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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 4472 dell'anno 2023 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DAMINELLI SIMONA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
VIA Parte_2 C.F._2
AGNELLO 12 MILANO;
( ) Indirizzo Controparte_1 C.F._3
Telematico; ( ) Parte_3 C.F._4
Indirizzo Telematico;
Indirizzo Controparte_2 C.F._5
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
CP_3 C.F._6
elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. RUOCCO ANDREA, Controparte_4
elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
***************
All'udienza del 18.2.2025, tenuta con le modalità descritte nel decreto del 9.1.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate per l'udienza e negli
1 scritti conclusivi depositati a norma dell'art. 189 c.p.c., la causa era riservata per la decisione, con deposito della sentenza nei 30 gg.
successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Bari su ricorso di per la consegna di Controparte_4
copia del contratto di credito revolving e dell'estratto conto storico stipulato tra le parti.
Nel ricorso monitorio, il evidenziava di aver stipulato con CP_4
la un contratto di credito revolving e di aver inviato a Parte_1
mezzo pec, in data 19 febbraio 2022, istanza ex art. 119 T.U.B., non ricevendo alcun riscontro da parte della CP_5
In sede di opposizione, la evidenziava di aver inviato Parte_1
pec in data 3 marzo 2022, comunicando al cliente che la documentazione richiesta era disponibile per il ritiro presso la filiale di Molfetta,
Piazza Garibaldi n. 59, ribadendo tale disponibilità a seguito della successiva ricezione di ulteriore diffida in data 2 agosto 2022.
In via preliminare, inoltre, eccepiva l'invalidità o inesistenza della procura alle liti a firma del sig. ed in favore dell'avv. CP_4
Andrea Ruocco, in quanto generico nell'indicazione delle generalità
del soggetto che rilascia la procura e privo di alcuna sottoscrizione autografa o di certificazione di autografia della sottoscrizione.
Nel costituirsi in giudizio, il contestava la fondatezza CP_4
dell'opposizione, deducendo di aver prodotto una nuova procura,
sanando la eventuale irregolarità, e, nel merito, di non aver ricevuto via mail la documentazione richiesta e di aver tentato senza esito di ricevere la consegna recandosi in filiale.
2 La causa era rinviata all'udienza del 18.2.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 quinquies c.p.c., con concessione dei termini per il deposito delle note conclusive.
L'opposizione è fondata.
L'eccezione sollevata in ordine alla irregolarità della procura può
ritenersi in ogni caso sanata in seno al giudizio di opposizione con produzione di nuova procura alle liti.
Nel merito, l'art. 119, co.4, sancisce il diritto del cliente Pt_4
di ottenere copia della documentazione inerente singole operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere negli ultimi dieci anni.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che tale diritto
“nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà,
accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio, e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l'art. 1375
c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto,
secondo buona fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento – al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali – che non può trovare giustificazione nella circostanza che la richiesta sia stata formalizzata in termini ampi e generici, una volta che il destinatario di essa, parte di quel rapporto, aveva la piena informazione degli elementi che il curatore intendeva ed aveva titolo ad acquisire” (Cass. civ., sentenza n. 15669
3 del 13.07.2007; cfr. Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 12093/2001; Cass.
n. 4598/1997).
E ancora, “la richiamata disposizione dell'art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza
– quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente
(«trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti», secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge)
– riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari” (Cass. Sez. I, n. 11554/2017).
Acclarata, quindi, la sussistenza del diritto, deve tuttavia evidenziarsi che l'esercizio del diritto deve coniugarsi con gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale cui deve uniformarsi ciascuna parte contrattuale e che il predetto esercizio del diritto non può mai tradursi in abuso.
Nella specie, il ricorrente in sede monitoria ha dichiarato di non aver avuto riscontro dall'istituto di credito;
al contrario, è stato documentalmente provato che l'istituto di credito ha per due volte risposto tempestivamente alle pec ricevute, dichiarando che la documentazione era a disposizione dell'opposto presso la filiale in
Molfetta, piazza Garibaldi 59, riportando altresì il numero di telefono da contattare:
4 A fronte di nuovo sollecito inviato dall'opposto, l'istituto di credito ha ribadito la propria disponibilità, fornendo anche il nominativo della dipendente a cui rivolgersi:
L'art. 119 TUB, nel sancire il diritto del cliente alla consegna della documentazione, prevede espressamente la possibilità che la consegna avvenga dietro rimborso dei costi di produzione delle copie,
presupponendo pertanto che la consegna possa avvenire in presenza e non necessariamente via mail.
Aggiungasi che l'art. 1182 c.c. prevede, nel silenzio tra le parti,
che la consegna di una cosa mobile determinata debba avvenire nel luogo ove si trova la cosa quando l'obbligazione è sorta e, quindi,
presuntivamente, nella filiale dell'istituto di credito.
5 Parte opposta, pur deducendo di essersi recata in filiale per il ritiro della documentazione non riuscendo ad ottenerla, non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria asserzione, come sarebbe stato suo onere.
Consegue conclusivamente la fondatezza dell'opposizione, non sussistendo alcun inadempimento da parte dell'istituto di credito.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione regolarmente notificato da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari su ricorso di CP_4
, così provvede:
[...]
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2. Condanna parte opposta alla refusione delle spese legali sostenute dall'opponente, che liquida in complessivi € 7500,00 oltre r.f. iva e cap come per legge.
Bari, 20/02/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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