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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19178 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2024 e vertente
TRA
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato dalla in forza di Parte_2
contratto di gestione dei servizi afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente del 18 dicembre
2015, e di procura speciale a rogito del notaio del 16 dicembre 2026, n. Persona_1
33207, racc. 5607, elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Vanni, Viale Carso n. 63, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice-
E
, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Papareschi n. 11, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Valerio Zappulla che la rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessia Appolloni, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
-convenuta-
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 giugno 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Pt_1 Controparte_1
chiedendo - previo accertamento che la suddetta occupa a far data dal 26.01.2010 l'unità
immobiliare sita in Roma, via Montefalco n. 15, Sc. L, piano T., int. 4, in mancanza di un titolo legittimante la detenzione- la condanna all'immediato rilascio della suddetta unità
immobiliare, nonché al pagamento in favore dell'Ente istante di € 15.567,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolato alla data del maggio 2019 .
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, eccependo il mancato esperimento del preventivo obbligatorio tentativo di mediazione;
il difetto di legittimazione passiva, avendo la stessa presentato in data 30.4.2015, domanda di regolarizzazione;
lo stato di necessità in cui versa l'odierna convenuta;
da ultimo l'incertezza della posizione contabile in relazione all'occupazione dell'immobile.
Nel corso del giudizio si è dato corso alla mediazione con esito negativo (cfr. verbale di esito negativo depositato il 5 luglio 2021).
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta provato che l'alloggio sito in Roma, Via
Montefalco n. 15, Sc. L, piano T., int. 4 è di proprietà dell e che lo stesso è stato Pt_1
occupato da dal 26 gennaio 2010, come comunicato dalla stessa Controparte_1
all con richiesta di regolarizzazione del 30.04.2015 (doc. dichiarazione allegata al Pt_1
fascicolo telematico di parte attrice).
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha invocato il rigetto della domanda, assumendo di non essere occupante abusiva, per il solo fatto di aver inoltrato la citata richiesta di regolarizzazione. Tale allegazione difensiva non ha pregio e va disattesa.
Invero, la richiesta di regolarizzazione non comporta un automatico riconoscimento del diritto all'abitazione, il quale viene riconosciuto a seguito dell'accertamento, da parte dell'Ente, della esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, e quindi in seguito all'apertura del procedimento amministrativo previsto dalla legge per il riscontro delle condizioni di riconoscimento del diritto.
In ogni caso con la memoria di replica dell'8 ottobre 2024, la difesa di parte attrice ha evidenziato il mancato accoglimento della domanda di sanatoria in questione, non sussistendo in capo alla convenuta i requisiti necessari.
A fronte di tali risultanze documentali, l'onere di provare il titolo giustificativo del godimento dell'appartamento, il pagamento del canone dovuto all'ente proprietario e l'eventuale rilascio precedente alla instaurazione del presente giudizio era a carico della convenuta la quale, tuttavia, non lo ha soddisfatto.
Pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere rigettata.
Allo stesso modo non può essere dato rilievo alla sussistenza dello stato di necessità
invocato dalla a causa delle precarie condizioni di salute ed economiche in CP_1
cui la stessa versa.
Invero, nel caso concreto non ricorrono i presupposti per l'applicazione della scriminante in oggetto, la quale prevede che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che
il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la situazione di indigenza non è
di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli
elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale”
(Cass. Sez. 5, Sent. n. 3967 del 13/07/2015).
La convenuta deve, quindi, essere condannata all'immediato rilascio dell'appartamento in favore del legittimo proprietario, nonché al risarcimento del danno da quest'ultimo subito a causa dell'occupazione abusiva.
Nella fattispecie, il danno in questione risulta particolarmente evidente e può essere riconosciuto in via presuntiva, a titolo di “danno normale” (Cass., Sez. un., 15 novembre
2022, n. 33645), attesa la natura pubblica dell'ente proprietario, il quale utilizza gli alloggi facenti parte del proprio patrimonio immobiliare come fonte di reddito, attraverso la loro locazione o cessione a terzi. Non vi è dubbio, infatti, che la perdurante occupazione,
impedendo la locazione e rendendo più difficile e meno remunerativa la cessione dell'alloggio, ha determinato un danno patrimoniale per l'ente proprietario.
Il danno in questione, commisurato al valore locativo del bene e - tenuto conto della superficie dell'appartamento (pari a € 13,5/mq) e della sua ubicazione, può essere liquidato nella misura indicata dall pari ad € 259,83 mensili. Pt_1
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare la somma di € 15.567,30
(comprensiva degli oneri), in favore dell a titolo di risarcimento del danno per Pt_1
l'occupazione illegittima calcolato alla data del maggio 2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo rilascio.
Deve invece considerarsi inammissibile in quanto domanda nuova la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione alla data di febbraio 2021 formulata dalla attrice solo con la memoria 183 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara illegittima l'occupazione, da parte di , dell'alloggio di Controparte_1
proprietà dell sito in Roma, via Montefalco n. 15, Sc. L, piano T., int. 4 e ne ordina Pt_1
l'immediato rilascio;
2) condanna a pagare, in favore dell la somma di € 15.567,30 a Controparte_1 Pt_1
titolo di indennità per l'occupazione dal 26.10.2010 al maggio 2019 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
3) condanna, infine, a rifondere all'attrice le spese del giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19178 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2024 e vertente
TRA
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato dalla in forza di Parte_2
contratto di gestione dei servizi afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente del 18 dicembre
2015, e di procura speciale a rogito del notaio del 16 dicembre 2026, n. Persona_1
33207, racc. 5607, elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Vanni, Viale Carso n. 63, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice-
E
, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Papareschi n. 11, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Valerio Zappulla che la rappresenta congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessia Appolloni, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
-convenuta-
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile CONCLUSIONI
Come dal verbale del 12 giugno 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
L ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Pt_1 Controparte_1
chiedendo - previo accertamento che la suddetta occupa a far data dal 26.01.2010 l'unità
immobiliare sita in Roma, via Montefalco n. 15, Sc. L, piano T., int. 4, in mancanza di un titolo legittimante la detenzione- la condanna all'immediato rilascio della suddetta unità
immobiliare, nonché al pagamento in favore dell'Ente istante di € 15.567,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolato alla data del maggio 2019 .
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, eccependo il mancato esperimento del preventivo obbligatorio tentativo di mediazione;
il difetto di legittimazione passiva, avendo la stessa presentato in data 30.4.2015, domanda di regolarizzazione;
lo stato di necessità in cui versa l'odierna convenuta;
da ultimo l'incertezza della posizione contabile in relazione all'occupazione dell'immobile.
Nel corso del giudizio si è dato corso alla mediazione con esito negativo (cfr. verbale di esito negativo depositato il 5 luglio 2021).
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta provato che l'alloggio sito in Roma, Via
Montefalco n. 15, Sc. L, piano T., int. 4 è di proprietà dell e che lo stesso è stato Pt_1
occupato da dal 26 gennaio 2010, come comunicato dalla stessa Controparte_1
all con richiesta di regolarizzazione del 30.04.2015 (doc. dichiarazione allegata al Pt_1
fascicolo telematico di parte attrice).
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta ha invocato il rigetto della domanda, assumendo di non essere occupante abusiva, per il solo fatto di aver inoltrato la citata richiesta di regolarizzazione. Tale allegazione difensiva non ha pregio e va disattesa.
Invero, la richiesta di regolarizzazione non comporta un automatico riconoscimento del diritto all'abitazione, il quale viene riconosciuto a seguito dell'accertamento, da parte dell'Ente, della esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, e quindi in seguito all'apertura del procedimento amministrativo previsto dalla legge per il riscontro delle condizioni di riconoscimento del diritto.
In ogni caso con la memoria di replica dell'8 ottobre 2024, la difesa di parte attrice ha evidenziato il mancato accoglimento della domanda di sanatoria in questione, non sussistendo in capo alla convenuta i requisiti necessari.
A fronte di tali risultanze documentali, l'onere di provare il titolo giustificativo del godimento dell'appartamento, il pagamento del canone dovuto all'ente proprietario e l'eventuale rilascio precedente alla instaurazione del presente giudizio era a carico della convenuta la quale, tuttavia, non lo ha soddisfatto.
Pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere rigettata.
Allo stesso modo non può essere dato rilievo alla sussistenza dello stato di necessità
invocato dalla a causa delle precarie condizioni di salute ed economiche in CP_1
cui la stessa versa.
Invero, nel caso concreto non ricorrono i presupposti per l'applicazione della scriminante in oggetto, la quale prevede che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che
il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la situazione di indigenza non è
di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli
elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale”
(Cass. Sez. 5, Sent. n. 3967 del 13/07/2015).
La convenuta deve, quindi, essere condannata all'immediato rilascio dell'appartamento in favore del legittimo proprietario, nonché al risarcimento del danno da quest'ultimo subito a causa dell'occupazione abusiva.
Nella fattispecie, il danno in questione risulta particolarmente evidente e può essere riconosciuto in via presuntiva, a titolo di “danno normale” (Cass., Sez. un., 15 novembre
2022, n. 33645), attesa la natura pubblica dell'ente proprietario, il quale utilizza gli alloggi facenti parte del proprio patrimonio immobiliare come fonte di reddito, attraverso la loro locazione o cessione a terzi. Non vi è dubbio, infatti, che la perdurante occupazione,
impedendo la locazione e rendendo più difficile e meno remunerativa la cessione dell'alloggio, ha determinato un danno patrimoniale per l'ente proprietario.
Il danno in questione, commisurato al valore locativo del bene e - tenuto conto della superficie dell'appartamento (pari a € 13,5/mq) e della sua ubicazione, può essere liquidato nella misura indicata dall pari ad € 259,83 mensili. Pt_1
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare la somma di € 15.567,30
(comprensiva degli oneri), in favore dell a titolo di risarcimento del danno per Pt_1
l'occupazione illegittima calcolato alla data del maggio 2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo rilascio.
Deve invece considerarsi inammissibile in quanto domanda nuova la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione alla data di febbraio 2021 formulata dalla attrice solo con la memoria 183 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara illegittima l'occupazione, da parte di , dell'alloggio di Controparte_1
proprietà dell sito in Roma, via Montefalco n. 15, Sc. L, piano T., int. 4 e ne ordina Pt_1
l'immediato rilascio;
2) condanna a pagare, in favore dell la somma di € 15.567,30 a Controparte_1 Pt_1
titolo di indennità per l'occupazione dal 26.10.2010 al maggio 2019 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
3) condanna, infine, a rifondere all'attrice le spese del giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
Concettina Midili