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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 142/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 142/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCETTA DE Parte_1 C.F._1
FELICE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA TASSINARI, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.1.2024 ha agito in giudizio nei confronti dell'ex Parte_1
coniuge al fine di ottenere una modifica delle condizioni contenute nel decreto con cui il CP_1
Tribunale di Pescara, nel procedimento 1021/2020 RGVG, aveva in data 14.10.2020 recepito l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n.
26/2019 del medesimo Tribunale, pubblicata in data 8.1.2019.
In particolare il ricorrente ha formulato, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:
““Voglia l'On.le Tribunale adito…. modificare le condizioni di divorzio di cui al provvedimento del
Tribunale di Pescara del 14.10.2020 – R.G. n. 1021/2020 e:
1) disporre il collocamento della figlia presso il padre , in SI Per_1 Parte_1
(PE) alla via Spagnuolo n. 32, dove la minore si è già trasferita a far data dal 10.11.2023;
2) disporre che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, previo accordo con il padre della minore e compatibilmente con gli impegni della stessa minore e lavorativi del Pt_1
e, comunque, almeno una volta al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, avendo cura di comunicare al alcuni giorni prima, il giorno e l'ora in cui si recherà a prendere la Pt_1 figlia a SI ed avendo cura di riportarla sempre a SI nell'orario concordato. La sig.ra potrà tenere con sé la figlia durante le festività alle seguenti condizioni: le festività CP_1 natalizie, ad anni alterni, dal pomeriggio del 24 dicembre al pomeriggio del 26 dicembre, con l'intesa che la minore trascorra tale periodo un anno con la madre e l'anno successivo con il padre e così di seguito;
le festività pasquali – il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo – ad anni alterni, con
l'accordo che la minore trascorra sia Pasqua che Lunedì dell'Angelo un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro e così di seguito;
durante le vacanze estive la sig.ra potrà tenere la figlia CP_1
per 15 giorni, anche non consecutivi, avendo cura di comunicare al il periodo esatto entro la Pt_1
fine di maggio di ogni anno.
3) disporre che sia il ad occuparsi del mantenimento della figlia, salvo diversa e necessaria Pt_1 disposizione da parte del Tribunale sull'obbligo di contribuzione al mantenimento da parte della sig.ra
, anche relativamente alle spese straordinarie;
CP_1
4) disporre che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dal sig. ”. Parte_1
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.3.2024 nella quale ha formulato le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 “1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_2
con collocamento presso il padre, , in SI (PE), via Spagnuolo n. 32, sino a Parte_1
quando la condizione economica ed abitativa della signora non si sarà stabilizzata e la figlia CP_1
vorrà ritornare a vivere con la madre;
2) disporre che la signora possa vedere e stare con la figlia quando lo desideri, in accordo con CP_1
la figlia stessa previa comunicazione al padre, nel rispetto dei suoi impegni, in primis quelli scolastici,
e comunque almeno due volte al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, una volta a
SI dove la signora si recherà e una volta a Cento dove il padre accompagnerà la CP_1
minore; una settimana durante le festività natalizie, alternando le settimane di natale e capodanno fra genitori;
tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di pasqua e il giorno di pasquetta fra genitori;
quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
3) disporre che il signor si faccia carico del mantenimento della figlia, comprese le spese Pt_1
straordinarie e che la signora contribuisca nella misura di euro 100,00 al mese, somma CP_1
omnicomprensiva delle spese anche straordinarie;
4) disporre che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dal signor , non ci si oppone Pt_1 all'ascolto della minore se ritenuto necessario.
Con condanna alle spese legali non avendo previamente coinvolto la signora nella redazione e CP_1
deposito del ricorso pur sussistendo già una scrittura privata fra le parti, ovvero con compensazione delle stesse.”.
Nel corso della prima udienza del 18.4.2024 la resistente ha dichiarato “ di essere disponibile a recarsi due weekend al mese in SI pe frequentare la figlia, chiedendo di poterla frequentare anche una settimana nel periodo natalizio e quattro settimane nel periodo estivo “; il ricorrente ha dichiarato
“ di aderire alle richieste della ricorrente relative alla frequentazione con la figlia chiedendo, tuttavia, che fino a quando non si accerteranno i fatti di cui alla denuncia penale prodotta con la memoria depositata il 28.3.2024 la frequentazione avvenga in SI e zone limitrofe “; inoltre le parti, sul presupposto che la resistente, pur svolgendo attività lavorativa, non stava ricevendo alcuna somma prevista quale retribuzione nel contratto di lavoro, come dalla medesima dichiarato, e tenuto anche conto delle spese che avrebbe dovuto affrontare per la frequentazione della figlia in SI, hanno concordato “ un contributo al mantenimento della figlia da parte della resistente di € 100,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie, disciplinate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara, fermo il diritto del ricorrente di percepire il 100% dell'assegno unico universale per la figlia
“, a quella data ammontante a € 199,00 mensili.
pagina 3 di 6 Perciò nella medesima udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui è stato disposto quanto concordato dalle parti in ordine a frequentazione tra la resistente e la figlia minore, al suo contributo al mantenimento e all'assegno unico universale.
All'udienza del 16.1.2025, poiché il ricorrente ha dichiarato che nelle more la resistente si era trasferita in SI, considerata anche l'età della figlia minore delle parti (nata il [...]), è stata disposta la frequentazione in forma libera tra la resistente e la figlia minore, previo accordo tra madre e figlia, e la causa è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza dell'8.5.2025, con assegnazione di termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Mentre la parte resistente non vi ha provveduto (avendo il suo difensore rinunciato al mandato con dichiarazione del 28.6.2024 e non avendo provveduto a nominarne altro), il ricorrente ha CP_1
così precisato le conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, modificare le condizioni di divorzio di cui al provvedimento del Tribunale di Pescara del 14.10.2020 – R.G. N. 1021/2020 – e:
1) dare atto che la figlia minore si è trasferita presso il padre in SI Persona_2
(PE) alla via Spagnuolo n. 32 dal 10.11.2023, in base ad accordo tra i genitori, come da scrittura privata del 04.11.2023, in atti prodotta;
2) disporre il collocamento della figlia – nata ad [...] il [...] – Persona_2
presso il padre , nella nuova residenza in SI (PE) alla via Vestina n. 688; Parte_1
3) disporre che la frequentazione tra la sig.ra e la figlia avvenga sempre in CP_1 Per_1
forma libera ma previo accordo tra madre e figlia, sia per le visite infrasettimanali, sia per le festività natalizie e pasquali, sia durante le vacanze estive;
4) disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento della figlia con il versamento al CP_1
sig. della somma mensile di € 200,00, oltre al rimborso del 50% delle spese Parte_1
straordinarie come da indicazioni del protocollo del Tribunale di Pescara;
5) disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito al 100% dal sig. ; Parte_1
6) ammettere i documenti prodotti dal ricorrente;
con vittoria di spese e competenze di lite . “.
………….
pagina 4 di 6 Il collocamento della minore e la sua frequentazione con la madre
Quanto al collocamento della minore, viste la scrittura privata intercorsa tra le parti in data 4.11.2023 e versata in atti dal ricorrente (nella quale le parti avevano già concordato che la minore andasse a vivere con il padre) nonché l'adesione della resistente alla domanda del ricorrente, deve essere disposto il collocamento della figlia presso il padre in SI (PE) alla via Vestina n. Persona_2
688.
Quanto alla frequentazione della madre, si ritiene che la figlia, ormai sedicenne, sia capace di autodeterminarsi e di decidere con quale frequenza incontrare la madre;
pertanto, a conferma di quanto disposto all'udienza del 16.1.2025, la frequentazione tra madre e figlia deve avvenire in forma libera, previo accordo tra la e la figlia. CP_1
Il contributo della resistente al mantenimento della figlia minore e l'assegno unico universale
Poiché dagli estratti del conto corrente della resistente, depositati in atti unitamente alla comparsa di costituzione, sono emerse entrate modeste, che si attestano tra 200 e 400 euro mensili, si ritiene opportuno confermare quanto concordato dalle parti in prima udienza e riportato nei provvedimenti provvisori ed urgenti;
d'Altronde anche nella scrittura privata del 4.11.2023 le parti avevano dato atto delle difficoltà economiche della resistente.
Pertanto, deve essere posto in capo a l'obbligo di versare, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia minore , la somma di € 100,00 mensili, oltre al 30% delle Persona_2
spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara. Tale obbligo deve decorrere dall'aprile 2024, avendo le parti all'udienza del 18.4.2024 concordato tale contribuzione, che in ricorso il ricorrente non aveva chiesto.
In considerazione dell'importo minimo del contributo al mantenimento della minore da parte della madre, deve essere altresì confermata, dalla data della domanda, la percezione da parte di Pt_1
del 100% dell'assegno unico universale per la figlia, come concordato dalle parti anche nella
[...]
ricordata scrittura privata.
Le spese di lite
Le spese di lite, considerando che parte resistente non si è sostanzialmente opposta alle domande di parte ricorrente, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto del Tribunale di Pescara emesso in
14.10.2020 nel procedimento N. 1021/2020 RGVG, dispone:
a) il collocamento della figlia minore delle parti, , presso l'abitazione Persona_2
paterna in SI (PE) alla via Vestina n. 688;
b) che la frequentazione tra la madre, e detta figlia venga esercitato liberamente, CP_1
previo accordo tra la madre e figlia;
c) che versi, con decorrenza dall'aprile 2024 e con successiva rivalutazione CP_1
annuale secondo gli indici Istat, in favore di , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento per la figlia minore, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 100,00, detratto quanto già versato a tale titolo, oltre al rimborso del 30% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
d) che l'assegno unico universale per la predetta minore, con decorrenza dal gennaio 2024, venga percepito al 100% dal padre, ; Parte_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 4 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 142/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCETTA DE Parte_1 C.F._1
FELICE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA TASSINARI, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 16.1.2024 ha agito in giudizio nei confronti dell'ex Parte_1
coniuge al fine di ottenere una modifica delle condizioni contenute nel decreto con cui il CP_1
Tribunale di Pescara, nel procedimento 1021/2020 RGVG, aveva in data 14.10.2020 recepito l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n.
26/2019 del medesimo Tribunale, pubblicata in data 8.1.2019.
In particolare il ricorrente ha formulato, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni:
““Voglia l'On.le Tribunale adito…. modificare le condizioni di divorzio di cui al provvedimento del
Tribunale di Pescara del 14.10.2020 – R.G. n. 1021/2020 e:
1) disporre il collocamento della figlia presso il padre , in SI Per_1 Parte_1
(PE) alla via Spagnuolo n. 32, dove la minore si è già trasferita a far data dal 10.11.2023;
2) disporre che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, previo accordo con il padre della minore e compatibilmente con gli impegni della stessa minore e lavorativi del Pt_1
e, comunque, almeno una volta al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, avendo cura di comunicare al alcuni giorni prima, il giorno e l'ora in cui si recherà a prendere la Pt_1 figlia a SI ed avendo cura di riportarla sempre a SI nell'orario concordato. La sig.ra potrà tenere con sé la figlia durante le festività alle seguenti condizioni: le festività CP_1 natalizie, ad anni alterni, dal pomeriggio del 24 dicembre al pomeriggio del 26 dicembre, con l'intesa che la minore trascorra tale periodo un anno con la madre e l'anno successivo con il padre e così di seguito;
le festività pasquali – il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo – ad anni alterni, con
l'accordo che la minore trascorra sia Pasqua che Lunedì dell'Angelo un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro e così di seguito;
durante le vacanze estive la sig.ra potrà tenere la figlia CP_1
per 15 giorni, anche non consecutivi, avendo cura di comunicare al il periodo esatto entro la Pt_1
fine di maggio di ogni anno.
3) disporre che sia il ad occuparsi del mantenimento della figlia, salvo diversa e necessaria Pt_1 disposizione da parte del Tribunale sull'obbligo di contribuzione al mantenimento da parte della sig.ra
, anche relativamente alle spese straordinarie;
CP_1
4) disporre che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dal sig. ”. Parte_1
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.3.2024 nella quale ha formulato le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 6 “1) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_2
con collocamento presso il padre, , in SI (PE), via Spagnuolo n. 32, sino a Parte_1
quando la condizione economica ed abitativa della signora non si sarà stabilizzata e la figlia CP_1
vorrà ritornare a vivere con la madre;
2) disporre che la signora possa vedere e stare con la figlia quando lo desideri, in accordo con CP_1
la figlia stessa previa comunicazione al padre, nel rispetto dei suoi impegni, in primis quelli scolastici,
e comunque almeno due volte al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, una volta a
SI dove la signora si recherà e una volta a Cento dove il padre accompagnerà la CP_1
minore; una settimana durante le festività natalizie, alternando le settimane di natale e capodanno fra genitori;
tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di pasqua e il giorno di pasquetta fra genitori;
quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
3) disporre che il signor si faccia carico del mantenimento della figlia, comprese le spese Pt_1
straordinarie e che la signora contribuisca nella misura di euro 100,00 al mese, somma CP_1
omnicomprensiva delle spese anche straordinarie;
4) disporre che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dal signor , non ci si oppone Pt_1 all'ascolto della minore se ritenuto necessario.
Con condanna alle spese legali non avendo previamente coinvolto la signora nella redazione e CP_1
deposito del ricorso pur sussistendo già una scrittura privata fra le parti, ovvero con compensazione delle stesse.”.
Nel corso della prima udienza del 18.4.2024 la resistente ha dichiarato “ di essere disponibile a recarsi due weekend al mese in SI pe frequentare la figlia, chiedendo di poterla frequentare anche una settimana nel periodo natalizio e quattro settimane nel periodo estivo “; il ricorrente ha dichiarato
“ di aderire alle richieste della ricorrente relative alla frequentazione con la figlia chiedendo, tuttavia, che fino a quando non si accerteranno i fatti di cui alla denuncia penale prodotta con la memoria depositata il 28.3.2024 la frequentazione avvenga in SI e zone limitrofe “; inoltre le parti, sul presupposto che la resistente, pur svolgendo attività lavorativa, non stava ricevendo alcuna somma prevista quale retribuzione nel contratto di lavoro, come dalla medesima dichiarato, e tenuto anche conto delle spese che avrebbe dovuto affrontare per la frequentazione della figlia in SI, hanno concordato “ un contributo al mantenimento della figlia da parte della resistente di € 100,00 mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie, disciplinate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara, fermo il diritto del ricorrente di percepire il 100% dell'assegno unico universale per la figlia
“, a quella data ammontante a € 199,00 mensili.
pagina 3 di 6 Perciò nella medesima udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui è stato disposto quanto concordato dalle parti in ordine a frequentazione tra la resistente e la figlia minore, al suo contributo al mantenimento e all'assegno unico universale.
All'udienza del 16.1.2025, poiché il ricorrente ha dichiarato che nelle more la resistente si era trasferita in SI, considerata anche l'età della figlia minore delle parti (nata il [...]), è stata disposta la frequentazione in forma libera tra la resistente e la figlia minore, previo accordo tra madre e figlia, e la causa è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza dell'8.5.2025, con assegnazione di termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Mentre la parte resistente non vi ha provveduto (avendo il suo difensore rinunciato al mandato con dichiarazione del 28.6.2024 e non avendo provveduto a nominarne altro), il ricorrente ha CP_1
così precisato le conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, modificare le condizioni di divorzio di cui al provvedimento del Tribunale di Pescara del 14.10.2020 – R.G. N. 1021/2020 – e:
1) dare atto che la figlia minore si è trasferita presso il padre in SI Persona_2
(PE) alla via Spagnuolo n. 32 dal 10.11.2023, in base ad accordo tra i genitori, come da scrittura privata del 04.11.2023, in atti prodotta;
2) disporre il collocamento della figlia – nata ad [...] il [...] – Persona_2
presso il padre , nella nuova residenza in SI (PE) alla via Vestina n. 688; Parte_1
3) disporre che la frequentazione tra la sig.ra e la figlia avvenga sempre in CP_1 Per_1
forma libera ma previo accordo tra madre e figlia, sia per le visite infrasettimanali, sia per le festività natalizie e pasquali, sia durante le vacanze estive;
4) disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento della figlia con il versamento al CP_1
sig. della somma mensile di € 200,00, oltre al rimborso del 50% delle spese Parte_1
straordinarie come da indicazioni del protocollo del Tribunale di Pescara;
5) disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito al 100% dal sig. ; Parte_1
6) ammettere i documenti prodotti dal ricorrente;
con vittoria di spese e competenze di lite . “.
………….
pagina 4 di 6 Il collocamento della minore e la sua frequentazione con la madre
Quanto al collocamento della minore, viste la scrittura privata intercorsa tra le parti in data 4.11.2023 e versata in atti dal ricorrente (nella quale le parti avevano già concordato che la minore andasse a vivere con il padre) nonché l'adesione della resistente alla domanda del ricorrente, deve essere disposto il collocamento della figlia presso il padre in SI (PE) alla via Vestina n. Persona_2
688.
Quanto alla frequentazione della madre, si ritiene che la figlia, ormai sedicenne, sia capace di autodeterminarsi e di decidere con quale frequenza incontrare la madre;
pertanto, a conferma di quanto disposto all'udienza del 16.1.2025, la frequentazione tra madre e figlia deve avvenire in forma libera, previo accordo tra la e la figlia. CP_1
Il contributo della resistente al mantenimento della figlia minore e l'assegno unico universale
Poiché dagli estratti del conto corrente della resistente, depositati in atti unitamente alla comparsa di costituzione, sono emerse entrate modeste, che si attestano tra 200 e 400 euro mensili, si ritiene opportuno confermare quanto concordato dalle parti in prima udienza e riportato nei provvedimenti provvisori ed urgenti;
d'Altronde anche nella scrittura privata del 4.11.2023 le parti avevano dato atto delle difficoltà economiche della resistente.
Pertanto, deve essere posto in capo a l'obbligo di versare, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia minore , la somma di € 100,00 mensili, oltre al 30% delle Persona_2
spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara. Tale obbligo deve decorrere dall'aprile 2024, avendo le parti all'udienza del 18.4.2024 concordato tale contribuzione, che in ricorso il ricorrente non aveva chiesto.
In considerazione dell'importo minimo del contributo al mantenimento della minore da parte della madre, deve essere altresì confermata, dalla data della domanda, la percezione da parte di Pt_1
del 100% dell'assegno unico universale per la figlia, come concordato dalle parti anche nella
[...]
ricordata scrittura privata.
Le spese di lite
Le spese di lite, considerando che parte resistente non si è sostanzialmente opposta alle domande di parte ricorrente, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto del Tribunale di Pescara emesso in
14.10.2020 nel procedimento N. 1021/2020 RGVG, dispone:
a) il collocamento della figlia minore delle parti, , presso l'abitazione Persona_2
paterna in SI (PE) alla via Vestina n. 688;
b) che la frequentazione tra la madre, e detta figlia venga esercitato liberamente, CP_1
previo accordo tra la madre e figlia;
c) che versi, con decorrenza dall'aprile 2024 e con successiva rivalutazione CP_1
annuale secondo gli indici Istat, in favore di , a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento per la figlia minore, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 100,00, detratto quanto già versato a tale titolo, oltre al rimborso del 30% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
d) che l'assegno unico universale per la predetta minore, con decorrenza dal gennaio 2024, venga percepito al 100% dal padre, ; Parte_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 4 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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