Art. 17. (Personale degli uffici speciali)
Il personale assunto successivamente alla entrata in vigore della legge 26 novembre 1955, n. 1177 , o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione della legge medesima, per il cui espletamento la cassa ha erogato le relative somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza dal 10 luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.
Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma e' collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.
L'inquadramento verra' disposto, con i criteri e le modalita' previsti dall' articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 10 luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'articolo 18.
A tal uopo, con decreto del Ministro per il tesoro, si proposta dei Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sara' provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle somme occorrenti.
Il personale assunto successivamente alla entrata in vigore della legge 26 novembre 1955, n. 1177 , o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione della legge medesima, per il cui espletamento la cassa ha erogato le relative somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza dal 10 luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.
Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma e' collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.
L'inquadramento verra' disposto, con i criteri e le modalita' previsti dall' articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 10 luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'articolo 18.
A tal uopo, con decreto del Ministro per il tesoro, si proposta dei Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sara' provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle somme occorrenti.