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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13429/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LONGO ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito civile in TORINO il 12/12/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 592 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 25.06.2010. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/05/2019.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che minorenne, rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, mantenendo la residenza prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Le decisioni inerenti l'ordinaria gestione del figlio potranno essere assunte separatamente e disgiuntamente da ciascuno dei genitori, nei momenti in cui sarà con il singolo Persona_1 genitore.
DISPONE che la figlia potrà vedere il padre in qualsiasi momento, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni del minore stesso, sempre previo accordo tra le parti. In caso di disaccordo tra i coniugi, relativamente alle visite ed agli incontri padre/figlio, gli stessi saranno così regolati:
• Il padre terrà con sé la figlia a weekend alterni, dal sabato alle 14,00 sino alla domenica sera alle 21.30 dopo cena, quando dovrà riaccompagnarla presso l'abitazione della madre;
il sig.
[...]
potrà vedere la figlia altresì una giornata infrasettimanale da concordare con la Parte_1 madre;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia dal 23 dicembre al 30 dicembre. Negli anni in cui il periodo di Natale sarà trascorso con la madre, il padre avrà il diritto di tenerla con sé dal 31 dicembre al 6 gennaio, prelevandola e riportandola presso l'abitazione della madre;
• sempre ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé durante il periodo pasquale, Persona_1 andando a prenderla dall'abitazione della madre alle ore 14.00 del sabato precedente la Pasqua ed ivi riaccompagnandola entro le ore 21.30 del giorno di Pasquetta;
• quanto alle vacanze estive, i genitori concorderanno chi deve tenere la minore con sè entro il 30 giugno di ogni anno: in difetto di accordo l'ultima settimana di luglio più le prime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e le ultime due settimane di agosto più la prima settimana di settembre negli anni dispari.
DISPONE che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura ed all'educazione di quando la stessa sarà con lo stesso. Il marito si obbliga a versare alla moglie, quale Persona_1 assegno di mantenimento per la figlia la somma di € 500,00 mensili (euro cinquecento) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, importo che dovrà essere versato entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto BNL intestato alla sig.ra all'IBAN Parte_2 [...]. Oltre all'assegno di mantenimento, saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate o comunque necessitate e documentate. Per quanto concerne le spese straordinarie i coniugi dichiarano di aderire a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino che conseguentemente si intende integramente recepito in questo atto.
DÀ ATTO che l'assegno unico o equipollenti, così come altra eventuale prestazione assistenziale da parte degli enti, incluse le detrazioni fiscali per la figlia, rimanga interamente a favore della signora con impegno del sig. a sottoscrivere eventuale documentazione Parte_2 Per_1 propedeutica a tali benefici.
DÀ ATTO che i coniugi si forniscono reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, nonché al conseguimento di ogni documento valido per l'espatrio della figlia minore.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ad autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni questione economica e patrimoniale, e così rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13429/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LONGO ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito civile in TORINO il 12/12/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 592 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 25.06.2010. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/05/2019.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che minorenne, rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, mantenendo la residenza prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Le decisioni inerenti l'ordinaria gestione del figlio potranno essere assunte separatamente e disgiuntamente da ciascuno dei genitori, nei momenti in cui sarà con il singolo Persona_1 genitore.
DISPONE che la figlia potrà vedere il padre in qualsiasi momento, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni del minore stesso, sempre previo accordo tra le parti. In caso di disaccordo tra i coniugi, relativamente alle visite ed agli incontri padre/figlio, gli stessi saranno così regolati:
• Il padre terrà con sé la figlia a weekend alterni, dal sabato alle 14,00 sino alla domenica sera alle 21.30 dopo cena, quando dovrà riaccompagnarla presso l'abitazione della madre;
il sig.
[...]
potrà vedere la figlia altresì una giornata infrasettimanale da concordare con la Parte_1 madre;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia dal 23 dicembre al 30 dicembre. Negli anni in cui il periodo di Natale sarà trascorso con la madre, il padre avrà il diritto di tenerla con sé dal 31 dicembre al 6 gennaio, prelevandola e riportandola presso l'abitazione della madre;
• sempre ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé durante il periodo pasquale, Persona_1 andando a prenderla dall'abitazione della madre alle ore 14.00 del sabato precedente la Pasqua ed ivi riaccompagnandola entro le ore 21.30 del giorno di Pasquetta;
• quanto alle vacanze estive, i genitori concorderanno chi deve tenere la minore con sè entro il 30 giugno di ogni anno: in difetto di accordo l'ultima settimana di luglio più le prime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e le ultime due settimane di agosto più la prima settimana di settembre negli anni dispari.
DISPONE che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura ed all'educazione di quando la stessa sarà con lo stesso. Il marito si obbliga a versare alla moglie, quale Persona_1 assegno di mantenimento per la figlia la somma di € 500,00 mensili (euro cinquecento) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, importo che dovrà essere versato entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto BNL intestato alla sig.ra all'IBAN Parte_2 [...]. Oltre all'assegno di mantenimento, saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate o comunque necessitate e documentate. Per quanto concerne le spese straordinarie i coniugi dichiarano di aderire a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino che conseguentemente si intende integramente recepito in questo atto.
DÀ ATTO che l'assegno unico o equipollenti, così come altra eventuale prestazione assistenziale da parte degli enti, incluse le detrazioni fiscali per la figlia, rimanga interamente a favore della signora con impegno del sig. a sottoscrivere eventuale documentazione Parte_2 Per_1 propedeutica a tali benefici.
DÀ ATTO che i coniugi si forniscono reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, nonché al conseguimento di ogni documento valido per l'espatrio della figlia minore.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ad autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni questione economica e patrimoniale, e così rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.