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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/11/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da IO AL (cf [...]) residente a [...], diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione delle obbligazioni sorte in relazione all'attività della società “Giomafil S.a.s. di NO A”, di cui lo stesso è stato socio accomandante e la socia accomandataria è stata la moglie, NO IA, fino al sopravvenuto fallimento della società in data 14.4.2017. In particolare, il debitore ha rappresentato che gran parte (oltre €
350.000 su un totale di € 538.588,14 di indebitamento) del proprio ceto creditorio è composto da istituti bancari in relazione a fideiussione personali rilasciate a favore della suddetta sas;
inoltre, come specificato all'udienza del 19.11.2024 anche parte del debito con Agenzia delle Entrate – Riscossione è da ricollegare alle vicende di tale società, in quanto esso origina “per tassazione IRPEF sulle somme ricevute dalla società in acconto utili futuri mai, in realtà maturati. Ciò detto il debitore illustra che tali somme sono state utilizzate per il pagamento dei creditori sociali e per il proprio sostentamento”; tale dichiarazione è stata ritrattata alla luce della memoria deposita post udienza;
pagina 1 di 5 Rilevato che il debitore ha affermato di trovarsi in stato di sovraindebitamento, in quanto i suddetti debiti non sarebbero soddisfabili con l'esiguo proprio patrimonio attuale (“il ricorrente è titolare della nuda proprietà dei seguenti immobili in Prato, Via del Lazzeretto, censito al foglio 83, part. 2138, sub. 17 (appartamento A/2, vani 3,5) e sub. 35 (autorimessa C/6 12 mq) […] Il ricorrente non è titolare di alcun bene mobile registrato, né beni mobili di valore.
Con riferimento ai conti correnti, il ricorrente dichiara di essere titolare della carta Postepay Evolution n.
5333.1710.6766.9115. È inoltre cointestatario, assieme alla moglie, di titoli presso BCC Banca Alta Toscana, deposito n.
24342, controvalore in € 1.615,16 alla data del 31/03/2023. Si fa inoltre presente che il ricorrente ha aderito in data
15/12/2011 ad un fondo pensione con Intesa San Paolo Vita. Alla data del 31/12/2021 ha maturato l'importo di €
11.852,14” cfr. pag. 7 ricorso) e con i pronosticabili redditi futuri (stipendio mensile di € 1.500 in tredici mensilità);
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Sentito il ricorrente ed esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.
Ritenuto che tale esiguo patrimonio appaia comunque idoneo alla prognosi favorevole di riparto di attivo ai creditori di cui all'art. 268 co.3 ultimo paragrafo CCII;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva.
Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore pagina 2 di 5 ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
Ritenuto che la valutazione della condotta riferita dal debitore ricorrente (“somme ricevute dalla società in acconto utili futuri mai, in realtà maturati. Ciò detto il debitore illustra che tali somme sono state utilizzate per il pagamento dei creditori sociali e per il proprio sostentamento”) e il successivo inadempimento delle correlate obbligazioni tributarie che da tali “anticipi utili” originavano, determinando così l'aumento della relativa esposizione debitoria per interessi e sanzioni, sebbene non sia un requisito per l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente costituisca un tema necessitante un apposito approfondimento da parte dell'OCC ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282 CCII;
Ritenuto altresì che tale condotta, prima asserita e poi ritrattata, del debitore, il quale abbia, ripetutamente e sistematicamente, effettuato prelievi di denaro dalla sas per acconto utili futuri, consapevolmente inesistenti, costituisca di per sé notitia criminis necessitante di adeguato approfondimento da parte della competente Procura della Repubblica;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di IZ VA (C.F. [...]) residente a [...],
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l'OCC I DIRITTI DEL DEBITORE nella persona della Prof.ssa Maria Lucetta Russotto;
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA
pagina 3 di 5 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
DISPONE la notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista individuato.
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
DISPONE che la somma di € 550/mese e la XIII mensilità siano apprese dalla procedura dalla retribuzione percepita da VA IO, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice
Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 331 c.p.p. dispone la trasmissione di copia del presente fascicolo alla Procura della Repubblica - sede- per le opportune determinazioni.
Prato, 20/11/2024
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da IO AL (cf [...]) residente a [...], diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione delle obbligazioni sorte in relazione all'attività della società “Giomafil S.a.s. di NO A”, di cui lo stesso è stato socio accomandante e la socia accomandataria è stata la moglie, NO IA, fino al sopravvenuto fallimento della società in data 14.4.2017. In particolare, il debitore ha rappresentato che gran parte (oltre €
350.000 su un totale di € 538.588,14 di indebitamento) del proprio ceto creditorio è composto da istituti bancari in relazione a fideiussione personali rilasciate a favore della suddetta sas;
inoltre, come specificato all'udienza del 19.11.2024 anche parte del debito con Agenzia delle Entrate – Riscossione è da ricollegare alle vicende di tale società, in quanto esso origina “per tassazione IRPEF sulle somme ricevute dalla società in acconto utili futuri mai, in realtà maturati. Ciò detto il debitore illustra che tali somme sono state utilizzate per il pagamento dei creditori sociali e per il proprio sostentamento”; tale dichiarazione è stata ritrattata alla luce della memoria deposita post udienza;
pagina 1 di 5 Rilevato che il debitore ha affermato di trovarsi in stato di sovraindebitamento, in quanto i suddetti debiti non sarebbero soddisfabili con l'esiguo proprio patrimonio attuale (“il ricorrente è titolare della nuda proprietà dei seguenti immobili in Prato, Via del Lazzeretto, censito al foglio 83, part. 2138, sub. 17 (appartamento A/2, vani 3,5) e sub. 35 (autorimessa C/6 12 mq) […] Il ricorrente non è titolare di alcun bene mobile registrato, né beni mobili di valore.
Con riferimento ai conti correnti, il ricorrente dichiara di essere titolare della carta Postepay Evolution n.
5333.1710.6766.9115. È inoltre cointestatario, assieme alla moglie, di titoli presso BCC Banca Alta Toscana, deposito n.
24342, controvalore in € 1.615,16 alla data del 31/03/2023. Si fa inoltre presente che il ricorrente ha aderito in data
15/12/2011 ad un fondo pensione con Intesa San Paolo Vita. Alla data del 31/12/2021 ha maturato l'importo di €
11.852,14” cfr. pag. 7 ricorso) e con i pronosticabili redditi futuri (stipendio mensile di € 1.500 in tredici mensilità);
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;
Sentito il ricorrente ed esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.
Ritenuto che tale esiguo patrimonio appaia comunque idoneo alla prognosi favorevole di riparto di attivo ai creditori di cui all'art. 268 co.3 ultimo paragrafo CCII;
Ritenuto che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva.
Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore pagina 2 di 5 ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
Ritenuto che la valutazione della condotta riferita dal debitore ricorrente (“somme ricevute dalla società in acconto utili futuri mai, in realtà maturati. Ciò detto il debitore illustra che tali somme sono state utilizzate per il pagamento dei creditori sociali e per il proprio sostentamento”) e il successivo inadempimento delle correlate obbligazioni tributarie che da tali “anticipi utili” originavano, determinando così l'aumento della relativa esposizione debitoria per interessi e sanzioni, sebbene non sia un requisito per l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente costituisca un tema necessitante un apposito approfondimento da parte dell'OCC ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282 CCII;
Ritenuto altresì che tale condotta, prima asserita e poi ritrattata, del debitore, il quale abbia, ripetutamente e sistematicamente, effettuato prelievi di denaro dalla sas per acconto utili futuri, consapevolmente inesistenti, costituisca di per sé notitia criminis necessitante di adeguato approfondimento da parte della competente Procura della Repubblica;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di IZ VA (C.F. [...]) residente a [...],
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l'OCC I DIRITTI DEL DEBITORE nella persona della Prof.ssa Maria Lucetta Russotto;
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA
pagina 3 di 5 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
DISPONE la notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista individuato.
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
DISPONE che la somma di € 550/mese e la XIII mensilità siano apprese dalla procedura dalla retribuzione percepita da VA IO, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice
Delegato, su istanza del liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori.
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 331 c.p.p. dispone la trasmissione di copia del presente fascicolo alla Procura della Repubblica - sede- per le opportune determinazioni.
Prato, 20/11/2024
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
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