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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8971/2025 R.R.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento dei figli minori e , nati fuori dal Per_1 Per_2 matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 11.08.2025 da:
con il proc. e dom. avv. BONINI GRETA CP_1
e
VI RN con il proc. e dom. avv. FRANCAVILLA FULVIA
ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e , nati fuori dal matrimonio Per_1 Per_2 rispettivamente in data 29.04.2019 e 16.05.2021, riconosciuti da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da e VI RN;
CP_1
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.11.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi dei figli minori,
P.Q.M.
1 il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso fra entrambi i genitori dei figli Persona_3
e , con collocamento prevalente e residenza anagrafica
[...] Persona_4 presso la madre. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai ricorrenti di comun accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente, secondo la collocazione;
2) salvo diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, nella massima collaborazione reciproca circa i periodi di permanenza presso ciascuno di essi sulla base degli impegni lavorativi, dispone che i figli trascorrano ogni mese il loro tempo con i genitori, secondo il seguente piano genitoriale:
PRIMA SETTIMANA:
I figli e staranno con il padre, nel periodo estivo, dal venerdì pomeriggio Per_1 Per_2 dalle 17.00 o 18.00 sino al sabato alle 10.00 del mattino quando li riporterà a casa, mentre nel periodo scolastico, dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio, quando il padre andrà a prendere i minori, sino alle 10.00 di sabato mattina, quando li riporterà a casa, con la possibilità per il papà di trascorrere con i figli un altro pomeriggio a settimana, da concordare con la madre in base agli impegni lavorativi;
nei rimanenti giorni della settimana staranno con la madre;
SECONDA SETTIMANA:
I figli e staranno con il padre, nel periodo estivo, dal lunedì pomeriggio, Per_1 Per_2 dalle 17.00 o 18.00, sino al martedì pomeriggio alle 18.00, mentre nel periodo scolastico, dall'uscita da scuola del lunedì pomeriggio, quando il padre andrà a prendere i minori, sino all'uscita da scuola del martedì pomeriggio, quando la madre andrà a prendere i minori;
i figli e staranno con il padre anche un giorno Per_1 Per_2 durante il fine settimana, da sabato mattina sino alle 18.00 della domenica;
nei rimanenti giorni della settimana i figli staranno con la madre.
TERZA SETTIMANA DEL MESE:
Come la prima settimana del mese.
QUARTA SETTIMANA DEL MESE:
Come la seconda settimana del mese.
Quanto alle vacanze estive, dispone che i figli trascorrano, con ciascun genitore, una settimana da concordarsi entro il 30.06 di ogni anno. Per quanto attiene alle
2 vacanze natalizie e pasquali, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di
Capodanno con l'altro, alternando annualmente, così come il giorno di Pasqua e di
Pasquetta. Nei rimanenti giorni festivi, l'organizzazione delle giornate rimarrà la stessa delle settimane feriali, salvo diverso accordo fra i genitori.
3) pone, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) per il mantenimento dei figli minori, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT, che verrà corrisposto secondo le seguenti scadenze: € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese ed € 200,00 entro il giorno 25 di ogni mese, e ciò a decorrere dal deposito del ricorso;
4) pone, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e di svago) da sostenersi nell'interesse dei figli, sulla base del «Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole nei procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337 ter c.c.», a decorrere dal deposito del ricorso;
5) dà atto che l'Assegno Unico Familiare sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
6) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente relatore dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'affidamento dei figli minori e , nati fuori dal Per_1 Per_2 matrimonio, ex art. 473 bis 51 c.p.c., presentato congiuntamente in data 11.08.2025 da:
con il proc. e dom. avv. BONINI GRETA CP_1
e
VI RN con il proc. e dom. avv. FRANCAVILLA FULVIA
ricorrenti con l'intervento del P.M. in sede;
SENTENZA
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e , nati fuori dal matrimonio Per_1 Per_2 rispettivamente in data 29.04.2019 e 16.05.2021, riconosciuti da entrambi i genitori, presentato congiuntamente da e VI RN;
CP_1
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.11.2025;
-ritenuto che le condizioni di regolamentazione indicate dalle parti risultino conformi agli interessi dei figli minori,
P.Q.M.
1 il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso fra entrambi i genitori dei figli Persona_3
e , con collocamento prevalente e residenza anagrafica
[...] Persona_4 presso la madre. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai ricorrenti di comun accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente, secondo la collocazione;
2) salvo diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, nella massima collaborazione reciproca circa i periodi di permanenza presso ciascuno di essi sulla base degli impegni lavorativi, dispone che i figli trascorrano ogni mese il loro tempo con i genitori, secondo il seguente piano genitoriale:
PRIMA SETTIMANA:
I figli e staranno con il padre, nel periodo estivo, dal venerdì pomeriggio Per_1 Per_2 dalle 17.00 o 18.00 sino al sabato alle 10.00 del mattino quando li riporterà a casa, mentre nel periodo scolastico, dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio, quando il padre andrà a prendere i minori, sino alle 10.00 di sabato mattina, quando li riporterà a casa, con la possibilità per il papà di trascorrere con i figli un altro pomeriggio a settimana, da concordare con la madre in base agli impegni lavorativi;
nei rimanenti giorni della settimana staranno con la madre;
SECONDA SETTIMANA:
I figli e staranno con il padre, nel periodo estivo, dal lunedì pomeriggio, Per_1 Per_2 dalle 17.00 o 18.00, sino al martedì pomeriggio alle 18.00, mentre nel periodo scolastico, dall'uscita da scuola del lunedì pomeriggio, quando il padre andrà a prendere i minori, sino all'uscita da scuola del martedì pomeriggio, quando la madre andrà a prendere i minori;
i figli e staranno con il padre anche un giorno Per_1 Per_2 durante il fine settimana, da sabato mattina sino alle 18.00 della domenica;
nei rimanenti giorni della settimana i figli staranno con la madre.
TERZA SETTIMANA DEL MESE:
Come la prima settimana del mese.
QUARTA SETTIMANA DEL MESE:
Come la seconda settimana del mese.
Quanto alle vacanze estive, dispone che i figli trascorrano, con ciascun genitore, una settimana da concordarsi entro il 30.06 di ogni anno. Per quanto attiene alle
2 vacanze natalizie e pasquali, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di
Capodanno con l'altro, alternando annualmente, così come il giorno di Pasqua e di
Pasquetta. Nei rimanenti giorni festivi, l'organizzazione delle giornate rimarrà la stessa delle settimane feriali, salvo diverso accordo fra i genitori.
3) pone, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, l'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) per il mantenimento dei figli minori, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT, che verrà corrisposto secondo le seguenti scadenze: € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese ed € 200,00 entro il giorno 25 di ogni mese, e ciò a decorrere dal deposito del ricorso;
4) pone, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e di svago) da sostenersi nell'interesse dei figli, sulla base del «Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole nei procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 337 ter c.c.», a decorrere dal deposito del ricorso;
5) dà atto che l'Assegno Unico Familiare sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
6) Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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