoria e della decisione di merito, di modo che le prove raccolte in una di esse non spiegano automaticamente la propria efficacia anche nelle altre.
Le considerazioni appena svolte hanno carattere assorbente.
Nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di spese processuale, stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV La IA, Presidente
ER AU, Consigliere, Estensore
LV De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AU | LV La IA |
IL SEGRETARIO