Decreto cautelare 24 maggio 2025
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 03/12/2025, n. 21773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21773 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21773/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6238 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del verbale della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza datato 27.03.2025, notificato in data 27 marzo 2025, con il quale la ricorrente è stata giudicata “NON IDONEA” all’esito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica per la partecipazione al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato (indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 luglio 2024), con la seguente motivazione: “Ipotiroidismo congenito, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 12, D.M. n. 198 del 30/06/2003”;
2) del Decreto a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- Ministero dell’Interno del 23 luglio 2024, recante il bando del concorso pubblico per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sul portale unico del reclutamento e sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, in particolare ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso”, nonché il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, Tabella 1, punto 12, ove interpretato nel senso di escludere automaticamente i soggetti con ipotiroidismo congenito compensato farmacologicamente;
3) dell’atto prot. 33002 datato 23.12.2024 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza con cui sono state pubblicate le modalità di accertamento dei requisiti psicofisici ai fini del giudizio di idoneità per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al bando di concorso sub 2), pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 23.12.2024, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso della ricorrente;
4) del Decreto del Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Ministero dell’Interno n. 333-CON/AG2023 / commissione medica, datato 13.01.2025, pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 13.01.2025, con cui è stata nominata la Commissione medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
5) dei verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento degli accertamenti sanitari a cui è stata sottoposta la ricorrente;
6) nonché di tutti gli altri atti del procedimento amministrativo non espressamente indicati, ancorché non conosciuti e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai fini della partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato (indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23 luglio 2024);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 giugno 2025:
- del decreto con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito dd. 20/05/2025 pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato all’indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/139669f92aba6159811797395 in pari data nella parte in cui esclude la ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa ER RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il ricorso in oggetto, la ricorrente ha contestato, tra gli altri atti, il giudizio di inidoneità espresso con il verbale della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 27/03/2025, notificato in data 27 marzo 2025, con il quale è stata giudicata “NON IDONEA” all’esito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica per la partecipazione al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, per “Ipotiroidismo congenito” ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 12, del d.m. n.198 del 30 giugno 2003;
vista la nota depositata il 28 novembre 2025 in cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio e che, in definitiva, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda e la materia oggetto del presente contenzioso costituiscano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IB, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
ER RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RO | RA IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.