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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/09/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. dell'1 luglio
2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 85/2023 R.G. e vertente
TRA
( , elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in Lanciano, Via Piave 30, presso lo studio dell'avv. Giovanni Osvaldo Pic- cirilli, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
( , in persona dell'amministratore eletti- CP_1 P.IVA_1 CP_2
vamente domiciliata in Lanciano, Viale delle Rimembranze 17, presso lo studio dell'avv. Giuliano Zaccagnini, che la rappresenta e difende come da mandato in at- ti;
RESISTENTE
avente a oggetto: merito possessorio conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti, Parte_1 CP_1
CP_
) domandando di essere reintegrato o, in subordine, manutenuto, nel possesso corrispondente al contenuto del diritto di proprietà su terreno “con sovrastante capannone industriale” in Fossacesia, “Zona Artigianale-Commerciale Via Traver- sa per Scorciosa” (“foglio 22, particella 4601”), confinante con terreni in proprietà CP_ di sui quali la stessa “dal terzo trimestre del 2021 ha eseguito lavori per la rea- lizzazione di uno stabilimento industriale”; possesso spogliato o comunque mole- stato nell'aprile del 2022 con l'esecuzione di “lavori di movimento terra” che han- no “deteriora[to] [...]la rete metallica di recinzione” del proprio terreno e di “scavo con posa in opera di tubazioni di scarico in plastica” “sino al pozzetto posto sull'area pubblica” (“particella 4510”), nel quale “conflui[sce ]la parte terminale della conduttura per lo scarico delle acque luride del suo immobile”; tubazioni che hanno attraversato “la particella 4601 di sua proprietà” e danneggiato la predetta conduttura, con “impedimento del normale deflusso [...] ed emanazione di cattivi odori”.
CP_
si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare deducendo che la
“condotta di scarico [...] delle acque nere della Igea[...] è stata immessa nel pozzet- to insistente sulla particella 4510 attraversando il confine sud all'esterno della re- cinzione predisposta dal , passando esclusivamente in modo tangente e Pt_1
del tutto marginale (per una porzione ridottissima) sulla particella [di terzi (“sig.
”)] all'intersezione dei confini tra questa” e particella in proprietà di Per_1
CP_
. La fase interdittale, nella quale è stata disposta c.t.u. (sul quesito: “dica il c.t.u. se e in che misura sotto il terreno all'angolo dell'immobile in proprietà [...] Pt_1
sia presente un tratto della tubatura per cui è stato fatto scavo nei terreni confinan- CP_ ti nell'aprile 2022 per conto di [...]; indichi altresì se e in che misura siano ne- cessari lavori per un ripristino della piena funzionalità del tubo di scarico da pro- prietà presente nel pozzetto pubblico meglio identificato in atti;
quanti- Pt_1
fichi il costo dei lavori necessari”; poi specificato all'udienza di conferimento d'incarico con la precisazione [“in che misura”] di “indicare l'entità dell'eventuale sconfinamento della tubatura”), si è chiusa con ordinanza di rigetto e compensa- zione delle spese di lite;
e conferma del rigetto (ma non della compensazione delle spese) in reclamo.
Il giudizio è proseguito per il merito;
le parti hanno chiesto fissarsi udienza di pre- cisazione delle conclusioni e il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendone la sosti- tuzione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. La domanda è infondata.
2.1. È molestia del possesso qualsiasi attività o atto materiale che reca un disturbo apprezzabile alla situazione possessoria altrui (C. 11036/2003); che non è episodico;
che non è esaurito, ma potenzialmente reiterabile;
e, in tal senso, evidentemente non può configurare spoglio ciò che non configurerebbe nemmeno molestia;
e in- fatti, più in generale, in giurisprudenza si afferma che “in tema di tutela possesso- ria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si so- stanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso” (C. 1584/2015). Ancora, i diritti e le azioni sono riconosciuti a tutela di interessi (art. 100 c.p.c.); tanto che configura illecito di abuso del diritto l'esercizio del suo contenuto a danno altrui non funzionale all'interesse dallo stesso tutelato o comunque a un interesse tu- telato dall'ordinamento; mentre limite esterno a qualsiasi diritto è la buona fede ogget- tiva, la quale si declina altresì nel dovere di salvaguardare le utilità altrui, cioè gli in- teressi non specificamente tutelati da altri doveri giuridici, allorché ciò non com- porti un apprezzabile sacrificio (C. 27122/2021).
A fronte di ciò, e come già osservato in sede interdittale, occorre nel caso di specie chiedersi se la presenza di due tubazioni a 130 cm di profondità nel suo terreno, limitatamente a un “angolo tra i confini dei terreni” e con sconfinamento com- plessivo inferiore al metro quadrato (“mq 0,63”), e il taglio parziale della parte termina- le di un tubo di scarico senza comprometterne la funzionalità, come accertato dal
c.t.u., rechino alcun pregiudizio apprezzabile a e, in ogni caso, la relativa Pt_1
azione possessoria risponda a un interesse giuridicamente tutelato.
Il Tribunale ribadisce che la risposta sia negativa. Nessun utilizzo del sottosuolo all'angolo del terreno di sua proprietà ha prospettato come attuale o Pt_1
programmato, tantomeno un utilizzo funzionale a un qualsiasi suo ragionevole in- teresse;
e nessun residuo effettivo pregiudizio gli recano sia i due tubi a oltre un metro di profondità all'angolo del suo terreno, sia il taglio parziale, senza com- promissione di funzionalità, della parte terminale del tubo di scarico.
E in relazione ai due tubi una ulteriore prova di quanto appena detto è che se si ipotizzano una loro rimozione e ricollocazione oltre confine si realizza che nessun beneficio concreto ne riceverebbe il ricorrente a fronte invece di costi e disagi per la resistente e, a ben vedere, quanto ai disagi, anche per lo stesso ricorrente. L'unico interesse meritevole che nella presente sede potrebbe astrattamen- Pt_1
te prospettare è quello a evitare i presupposti di una pregiudizievole usucapione di diritto di servitù di condotta. Ma, anche a prescindere dalla valutazione sul pregiu- dizio di una servitù il cui contenuto sarebbe comunque parametrato sulla posizione attuale delle tubature (con un diritto, pertanto, ad attraversare il fondo del ricorrente per una superficie corrispondente inferiore al metro quadrato), per un verso, già la motiva- zione della presente sentenza potrebbe essere utilizzata per escludere, eventual- mente, in futuro, la natura di possesso ad usucapionem dell'utilizzazione delle tuba- CP_ zioni oltre confine da parte di;
per altro verso, potrebbe anche uni- Pt_1
lateralmente escludere la natura possessoria dello stato di fatto concedendo, appunto CP_ con atto unilaterale (e quindi a titolo gratuito), a l'utilizzazione della limitata parte corrispondente del proprio sottosuolo, in tal modo qualificandola definiti- vamente come detenzione, la quale non è idonea all'usucapione.
È poi appena il caso di aggiungere, ancora estendendo il discorso a un profilo peti- torio, che le valutazioni in tema di funzionalità a un interesse e di sussistenza di una lesione apprezzabile dello stesso presidierebbero anche l'accertamento della violazione del diritto ex art. 889 c.c. (“Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi”), ai sensi del cui c. 2 “Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”. Anche rispetto a tale previsione rimarrebbe l'infondatezza di una domanda di Pt_1
perché la violazione della distanza, pur totale (perché si è avuto sconfinamento), ha riguardato non un intero lato di confine, e nemmeno una qualsiasi parte signifi- cativa dello stesso, ma solo un angolo limitato del fondo.
2.2. La decisione che definisce il giudizio di merito possessorio può fondarsi esclu- sivamente sugli elementi probatori acquisiti in fase interdittale (C. 19720/2016); quanto alle dichiarazioni rappresentative di terzi, a maggior ragione ove la relativa assunzione si sia strutturata come vera e propria testimonianza (nel contradditto- rio tra le parti, con il vincolo dell'impegno ex art. 251 c.p.c. e “sulla base delle indi- cazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi”: C. 24705/2006), come appunto nel presente giudizio.
La decisione di merito possessorio si sovrappone al provvedimento interdittale e lo sostituisce (con la conseguenza che non è corretto che il giudice, in tale decisione, si limiti a confermare l'ordinanza interdittale); peraltro, la sostituzione non opera con riferimento alla decisione di fase interdittale inerente alle relative spese di lite, che resta pertanto ferma.
3. Il Tribunale ritiene che anche per la fase di merito sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite (fase di merito).
Lanciano, 29 settembre 2025.
Il giudice
Giovanni Nappi