Articolo 8 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
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Art. 8. 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documen-tazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994 , non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991 , si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.
In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
10. In deroga all' articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991 , per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' per l'assunzione di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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