Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria IA D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
GIULIETTA VALENTI RADICI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca
(LU), via Di Tiglio n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
LORENZO CRISTOFANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via San Marco n. 245, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio.
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento, Persona_1 domicilio prevalente e stabile residenza anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i
1
Quanto alla figlia maggiore di età non sussistono i presupposti per l'affidamento Persona_2 in quanto maggiorenne, la stessa ad ogni modo continuerà a vivere e risiedere presso l'abitazione materna sita in Via Romana 1313/D Tempagnano di Lunata (Lu).
3) I tempi di permanenza di (figlia minore di età) presso il padre sono regolati nel modo T_ seguente: prima settimana e terza settimana: la figlia si intratterrà con il padre due pomeriggi la settimana, nei giorni di Martedì e Giovedì, dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna non oltre le ore 21:00. Quanto alla seconda e quarta settimana: la figlia si intratterrà con il padre un pomeriggio la settimana, nel giorno del Mercoledì dall'uscita di scuola sino alla sera dopo cena quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna non oltre le ore 21:00, nonché nel weekend dal sabato mattina dall'uscita di scuola alle ore 21:00 della domenica sera, quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni con la madre, o il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, nonché le ulteriori festività di
Capodanno, Epifania, Pasqua o Pasquetta, sempre ad anni alterni con la madre. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane non consecutive nel periodo che il padre comunicherà alla madre entro la fine dell'anno scolastico.
Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i coniugi potranno prendere nel rispetto delle eSIenze della figlia, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque nel rispetto dei termini minimi di permanenza della figlia con ciascun genitore.
Per quanto concerne la frequentazione di IA con il padre, essendo la stessa maggiore di età non può essere vincolata a giorni determinati ma lasciata alla libera determinazione della ragazza, fermo l'impegno del padre a mantenere un pieno e completo rapporto genitoriale con la figlia.
4) La casa familiare resta assegnata alla madre. Ad ogni modo i coniugi concordano il trasferimento di proprietà della quota di diritti pari ad ½ del IG. in favore della IG.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno asseritamente subito dalla moglie in relazione a fatti
[...] personali e privati della vita di relazione dei coniugi. I ricorrenti, infatti, dopo una lunga trattativa sono addivenuti alla decisione di agire consensualmente per ottenere la dichiarazione di separazione personale degli stessi. A causa però di una ritenuta, da parte della IG.ra Parte_1 condotta del IG. in violazione dei doveri coniugali a danno della moglie, Parte_2 condotta comunque contestata dal marito, il IG. pur negando ogni responsabilità in Parte_2 merito, si è reso disponibile – pro bono pacis – a trasferire la proprietà dei propri diritti pari ad ½ dell'immobile.
5) Il dunque, per dirimere la crisi coniugale e comporre quindi in via definitiva ogni Parte_2 questione ad essa conseguente, si impegna e si obbliga a trasferire, per i motivi e la causale di cui sopra, alla SI.ra che accetta, con ogni garanzia di legge e senza il Parte_1 pagamento di alcun corrispettivo in denaro, la piena proprietà dei propri diritti pari ad ½ del seguente immobile: fabbricato a schiera con altri per civile abitazione, elevato a tre piani fuori terra compreso il terrestre;
vi si accede dalla Via Romana tramite strada privata a comune con altre unità immobiliari, censito al catasto fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 135 mappale 516, sub 8, e mappale 587 graffati, categoria A/3, classe 10, vani 6,5, rendita catastale di euro 621,04, corredato da terreno rappresentato al catasto terreni di detto Comune nel foglio 135, mappale 542 (ex 517/b) di mq 81, foglio 135, mappale 587, ente urbano, di mq 20.
2 In relazione al predetto trasferimento si precisa che questo verrà effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova.
Sempre in ordine a tale trasferimento, i ricorrenti chiedono fin da ora che siano applicate le esenzioni fiscali da ogni imposta e tassa, così come previsto per i trasferimenti effettuati a seguito dei procedimenti di definizione degli status di separazione e divorzio, ritenendo le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo di separazione elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il trasferimento come detto avverrà a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi e a totale ristoro degli stessi e senza pretesa, di rimborso, restituzione somme o quant'altro a qualsiasi titolo da parte del IG. assegnando quindi in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, Parte_2 compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie SInora he accetta. T_
5A) Il passaggio di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla data del deposito in
Cancelleria del presente ricorso, come da scrittura privata che qui si produce e rubrica come doc.
9, con incarico che i coniugi concordemente assegnano fin da subito al Notaio Persona_3 con studio in Capannori i cui onorari verranno sostenuti per intero dalla SI.ra , Parte_1 salvo un contributo spese di euro 500,00 che il SI. si impegna a versare alla al Parte_2 T_ momento dell'atto.
5B) Le parti fanno presente di avere costituito fondo patrimoniale sull'immobile come sopra rappresentato e censito con atto notarile in data 12.10.2011 a cura del Notaio atto Rep. 78145, Per_4 trascritto il 20.10.2011 n° 10640, fondo patrimoniale con previsione in deroga della facoltà di alienare il bene senza necessità di adire alle vie giudiziarie e pertanto con il mero consenso dei coniugi. Pertanto i ricorrenti danno atto di confermare la volontà di procedere con il trasferimento della quota immobiliare come sopra indicato.
6) Il IG. dichiara di non avere niente a che pretendere in ordine a spese per le Parte_2 rate di mutuo e finanziamento dallo stesso sostenute sino al trasferimento della proprietà immobiliare, né a titolo di migliorie, opere e lavori dallo stesso eseguiti e/o commissionati in favore di detta proprietà.
7) Il IG. provvederà al pagamento del 25% dei due residui mutui ipotecari Parte_2 insistenti sull'abitazione e accesi presso la Banca BNL, recanti rispettivamente i numeri 1121145 e
1159623, mentre il restante 75% farà carico alla Al fine di non gravare l'immobile di T_ ipoteca, la IG.ra , madre della IG.ra si impegna ad estinguere al Persona_5 Parte_1 momento del passaggio di proprietà e/o comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla data di stipula del rogito de quo, i due citati finanziamenti per il loro complessivo residuo valore. Pertanto il IG. si impegna a restituire la quota parte di sua competenza, pari al 25% del Parte_2 residuo saldo, contestualmente all'avvenuta estinzione dei due citati mutui, a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno indicate dalla SI.ra , come da scrittura Per_5 privata sottoscritta dalle parti e i cui accordi sono da intendersi come qui integralmente richiamati e trascritti (Doc.9).
8) Il IG. ha già lasciato l'abitazione familiare e ritirato i propri effetti personali e Parte_2 dichiara di non avere null'altro a che pretendere anche a titolo di beni mobili presenti all'interno dell'abitazione che resteranno, unitamente agli arredi, di esclusiva proprietà della IG.ra
[...]
Il ricorrente si impegna a richiedere il trasferimento della propria residenza entro Parte_1
3 e non oltre giorni 7 dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo a riconsegnare le chiavi entro il medesimo termine, in difetto le eventuali spese maggiori che la ricorrente dovrà sostenere a causa del mancato spostamento della residenza da parte del saranno dallo stesso Parte_2 rimborsate alla moglie entro e non oltre giorni 10 dall'esibizione della contabile.
9) Il IGnor si impegna ed obbliga a corrispondere alla IGnora Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00.= (Euro
Duecentocinquanta/zero) mensili a titolo di contributo al mantenimento per ciascuna figlia per un totale quindi di Euro 500,00= (Euro Cinquecento/zero) mensili da versare sul conto corrente intestato alla stessa le cui coordinate la IG.ra si riserva di comunicare via email al marito. T_
Tale somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di gennaio. Nei periodi in cui IA dovesse trasferirsi altrove per motivi scolastici, extrascolastici e/o di lavoro, la suindicata somma di euro 250,00, prevista a titolo di mantenimento, sarà versata direttamente alla figlia nella misura di € 150,00 a IA ed € 100,00 alla madre in conseguenza delle spese dalla stessa comunque sostenute in ragione della residenza della figlia presso l'abitazione materna. 10) L'assegno unico per ciascuna figlia e ogni altro benefit verrà percepito interamente dalla IG.ra
Parte_1
11) Il IGnor si impegna ed obbliga a corrispondere alla IGnora Parte_2 Parte_1 il 50% delle spese straordinarie relative alle figlie da intendersi quelle di cui al Protocollo
[...] adottato dal Tribunale di Lucca in data 07/10/2020 allegato e sottoscritto al presente ricorso che qui si produce e rubrica come Doc. 10.
12) Per quanto possa valere i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto. Nei casi di vacanze con i figli i coniugi dovranno tempestivamente indicare all'altro coniuge il luogo di destinazione, il periodo di durata della vacanza e un recapito di emergenza.
13) I coniugi si impegnano a dare immediata attuazione, sin dalla sottoscrizione, al presente ricorso, ad eccezione del trasferimento di proprietà della casa familiare che come indicato al precedente articolo 5a) avverrà nel termine di 7 giorni dal deposito del ricorso stesso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 2/3/2003, dal quale sono nate le due figlie
IA (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e T_
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
4 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 2/3/2003, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 10,
Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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