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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/06/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2508/2020 promossa da:
(C.F. , in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e di (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CECCONI FRANCESCO C.F._3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TIRALE PIERLUIGI e dell'avv. VALENTE MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MORETTO, 12 25121 presso i predetti difensori CP_1
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MORETTI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
LEGIONARI DI POLONIA 40 24128 BERGAMO presso il difensore avv. MORETTI PAOLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per in proprio nonché in qualità di erede di di Parte_1 Persona_2 [...]
e di Persona_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare che i sanitari che hanno avuto in cura la signora per i motivi spiegati supra, hanno tenuto Persona_2
condotte inadeguate, imperite, negligenti ed imprudenti e, pertanto:
1 - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ovvero, in denegata ipotesi, di tipo extracontrattuale ex art. 2049 c.c.. ovvero ex art. 2043 c.c. ed anche ex art. 2059 c.c. - per i Cont motivi dedotti - della , in solido con quella della di Controparte_1
rispetto ai fatti contestati;
nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere insussistente CP_1 un rapporto di gerarchia, anche solo funzionale, tra l' e la CP_2 [...]
, accertare e dichiarare la prima come responsabile ex art. 2049 c.c. per c.d. CP_1
culpa in eligendo;
e, per l'effetto,
- condannare le parti convenute, in solido tra loro, in tesi: al risarcimento, in favore del comparente signor non solo in proprio ed in Parte_1
qualità di erede dalla madre NO ma anche in qualità di unico erede della Persona_2
zia NO (deceduta in corso di causa il giorno 17 giugno 2020) ed unico erede Persona_1
del padre (deceduto in corso di causa il 18 maggio 2022), di tutti i danni Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali e quindi c.d. danni morali e c.d. danni esistenziali in senso lato, nonché di tutti danni patrimoniali, anche futuri dai medesimi subiti e subendi, per le causali e le quantificazioni indicate in narrativa, o in quelle diverse maggiore o minori somme che saranno ritenute di giustizia;
in ipotesi: al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita di chance di sopravvivenza così come dedotto e quantificato in narrativa e che si ritiene essere non inferiore ad euro 200.000,00; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta, dal giorno dell'evento al saldo.
In via istruttoria, si insiste affinchè l'Ecc.mo Tribunale, per i motivi dedotti, voglia chiamare i
CCTTUU a chiarimenti sugli argomenti dettagliatamente illustrati nelle note autorizzate per
l'udienza del 16 dicembre 2022, cui si rimanda e da intendersi come qua integralmente ristrascritti ovvero, in subordine, si insiste nella rinnovazione della CTU con nomina di professionisti che operino al di fuori della regione Lombardia.
Sempre in via istruttoria, si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, così come formulate in atto di citazione ed integrate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., previa revoca della relativa ordinanza di rigetto.
2 In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Questa difesa, nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi, ivi comprese le note di trattazione scritta depositate per le udienze del 21.03.2024 e del
23.05.2024, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande, istanze e/o eccezioni eventualmente ex adverso proposte, precisa le conclusioni, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta, e, in via istruttoria, come da memorie ex art. 183, comma 6,
n. 2 e n.3 c.p.c. e da note di replica autorizzate datate 09.01.2023.
conferma la proposta conciliativa già formulata, non accettata da Controparte_1 parte attrice, di corresponsione a quest'ultima della somma omnicomprensiva di € 30.000,00, e chiede che il Giudice ne voglia tenerne conto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”
Per di : Controparte_2 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
In via principale di merito:
- Rigettare tutte le averse domande dagli eredi di e/o domande da chiunque Persona_2
Cont svolte nel presente giudizio dei confronti di di , in quanto infondate in fatto e diritto CP_1
per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre oneri di legge e CPA.
Insistendo altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori come formulati nelle relative memorie e note di trattazione qualora l'Ill.mo Giudice dovesse ritenerne necessaria l'assunzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e sia in proprio che in qualità, Parte_2 Parte_1 Persona_1
rispettivamente, di marito, figlio e sorella della deceduta hanno convenuto in Persona_2 giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_2
, richiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure
[...]
3 proprio e iure hereditatis, patiti in conseguenza del decesso della congiunta, verificatosi a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 24.07.2010 presso la Controparte_1
Gli attori hanno esposto che in data 22.07.2010 si era recata presso il Pronto Persona_2
Soccorso dell'Ospedale di Cremona a causa di disfagia e dolore alla deglutizione da oltre una settimana;
che la RX esofago a doppio contrasto effettuata in tale sede aveva evidenziato una
“discolazione a dx del tratto medio – prossimale dell'esofago verosimilmente in rapporto ad aneurisma dell'aorta toracica ascendente e dell'arco aortico”; che il cardiologo che l'aveva visitata aveva diagnosticato una dilatazione dell'aorta ascendente che comprimeva l'esofago; che, dunque, nella medesima data era stata sottoposta ad angio - TC torace, che Persona_2 aveva confermato la dilatazione dell'aorta e la presenza di un aneurisma;
che in data 23.07.2010 la stessa era stata trasferita presso la di , dove era stata Controparte_1 CP_1
sottoposta a TC - torace - addome - pelvica con mezzo di contrasto, che aveva confermato quanto rilevato presso il Pronto Soccorso di Cremona, oltre a evidenziare segni di sanguinamento recente dell'aneurisma, che aveva formato un ematoma periaortico;
che in data 24.07.2010 Per_2
era stata sottoposta a intervento chirurgico di impianto di graft endovascolare nell'aorta
[...]
toracica Bypass aorto - iliaco - femorale;
che durante tale intervento, a causa della difficile rimozione dell'introduttore femorale di sinistra, si era verificata la rottura completa dell'iliaca sinistra, poi suturata, con successiva applicazione di un bypass tra aorta e biforcazione femorale sinistra;
che in data 25.07.2010 la paziente mostrava un precoce deficit neurologico, cadendo in stato comatoso;
che la TAC effettuata aveva evidenziato l'esistenza di una trombosi;
che dal
25.07.2012 al 31.07.2010 non si ERA mai risvegliata, mostrando progressivi Persona_2
segni di declino e condizioni cliniche terminali, fino al decesso in data 31.07.2010.
Richiamando le risultanze della perizia medico-legale di parte prodotta, gli attori hanno rilevato, in particolare, che l'errato posizionamento della protesi endovascolare ha determinato l'ostruzione parziale del flusso sanguigno, favorendo così la creazione di successivi processi trombotici;
che le difficoltà riscontrate nella rimozione dell'introduttore sono derivate esclusivamente dall'errata manovra dei sanitari, dovuta a scarsa competenza, professionalità e cautela da parte degli stessi nello svolgimento delle operazioni endovascolari;
che le procedure seguite dal personale medico a causa della propria negligenza o incompetenza hanno determinato un notevole allungamento dei tempi necessari per l'intervento chirurgico, con inevitabili conseguenze sull'emodinamica della paziente;
che le circostanze richiamate hanno favorito la
4 nascita di precoci processi trombotici a livello della carotide comune sinistra, che risultano alla base degli eventi ischemici cerebrali che hanno determinato il decesso di con Persona_2
conseguente sussistenza di nesso eziologico tra tale evento e la condotta del personale sanitario.
Gli attori hanno pertanto dedotto la responsabilità contrattuale di ai Controparte_1
sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., per le condotte colpose del personale sanitario che hanno determinato il decesso di hanno altresì dedotto la responsabilità solidale Persona_2 dell' ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco), in Controparte_2
quanto la prestazione sanitaria per cui è causa è stata eseguita in regime di convenzione con il
S.S.N. In subordine, hanno invocato la natura extracontrattuale della responsabilità delle strutture convenute, ai sensi dell'art. 2049 c.c. ovvero, in via gradata, dell'art. 2043 c.c.
Gli attori hanno dunque chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, patiti in conseguenza dell'evento lesivo, costituiti dal danno da perdita di rapporto parentale, quantificato in euro 300.000,00 ciascuno per il figlio e il marito della de cuius, e in euro 100.000,00 per la sorella, ovvero in subordine dal danno da perdita di chances di sopravvivenza patito da e trasmesso agli attori iure hereditatis, quantificato in Persona_2
euro 200.000,00. Hanno inoltre lamentato di aver subito pregiudizi patrimoniali quantificati in euro 11.049,51, come da documentazione allegata, oltre ad euro 27.359,78 per il lucro cessante patito dal marito della de cuius, atteso che quest'ultima percepiva mensilmente una pensione.
A seguito del decesso dell'attrice in data 17.06.2020, con comparsa per Persona_1 la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c. si è costituito in qualità Parte_1 di nipote e successore universale della stessa. Parimenti, a seguito del decesso dell'attore Pt_2 in data 18.05.2022, con comparsa per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302
[...]
c.p.c. si è costituito in qualità di figlio e successore universale. Parte_1
La si è costituita contestando integralmente la perizia medico-legale Controparte_1
prodotta dagli attori e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto, rilevando inoltre il difetto di legittimazione passiva di
[...] con riferimento all'azione proposta quale erede di Persona_1 Persona_2 nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale. Ha escluso che il personale sanitario abbia posto in essere condotte errate, colpose, imperite ovvero negligenti, rilevando che, in ogni caso, non sussiste un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari di e la trombosi carotidea che ha Controparte_1
5 determinato la morte di Ha infine contestato le voci di danno lamentate dagli Persona_2
attori nonché la loro quantificazione.
L si è costituita rilevando che la Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco) Controparte_2
non ha in alcun modo introdotto una disciplina estensiva della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria al S.S.R. o al S.S.N.; che comunque nel caso di specie non si è instaurato alcun
“contatto sociale” con l'agenzia convenuta;
che non sussiste alcun rapporto strutturale o gerarchico tra l' di e la atteso che il procedimento di CP_2 CP_1 Controparte_1
accreditamento delle strutture sanitarie presso il S.S.R. Lombardia non equivale alla costituzione di un rapporto di convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto di In CP_2 subordine, ha dedotto il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che la Controparte_2
Legge non può essere applicata retroattivamente, con la conseguenza che al caso di Parte_3
specie devono essere applicati i principi del previgente quadro normativo, che prevedeva l'esclusione di responsabilità di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c. in capo alle per il fatto CP_2
illecito commesso dal medico di base con esse convenzionato, in ragione della mancanza di potere di direzione, controllo e vigilanza. In ogni caso, ha affermato che l'intervento è stato eseguito correttamente, seguendo la tecnica operatoria più opportuna, con conseguente insussistenza di condotte negligenti, imprudenti o imperite da parte dei sanitari;
ha altresì escluso la sussistenza di nesso di causalità tra la condotta del personale medico della
[...]
e il decesso della paziente. Ha infine contestato le voci di danno lamentate dagli CP_1 attori, sia con riferimento all'an che al quantum risarcitorio.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico-legale, affidata alla dott.ssa e al dott. Persona_3 Persona_4
A seguito del deposito della relazione peritale è stata tentata la conciliazione delle parti, che ha avuto esito negativo;
la causa, pertanto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
6 1.1 Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte attrice, è necessario affrontare la questione della qualificazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Nel caso in esame è pacifica la conclusione di un contratto di spedalità tra la defunta Per_2
e la né vi è stata alcuna contestazione in ordine alla natura
[...] Controparte_1
della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta, la quale deve ritenersi contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, deve essere infatti inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
(cfr. Cass. n. 9556/2002, Cass. n. 577/2008).
Fra la struttura sanitaria e il paziente, per effetto della mera accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico denominato di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie - fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero (cfr. Cass. n. 8826/2007).
Nessun rilievo assume il fatto che la struttura per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente posta in essere dagli ausiliari, poiché, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi.
I suddetti principi sono stati da ultimo recepiti dalla cd. Legge Gelli-Bianco, n. 24/2017 recante
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che ha ribadito la natura contrattuale, ex. artt. 1218 e 1228 c.c., della responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa.
Sotto il profilo probatorio, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'attore come causa del danno patito, è onere del debitore convenuto - la struttura ospedaliera - provare di aver esattamente adempiuto le prestazioni e che il danno lamentato da controparte non è allo stesso imputabile.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, invero, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il
7 danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica
(o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr., ex multis, Cass. 16.01.2009, n. 975;
Cass. 9.10.2012, n. 17143; Cass. 20.10.2015, n. 21177).
In base ai principi generali, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico ha effetto esclusivamente tra le parti del contratto. Ne deriva che l'inadempimento della struttura genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario.
Con riguardo alle pretese risarcitorie formulate jure proprio si pone, dunque, l'ulteriore questione
(controversa tra le parti in causa) della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del danneggiato.
In merito (posta la non retroattività delle disposizioni “sostanziali” dettate dalla c.d. Legge Gelli: cfr. Cass. 28994/2019), la scrivente ritiene di attenersi all'insegnamento di Cass. n, 21404/2021, la cui massima recita: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (negli stessi termini, in precedenza, Cass. n. 14258/2020).
Ne consegue che per i danni richiesti iure proprio, la responsabilità della struttura convenuta è, dunque, di natura extracontrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass., ord. 6.07.2021, n. 21404, Cass.
9.07.2020 n. 14615). Contr 1.2 Per quanto concerne la posizione della convenuta di , essa ha contestato la CP_1
propria legittimazione passiva rilevando come parte attrice la abbia erroneamente evocata in giudizio e abbia invocato la sua responsabilità sulla base della Legge Gelli-Bianco, non applicabile retroattivamente a fatti avvenuti ben prima della sua entrata in vigore e il cui art. 7 non è interpretabile in modo tale da fondare una corresponsabilità di non CP_2
8 sussistendo un regime di convenzione tra e SSN, per il tramite di un Controparte_1 accreditamento con l' Ha contestato, in ogni caso, la sussistenza di rapporto di CP_2 dipendenza o ausilio di ATS per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, rilevando di non avere alcun rapporto gerarchico e/o strutturale nei confronti di Controparte_1
Sul punto deve osservarsi come la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia già avuto occasione di escludere la portata retroattiva delle norme sostanziali introdotte con la legge n. 24/2017, cd.
Legge Gelli-Bianco e ancor prima con la L. n. 189/2012, cd. Legge Balduzzi (cfr., ex multis,
Cass. n. 28994/2019), dovendone dunque discendere l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 7, comma 2 legge n. 24/2017, atteso che i fatti per cui è causa si sono verificati nel luglio 2010.
In ogni caso, nemmeno risulta condivisibile la lettura fornita da parte attrice del disposto dell'art. 7, comma 2.
Contr Non vi è dubbio, invero, che l' sia responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo legge (e ciò anche prima dell'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco; cfr. Cass. 27.03.2015, n. 6243). Tale rapporto di convenzionamento viene pacificamente qualificato in termini di parasubordinazione (ex multis, da ultimo, Cass. n. 27782 del 2021), così potendosi qualificare tale fattispecie di responsabilità in termini di responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all'art. 1228 c.c.
La responsabilità del soggetto pubblico che, per l'adempimento dell'obbligazione di fornire l'assistenza medico-generica cui per legge è obbligato si vale dell'opera del terzo - ovvero di un esercente la professione sanitaria il quale non è dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale “convenzionato” - rappresenta una fattispecie di responsabilità già configurata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, e che è stata poi recepita dal legislatore con l'art. 7 legge n. 24 del 2017, secondo una linea di continuità fra l'interpretazione giurisprudenziale dell'ordinamento e il successivo intervento legislativo, quale argomento ex post a sostegno della detta interpretazione (il primo comma del citato articolo 7 stabilisce chiaramente la correlazione fra la collocazione lavorativa dell'esercente e il titolo di responsabilità: per il dipendente vale l'art. 1218 c.c., per il non dipendente l'art. 1228 c.c.: così, Cass. 28.05.2024, n. 14846).
Parimenti è pacifico che tale riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzione con il Servizio sanitario riguarda le prestazioni professionali di assistenza medico-generica svolte
9 dai medici di medicina generale (e dai pediatri di libera scelta), poste per legge a carico del
S.S.N., e che vengono svolte o da medici dipendenti delle o, per l'appunto, da medici CP_2
convenzionati con le stesse. CP_2
Ciò osservato, non risulta condivisibile la tesi attorea in merito alla sussistenza della responsabilità di per i fatti commessi dal personale dipendente di CP_2 [...]
e ciò in ragione del “regime di convenzione” tra e CP_1 Controparte_1
Regione Lombardia, per il tramite dell'accreditamento con Devono essere distinte, CP_2
invero, le nozioni di convenzione e di accreditamento, non assimilabili nei termini esposti da parte attrice, dovendosi escludere che l'accreditamento determini la costituzione di un rapporto di convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto di CP_2
Né risulta, in ogni caso, configurabile un rapporto gerarchico o strutturale tra e CP_2
non rivenendosi alcun fondamento normativo a sostegno dello stesso Controparte_1
(certamente non nella Legge Gelli-Bianco, per le ragioni già richiamate); né infine, alla luce di
Contr quanto osservato, risulta integrata la dedotta responsabilità d ai sensi dell'art. 2049 CP_1
c.c., in particolare per culpa in eligendo, in difetto di alcun rapporto di preposizione o dipendenza tra le due convenute.
1.3 Sempre in punto di diritto deve altresì osservarsi che sulla scorta della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; Cass. n.
26851/2023; Cass. n. 21415/2024 e, da ultimo, Cass. n. 2861/2025) è possibile distinguere l'ipotesi di anticipazione della morte del paziente, a causa dell'errore medico, da quella in cui ad esso consegue unicamente la perdita della chance di sopravvivenza. In particolare si è rilevato che, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente (che si sarebbe, comunque, verificata), sarà risarcibile, se la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, ai congiunti iure hereditario, unicamente il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita.
Ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità
10 eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo. Si è altresì evidenziato come in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.
Occorre altresì precisare che: “a) non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un
"danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, per non essere predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, quindi, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: b.1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b.2) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno "da perdita anticipata della vita", potrà risarcirsi ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno
"da minor tempo vissuto" con il paziente deceduto” (così, da ultimo, Cass. 5.02.2025, n. 2861).
Nel caso di specie appare opportuno evidenziare sin d'ora come il danno da “perdita di chance” sia stato dedotto in causa, in modo chiaro e inequivoco ed entro i termini di maturazione delle preclusioni, solo con riguardo alle chances di guarigione e sopravvivenza facenti capo alla defunta e all'origine della pretesa risarcitoria formulata jure hereditatis. Non è stato, invece, dedotto in giudizio jure proprio, in modo sufficientemente specifico e tempestivo, un eventuale e correlato danno da perdita di chances di protrazione del rapporto parentale.
2. Poste tali premesse di inquadramento in punto di diritto, occorre indagare, in primo luogo, se la struttura sanitaria abbia adempiuto con la necessaria diligenza e dovuta prudenza alle obbligazioni assunte.
Deve osservarsi che la relazione di c.t.u. collegiale espletata nel presente giudizio – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta – a firma della dott.ssa , specialista in medicina legale, del dott. Persona_3
11 specializzato in chirurgia vascolare – ha consentito di accertare quanto Persona_4
segue:
- di anni 78, peso pari a 45 kg, altezza pari a 145 cm, BMI 21,4, veniva Persona_2 ricoverata in data 22.07.2010 presso l'Ospedale di Cremona, ove all'accesso in Pronto Soccorso si refertava “… disfagia per solidi e liquidi presente da circa una settimana … dolore alla deglutizione …”; riferiva una anamnesi patologica remota muta, ossia negava la presenza di patologie croniche a lei note nonché l'assunzione di terapia farmacologica domiciliare;
- i sanitari che la visitavano, a seguito degli opportuni accertamenti strumentali, rilevavano un aneurisma aortico fissurato di grandi dimensioni a livello di aorta ascendente, arco aortico e aorta toracica determinante la dislocazione dell'esofago e improntante la trachea, nonché riscontravano la presenza di severa ipertensione arteriosa complicata da cardiomiopatia – precedentemente non note – che richiedeva terapia farmacologica di associazione, sia per via orale che endovenosa, senza tuttavia ottenere un ottimale controllo della problematica;
- in considerazione del quadro clinico complesso, emerso dagli accertamenti strumentali svolti, era richiesto il trasferimento della paziente in ambiente chirurgico presso l' di e CP_3 CP_1
in data 23.07.2010 veniva, quindi, disposto il trasferimento presso la Controparte_1
di ; CP_1
- in data 24.07.2010 veniva ricoverata presso la struttura sanitaria convenuta, Persona_2
ove risultava sintomatica unicamente per disfagia, permaneva ipertesa (in terapia e sotto monitoraggio) ed era sottoposta ad ossigenoterapia (2 lt/minuto);
- veniva programmato, per il giorno seguente, intervento endovascolare di esclusione aneurismatica e si provvedeva all'esecuzione di accertamenti strumentali che evidenziavano l'assenza di alterazioni di significato patologico a livello dei tronchi sovraortici bilateralmente (in particolare, la carotide comune di destra aveva diametro pari a 10 mm, di sinistra pari a 8 mm con stenosi bilaterale pari al 10%), mentre alla TC toraco-addominale-pelvica si obiettivava aneurisma aortico con estensione dalla giunzione seno-tubulare fino al tratto discendente intermedio, in presenza di margini aortici irregolari sul versante posteriore, caudale e laterale di destra, ed associato a rilevante ematoma peri-aortico “… come per segni di sanguinamento recente …”, con sviluppo nello spazio mediastinico medio;
- tale condizione determinava la dislocazione verso destra dell'esofago (marcatamente compresso) e la dislocazione anteriore della trachea (modicamente compressa); l'esofago
12 appariva beante con secrezioni nei settori craniali e compresso in sede sottocarenale con pareti imbibite ed edematose caudalmente;
a livello polmonare si osservava ispessimento dell'interstizio centro-lobulare nel lobo superiore del polmone destro, per compressione delle strutture bronchiali all'ilo, in un quadro di insufficienza polmonare moderata;
- in data 24.07.2010 la nota ipertensione arteriosa permaneva di difficile controllo, con conseguente adeguamento terapeutico;
nel primo pomeriggio la paziente era sottoposta, con classe di rischio anestesiologico pari ad ASA 4, ad intervento chirurgico-endovascolare, volto al posizionamento di un endoprotesi;
- nel corso dell'intervento si inseriva una guida in carotide comune sinistra, come repere, ed era rilasciata l'endoprotesi TAG3720 in arco aortico, a ridosso della carotide comune sinistra con copertura completa della succlavia sinistra;
- era poi eseguito controllo angiografico (di cui non si hanno a disposizione le immagini), che documentava la buona esclusione dell'aneurisma e l'assenza di endoleaks; era quindi eseguita misurazione cruenta della pressione in carotide sinistra, visualizzata, che risultava “… sostanzialmente sovrapponibile alla sistemica anche se con onda pressoria lievemente ridotta di ampiezza …”; infine, era posizionato Amplatzer Plug 16 mm (sistema autoespandibile utilizzato per le embolizzazioni arteriose o venose) all'origine dell'arteria succlavia di sinistra;
- si passava quindi alla rimozione dell'introduttore arterioso, che era stato posto a livello di arteria femorale sinistra;
nel corso di tale manovra si verificava la rottura completa dell'arteria iliaca esterna di sinistra, con conseguente importante e documentata ipotensione (pressione arteriosa sistolica pari a 55 mmHg come da cartellino anestesiologico), necessità di supporto di circolo farmacologico, trasfusione di emazie ed espansione volemica con colloidi;
- si tentava, quindi, il posizionamento di endoprotesi, senza successo, per cui si rendeva necessario il confezionamento di un bypass aorto-femorale per via laparotomica con buona riuscita;
- la paziente era poi condotta presso la Terapia Intensiva Cardiovascolare ove, alla sospensione della sedazione, alle ore 24:00 del 24.07.2010, appariva non risvegliabile per quanto reagente allo stimolo doloroso;
- nelle ore seguenti, stante il non miglioramento e la presenza di coma (GCS pari a 7), erano eseguiti accertamenti strumentali e visita chirurgica vascolare che documentavano la presenza di
13 un'ischemia cerebrale sinistra conseguente ad occlusione di arteria carotide comune ed interna di sinistra, fino a livello intracranico;
- in ragione della situazione accertata, era esclusa la possibilità di rivascolarizzazione chirurgica e le condizioni della paziente andavano progressivamente peggiorando nel corso dei giorni seguenti, con ipertensione di difficile controllo e ulteriore scadimento dello stato neurologico fino all'exitus, avvenuto in data 31.07.2010.
In relazione alla valutazione della condotta diagnostico-terapeutico-assistenziale dei sanitari della
Struttura ospedaliera convenuta, i c.t.u. hanno ritenuto (cfr. pag. 76 ss. della relazione peritale):
- che sulla base della documentazione esaminata e di quanto presente in letteratura, nulla può criticarsi relativamente al percorso diagnostico, alle prime strategie messe in atto (terapia antipertensiva in particolare) e all'indicazione all'intervento chirurgico per via endovascolare, la cui scelta appare adeguata in relazione alle condizioni cliniche e alle caratteristiche della paziente che, relativamente all'intervento chirurgico open, determinavano un rapporto rischio-beneficio sfavorevole;
- che dal punto di vista tecnico relativamente al trattamento endovascolare dell'aorta toracica
(TEVAR) eseguito in data 24.07.2019, il tipo di conformazione anatomica dell'arco aortico della era tra le più difficili da trattare con metodica endovascolare;
Per_2
- che in tale condizione, in via ipotetica, sarebbe stato possibile eseguire, inizialmente, un by-pass carotido-carotideo retroesofageo o “a collare” ma, in considerazione delle condizioni di urgenza dell'intervento, la scelta di non procedere con tale procedura appare giustificata;
- che, tuttavia, stante la nota difficoltà di trattamento di un arco aortico con tali caratteristiche, sarebbe stato opportuno, da parte dell'operatore, prepararsi ad eseguire una procedura “di salvataggio” (nello specifico, la cosiddetta “Rescue Chimney”) nel caso in cui, al momento del posizionamento dell'endoprotesi, si fosse resa necessaria (o fosse avvenuta inavvertitamente) la chiusura dell'ostio della carotide comune di sinistra;
- che dall'atto operatorio emerge come l'operatore si sia “preparato” a mettere in atto la tecnica
Chimney (posizionamento di una guida in arteria carotide comune di sinistra) ma, sulla base dell'angiografia che documentava la pervietà del vaso, abbia poi deciso di non procedere con lo stent;
- che si può ipotizzare che la presenza del flare (porzione nuda dello stent) abbia verosimilmente consentito la visualizzazione di un flusso residuo in arteria carotide comune di sinistra durante
14 l'angiografia, portando a ritenere che la carotide comune sinistra fosse in quel momento vascolarizzata;
- che, in relazione al posizionamento del device endovascolare, considerato la peculiare endoprotesi e il suo meccanismo di funzionamento, essa necessitava di un assistente per mantenere fermo lo shaft della protesi (c.d. “manovra a quattro mani”), per ridurre il rischio di dislocazione prossimale della protesi stessa, con suo malposizionamento;
- che nel caso in oggetto, la TC cerebrale effettuata il giorno successivo all'intervento in considerazione del mancato risveglio della paziente alla sospensione della sedazione documentava l'errato posizionamento dell'endoprotesi, che appariva posta a raso del tronco anonimo, occludendo quindi completamente l'arteria carotide comune di sinistra;
- che tale posizionamento eccessivamente prossimale dell'endoprotesi, “troppo avanti”, risulta legato alla manovra di apertura dell'endoprotesi stessa per mancata stabilizzazione del device, integrando un errore tecnico nella “manovra a quattro mani”, che, per le caratteristiche sopra- menzionate, richiedeva una particolare perizia nella fase di posizionamento e rilascio per evitare un posizionamento errato stante la tendenza a dislocarsi in avanti;
- che dall'analisi delle immagini strumentali emerge, altresì, la presenza di un evidente endoleak
(difficile da caratterizzare per la scarsità di immagini) in corrispondenza della concavità dell'arco aortico, che testimonia che l'intervento oggetto di valutazione non ha avuto il successo desiderato nell'esclusione dell'aneurisma, con ulteriore rifornimento dell'ematoma mediastinico;
- che, pertanto, risulta verosimile, con elevata probabilità, che al momento dell'angiografia di controllo, subito dopo il posizionamento dell'endoprotesi per verificarne il corretto allogamento,
l'operatore sia riuscito a visualizzare la carotide comune sinistra perché iniettata attraverso i
“flares”, e non perché pervia a piano canale;
- che, qualora tale complicanza fosse stata intercettata, si sarebbe potuta trattare immediatamente posizionando uno stent rivestito o nudo all'origine dell'arteria carotide comune di sinistra, eseguendo quindi una singola Chimney di rescue;
- che, tuttavia, in considerazione della presenza dell'endoleak, la seppur singola, Pt_4
avrebbe verosimilmente determinato un incremento del leak con verosimile esito non favorevole in considerazione della non riuscita del trattamento della rottura aortica;
- che, dunque, sono ravvisabili innegabili elementi di criticità nella fase tecnica di posizionamento dell'endoprotesi aortica (“manovra a quattro mani”), che tuttavia devono essere
15 interpretati anche alla luce della speciale difficoltà che il caso di presentava da Persona_2
un punto di vista anatomo-chirurgico;
- che, per quanto concerne la seconda complicanza intra-operatoria, ovvero la rottura iatrogena dell'arteria iliaca esterna di sinistra, appare legittima la scelta di tentare, prima di eseguire un conduit endovascolare o chirurgico, l'inserimento di un introduttore di poco più grande (nel caso in oggetto da 24 Fr, ossia con diametro esterno pari a 8,8 mm);
- che, tuttavia, non costituisce una possibilità remota - come peraltro verificatosi - che nel momento in cui si procede a ritirare l'introduttore si verifichi la rottura dell'arteria sovra-dilatata in relazione all'attività estrattiva del sanitario;
- che nel caso in esame l'operatore è comunque intervenuto tempestivamente, tentando prima una riparazione endovascolare e, successivamente, chirurgica, con buon esito.
Alla luce di quanto osservato i c.t.u. hanno ritenuto di poter ravvisare, nella condotta diagnostico- terapeutica-assistenziale dei sanitari della alcune manchevolezze di Controparte_1
natura prettamente tecnica:
1. in primo luogo, la decisione di non procedere con una Chimney Rescue, intervento che avrebbe consentito di ottenere il mantenimento della pervietà dell'arteria carotide comune di sinistra;
2. in secondo luogo, il posizionamento dell'endoprotesi, che appare posta a ricoprire l'ostio della arteria carotide comune di sinistra contribuendo a determinare la successiva trombosi con le note conseguenze sul piano neurologico, nonché presentante un endoleak che depone a favore del mancato successo della procedura di esclusione dell'aneurisma.
Il collegio peritale ha evidenziato che, nonostante la rottura iatrogena a livello di arteria iliaca esterna di sinistra, l'elemento principale determinante il danno cerebrale verificatosi appare l'errato posizionamento dell'endoprotesi che, oltre ad occludere l'ostio dell'arteria carotide comune di sinistra, non escludeva completamente l'aneurisma. Al contempo ha rimarcato come la complicanza a livello iliaco, o meglio, la grave ipotensione verificatosi in seguito alla rottura dell'arteria iliaca esterna di sinistra e al conseguente sanguinamento, possa aver contribuito a determinare un certo grado di ipoperfusione cerebrale conseguente all'occlusione dell'arteria carotide di sinistra.
Quanto alle condotte terapeutiche-assistenziali poste in essere dai sanitari che ebbero in cura la a seguito dell'intervento chirurgico-endovascolare, i c.t.u. hanno rilevato che le stesse Per_2
16 appaiono adeguate alla situazione, non ravvisandosi, a tale riguardo, criticità nella gestione della paziente.
Ciò osservato, la causa del decesso di è stata rinvenuta nelle conseguenze Persona_2
fisiopatologiche terminali di una gravissima ischemia cerebrale secondaria ad occlusione della arteria carotide comune di sinistra. Tale condizione si verificava in esito ad intervento endovascolare, eseguito in regime di urgenza, di correzione di voluminoso aneurisma aortico toracico (aorta ascendente + arco aortico + aorta toracica) fissurato e associato ad ematoma mediastinico con compressione e dislocazione di esofago e trachea.
Al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra gli errori tecnici riscontrati e il decesso della paziente, il collegio peritale ha rilevato che:
- tale quadro patologico insorgeva in una donna di 78 anni, affetta da ipertensione arteriosa mal controllabile dalla terapia farmacologica e cardiopatia ipertensiva, entrambe di recente riscontro;
- la paziente presentava un aneurisma dell'aorta intra-toracica di grandi dimensioni, a partenza all'incirca dalla giunzione sino tubulare con estensione fino al tratto discendente intermedio dell'aorta toracica, con margini aortici irregolari, compressione delle strutture esofago-tracheali, nonché segni di rottura dell'aneurisma con ematoma contestuale a livello mediastinico, in un soggetto di minute dimensioni corporee (145 cm per 45 kg circa – BMI 21,4);
- dalla Letteratura emerge come i grandi aneurismi toracici aortici abbiano un tasso di mortalità a due anni dal riscontro superiore al 70% principalmente per rottura dell'aneurisma ( ; che Per_5
secondo altre fonti il tasso di sopravvivenza in caso di aneurisma non trattato è pari al 65% ad un anno ed al 20% a 5 anni;
- che l'aneurisma presentato dalla risultava - già antecedentemente il ricovero presso la Per_2
Struttura Convenuta - fissurato, ovvero in fase di rottura, prevendendo dunque una mortalità pari al 100% in assenza di trattamento chirurgico-endovascolare;
- che la paziente era sottoposta ad intervento di riparazione chirurgica endovascolare (TEVAR) in regime di urgenza (come si evince dall'atto operatorio), la cui mortalità arriva in letteratura fino al 50% dei casi, come peraltro ben riportato sul modulo di consenso informato all'intervento sottoscritto dalla paziente stessa;
- che, inoltre, la paziente presentava un quadro particolarmente complesso, sia relativamente alla tipologia e alle caratteristiche dell'aneurisma riscontrato, sia relativamente alle condizioni cliniche generali: era documentata la presenza di ipertensione arteriosa difficilmente controllabile
17 con terapia farmacologica di associazione, di cardiopatia ipertensiva con disfunzione diastolica, nonché di insufficienza polmonare di grado moderato;
- che analizzando le immagini TC pre-operatorie appare del tutto probabile che fosse già presente una delle più temibili complicanze legate alla compressione esofagea da parte di voluminosi aneurismi toracici, ovvero una fissurazione esofagea, complicanza ad altissima mortalità a breve e lungo termine.
Alla luce di tali elementi, considerando le comunque limitate possibilità di sopravvivenza della paziente legate alle patologie di base, alla presenza di aneurisma dell'aorta ascendente e alla probabile presenza di fissurazione esofagea, il collegio peritale ha concluso che “non è possibile affermare per lo meno con criterio del “più probabile che non” che in presenza di adeguati comportamenti chirurgici (esecuzione di intervento a tipo “Chimney di rescue”, ottimale posizionamento dell'endoprotesi senza occlusione dell'ostio della carotide comune di sinistra, assenza di residuo endoleak, assenza di rottura dell'arteria iliaca esterna di sinistra) il decesso della paziente sarebbe stato evitabile. Tuttavia, non si può escludere che un diverso comportamento dei Sanitari in oggetto, avrebbe consentito, seppur con modesta probabilità e per un periodo di tempo limitato, una maggior sopravvivenza della paziente. Di conseguenza, la condotta dei Sanitari può essere ritenuta foriera esclusivamente di un danno da inquadrarsi nell'ambito della cosiddetta “perdita di chances” di sopravvivenza” (cfr. relazione peritale, pag.
89).
I consulenti dell'ufficio hanno ulteriormente precisato che “anche laddove, in sede di intervento chirurgico, si fosse proceduto ad un intervento a tipo “Chimney di rescue” per consentire il mantenimento del flusso a livello dell'arteria carotide comune di sinistra (senza considerare il fatto che tale intervento avrebbe comportato un aumento del leak endovascolare conseguente al malposizionamento della protesi) e laddove non si fosse verificata la rottura iatrogena dell'arteria iliaca esterna di sinistra, con conseguente emorragia, le possibilità di sopravvivenza della paziente sarebbero comunque risultate significativamente ridotte” (cfr. relazione peritale, pag. 95).
I c.t.u. hanno evidenziato, invero, l'estrema complessità delle condizioni della rilevando Per_2
che anche qualora le cure prestate alla paziente fossero da ritenersi eseguite correttamente in ogni loro aspetto, la situazione patologica complessiva presentava una gravità tale da non consentire una prolungata sopravvivenza;
ciò non solo in considerazione “della rischiosità dell'intervento in
18 sé (indicativamente con mortalità pari al 50% secondo la Letteratura di merito, nonché secondo quanto riportato nel modulo di consenso informato presente in Cartella ) bensì anche in CP_4
considerazione delle caratteristiche della paziente (età avanzata e comorbilità cardio-vascolari e respiratorie con alta classe di rischio anestesiologico), della patologia di base e del concreto rischio di sviluppo di ulteriori complicanze correlate alla fragilità della parete esofagea”.
Il collegio peritale ha altresì evidenziato che in relazione alla patologia di base, la dilatazione aneurismatica interessava non solo il tratto arterioso oggetto di intervento bensì anche la porzione ascendente dell'aorta a partire dalla giunzione seno-tubulare che, non essendo trattata, permaneva ad alto rischio di rottura. Inoltre, l'eventualità dello sviluppo di ulteriori complicanze appare oltremodo concreta in considerazione della rottura aortica già presente (con importante ematoma mediastinico) e della meiopragia esofagea con alto rischio di mediastinite.
Ne consegue che anche nel caso in cui l'intervento fosse stato “condotto nel migliore dei modi, la paziente sarebbe, con ogni verosimiglianza, andata incontro a perforazione esofagea sintomatica da necrosi ischemica con conseguente sviluppo di mediastinite e possibilità di sopravvivenza estremamente ridotte” (cfr. relazione peritale, pag. 96).
Considerati i molteplici fattori presentati nel caso concreto di (fra cui, in Persona_2 particolare, l'età avanzata, le caratteristiche anatomo-cliniche e costituzionali, le comorbilità di base, particolarmente di natura cardio-vascolare e respiratoria, la persistenza di grave malattia aneurismatica a carico dell'aorta ascendente, le documentate alterazioni a livello della parete esofagea, ad elevato rischio di ulteriori severe complicanze quoad vitam e valetitudinem) e alla luce dei dati di letteratura di merito, il collegio peritale ha dunque ritenuto che “nell'eventualità di una più adeguata esecuzione tecnica dell'intervento endovascolare, le chances di sopravvivenza della paziente si potevano attestare nell'ordine del 30%”. Tale stima deve però essere “parametrata in rapporto alla durata concretamente prospettabile della sopravvivenza della paziente in rapporto alla propria condizione clinica. A tale proposito, si segnala come, nella migliore delle ipotesi, la paziente sarebbe comunque andata incontro ad esito infausto nel breve periodo, non potendosi prefigurare una sopravvivenza superiore all'anno circa, proprio in considerazione delle multiple comorbidità e della loro incidenza sul quadro clinico generale e sulla patologia di base della (cfr. relazione peritale, pag. 97). Per_2
Ciò osservato, con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: 1) se sia stata raggiunta la prova della
19 sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta ai convenuti e l'evento dannoso;
2) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte della paziente, in quanto il corretto intervento avrebbe consentito la guarigione della paziente, se si tratti della riduzione della durata della vita della paziente, in quanto il corretto intervento avrebbe comportato una maggiore durata della vita, o ancora se venga in rilievo come evento una mera perdita della possibilità di guarigione.
Come già osservato, è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (Cass., 11.11.2019 n. 28993). In particolare, secondo quanto osservato dalla Cassazione, l'incertezza riguarda esclusivamente il raggiungimento di un determinato risultato, il cui verificarsi è, quindi, valutato soltanto come possibile in base alle conoscenze scientifiche e alle metodologie di cura del tempo.
Tuttavia, ai fini della risarcibilità di tale danno, occorre pur sempre la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, costituito per l'appunto dalla possibilità perduta, nonché la prova del fatto che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria
(al fine di distinguere, come affermato nella richiamata sentenza, la concreta possibilità da una mera speranza).
Ne discende che, in base ai citati principi, nel caso in cui la condotta colposa del sanitario ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente, si è in presenza di un danno certo da impedita o ritardata guarigione e non viene in rilievo un danno da perdita di chance.
Diversamente, qualora la condotta del medico abbia privato il paziente, sempre secondo un giudizio di ragionevole probabilità, della mera possibilità di guarire, l'evento danno si individuerà nella chance perduta.
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra- contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di Cassazione,
“ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
20 prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass.,
11.11.2019 n. 28992).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve osservarsi che all'esito della c.t.u. espletata non risulta possibile superare l'incertezza sul verificarsi del risultato, costituito dalla sopravvivenza della paziente, considerate le condizioni di e segnatamente la Persona_2
notevole complessità della sua situazione e le probabili complicanze anche in assenza degli errori medici nell'intervento, che in base agli accertamenti peritali non avrebbero comunque eliminato il rischio di anticipato decesso, data la permanenza di una area significativa di possibilità di esito infausto.
Al contempo, i dati fin qui esposti evidenziano la sussistenza di un chiaro rapporto causale tra la condotta colposa della struttura sanitaria convenuta e la perdita in capo alla paziente della possibilità di conseguimento di tale risultato, possibilità da ritenersi certamente dotata dei requisiti della consistenza, serietà ed apprezzabilità, alla luce delle stimate percentuali di attesa di un risultato positivo.
Orbene, ritiene questo giudice, all'esito dell'esame delle risultanze della consulenza tecnica, che sussista la prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari di e Controparte_1
l'evento dannoso patito da evento da individuarsi nella perdita della possibilità Persona_2
di sopravvivenza, seppure per un periodo di tempo molto limitato (stimato dai c.t.u. in circa 1 anno;
sul punto si veda meglio infra).
L'individuazione dell'evento dannoso nella perdita della possibilità di raggiungere il risultato sperato della guarigione, e non nella perdita del risultato della guarigione, deriva dalle seguenti constatazioni:
- come si desume dalla consulenza tecnica, la patologia da cui era affetta la Per_2 comportava un significativo rischio di morte, in quanto l'aneurisma risultava - già prima del ricovero presso la struttura convenuta - fissurato, ovvero in fase di rottura, prevendendo dunque una mortalità pari al 100% in assenza di trattamento chirurgico-endovascolare;
21 - la paziente era sottoposta ad intervento di riparazione chirurgica endovascolare
(TEVAR) in regime di urgenza, per il quale mortalità arriva in letteratura fin al 50% dei casi;
- l'esecuzione, con successo, dell'intervento di esclusione aneurismatica avrebbe consentito di “tamponare” la situazione ma non avrebbe certo risolto la patologia ancora presente a livello dell'aorta ascendente, né avrebbe senza dubbio scongiurato il verificarsi di ulteriori eventi negativi (quali, ad esempio, l'evolvere della situazione di sofferenza esofagea ad una situazione di necrosi esofagea);
- la corretta esecuzione dell'intervento, pur incrementando le possibilità di sopravvivenza, non avrebbe comunque eliso la possibilità dell'evento infausto;
- non si evincono dalla relazione di c.t.u., né dalla consulenza di parte, elementi concreti per affermare che, in caso di corretta esecuzione dell'intervento, la paziente sarebbe certamente,
o con ragionevole probabilità, rientrata nell'ambito della percentuale di quei pazienti che sarebbero sopravvissuti a un anno;
- l'incertezza nel conseguimento del risultato non può essere risolta né sulla base dei dati statistici evincibili dalle linee guida e dalla letteratura scientifica richiamate nella consulenza, né sulla base dei dati clinici e temporali relativi all'iter clinico della paziente.
Quanto alla rilevanza del profilo inerente la configurabilità dei presupposti di cui all'art. 2236
c.c., e alla dedotta insussistenza di responsabilità della convenuta difetto di colpa CP_1
grava, si osserva quanto segue.
In relazione all'art. 2236 c.c. la giurisprudenza, dopo aver sottolineato come la colpa si connoti
“sempre più come norma di limitazione della responsabilità non estensibile alla imprudenza o negligenza, e circoscritta alla sola imperizia” - facendo riferimento al concetto di
“circostanziata” più che “grave” - ha esposto il principio in base al quale “l'attenuazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. non si applichi a tutti gli atti del medico, ma solo ai casi di particolare complessità o perché non ancora sperimentati o studiati a sufficienza, o perché non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire” (cfr. Cass. 9471/2004).
Nel caso in esame i c.t.u. hanno ritenuto che la particolare complessità derivasse della condizione pluri-patologica di base, nonché dalla gravità di quanto rilevato alle indagini strumentali;
in particolare, la paziente presentava un aneurisma particolarmente esteso, non candidabile ad un intervento chirurgico open in considerazione del rapporto rischio/beneficio non favorevole, interessante non solo il tratto aortico che sarebbe stato oggetto di intervento ma anche la porzione
22 ascendente dell'aorta, a partire dall'istmo che sarebbe rimasta ad alto rischio di rottura, non venendo corretta. Inoltre, la paziente presentava una conformazione dell'arco aortico di tipo 3 o
“gotico” che, per la particolare emergenza dei vasi sovraortici (particolarmente angolata), determina una superficie ancora inferiore per l'ancoraggio dell'endoprotesi e, nel caso di specie, per la buona riuscita dell'intervento era necessario occludere la succlavia sinistra e posizionare la zona prossimale dell'endoprotesi nel ridotto spazio tra emergenza dell'arteria succlavia stessa e l'emergenza dell'arteria carotide.
Per tali ragioni i c.t.u. hanno ritenuto che il caso presentasse “concreti ed innegabili profili di speciale difficoltà” (come ribadito anche nei chiarimenti forniti con le note depositate in data
13.07.23), così giudicando il caso complesso in ragione delle condizioni della paziente, non avendo, al contrario, qualificato l'intervento come di speciale difficoltà, con riferimento all'assenza o carenza di sperimentazione al momento dell'esecuzione dell'intervento o di analisi ancora dibattuta in ambito scientifico (avendo meramente rilevato che all'epoca dei fatti le tecniche chirurgiche utilizzate risultavano ancora in via di perfezionamento, tanto che se la riparazione endovascolare dell'aorta addominale era un trattamento già codificato, l'utilizzo di un approccio endovascolare a livello toracico non era ancora di uso comune ed era svolto esclusivamente in centri altamente specializzati).
Non è però questo il dato che connota, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato,
l'invocata limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.
Deve dunque escludersi l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui alla predetta norma.
Ciò precisato, nella fattispecie in esame, esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento morte, secondo i richiamati criteri probabilistici, deve essere affermata la responsabilità della struttura convenuta per il danno subito da parte attrice iure hereditario per la perdita di chance di sopravvivenza della madre stimata Persona_2
dai c.t.u. nella misura del 30%.
Difatti, in base alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale, la condotta colpevole dei sanitari – in relazione ai profili supra compiutamente illustrati - ha avuto come conseguenza una perdita di chance di sopravvivenza della paziente complessivamente valutata nella misura del
30%, per un anno di vita.
23 Tale possibilità perduta deve essere equitativamente risarcita, alla luce di tutte le circostanze del caso, risultando provato il nesso causale, e rivestendo le possibilità di sopravvivenza la richiesta dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
3.1 L'accertamento della condotta colposa della struttura sanitaria convenuta e del nesso causale tra tale condotta e l'evento costituito dalla citata perdita di chance comporta che il risarcimento di tale danno non possa essere liquidato in modo proporzionale al risultato perduto, dovendo essere commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo, e, ovviamente, in termini più ridotti dal danno da perdita del risultato (Cass. 20.11.2018 n. 29289, Cass.
9.03.2018 n.
5641).
La Suprema Corte ha evidenziato, invero, che il danno da perdita di chance, non essendo
“tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale” (cfr. Cass. n.
28993/19), dovendosi tenere conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle
“caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza”, non potendosi fare ricorso “ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente che pur attenendo ai danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante dalla perdita di chance” (cfr. Cass. n. 3691/2018).
Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che il danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (Cass. 5.02.2025, n. 2861).
In assenza di riferimenti ad hoc e posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, questo Tribunale ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, che pare più aderente al caso concreto, ed è da ritenersi più conforme ai parametri dettati dalla giurisprudenza della
Cassazione.
Assumendo quale base la Tabella di Milano aggiornata al 2024 e tenuto conto dell'età di 78 anni di al momento del decesso, si ottiene l'importo di euro 883.644,00 quale Persona_2
somma dovuta a titolo di invalidità al 100%, da suddividere per il numero di anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat (ovvero ulteriori 7 anni, sulla base delle
24 rilevazioni Istat dell'aspettativa di vita media pari a circa 85 anni per le donne nel 2010), ottenendo così il valore di euro 126.234,86, da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 1 anno, secondo le indicazioni dei c.t.u.), così pervenendo all'importo di euro 126.234,86, e, infine, applicata a tale importo l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta, ossia quella del 30%; il valore della chance di sopravvivenza perduta può, pertanto, essere quantificato in complessivi euro 37.870,45.
Alla luce delle su esposte considerazioni deve ritenersi che tale importo corrisponda ad una liquidazione del danno in via equitativa, seria e non irrisoria, finalizzata a far conseguire al danneggiato un ristoro monetario che tenga conto il più possibile dell'effettiva natura ed entità del diritto leso, corrispondente al danno spettante all'attore iure hereditatis per la perdita di chance di sopravvivenza della madre (anche quale erede del padre deceduto in Parte_2
corso di causa, e non anche quale erede della zia non avente la qualità Persona_1
di erede della defunta . Persona_2
Un siffatto criterio di liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza, invero, è stato ritenuto dalla Suprema Corte conforme ai principi in tema di liquidazione equitativa di tipo correttivo o integrativo - che presuppone assolto l'onere di prova circa la sussistenza del danno, risultando obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il suo ammontare, anche nella sua forma c.d. “pura” (Cass. 5.02.2025, n. 2861).
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (31.07.2010) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995), dalla quale sono dovuti gli interessi legali sino al saldo.
3.2 Quanto alle domande di risarcimento del danno patrimoniale, si osserva quanto segue.
Poiché è stata riconosciuta la sussistenza del solo danno da perdita di chance di sopravvivenza, e non già da perdita anticipata della vita (o da premorienza), non possono trovare accoglimento le domande di risarcimento dei pregiudizi patiti iure proprio da quale congiunto della Parte_2
paziente deceduta (e ora fatti valere dal figlio quale successore universale del Parte_1
padre), e in particolare del danno patrimoniale da rimborso di spese funerarie, trattandosi di danni la cui risarcibilità presuppone l'esistenza di un nesso di causalità tra la malpractice medica e la
25 morte prematura rispetto all'aspettativa di vita di un anno del paziente medio correttamente curato.
A titolo di danno patrimoniale deve essere riconosciuta all'attore la somma di euro 2.440,00 quale esborso per la relazione peritale stragiudiziale del dott. , di cui parte attrice ha Per_6
chiesto la rifusione (cfr. relazione medico-legale e fattura quietanzata sub doc. 1 e 20 fasc. attoreo). Tale spesa integra una componente del danno da liquidare e come tale deve essere chiesta e liquidata.
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'esborso, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, formulata in atto di citazione da ha subito, in relazione alla perdita del contributo familiare derivante Parte_2
dalla percezione della pensione, da parte della moglie, essa deve intendersi rinunciata, alla luce delle difese formulate da nei propri scritti difensivi, potendosene comunque Parte_1 rilevare l'infondatezza, in ragione di quanto supra osservato in relazione al rigetto della domanda di risarcimento delle spese funerarie.
4. Alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti la deve Controparte_1
essere condannata al pagamento della somma di euro 37.870,45 – oltre interessi da calcolarsi come indicato sub par. 3 – in favore di a titolo di risarcimento iure hereditatis Parte_1
del danno per la perdita di chance di sopravvivenza della madre nonché della Persona_2
somma di euro 2.440,00 oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale.
Ne consegue che non possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dall'attore, sia iure proprio (in particolare, del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale) che iure hereditatis (a seguito del decesso in corso di causa degli attori e Parte_2 [...]
, nei confronti di né alcuna delle domande formulate Persona_1 Controparte_1
da parte attrice nei confronti di in capo alla quale non può ritenersi sussistente CP_2
alcuna responsabilità per le condotte dei sanitari di per le ragioni Controparte_1
illustrate supra, sub par. 1.2.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente
26 esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa. Per quanto concerne, in particolare, l'istanza attorea di convocazione dei c.t.u. a chiarimenti o di rinnovazione della c.t.u., si rinvia al par. 2, ove sono state illustrate le ragioni della condivisibilità degli accertamenti peritali espletati dai c.t.u. dott.ssa e dott. e delle conclusioni Per_3 Per_4 dagli stessi raggiunte, dovendosi altresì evidenziare l'esaustività dei chiarimenti già forniti dai c.t.u. sui profili che questo Giudice ha ritenuto meritevoli di integrazione.
6. In punto di spese di lite, tra parte attrice e la deve ritenersi Controparte_1
sussistente una parziale soccombenza reciproca, stante il rigetto delle ulteriori domande attoree
(tra cui quelle proposte iure proprio e iure hereditatis in via principale) e attesa l'autonomia tra la domanda principale e quella subordinata, oggetto di accoglimento, tale da giustificare una compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
Ne consegue che, previa compensazione delle spese di lite tra tali parti nella misura di 1/3, le residue spese di lite nella misura di 2/3 sono liquidate in favore dell'attore e a carico di secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come Controparte_1
modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto, in particolare, del valore della causa, dell'attività difensiva espletata e della media complessità delle questioni trattate, in euro 363,33 per spese e in complessivi euro 7.240,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Cecconi, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico della Controparte_1
Stante il rigetto delle domande attoree nei confronti della convenuta , Controparte_2 Parte_1
deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, liquidate - con
[...] Controparte_2
riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in complessivi euro
9.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
27 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- condanna al pagamento in favore di in proprio e Controparte_1 Parte_1
quale erede del padre della somma di euro 37.870,45 a titolo di danno iure Parte_2
hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza, oltre accessori calcolati come da parte motiva, nonché della somma di euro 2.440,00 a titolo di danni patrimoniali, per le causali e oltre accessori come da parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice, sia iure proprio che iure hereditatis, nei confronti di Controparte_1
- rigetta le domande formulate da parte attrice, sia iure proprio che iure hereditatis, nei confronti di;
Controparte_2
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1
- previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, condanna
[...]
a rifondere l'attore delle residue spese di lite, che si liquidano in euro 363,33 per CP_1
spese e in complessivi euro 7.240,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Cecconi, dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_2 CP_1
complessivi euro 9.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2508/2020 promossa da:
(C.F. , in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e di (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CECCONI FRANCESCO C.F._3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TIRALE PIERLUIGI e dell'avv. VALENTE MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MORETTO, 12 25121 presso i predetti difensori CP_1
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MORETTI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
LEGIONARI DI POLONIA 40 24128 BERGAMO presso il difensore avv. MORETTI PAOLO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per in proprio nonché in qualità di erede di di Parte_1 Persona_2 [...]
e di Persona_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare che i sanitari che hanno avuto in cura la signora per i motivi spiegati supra, hanno tenuto Persona_2
condotte inadeguate, imperite, negligenti ed imprudenti e, pertanto:
1 - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ovvero, in denegata ipotesi, di tipo extracontrattuale ex art. 2049 c.c.. ovvero ex art. 2043 c.c. ed anche ex art. 2059 c.c. - per i Cont motivi dedotti - della , in solido con quella della di Controparte_1
rispetto ai fatti contestati;
nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere insussistente CP_1 un rapporto di gerarchia, anche solo funzionale, tra l' e la CP_2 [...]
, accertare e dichiarare la prima come responsabile ex art. 2049 c.c. per c.d. CP_1
culpa in eligendo;
e, per l'effetto,
- condannare le parti convenute, in solido tra loro, in tesi: al risarcimento, in favore del comparente signor non solo in proprio ed in Parte_1
qualità di erede dalla madre NO ma anche in qualità di unico erede della Persona_2
zia NO (deceduta in corso di causa il giorno 17 giugno 2020) ed unico erede Persona_1
del padre (deceduto in corso di causa il 18 maggio 2022), di tutti i danni Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali e quindi c.d. danni morali e c.d. danni esistenziali in senso lato, nonché di tutti danni patrimoniali, anche futuri dai medesimi subiti e subendi, per le causali e le quantificazioni indicate in narrativa, o in quelle diverse maggiore o minori somme che saranno ritenute di giustizia;
in ipotesi: al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita di chance di sopravvivenza così come dedotto e quantificato in narrativa e che si ritiene essere non inferiore ad euro 200.000,00; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta, dal giorno dell'evento al saldo.
In via istruttoria, si insiste affinchè l'Ecc.mo Tribunale, per i motivi dedotti, voglia chiamare i
CCTTUU a chiarimenti sugli argomenti dettagliatamente illustrati nelle note autorizzate per
l'udienza del 16 dicembre 2022, cui si rimanda e da intendersi come qua integralmente ristrascritti ovvero, in subordine, si insiste nella rinnovazione della CTU con nomina di professionisti che operino al di fuori della regione Lombardia.
Sempre in via istruttoria, si insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, così come formulate in atto di citazione ed integrate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., previa revoca della relativa ordinanza di rigetto.
2 In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Questa difesa, nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi, ivi comprese le note di trattazione scritta depositate per le udienze del 21.03.2024 e del
23.05.2024, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande, istanze e/o eccezioni eventualmente ex adverso proposte, precisa le conclusioni, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta, e, in via istruttoria, come da memorie ex art. 183, comma 6,
n. 2 e n.3 c.p.c. e da note di replica autorizzate datate 09.01.2023.
conferma la proposta conciliativa già formulata, non accettata da Controparte_1 parte attrice, di corresponsione a quest'ultima della somma omnicomprensiva di € 30.000,00, e chiede che il Giudice ne voglia tenerne conto ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”
Per di : Controparte_2 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale:
In via principale di merito:
- Rigettare tutte le averse domande dagli eredi di e/o domande da chiunque Persona_2
Cont svolte nel presente giudizio dei confronti di di , in quanto infondate in fatto e diritto CP_1
per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre oneri di legge e CPA.
Insistendo altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori come formulati nelle relative memorie e note di trattazione qualora l'Ill.mo Giudice dovesse ritenerne necessaria l'assunzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e sia in proprio che in qualità, Parte_2 Parte_1 Persona_1
rispettivamente, di marito, figlio e sorella della deceduta hanno convenuto in Persona_2 giudizio la e l' Controparte_1 Controparte_2
, richiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure
[...]
3 proprio e iure hereditatis, patiti in conseguenza del decesso della congiunta, verificatosi a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 24.07.2010 presso la Controparte_1
Gli attori hanno esposto che in data 22.07.2010 si era recata presso il Pronto Persona_2
Soccorso dell'Ospedale di Cremona a causa di disfagia e dolore alla deglutizione da oltre una settimana;
che la RX esofago a doppio contrasto effettuata in tale sede aveva evidenziato una
“discolazione a dx del tratto medio – prossimale dell'esofago verosimilmente in rapporto ad aneurisma dell'aorta toracica ascendente e dell'arco aortico”; che il cardiologo che l'aveva visitata aveva diagnosticato una dilatazione dell'aorta ascendente che comprimeva l'esofago; che, dunque, nella medesima data era stata sottoposta ad angio - TC torace, che Persona_2 aveva confermato la dilatazione dell'aorta e la presenza di un aneurisma;
che in data 23.07.2010 la stessa era stata trasferita presso la di , dove era stata Controparte_1 CP_1
sottoposta a TC - torace - addome - pelvica con mezzo di contrasto, che aveva confermato quanto rilevato presso il Pronto Soccorso di Cremona, oltre a evidenziare segni di sanguinamento recente dell'aneurisma, che aveva formato un ematoma periaortico;
che in data 24.07.2010 Per_2
era stata sottoposta a intervento chirurgico di impianto di graft endovascolare nell'aorta
[...]
toracica Bypass aorto - iliaco - femorale;
che durante tale intervento, a causa della difficile rimozione dell'introduttore femorale di sinistra, si era verificata la rottura completa dell'iliaca sinistra, poi suturata, con successiva applicazione di un bypass tra aorta e biforcazione femorale sinistra;
che in data 25.07.2010 la paziente mostrava un precoce deficit neurologico, cadendo in stato comatoso;
che la TAC effettuata aveva evidenziato l'esistenza di una trombosi;
che dal
25.07.2012 al 31.07.2010 non si ERA mai risvegliata, mostrando progressivi Persona_2
segni di declino e condizioni cliniche terminali, fino al decesso in data 31.07.2010.
Richiamando le risultanze della perizia medico-legale di parte prodotta, gli attori hanno rilevato, in particolare, che l'errato posizionamento della protesi endovascolare ha determinato l'ostruzione parziale del flusso sanguigno, favorendo così la creazione di successivi processi trombotici;
che le difficoltà riscontrate nella rimozione dell'introduttore sono derivate esclusivamente dall'errata manovra dei sanitari, dovuta a scarsa competenza, professionalità e cautela da parte degli stessi nello svolgimento delle operazioni endovascolari;
che le procedure seguite dal personale medico a causa della propria negligenza o incompetenza hanno determinato un notevole allungamento dei tempi necessari per l'intervento chirurgico, con inevitabili conseguenze sull'emodinamica della paziente;
che le circostanze richiamate hanno favorito la
4 nascita di precoci processi trombotici a livello della carotide comune sinistra, che risultano alla base degli eventi ischemici cerebrali che hanno determinato il decesso di con Persona_2
conseguente sussistenza di nesso eziologico tra tale evento e la condotta del personale sanitario.
Gli attori hanno pertanto dedotto la responsabilità contrattuale di ai Controparte_1
sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., per le condotte colpose del personale sanitario che hanno determinato il decesso di hanno altresì dedotto la responsabilità solidale Persona_2 dell' ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco), in Controparte_2
quanto la prestazione sanitaria per cui è causa è stata eseguita in regime di convenzione con il
S.S.N. In subordine, hanno invocato la natura extracontrattuale della responsabilità delle strutture convenute, ai sensi dell'art. 2049 c.c. ovvero, in via gradata, dell'art. 2043 c.c.
Gli attori hanno dunque chiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, patiti in conseguenza dell'evento lesivo, costituiti dal danno da perdita di rapporto parentale, quantificato in euro 300.000,00 ciascuno per il figlio e il marito della de cuius, e in euro 100.000,00 per la sorella, ovvero in subordine dal danno da perdita di chances di sopravvivenza patito da e trasmesso agli attori iure hereditatis, quantificato in Persona_2
euro 200.000,00. Hanno inoltre lamentato di aver subito pregiudizi patrimoniali quantificati in euro 11.049,51, come da documentazione allegata, oltre ad euro 27.359,78 per il lucro cessante patito dal marito della de cuius, atteso che quest'ultima percepiva mensilmente una pensione.
A seguito del decesso dell'attrice in data 17.06.2020, con comparsa per Persona_1 la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c. si è costituito in qualità Parte_1 di nipote e successore universale della stessa. Parimenti, a seguito del decesso dell'attore Pt_2 in data 18.05.2022, con comparsa per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302
[...]
c.p.c. si è costituito in qualità di figlio e successore universale. Parte_1
La si è costituita contestando integralmente la perizia medico-legale Controparte_1
prodotta dagli attori e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto, rilevando inoltre il difetto di legittimazione passiva di
[...] con riferimento all'azione proposta quale erede di Persona_1 Persona_2 nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale. Ha escluso che il personale sanitario abbia posto in essere condotte errate, colpose, imperite ovvero negligenti, rilevando che, in ogni caso, non sussiste un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari di e la trombosi carotidea che ha Controparte_1
5 determinato la morte di Ha infine contestato le voci di danno lamentate dagli Persona_2
attori nonché la loro quantificazione.
L si è costituita rilevando che la Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco) Controparte_2
non ha in alcun modo introdotto una disciplina estensiva della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria al S.S.R. o al S.S.N.; che comunque nel caso di specie non si è instaurato alcun
“contatto sociale” con l'agenzia convenuta;
che non sussiste alcun rapporto strutturale o gerarchico tra l' di e la atteso che il procedimento di CP_2 CP_1 Controparte_1
accreditamento delle strutture sanitarie presso il S.S.R. Lombardia non equivale alla costituzione di un rapporto di convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto di In CP_2 subordine, ha dedotto il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che la Controparte_2
Legge non può essere applicata retroattivamente, con la conseguenza che al caso di Parte_3
specie devono essere applicati i principi del previgente quadro normativo, che prevedeva l'esclusione di responsabilità di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c. in capo alle per il fatto CP_2
illecito commesso dal medico di base con esse convenzionato, in ragione della mancanza di potere di direzione, controllo e vigilanza. In ogni caso, ha affermato che l'intervento è stato eseguito correttamente, seguendo la tecnica operatoria più opportuna, con conseguente insussistenza di condotte negligenti, imprudenti o imperite da parte dei sanitari;
ha altresì escluso la sussistenza di nesso di causalità tra la condotta del personale medico della
[...]
e il decesso della paziente. Ha infine contestato le voci di danno lamentate dagli CP_1 attori, sia con riferimento all'an che al quantum risarcitorio.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico-legale, affidata alla dott.ssa e al dott. Persona_3 Persona_4
A seguito del deposito della relazione peritale è stata tentata la conciliazione delle parti, che ha avuto esito negativo;
la causa, pertanto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
6 1.1 Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte attrice, è necessario affrontare la questione della qualificazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Nel caso in esame è pacifica la conclusione di un contratto di spedalità tra la defunta Per_2
e la né vi è stata alcuna contestazione in ordine alla natura
[...] Controparte_1
della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta, la quale deve ritenersi contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, deve essere infatti inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.
(cfr. Cass. n. 9556/2002, Cass. n. 577/2008).
Fra la struttura sanitaria e il paziente, per effetto della mera accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico denominato di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie - fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero (cfr. Cass. n. 8826/2007).
Nessun rilievo assume il fatto che la struttura per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente posta in essere dagli ausiliari, poiché, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi.
I suddetti principi sono stati da ultimo recepiti dalla cd. Legge Gelli-Bianco, n. 24/2017 recante
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che ha ribadito la natura contrattuale, ex. artt. 1218 e 1228 c.c., della responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa.
Sotto il profilo probatorio, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'attore come causa del danno patito, è onere del debitore convenuto - la struttura ospedaliera - provare di aver esattamente adempiuto le prestazioni e che il danno lamentato da controparte non è allo stesso imputabile.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, invero, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il
7 danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica
(o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr., ex multis, Cass. 16.01.2009, n. 975;
Cass. 9.10.2012, n. 17143; Cass. 20.10.2015, n. 21177).
In base ai principi generali, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico ha effetto esclusivamente tra le parti del contratto. Ne deriva che l'inadempimento della struttura genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario.
Con riguardo alle pretese risarcitorie formulate jure proprio si pone, dunque, l'ulteriore questione
(controversa tra le parti in causa) della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei congiunti del danneggiato.
In merito (posta la non retroattività delle disposizioni “sostanziali” dettate dalla c.d. Legge Gelli: cfr. Cass. 28994/2019), la scrivente ritiene di attenersi all'insegnamento di Cass. n, 21404/2021, la cui massima recita: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (negli stessi termini, in precedenza, Cass. n. 14258/2020).
Ne consegue che per i danni richiesti iure proprio, la responsabilità della struttura convenuta è, dunque, di natura extracontrattuale, non rientrando i congiunti del paziente deceduto tra i terzi protetti dal contratto (cfr. da ultimo Cass., ord. 6.07.2021, n. 21404, Cass.
9.07.2020 n. 14615). Contr 1.2 Per quanto concerne la posizione della convenuta di , essa ha contestato la CP_1
propria legittimazione passiva rilevando come parte attrice la abbia erroneamente evocata in giudizio e abbia invocato la sua responsabilità sulla base della Legge Gelli-Bianco, non applicabile retroattivamente a fatti avvenuti ben prima della sua entrata in vigore e il cui art. 7 non è interpretabile in modo tale da fondare una corresponsabilità di non CP_2
8 sussistendo un regime di convenzione tra e SSN, per il tramite di un Controparte_1 accreditamento con l' Ha contestato, in ogni caso, la sussistenza di rapporto di CP_2 dipendenza o ausilio di ATS per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, rilevando di non avere alcun rapporto gerarchico e/o strutturale nei confronti di Controparte_1
Sul punto deve osservarsi come la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia già avuto occasione di escludere la portata retroattiva delle norme sostanziali introdotte con la legge n. 24/2017, cd.
Legge Gelli-Bianco e ancor prima con la L. n. 189/2012, cd. Legge Balduzzi (cfr., ex multis,
Cass. n. 28994/2019), dovendone dunque discendere l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 7, comma 2 legge n. 24/2017, atteso che i fatti per cui è causa si sono verificati nel luglio 2010.
In ogni caso, nemmeno risulta condivisibile la lettura fornita da parte attrice del disposto dell'art. 7, comma 2.
Contr Non vi è dubbio, invero, che l' sia responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo legge (e ciò anche prima dell'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco; cfr. Cass. 27.03.2015, n. 6243). Tale rapporto di convenzionamento viene pacificamente qualificato in termini di parasubordinazione (ex multis, da ultimo, Cass. n. 27782 del 2021), così potendosi qualificare tale fattispecie di responsabilità in termini di responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all'art. 1228 c.c.
La responsabilità del soggetto pubblico che, per l'adempimento dell'obbligazione di fornire l'assistenza medico-generica cui per legge è obbligato si vale dell'opera del terzo - ovvero di un esercente la professione sanitaria il quale non è dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale “convenzionato” - rappresenta una fattispecie di responsabilità già configurata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, e che è stata poi recepita dal legislatore con l'art. 7 legge n. 24 del 2017, secondo una linea di continuità fra l'interpretazione giurisprudenziale dell'ordinamento e il successivo intervento legislativo, quale argomento ex post a sostegno della detta interpretazione (il primo comma del citato articolo 7 stabilisce chiaramente la correlazione fra la collocazione lavorativa dell'esercente e il titolo di responsabilità: per il dipendente vale l'art. 1218 c.c., per il non dipendente l'art. 1228 c.c.: così, Cass. 28.05.2024, n. 14846).
Parimenti è pacifico che tale riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzione con il Servizio sanitario riguarda le prestazioni professionali di assistenza medico-generica svolte
9 dai medici di medicina generale (e dai pediatri di libera scelta), poste per legge a carico del
S.S.N., e che vengono svolte o da medici dipendenti delle o, per l'appunto, da medici CP_2
convenzionati con le stesse. CP_2
Ciò osservato, non risulta condivisibile la tesi attorea in merito alla sussistenza della responsabilità di per i fatti commessi dal personale dipendente di CP_2 [...]
e ciò in ragione del “regime di convenzione” tra e CP_1 Controparte_1
Regione Lombardia, per il tramite dell'accreditamento con Devono essere distinte, CP_2
invero, le nozioni di convenzione e di accreditamento, non assimilabili nei termini esposti da parte attrice, dovendosi escludere che l'accreditamento determini la costituzione di un rapporto di convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto di CP_2
Né risulta, in ogni caso, configurabile un rapporto gerarchico o strutturale tra e CP_2
non rivenendosi alcun fondamento normativo a sostegno dello stesso Controparte_1
(certamente non nella Legge Gelli-Bianco, per le ragioni già richiamate); né infine, alla luce di
Contr quanto osservato, risulta integrata la dedotta responsabilità d ai sensi dell'art. 2049 CP_1
c.c., in particolare per culpa in eligendo, in difetto di alcun rapporto di preposizione o dipendenza tra le due convenute.
1.3 Sempre in punto di diritto deve altresì osservarsi che sulla scorta della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019; Cass. n.
26851/2023; Cass. n. 21415/2024 e, da ultimo, Cass. n. 2861/2025) è possibile distinguere l'ipotesi di anticipazione della morte del paziente, a causa dell'errore medico, da quella in cui ad esso consegue unicamente la perdita della chance di sopravvivenza. In particolare si è rilevato che, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato la morte del paziente (che si sarebbe, comunque, verificata), sarà risarcibile, se la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, ai congiunti iure hereditario, unicamente il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita.
Ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, i congiunti iure hereditario potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità
10 eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta in rilievo. Si è altresì evidenziato come in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto iure proprio ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.
Occorre altresì precisare che: “a) non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un
"danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis, per non essere predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
b) sono, quindi, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: b.1) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b.2) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza;
c) nel caso di accertato danno "da perdita anticipata della vita", potrà risarcirsi ai congiunti iure proprio, se allegato e provato, il danno
"da minor tempo vissuto" con il paziente deceduto” (così, da ultimo, Cass. 5.02.2025, n. 2861).
Nel caso di specie appare opportuno evidenziare sin d'ora come il danno da “perdita di chance” sia stato dedotto in causa, in modo chiaro e inequivoco ed entro i termini di maturazione delle preclusioni, solo con riguardo alle chances di guarigione e sopravvivenza facenti capo alla defunta e all'origine della pretesa risarcitoria formulata jure hereditatis. Non è stato, invece, dedotto in giudizio jure proprio, in modo sufficientemente specifico e tempestivo, un eventuale e correlato danno da perdita di chances di protrazione del rapporto parentale.
2. Poste tali premesse di inquadramento in punto di diritto, occorre indagare, in primo luogo, se la struttura sanitaria abbia adempiuto con la necessaria diligenza e dovuta prudenza alle obbligazioni assunte.
Deve osservarsi che la relazione di c.t.u. collegiale espletata nel presente giudizio – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta – a firma della dott.ssa , specialista in medicina legale, del dott. Persona_3
11 specializzato in chirurgia vascolare – ha consentito di accertare quanto Persona_4
segue:
- di anni 78, peso pari a 45 kg, altezza pari a 145 cm, BMI 21,4, veniva Persona_2 ricoverata in data 22.07.2010 presso l'Ospedale di Cremona, ove all'accesso in Pronto Soccorso si refertava “… disfagia per solidi e liquidi presente da circa una settimana … dolore alla deglutizione …”; riferiva una anamnesi patologica remota muta, ossia negava la presenza di patologie croniche a lei note nonché l'assunzione di terapia farmacologica domiciliare;
- i sanitari che la visitavano, a seguito degli opportuni accertamenti strumentali, rilevavano un aneurisma aortico fissurato di grandi dimensioni a livello di aorta ascendente, arco aortico e aorta toracica determinante la dislocazione dell'esofago e improntante la trachea, nonché riscontravano la presenza di severa ipertensione arteriosa complicata da cardiomiopatia – precedentemente non note – che richiedeva terapia farmacologica di associazione, sia per via orale che endovenosa, senza tuttavia ottenere un ottimale controllo della problematica;
- in considerazione del quadro clinico complesso, emerso dagli accertamenti strumentali svolti, era richiesto il trasferimento della paziente in ambiente chirurgico presso l' di e CP_3 CP_1
in data 23.07.2010 veniva, quindi, disposto il trasferimento presso la Controparte_1
di ; CP_1
- in data 24.07.2010 veniva ricoverata presso la struttura sanitaria convenuta, Persona_2
ove risultava sintomatica unicamente per disfagia, permaneva ipertesa (in terapia e sotto monitoraggio) ed era sottoposta ad ossigenoterapia (2 lt/minuto);
- veniva programmato, per il giorno seguente, intervento endovascolare di esclusione aneurismatica e si provvedeva all'esecuzione di accertamenti strumentali che evidenziavano l'assenza di alterazioni di significato patologico a livello dei tronchi sovraortici bilateralmente (in particolare, la carotide comune di destra aveva diametro pari a 10 mm, di sinistra pari a 8 mm con stenosi bilaterale pari al 10%), mentre alla TC toraco-addominale-pelvica si obiettivava aneurisma aortico con estensione dalla giunzione seno-tubulare fino al tratto discendente intermedio, in presenza di margini aortici irregolari sul versante posteriore, caudale e laterale di destra, ed associato a rilevante ematoma peri-aortico “… come per segni di sanguinamento recente …”, con sviluppo nello spazio mediastinico medio;
- tale condizione determinava la dislocazione verso destra dell'esofago (marcatamente compresso) e la dislocazione anteriore della trachea (modicamente compressa); l'esofago
12 appariva beante con secrezioni nei settori craniali e compresso in sede sottocarenale con pareti imbibite ed edematose caudalmente;
a livello polmonare si osservava ispessimento dell'interstizio centro-lobulare nel lobo superiore del polmone destro, per compressione delle strutture bronchiali all'ilo, in un quadro di insufficienza polmonare moderata;
- in data 24.07.2010 la nota ipertensione arteriosa permaneva di difficile controllo, con conseguente adeguamento terapeutico;
nel primo pomeriggio la paziente era sottoposta, con classe di rischio anestesiologico pari ad ASA 4, ad intervento chirurgico-endovascolare, volto al posizionamento di un endoprotesi;
- nel corso dell'intervento si inseriva una guida in carotide comune sinistra, come repere, ed era rilasciata l'endoprotesi TAG3720 in arco aortico, a ridosso della carotide comune sinistra con copertura completa della succlavia sinistra;
- era poi eseguito controllo angiografico (di cui non si hanno a disposizione le immagini), che documentava la buona esclusione dell'aneurisma e l'assenza di endoleaks; era quindi eseguita misurazione cruenta della pressione in carotide sinistra, visualizzata, che risultava “… sostanzialmente sovrapponibile alla sistemica anche se con onda pressoria lievemente ridotta di ampiezza …”; infine, era posizionato Amplatzer Plug 16 mm (sistema autoespandibile utilizzato per le embolizzazioni arteriose o venose) all'origine dell'arteria succlavia di sinistra;
- si passava quindi alla rimozione dell'introduttore arterioso, che era stato posto a livello di arteria femorale sinistra;
nel corso di tale manovra si verificava la rottura completa dell'arteria iliaca esterna di sinistra, con conseguente importante e documentata ipotensione (pressione arteriosa sistolica pari a 55 mmHg come da cartellino anestesiologico), necessità di supporto di circolo farmacologico, trasfusione di emazie ed espansione volemica con colloidi;
- si tentava, quindi, il posizionamento di endoprotesi, senza successo, per cui si rendeva necessario il confezionamento di un bypass aorto-femorale per via laparotomica con buona riuscita;
- la paziente era poi condotta presso la Terapia Intensiva Cardiovascolare ove, alla sospensione della sedazione, alle ore 24:00 del 24.07.2010, appariva non risvegliabile per quanto reagente allo stimolo doloroso;
- nelle ore seguenti, stante il non miglioramento e la presenza di coma (GCS pari a 7), erano eseguiti accertamenti strumentali e visita chirurgica vascolare che documentavano la presenza di
13 un'ischemia cerebrale sinistra conseguente ad occlusione di arteria carotide comune ed interna di sinistra, fino a livello intracranico;
- in ragione della situazione accertata, era esclusa la possibilità di rivascolarizzazione chirurgica e le condizioni della paziente andavano progressivamente peggiorando nel corso dei giorni seguenti, con ipertensione di difficile controllo e ulteriore scadimento dello stato neurologico fino all'exitus, avvenuto in data 31.07.2010.
In relazione alla valutazione della condotta diagnostico-terapeutico-assistenziale dei sanitari della
Struttura ospedaliera convenuta, i c.t.u. hanno ritenuto (cfr. pag. 76 ss. della relazione peritale):
- che sulla base della documentazione esaminata e di quanto presente in letteratura, nulla può criticarsi relativamente al percorso diagnostico, alle prime strategie messe in atto (terapia antipertensiva in particolare) e all'indicazione all'intervento chirurgico per via endovascolare, la cui scelta appare adeguata in relazione alle condizioni cliniche e alle caratteristiche della paziente che, relativamente all'intervento chirurgico open, determinavano un rapporto rischio-beneficio sfavorevole;
- che dal punto di vista tecnico relativamente al trattamento endovascolare dell'aorta toracica
(TEVAR) eseguito in data 24.07.2019, il tipo di conformazione anatomica dell'arco aortico della era tra le più difficili da trattare con metodica endovascolare;
Per_2
- che in tale condizione, in via ipotetica, sarebbe stato possibile eseguire, inizialmente, un by-pass carotido-carotideo retroesofageo o “a collare” ma, in considerazione delle condizioni di urgenza dell'intervento, la scelta di non procedere con tale procedura appare giustificata;
- che, tuttavia, stante la nota difficoltà di trattamento di un arco aortico con tali caratteristiche, sarebbe stato opportuno, da parte dell'operatore, prepararsi ad eseguire una procedura “di salvataggio” (nello specifico, la cosiddetta “Rescue Chimney”) nel caso in cui, al momento del posizionamento dell'endoprotesi, si fosse resa necessaria (o fosse avvenuta inavvertitamente) la chiusura dell'ostio della carotide comune di sinistra;
- che dall'atto operatorio emerge come l'operatore si sia “preparato” a mettere in atto la tecnica
Chimney (posizionamento di una guida in arteria carotide comune di sinistra) ma, sulla base dell'angiografia che documentava la pervietà del vaso, abbia poi deciso di non procedere con lo stent;
- che si può ipotizzare che la presenza del flare (porzione nuda dello stent) abbia verosimilmente consentito la visualizzazione di un flusso residuo in arteria carotide comune di sinistra durante
14 l'angiografia, portando a ritenere che la carotide comune sinistra fosse in quel momento vascolarizzata;
- che, in relazione al posizionamento del device endovascolare, considerato la peculiare endoprotesi e il suo meccanismo di funzionamento, essa necessitava di un assistente per mantenere fermo lo shaft della protesi (c.d. “manovra a quattro mani”), per ridurre il rischio di dislocazione prossimale della protesi stessa, con suo malposizionamento;
- che nel caso in oggetto, la TC cerebrale effettuata il giorno successivo all'intervento in considerazione del mancato risveglio della paziente alla sospensione della sedazione documentava l'errato posizionamento dell'endoprotesi, che appariva posta a raso del tronco anonimo, occludendo quindi completamente l'arteria carotide comune di sinistra;
- che tale posizionamento eccessivamente prossimale dell'endoprotesi, “troppo avanti”, risulta legato alla manovra di apertura dell'endoprotesi stessa per mancata stabilizzazione del device, integrando un errore tecnico nella “manovra a quattro mani”, che, per le caratteristiche sopra- menzionate, richiedeva una particolare perizia nella fase di posizionamento e rilascio per evitare un posizionamento errato stante la tendenza a dislocarsi in avanti;
- che dall'analisi delle immagini strumentali emerge, altresì, la presenza di un evidente endoleak
(difficile da caratterizzare per la scarsità di immagini) in corrispondenza della concavità dell'arco aortico, che testimonia che l'intervento oggetto di valutazione non ha avuto il successo desiderato nell'esclusione dell'aneurisma, con ulteriore rifornimento dell'ematoma mediastinico;
- che, pertanto, risulta verosimile, con elevata probabilità, che al momento dell'angiografia di controllo, subito dopo il posizionamento dell'endoprotesi per verificarne il corretto allogamento,
l'operatore sia riuscito a visualizzare la carotide comune sinistra perché iniettata attraverso i
“flares”, e non perché pervia a piano canale;
- che, qualora tale complicanza fosse stata intercettata, si sarebbe potuta trattare immediatamente posizionando uno stent rivestito o nudo all'origine dell'arteria carotide comune di sinistra, eseguendo quindi una singola Chimney di rescue;
- che, tuttavia, in considerazione della presenza dell'endoleak, la seppur singola, Pt_4
avrebbe verosimilmente determinato un incremento del leak con verosimile esito non favorevole in considerazione della non riuscita del trattamento della rottura aortica;
- che, dunque, sono ravvisabili innegabili elementi di criticità nella fase tecnica di posizionamento dell'endoprotesi aortica (“manovra a quattro mani”), che tuttavia devono essere
15 interpretati anche alla luce della speciale difficoltà che il caso di presentava da Persona_2
un punto di vista anatomo-chirurgico;
- che, per quanto concerne la seconda complicanza intra-operatoria, ovvero la rottura iatrogena dell'arteria iliaca esterna di sinistra, appare legittima la scelta di tentare, prima di eseguire un conduit endovascolare o chirurgico, l'inserimento di un introduttore di poco più grande (nel caso in oggetto da 24 Fr, ossia con diametro esterno pari a 8,8 mm);
- che, tuttavia, non costituisce una possibilità remota - come peraltro verificatosi - che nel momento in cui si procede a ritirare l'introduttore si verifichi la rottura dell'arteria sovra-dilatata in relazione all'attività estrattiva del sanitario;
- che nel caso in esame l'operatore è comunque intervenuto tempestivamente, tentando prima una riparazione endovascolare e, successivamente, chirurgica, con buon esito.
Alla luce di quanto osservato i c.t.u. hanno ritenuto di poter ravvisare, nella condotta diagnostico- terapeutica-assistenziale dei sanitari della alcune manchevolezze di Controparte_1
natura prettamente tecnica:
1. in primo luogo, la decisione di non procedere con una Chimney Rescue, intervento che avrebbe consentito di ottenere il mantenimento della pervietà dell'arteria carotide comune di sinistra;
2. in secondo luogo, il posizionamento dell'endoprotesi, che appare posta a ricoprire l'ostio della arteria carotide comune di sinistra contribuendo a determinare la successiva trombosi con le note conseguenze sul piano neurologico, nonché presentante un endoleak che depone a favore del mancato successo della procedura di esclusione dell'aneurisma.
Il collegio peritale ha evidenziato che, nonostante la rottura iatrogena a livello di arteria iliaca esterna di sinistra, l'elemento principale determinante il danno cerebrale verificatosi appare l'errato posizionamento dell'endoprotesi che, oltre ad occludere l'ostio dell'arteria carotide comune di sinistra, non escludeva completamente l'aneurisma. Al contempo ha rimarcato come la complicanza a livello iliaco, o meglio, la grave ipotensione verificatosi in seguito alla rottura dell'arteria iliaca esterna di sinistra e al conseguente sanguinamento, possa aver contribuito a determinare un certo grado di ipoperfusione cerebrale conseguente all'occlusione dell'arteria carotide di sinistra.
Quanto alle condotte terapeutiche-assistenziali poste in essere dai sanitari che ebbero in cura la a seguito dell'intervento chirurgico-endovascolare, i c.t.u. hanno rilevato che le stesse Per_2
16 appaiono adeguate alla situazione, non ravvisandosi, a tale riguardo, criticità nella gestione della paziente.
Ciò osservato, la causa del decesso di è stata rinvenuta nelle conseguenze Persona_2
fisiopatologiche terminali di una gravissima ischemia cerebrale secondaria ad occlusione della arteria carotide comune di sinistra. Tale condizione si verificava in esito ad intervento endovascolare, eseguito in regime di urgenza, di correzione di voluminoso aneurisma aortico toracico (aorta ascendente + arco aortico + aorta toracica) fissurato e associato ad ematoma mediastinico con compressione e dislocazione di esofago e trachea.
Al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra gli errori tecnici riscontrati e il decesso della paziente, il collegio peritale ha rilevato che:
- tale quadro patologico insorgeva in una donna di 78 anni, affetta da ipertensione arteriosa mal controllabile dalla terapia farmacologica e cardiopatia ipertensiva, entrambe di recente riscontro;
- la paziente presentava un aneurisma dell'aorta intra-toracica di grandi dimensioni, a partenza all'incirca dalla giunzione sino tubulare con estensione fino al tratto discendente intermedio dell'aorta toracica, con margini aortici irregolari, compressione delle strutture esofago-tracheali, nonché segni di rottura dell'aneurisma con ematoma contestuale a livello mediastinico, in un soggetto di minute dimensioni corporee (145 cm per 45 kg circa – BMI 21,4);
- dalla Letteratura emerge come i grandi aneurismi toracici aortici abbiano un tasso di mortalità a due anni dal riscontro superiore al 70% principalmente per rottura dell'aneurisma ( ; che Per_5
secondo altre fonti il tasso di sopravvivenza in caso di aneurisma non trattato è pari al 65% ad un anno ed al 20% a 5 anni;
- che l'aneurisma presentato dalla risultava - già antecedentemente il ricovero presso la Per_2
Struttura Convenuta - fissurato, ovvero in fase di rottura, prevendendo dunque una mortalità pari al 100% in assenza di trattamento chirurgico-endovascolare;
- che la paziente era sottoposta ad intervento di riparazione chirurgica endovascolare (TEVAR) in regime di urgenza (come si evince dall'atto operatorio), la cui mortalità arriva in letteratura fino al 50% dei casi, come peraltro ben riportato sul modulo di consenso informato all'intervento sottoscritto dalla paziente stessa;
- che, inoltre, la paziente presentava un quadro particolarmente complesso, sia relativamente alla tipologia e alle caratteristiche dell'aneurisma riscontrato, sia relativamente alle condizioni cliniche generali: era documentata la presenza di ipertensione arteriosa difficilmente controllabile
17 con terapia farmacologica di associazione, di cardiopatia ipertensiva con disfunzione diastolica, nonché di insufficienza polmonare di grado moderato;
- che analizzando le immagini TC pre-operatorie appare del tutto probabile che fosse già presente una delle più temibili complicanze legate alla compressione esofagea da parte di voluminosi aneurismi toracici, ovvero una fissurazione esofagea, complicanza ad altissima mortalità a breve e lungo termine.
Alla luce di tali elementi, considerando le comunque limitate possibilità di sopravvivenza della paziente legate alle patologie di base, alla presenza di aneurisma dell'aorta ascendente e alla probabile presenza di fissurazione esofagea, il collegio peritale ha concluso che “non è possibile affermare per lo meno con criterio del “più probabile che non” che in presenza di adeguati comportamenti chirurgici (esecuzione di intervento a tipo “Chimney di rescue”, ottimale posizionamento dell'endoprotesi senza occlusione dell'ostio della carotide comune di sinistra, assenza di residuo endoleak, assenza di rottura dell'arteria iliaca esterna di sinistra) il decesso della paziente sarebbe stato evitabile. Tuttavia, non si può escludere che un diverso comportamento dei Sanitari in oggetto, avrebbe consentito, seppur con modesta probabilità e per un periodo di tempo limitato, una maggior sopravvivenza della paziente. Di conseguenza, la condotta dei Sanitari può essere ritenuta foriera esclusivamente di un danno da inquadrarsi nell'ambito della cosiddetta “perdita di chances” di sopravvivenza” (cfr. relazione peritale, pag.
89).
I consulenti dell'ufficio hanno ulteriormente precisato che “anche laddove, in sede di intervento chirurgico, si fosse proceduto ad un intervento a tipo “Chimney di rescue” per consentire il mantenimento del flusso a livello dell'arteria carotide comune di sinistra (senza considerare il fatto che tale intervento avrebbe comportato un aumento del leak endovascolare conseguente al malposizionamento della protesi) e laddove non si fosse verificata la rottura iatrogena dell'arteria iliaca esterna di sinistra, con conseguente emorragia, le possibilità di sopravvivenza della paziente sarebbero comunque risultate significativamente ridotte” (cfr. relazione peritale, pag. 95).
I c.t.u. hanno evidenziato, invero, l'estrema complessità delle condizioni della rilevando Per_2
che anche qualora le cure prestate alla paziente fossero da ritenersi eseguite correttamente in ogni loro aspetto, la situazione patologica complessiva presentava una gravità tale da non consentire una prolungata sopravvivenza;
ciò non solo in considerazione “della rischiosità dell'intervento in
18 sé (indicativamente con mortalità pari al 50% secondo la Letteratura di merito, nonché secondo quanto riportato nel modulo di consenso informato presente in Cartella ) bensì anche in CP_4
considerazione delle caratteristiche della paziente (età avanzata e comorbilità cardio-vascolari e respiratorie con alta classe di rischio anestesiologico), della patologia di base e del concreto rischio di sviluppo di ulteriori complicanze correlate alla fragilità della parete esofagea”.
Il collegio peritale ha altresì evidenziato che in relazione alla patologia di base, la dilatazione aneurismatica interessava non solo il tratto arterioso oggetto di intervento bensì anche la porzione ascendente dell'aorta a partire dalla giunzione seno-tubulare che, non essendo trattata, permaneva ad alto rischio di rottura. Inoltre, l'eventualità dello sviluppo di ulteriori complicanze appare oltremodo concreta in considerazione della rottura aortica già presente (con importante ematoma mediastinico) e della meiopragia esofagea con alto rischio di mediastinite.
Ne consegue che anche nel caso in cui l'intervento fosse stato “condotto nel migliore dei modi, la paziente sarebbe, con ogni verosimiglianza, andata incontro a perforazione esofagea sintomatica da necrosi ischemica con conseguente sviluppo di mediastinite e possibilità di sopravvivenza estremamente ridotte” (cfr. relazione peritale, pag. 96).
Considerati i molteplici fattori presentati nel caso concreto di (fra cui, in Persona_2 particolare, l'età avanzata, le caratteristiche anatomo-cliniche e costituzionali, le comorbilità di base, particolarmente di natura cardio-vascolare e respiratoria, la persistenza di grave malattia aneurismatica a carico dell'aorta ascendente, le documentate alterazioni a livello della parete esofagea, ad elevato rischio di ulteriori severe complicanze quoad vitam e valetitudinem) e alla luce dei dati di letteratura di merito, il collegio peritale ha dunque ritenuto che “nell'eventualità di una più adeguata esecuzione tecnica dell'intervento endovascolare, le chances di sopravvivenza della paziente si potevano attestare nell'ordine del 30%”. Tale stima deve però essere “parametrata in rapporto alla durata concretamente prospettabile della sopravvivenza della paziente in rapporto alla propria condizione clinica. A tale proposito, si segnala come, nella migliore delle ipotesi, la paziente sarebbe comunque andata incontro ad esito infausto nel breve periodo, non potendosi prefigurare una sopravvivenza superiore all'anno circa, proprio in considerazione delle multiple comorbidità e della loro incidenza sul quadro clinico generale e sulla patologia di base della (cfr. relazione peritale, pag. 97). Per_2
Ciò osservato, con riferimento alla specifica vicenda oggetto del giudizio, in base alle risultanze istruttorie vengono in rilievo due temi di indagine: 1) se sia stata raggiunta la prova della
19 sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente ascritta ai convenuti e l'evento dannoso;
2) quale sia l'evento dannoso ascrivibile sul piano causale al fatto illecito, e cioè se si tratti dell'evento morte della paziente, in quanto il corretto intervento avrebbe consentito la guarigione della paziente, se si tratti della riduzione della durata della vita della paziente, in quanto il corretto intervento avrebbe comportato una maggiore durata della vita, o ancora se venga in rilievo come evento una mera perdita della possibilità di guarigione.
Come già osservato, è configurabile il cd. danno da perdita di chance nella materia del trattamento medico quando la colpevole condotta del sanitario ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto, costituito dalla perdita della possibilità di una maggiore durata della vita o di minori sofferenze (Cass., 11.11.2019 n. 28993). In particolare, secondo quanto osservato dalla Cassazione, l'incertezza riguarda esclusivamente il raggiungimento di un determinato risultato, il cui verificarsi è, quindi, valutato soltanto come possibile in base alle conoscenze scientifiche e alle metodologie di cura del tempo.
Tuttavia, ai fini della risarcibilità di tale danno, occorre pur sempre la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, costituito per l'appunto dalla possibilità perduta, nonché la prova del fatto che la possibilità del verificarsi del risultato perduto sia consistente, apprezzabile e seria
(al fine di distinguere, come affermato nella richiamata sentenza, la concreta possibilità da una mera speranza).
Ne discende che, in base ai citati principi, nel caso in cui la condotta colposa del sanitario ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente, si è in presenza di un danno certo da impedita o ritardata guarigione e non viene in rilievo un danno da perdita di chance.
Diversamente, qualora la condotta del medico abbia privato il paziente, sempre secondo un giudizio di ragionevole probabilità, della mera possibilità di guarire, l'evento danno si individuerà nella chance perduta.
Sia in tema di responsabilità contrattuale del sanitario sia in tema di responsabilità extra- contrattuale, l'onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie grava sempre sul danneggiato.
Nel caso della responsabilità contrattuale della struttura, come rilevato dalla Corte di Cassazione,
“ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
20 prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass.,
11.11.2019 n. 28992).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve osservarsi che all'esito della c.t.u. espletata non risulta possibile superare l'incertezza sul verificarsi del risultato, costituito dalla sopravvivenza della paziente, considerate le condizioni di e segnatamente la Persona_2
notevole complessità della sua situazione e le probabili complicanze anche in assenza degli errori medici nell'intervento, che in base agli accertamenti peritali non avrebbero comunque eliminato il rischio di anticipato decesso, data la permanenza di una area significativa di possibilità di esito infausto.
Al contempo, i dati fin qui esposti evidenziano la sussistenza di un chiaro rapporto causale tra la condotta colposa della struttura sanitaria convenuta e la perdita in capo alla paziente della possibilità di conseguimento di tale risultato, possibilità da ritenersi certamente dotata dei requisiti della consistenza, serietà ed apprezzabilità, alla luce delle stimate percentuali di attesa di un risultato positivo.
Orbene, ritiene questo giudice, all'esito dell'esame delle risultanze della consulenza tecnica, che sussista la prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari di e Controparte_1
l'evento dannoso patito da evento da individuarsi nella perdita della possibilità Persona_2
di sopravvivenza, seppure per un periodo di tempo molto limitato (stimato dai c.t.u. in circa 1 anno;
sul punto si veda meglio infra).
L'individuazione dell'evento dannoso nella perdita della possibilità di raggiungere il risultato sperato della guarigione, e non nella perdita del risultato della guarigione, deriva dalle seguenti constatazioni:
- come si desume dalla consulenza tecnica, la patologia da cui era affetta la Per_2 comportava un significativo rischio di morte, in quanto l'aneurisma risultava - già prima del ricovero presso la struttura convenuta - fissurato, ovvero in fase di rottura, prevendendo dunque una mortalità pari al 100% in assenza di trattamento chirurgico-endovascolare;
21 - la paziente era sottoposta ad intervento di riparazione chirurgica endovascolare
(TEVAR) in regime di urgenza, per il quale mortalità arriva in letteratura fin al 50% dei casi;
- l'esecuzione, con successo, dell'intervento di esclusione aneurismatica avrebbe consentito di “tamponare” la situazione ma non avrebbe certo risolto la patologia ancora presente a livello dell'aorta ascendente, né avrebbe senza dubbio scongiurato il verificarsi di ulteriori eventi negativi (quali, ad esempio, l'evolvere della situazione di sofferenza esofagea ad una situazione di necrosi esofagea);
- la corretta esecuzione dell'intervento, pur incrementando le possibilità di sopravvivenza, non avrebbe comunque eliso la possibilità dell'evento infausto;
- non si evincono dalla relazione di c.t.u., né dalla consulenza di parte, elementi concreti per affermare che, in caso di corretta esecuzione dell'intervento, la paziente sarebbe certamente,
o con ragionevole probabilità, rientrata nell'ambito della percentuale di quei pazienti che sarebbero sopravvissuti a un anno;
- l'incertezza nel conseguimento del risultato non può essere risolta né sulla base dei dati statistici evincibili dalle linee guida e dalla letteratura scientifica richiamate nella consulenza, né sulla base dei dati clinici e temporali relativi all'iter clinico della paziente.
Quanto alla rilevanza del profilo inerente la configurabilità dei presupposti di cui all'art. 2236
c.c., e alla dedotta insussistenza di responsabilità della convenuta difetto di colpa CP_1
grava, si osserva quanto segue.
In relazione all'art. 2236 c.c. la giurisprudenza, dopo aver sottolineato come la colpa si connoti
“sempre più come norma di limitazione della responsabilità non estensibile alla imprudenza o negligenza, e circoscritta alla sola imperizia” - facendo riferimento al concetto di
“circostanziata” più che “grave” - ha esposto il principio in base al quale “l'attenuazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. non si applichi a tutti gli atti del medico, ma solo ai casi di particolare complessità o perché non ancora sperimentati o studiati a sufficienza, o perché non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire” (cfr. Cass. 9471/2004).
Nel caso in esame i c.t.u. hanno ritenuto che la particolare complessità derivasse della condizione pluri-patologica di base, nonché dalla gravità di quanto rilevato alle indagini strumentali;
in particolare, la paziente presentava un aneurisma particolarmente esteso, non candidabile ad un intervento chirurgico open in considerazione del rapporto rischio/beneficio non favorevole, interessante non solo il tratto aortico che sarebbe stato oggetto di intervento ma anche la porzione
22 ascendente dell'aorta, a partire dall'istmo che sarebbe rimasta ad alto rischio di rottura, non venendo corretta. Inoltre, la paziente presentava una conformazione dell'arco aortico di tipo 3 o
“gotico” che, per la particolare emergenza dei vasi sovraortici (particolarmente angolata), determina una superficie ancora inferiore per l'ancoraggio dell'endoprotesi e, nel caso di specie, per la buona riuscita dell'intervento era necessario occludere la succlavia sinistra e posizionare la zona prossimale dell'endoprotesi nel ridotto spazio tra emergenza dell'arteria succlavia stessa e l'emergenza dell'arteria carotide.
Per tali ragioni i c.t.u. hanno ritenuto che il caso presentasse “concreti ed innegabili profili di speciale difficoltà” (come ribadito anche nei chiarimenti forniti con le note depositate in data
13.07.23), così giudicando il caso complesso in ragione delle condizioni della paziente, non avendo, al contrario, qualificato l'intervento come di speciale difficoltà, con riferimento all'assenza o carenza di sperimentazione al momento dell'esecuzione dell'intervento o di analisi ancora dibattuta in ambito scientifico (avendo meramente rilevato che all'epoca dei fatti le tecniche chirurgiche utilizzate risultavano ancora in via di perfezionamento, tanto che se la riparazione endovascolare dell'aorta addominale era un trattamento già codificato, l'utilizzo di un approccio endovascolare a livello toracico non era ancora di uso comune ed era svolto esclusivamente in centri altamente specializzati).
Non è però questo il dato che connota, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato,
l'invocata limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.
Deve dunque escludersi l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui alla predetta norma.
Ciò precisato, nella fattispecie in esame, esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento morte, secondo i richiamati criteri probabilistici, deve essere affermata la responsabilità della struttura convenuta per il danno subito da parte attrice iure hereditario per la perdita di chance di sopravvivenza della madre stimata Persona_2
dai c.t.u. nella misura del 30%.
Difatti, in base alle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale, la condotta colpevole dei sanitari – in relazione ai profili supra compiutamente illustrati - ha avuto come conseguenza una perdita di chance di sopravvivenza della paziente complessivamente valutata nella misura del
30%, per un anno di vita.
23 Tale possibilità perduta deve essere equitativamente risarcita, alla luce di tutte le circostanze del caso, risultando provato il nesso causale, e rivestendo le possibilità di sopravvivenza la richiesta dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
3.1 L'accertamento della condotta colposa della struttura sanitaria convenuta e del nesso causale tra tale condotta e l'evento costituito dalla citata perdita di chance comporta che il risarcimento di tale danno non possa essere liquidato in modo proporzionale al risultato perduto, dovendo essere commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo, e, ovviamente, in termini più ridotti dal danno da perdita del risultato (Cass. 20.11.2018 n. 29289, Cass.
9.03.2018 n.
5641).
La Suprema Corte ha evidenziato, invero, che il danno da perdita di chance, non essendo
“tabellato, nemmeno in via giurisprudenziale (a differenza di quello alla salute)”, è da liquidarsi in via equitativa “e non necessariamente quale frazione del danno finale” (cfr. Cass. n.
28993/19), dovendosi tenere conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle
“caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza”, non potendosi fare ricorso “ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente che pur attenendo ai danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante dalla perdita di chance” (cfr. Cass. n. 3691/2018).
Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che il danno da perdita di chance di sopravvivenza deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo (Cass. 5.02.2025, n. 2861).
In assenza di riferimenti ad hoc e posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, questo Tribunale ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, che pare più aderente al caso concreto, ed è da ritenersi più conforme ai parametri dettati dalla giurisprudenza della
Cassazione.
Assumendo quale base la Tabella di Milano aggiornata al 2024 e tenuto conto dell'età di 78 anni di al momento del decesso, si ottiene l'importo di euro 883.644,00 quale Persona_2
somma dovuta a titolo di invalidità al 100%, da suddividere per il numero di anni che avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi Istat (ovvero ulteriori 7 anni, sulla base delle
24 rilevazioni Istat dell'aspettativa di vita media pari a circa 85 anni per le donne nel 2010), ottenendo così il valore di euro 126.234,86, da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 1 anno, secondo le indicazioni dei c.t.u.), così pervenendo all'importo di euro 126.234,86, e, infine, applicata a tale importo l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta, ossia quella del 30%; il valore della chance di sopravvivenza perduta può, pertanto, essere quantificato in complessivi euro 37.870,45.
Alla luce delle su esposte considerazioni deve ritenersi che tale importo corrisponda ad una liquidazione del danno in via equitativa, seria e non irrisoria, finalizzata a far conseguire al danneggiato un ristoro monetario che tenga conto il più possibile dell'effettiva natura ed entità del diritto leso, corrispondente al danno spettante all'attore iure hereditatis per la perdita di chance di sopravvivenza della madre (anche quale erede del padre deceduto in Parte_2
corso di causa, e non anche quale erede della zia non avente la qualità Persona_1
di erede della defunta . Persona_2
Un siffatto criterio di liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza, invero, è stato ritenuto dalla Suprema Corte conforme ai principi in tema di liquidazione equitativa di tipo correttivo o integrativo - che presuppone assolto l'onere di prova circa la sussistenza del danno, risultando obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il suo ammontare, anche nella sua forma c.d. “pura” (Cass. 5.02.2025, n. 2861).
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (31.07.2010) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995), dalla quale sono dovuti gli interessi legali sino al saldo.
3.2 Quanto alle domande di risarcimento del danno patrimoniale, si osserva quanto segue.
Poiché è stata riconosciuta la sussistenza del solo danno da perdita di chance di sopravvivenza, e non già da perdita anticipata della vita (o da premorienza), non possono trovare accoglimento le domande di risarcimento dei pregiudizi patiti iure proprio da quale congiunto della Parte_2
paziente deceduta (e ora fatti valere dal figlio quale successore universale del Parte_1
padre), e in particolare del danno patrimoniale da rimborso di spese funerarie, trattandosi di danni la cui risarcibilità presuppone l'esistenza di un nesso di causalità tra la malpractice medica e la
25 morte prematura rispetto all'aspettativa di vita di un anno del paziente medio correttamente curato.
A titolo di danno patrimoniale deve essere riconosciuta all'attore la somma di euro 2.440,00 quale esborso per la relazione peritale stragiudiziale del dott. , di cui parte attrice ha Per_6
chiesto la rifusione (cfr. relazione medico-legale e fattura quietanzata sub doc. 1 e 20 fasc. attoreo). Tale spesa integra una componente del danno da liquidare e come tale deve essere chiesta e liquidata.
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'esborso, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, formulata in atto di citazione da ha subito, in relazione alla perdita del contributo familiare derivante Parte_2
dalla percezione della pensione, da parte della moglie, essa deve intendersi rinunciata, alla luce delle difese formulate da nei propri scritti difensivi, potendosene comunque Parte_1 rilevare l'infondatezza, in ragione di quanto supra osservato in relazione al rigetto della domanda di risarcimento delle spese funerarie.
4. Alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti la deve Controparte_1
essere condannata al pagamento della somma di euro 37.870,45 – oltre interessi da calcolarsi come indicato sub par. 3 – in favore di a titolo di risarcimento iure hereditatis Parte_1
del danno per la perdita di chance di sopravvivenza della madre nonché della Persona_2
somma di euro 2.440,00 oltre accessori a titolo di danno non patrimoniale.
Ne consegue che non possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dall'attore, sia iure proprio (in particolare, del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale) che iure hereditatis (a seguito del decesso in corso di causa degli attori e Parte_2 [...]
, nei confronti di né alcuna delle domande formulate Persona_1 Controparte_1
da parte attrice nei confronti di in capo alla quale non può ritenersi sussistente CP_2
alcuna responsabilità per le condotte dei sanitari di per le ragioni Controparte_1
illustrate supra, sub par. 1.2.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente
26 esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa. Per quanto concerne, in particolare, l'istanza attorea di convocazione dei c.t.u. a chiarimenti o di rinnovazione della c.t.u., si rinvia al par. 2, ove sono state illustrate le ragioni della condivisibilità degli accertamenti peritali espletati dai c.t.u. dott.ssa e dott. e delle conclusioni Per_3 Per_4 dagli stessi raggiunte, dovendosi altresì evidenziare l'esaustività dei chiarimenti già forniti dai c.t.u. sui profili che questo Giudice ha ritenuto meritevoli di integrazione.
6. In punto di spese di lite, tra parte attrice e la deve ritenersi Controparte_1
sussistente una parziale soccombenza reciproca, stante il rigetto delle ulteriori domande attoree
(tra cui quelle proposte iure proprio e iure hereditatis in via principale) e attesa l'autonomia tra la domanda principale e quella subordinata, oggetto di accoglimento, tale da giustificare una compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
Ne consegue che, previa compensazione delle spese di lite tra tali parti nella misura di 1/3, le residue spese di lite nella misura di 2/3 sono liquidate in favore dell'attore e a carico di secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come Controparte_1
modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto, in particolare, del valore della causa, dell'attività difensiva espletata e della media complessità delle questioni trattate, in euro 363,33 per spese e in complessivi euro 7.240,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Cecconi, dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico della Controparte_1
Stante il rigetto delle domande attoree nei confronti della convenuta , Controparte_2 Parte_1
deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, liquidate - con
[...] Controparte_2
riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in complessivi euro
9.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
27 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- condanna al pagamento in favore di in proprio e Controparte_1 Parte_1
quale erede del padre della somma di euro 37.870,45 a titolo di danno iure Parte_2
hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza, oltre accessori calcolati come da parte motiva, nonché della somma di euro 2.440,00 a titolo di danni patrimoniali, per le causali e oltre accessori come da parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice, sia iure proprio che iure hereditatis, nei confronti di Controparte_1
- rigetta le domande formulate da parte attrice, sia iure proprio che iure hereditatis, nei confronti di;
Controparte_2
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1
- previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, condanna
[...]
a rifondere l'attore delle residue spese di lite, che si liquidano in euro 363,33 per CP_1
spese e in complessivi euro 7.240,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Cecconi, dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_2 CP_1
complessivi euro 9.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
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