Decreto cautelare 15 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04914/2025REG.PROV.COLL.
N. 01254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, anche nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo e Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la SL Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Campania, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 6244/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della SL Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori del minore -OMISSIS-, impugnavano, di fronte al TAR Campania, il Progetto Riabilitativo Individualizzato adottato -OMISSIS- dalla SL Napoli 3.
Tale piano terapeutico confermava la diagnosi -OMISSIS- del piccolo -OMISSIS- ma non prevedeva la somministrazione di interventi terapeutici da effettuare con modalità -OMISSIS-. In particolare, secondo i ricorrenti, sarebbero state necessarie un numero di ore di terapia -OMISSIS- non inferiore a 25 a settimana, nonché 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d’età del minore.
In esecuzione del decreto cautelare n. 317/2024 del TAR (confermato dalla successiva ordinanza n. 548/2024), in data -OMISSIS-, la SL adottava un nuovo piano terapeutico, assegnando al minore n. 12 ore di terapia con metodo -OMISSIS-, di cui 6 di -OMISSIS- e 6 di -OMISSIS-.
Anche tale atto era impugnato, con motivi aggiunti, dai -OMISSIS-, i quali insistevano per l’ottenimento del trattamento richiesto.
2. Con sentenza n. 6244/2024 il TAR, riconosceva, preliminarmente, la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che contempla le “ le controversie in materia di pubblici servizi […] relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo ”. Al riguardo precisava che la possibilità di un accertamento del contenuto del diritto dei pazienti presuppone una preventiva conformazione di tale diritto a opera di un provvedimento amministrativo e l’annullamento a seguito di impugnazione di quel provvedimento.
Nel merito, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e accoglieva parzialmente il ricorso per motivi aggiunti. In particolare, il giudice campano annullava la delibera della Giunta Regionale -OMISSIS-, relativa all’organizzazione della erogazione dei trattamenti a favore dei pazienti -OMISSIS-, presupposta dal Piano terapeutico individuale, nella parte in cui la stessa predeterminava rigidamente, sulla base di fasce d’età, il numero massimo di ore di terapia -OMISSIS- erogabili.
Il TAR rigettava, invece, la richiesta di annullamento del piano terapeutico del -OMISSIS-, sulla base di una verificazione che aveva riconosciuto la congruità delle previsioni ivi contenute “ a condizione che i bisogni del minore vengano monitorati ed eventualmente rimodulati con frequenza semestrale ”.
La SL veniva inoltre condannata a rimborsare le spese già in precedenza sostenute in proprio dai genitori per l’erogazione della terapia -OMISSIS-, nei limiti delle ore riconosciute all’esito del giudizio.
3. I -OMISSIS- hanno, quindi, impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui essa ha ritenuto legittimo il piano terapeutico del -OMISSIS-.
Con il I motivo, gli appellanti contestano la scelta del TAR di affidarsi ad una verificazione, mentre avrebbe dovuto applicare direttamente le Linee Guida dell’ISS e riconoscere 25 ore settimanali di terapia -OMISSIS- al minore.
Con il II motivo si dolgono, comunque, del fatto che il primo giudice abbia disposto una verificazione e non una CTU, che sarebbe stata più approfondita e avrebbe dato maggiori garanzie di imparzialità.
Con il III e il IV motivo si contestano nel merito le conclusioni del verificatore, a cui si è attenuto il TAR. In particolare si contesta che si sia tenuto conto anche delle ore di sostegno scolastico di cui beneficia il minore e che il piano terapeutico sia oggetto di revisione semestrale, mentre si sarebbero dovute riconoscere fin da subito 25 ore settimanali di terapia -OMISSIS- fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore.
Con il V e il VI motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, comprese quelle relative alla verificazione, chiedendo la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli appellanti hanno anche proposto un’istanza cautelare con cui si chiedeva di ordinare alla ASL di erogare 25 ore settimanali di terapia -OMISSIS-, o in subordine, 12 ore settimanali. Ciò perché, vista la scadenza del PRI del -OMISSIS- (che aveva durata di 180 giorni), non vi sarebbe stata certezza in ordine al fatto che la ASL continuasse ad erogare neppure le 12 ore di terapia mensili.
4. Si è costituita la ASL Napoli 3, chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
5. Con decreto monocratico n. 648/2025 e poi con ordinanza collegiale n. 997/2025 è stata rigettata l’istanza cautelare.
6. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Prima di esaminare i motivi di appello, giova ricordare che la materia del trattamento dei bambini -OMISSIS- rientra nei Livelli essenziali di assistenza, approvati con DPCM 12 gennaio 2017 (ai sensi dell’art. 1, comma 554, legge n. 208 del 2015).
L’art. 25, al comma 1, prevede che: « Nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori -OMISSIS-, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche », individuando poi numerosi ambiti di attività da tenere in considerazione. Il comma 2 aggiunge che l’assistenza distrettuale ai minori -OMISSIS- è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
L’art. 60, prevede, poi: « 1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone -OMISSIS-, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. 2. Ai sensi dell’art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall’adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali -OMISSIS-, di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
Le Linee di indirizzo sono state aggiornate nell’ambito di un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Salute. Il documento recante “ Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali -OMISSIS- ” è stato approvato in sede di Conferenza unificata il 10 maggio 2018. Nell’ambito di tale Intesa, le Regioni sono state chiamate a recepire le linee di indirizzo tramite l’approvazione di un piano operativo da trasmettere al Ministero della Salute.
Per quanto riguarda la Regione Campania, le linee di indirizzo sono state recepite con Delibera del commissario ad acta n. 93 del 19 novembre 2019. Quest’ultima delibera prevedeva, a sua volta, la definizione di un documento regionale sul percorso di diagnosi, presa in carico ed assistenza per i disturbi -OMISSIS-.
Con Delibera della Giunta Regionale -OMISSIS- è stato quindi approvato il documento contenente il “ Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti -OMISSIS- in età evolutiva ”.
Il suddetto PDTA prevede che i Nuclei operativi territoriali per i disturbi -OMISSIS- dell’infanzia e dell’adolescenza elaborino i Piani di Assistenza individuali e i Piani Riabilitativi individuali, i quali prevedono la presa in carico dei minori, con interventi mirati che devono essere effettuati dagli stessi Nuclei operativi ovvero da soggetti privati accreditati.
Sulla base delle diverse fasce di età dei minori sono indicate le ore di intervento, le caratteristiche dell’intervento e i luoghi in cui attuarlo.
Il PTDA è stato giudicato illegittimo dalla sentenza impugnata nel presente giudizio e da altre pronunce passate in giudicato, nella parte in cui prevedeva un limite massimo di ore di intervento da erogare ai soggetti appartenenti alle diverse fasce di età. Per tale ragione, con Delibera della Giunta Regionale -OMISSIS-, il documento è stato modificato.
Per quanto di interesse, si prevede ora che i parametri indicati rivestano carattere orientativo e derogabile e che il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione dello stesso siano definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo operativo territoriale dell’ASL di residenza del minore, tenuto a fornire adeguata motivazione in caso di scostamento dal monte ore di riferimento.
Va, infine, ricordato che l’art. 2 legge n. 134 del 2015 prevede che l’Istituto superiore di sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi -OMISSIS- in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.
Il 9 ottobre 2023 l’ISS ha pubblicato le “ Raccomandazioni della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento di bambini e adolescenti con disturbo -OMISSIS- ”, cui si fa riferimento nella relazione finale della verificazione disposta in primo grado.
2. Venendo al merito, con i primi quattro motivi di appello si censura, sotto diversi profili, la sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto legittimo il PRI del -OMISSIS-. Secondo gli appellanti, tale piano avrebbe dovuto prevedere 25 (e non 12) ore di terapia -OMISSIS- e non avrebbe dovuto avere durata semestrale ma, invece, mantenere efficacia fino al raggiungimento della maggiore età del piccolo -OMISSIS-.
Considerato che il Piano in questione aveva durata di 180 giorni e, quindi, lo stesso risulta ormai privo di efficacia, deve prioritariamente essere vagliata la censura relativa alla durata stessa del Piano.
Al riguardo non può che evidenziarsi come gli appellanti non offrano alcun indice normativo o scientifico da cui dedurre che il piano terapeutico avrebbe dovuto avere efficacia fino al raggiungimento della maggiore età della persona assistita.
Il PTDA regionale, per i bambini della fascia di età “0 anni – 6 anni e 11 mesi”, indica che i piani di intervento dovrebbero avere durata compresa tra 12 e 36 mesi, con verifiche degli esiti del profilo funzionale almeno semestrali.
Le indicazioni relative alla durata e alle caratteristiche degli interventi, peraltro, variano nelle diverse fasce d’età (oltre quella su richiamata, sono indicate le fasce “7 anni – 13 anni e 11 mesi” e “14 anni – 17 anni e 11 mesi”).
Neanche dalle Linee guida nazionali elaborate dall’ISS risultano elementi che facciano ritenere possibile l’adozione di un piano terapeutico che accompagni il soggetto fino al raggiungimento della maggiore età. Al contrario, dal documento emerge che le prove esaminate, con riferimento alla terapia -OMISSIS-, a seconda del tipo di intervento, sono relative alla popolazione di bambini fino a 7 o 11 anni di età (pagg. 88 e 97). Inoltre viene sottolineata l’importanza di effettuare una periodica valutazione della risposta al trattamento.
Non può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di estendere il piano (a prescindere dal numero di ore di terapia erogate) fino al compimento del diciottesimo anno del minore, né, riguardo alla durata del trattamento, alcuna altra censura è stata spiegata dagli odierni appellanti.
Considerata l’ormai cessata efficacia temporale del PRI impugnato, viene meno l’interesse a coltivare la censura relativa al numero di ore. L’eventuale bisogno di un incremento del numero di ore di terapia, infatti, non potrà che essere valutato dal competente Nucleo operativo territoriale in sede di predisposizione di un nuovo Piano riabilitativo.
Nell’udienza pubblica del 29 maggio 2025, peraltro, è emerso che tale nuovo piano è stato effettivamente adottato in data 20 marzo 2025 e che lo stesso non risulta esser stato impugnato dagli odierni appellanti.
Ne consegue che i primi quattro motivi di appello devono essere dichiarati infondati nella parte in cui chiedono l’estensione del piano fino al compimento del diciottesimo anno del minore e improcedibili nella parte in cui chiedono l’aumento del numero di ore di terapia.
3. Anche il V e il VI motivo di appello sono infondati.
A fronte di una situazione di soccombenza reciproca, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., correttamente il TAR ha ritenuto di compensare le spese di lite. Né, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., a diverso regime dovevano essere sottoposte le spese relative alla verificazione.
4. Per quanto esposto l’appello in parte è improcedibile e nel resto va respinto. La particolarità della controversia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.