Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
368/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 368/2025 R.G. promossa da ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Stoppa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicolò Crivellari ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 5 novembre 1974 in Loreo (RO), ivi trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio al n. 20, Parte II, serie A, anno 1974, tra la ORa CP_1
e il OR , alle seguenti condizioni.
[...] Parte_1 nulla a titolo di contributo al mantenimento, essendo i coniugi economicamente autosufficienti e avendo già regolato i loro rapporti economico-patrimoniali; spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 5-3-2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1
1
- dall'unione coniugale sono nate le figlie e rispettivamente il 2-4- Per_1 Per_2
1975 e il 22-7-1976;
- con decreto n. 2771/2018, depositato il 30-3-2018, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nel verbale dell'udienza presidenziale del 21-2-2018;
- i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 erano ampiamente decorsi senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza.
Il ricorrente chiedeva pertanto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la relativa statuizione dell'ordine di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con decreto depositato il 7-3-2025 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 23-5- 2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Con comparsa depositata il 23-4-2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1 la quale aderiva alla domanda formulata dal ricorrente in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ordinanza del 30-4-2025 il giudice delegato alla trattazione anticipava l'udienza di prima comparizione delle parti al 22-5-2025, all'esito della quale, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e della rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 22-5-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 2771/2018, depositato il 30-3-2018, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 21-2-2018 (cfr. doc. 2), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
2 Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 368/2025 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...] ed il 31-10-1974 a Loreo (RO), trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di quel Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno 1974;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 22 maggio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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