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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2476 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. , difesa Parte_1 P.IVA_1
Dall'Avvocatura Generale Dello Stato;
Appellante
E
(c.f. , difesa dall'Avv. Lo Pinto Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. C.F._1
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 22352/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data
20/11/2019.
1 FATTO E DIRITTO
L ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_2
oggetto con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , ha Controparte_1
affermato che non era dovuta la restituzione di parte delle somme erogatele dal Controparte_2 nell'ambito di un progetto avente ad oggetto l'organizzazione e tenuta di corsi di formazione di giovani assunti sul territorio nazionale con contratti di apprendistato nel settore dell'industria metalmeccanica, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, richiesta conseguente alla riduzione del contributo da parte della Commissione Europea, e rigettato la simmetrica domanda riconvenzionale di ripetizione.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello principale Controparte_1
spiegando appello incidentale, in via subordinata eccependo la prescrizione del diritto.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., con successiva assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata. Cont
“ 1. La (d'ora in poi anche solo ha riferito di svolgere attività Controparte_1
di formazione manageriale e professionale di dirigenti, quadri, impiegati e operai, nonché di ricerca e selezione di risorse qualificate.
Nell'anno 1998 il Ministero del Lavoro aveva approvato e finanziato un progetto avente ad oggetto l'organizzazione e tenuta di corsi di formazione di giovani assunti sul territorio nazionale con contratti di apprendistato nel settore dell'industria metalmeccanica. Il progetto era cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione.
Il aveva in particolare approvato i due progetti presentati dall'ATS guidata dalla società CP_2 attrice: “formazione di operatore di processo produttivo” e “formazione di operatore di magazzino”; i corsi si erano svolti negli anni 1999 e 2000.
Nell'anno 2006 iniziava una attività di controllo da parte della Commissione Europea all'esito della quale il con nota del 20.12.2016 comunicava che quest'ultima aveva ridotto il contributo CP_2 comunitario, in relazione a spese non ammissibili, nella misura di € 151.939,55 e che tale decisione comportava la contestuale riduzione della quota di Fondo di Rotazione pari ad € 184.319,56.
Il quindi aveva invitato la società attrice alla restituzione di tali somme. CP_2
La ha dedotto di avere organizzato e gestito il progetto nel rispetto delle Controparte_1
indicazioni fornite dal il quale aveva approvato il progetto, le fatture e i rendiconti. Ha CP_2
inoltre eccepito la prescrizione dei crediti vantati. Ha chiesto pertanto dichiararsi non dovute le somme richieste ….
2 2. Il e l' hanno proposto le medesime difese nel merito. Controparte_2 Pt_1
Hanno riferito che la Commissione Europea aveva contestato l'ammissibilità a finanziamento delle spese per docenze esterne, non riconducibili cioè a società facenti parte dell'ATS, nonché dei costi per indennità sostitutiva in favore dei neoassunti, erogati dalla società IBM ove si erano svolti i corsi di formazione.
Hanno quindi dedotto che il era stato mero esecutore delle direttive promananti CP_2
Cont dall'istituzione europea ed aveva provveduto alla restituzione, per conto dell' dei contributi europei ricevuti, dopo avere ottemperato correttamente a tutti i propri obblighi di vigilanza.
L' ha chiesto inoltre in via riconvenzionale la restituzione delle somme erogate. Nel corso del Pt_1
giudizio ha tuttavia ridotto gli importi richiesti nella comparsa di costituzione e risposta ad €
68.372,80 anziché € 151.939,55 e ad € 83.566,75 anziché € 184.319,56.
3. Dalla documentazione in atti può ricostruirsi l'iter che ha portato alla concessione del finanziamento e quello relativo alla esecuzione e rendicontazione delle spese.
Cont Nell'atto del 25.6.1999 di concessione del contributo all'ATS guidata dall' a parte del CP_2
era previsto che le attività formative sarebbero state svolte con le modalità stabilite nel progetto che costituiva parte integrante della convenzione Nei progetti depositati in atti è allegato il budget che fa espressamente riferimento ai costi previsti per le docenze esterne che devono pertanto ritenersi automaticamente autorizzate.
Anche per quanto riguarda il pagamento delle indennità sostitutive risulta approvato il rendiconto da cui si evince il rimborso delle indennità sostitutive anticipate dall'IBM.
Nella difesa delle parti convenute si fa espresso riferimento alle visite ex post compiute dal CP_2
in adempimento degli obblighi di vigilanza e alla verifica amministrativo contabile all'esito della quale venivano riconosciute le somme poi in concreto erogate.
Cont Deve quindi ritenersi che l' abbia effettivamente rispettato le condizioni di erogazione del contributo così come individuate nel provvedimento di concessione e che la decisione della
Commissione Europea in contrasto con tali condizioni non possa pregiudicare il diritto a trattenere le somme percepite.
Deve quindi essere dichiarato che non sussistono i presupposti per la restituzione delle somme erogate e rigettata la domanda riconvenzionale.”
3. Con il primo motivo, l' lamenta la nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art Pt_1
132 , secondo comma , n.4 c.p.c.
La doglianza è infondata.
3 Invero, il punto motivazionale centrale della sentenza seppur succinto è ben individuabile nel rilievo
Cont
“ che l' abbia effettivamente rispettato le condizioni di erogazione del contributo così come individuate nel provvedimento di concessione e che la decisione della Commissione Europea in contrasto con tali condizioni non possa pregiudicare il diritto a trattenere le somme percepite.”, operando chiaramente una soluzione di continuità tra il profilo nazionale e quello comunitario del finanziamento.
4. Con il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del Regolamento CE Pt_3
n.2064/97, dell'art 23 e 24 Reg CEE 4253/88 ( modif reg. CEE 2082/93,122 del Regolamento
UE1303/2013 ed egli artt.1203,1299,2934,2935 e 2946 c.c.e dell'art.9 DPR 568/1988.”
La doglianza è fondata.
Il Tribunale, come detto, ha operato non correttamente una soluzione di continuità tra il piano nazionale e quello comunitario del finanziamento.
In realtà, la stessa natura del progetto non poteva indurre ad effettuare tale scissione, posto che nell'atto di concessione del finanziamento, in premessa, si fa espresso riferimento alle “ disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale
Europeo “: Gli artt 11 e 12 richiamano la disciplina comunitaria e l'art 16 prevede espressamente che “ Per quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale regionale “.
La cesura operata dal Tribunale e dall'appellato tra i due piani è pertanto errata. Seguendo tale assunto l'erogazione completa del finanziamento da parte dell'Autorità nazionale che abbia valutato positivamente la realizzazione del progetto - attingendo, però alle risorse comunitarie - escluderebbe in radice il diritto alla ripetizione, laddove invece la Commissione Europea abbia in tutto o in parte ritenuto non ammissibile il finanziamento europeo del progetto.
In verità, argomentazioni contrarie a tali prospettate conclusioni si rinvengono nelle statuizioni della
Corte di Cassazione, che al riguardo ha infatti affermato (v.ordinanza n. 16797/2019) quanto segue:
“ In tema di contributi erogati dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento CE n. 2950/83, in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dalla decisione di approvazione, l'obbligazione restitutoria grava in solido sul beneficiario e sullo Stato membro, quale garante del buon esito delle azioni, sicchè quest'ultimo, ove abbia provveduto alla restituzione, può, in alternativa alla surrogazione di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., esercitare verso il beneficiario l'azione di regresso, il cui termine di prescrizione decorre, a cagione del carattere originario del diritto fatto valere, dalla data del pagamento.”
4 Giova riportarne la parte motiva : “ …Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto configurabile, in riferimento alla restituzione dei contributi erogati dal Fondo Sociale Europeo, un'obbligazione solidale dello Stato, conseguentemente qualificando la pretesa azionata attraverso l'ingiunzione come azione di regresso, e facendo quindi decorrere il termine di prescrizione dalla data del pagamento effettuato dal , anziché da quella di comunicazione della nota di CP_2
addebito da parte della Commissione Europea. La disciplina dettata dal Regolamento CE n. 2950/83, pur escludendo un contatto diretto tra la Comunità ed i beneficiari dei finanziamenti erogati dal
Fondo, non consente affatto di ritenere che, in caso di recupero del contributo per inosservanza delle condizioni previste dalla decisione di approvazione, gli stessi rimangano estranei all'obbligazione restitutoria nei confronti della Comunità: in tal senso depone innanzitutto il tenore letterale dell'art. 6, par. 2, il quale pone a carico dello Stato membro una responsabilità sussidiaria la cui previsione, oltre ad evocare immediatamente il concetto di coobbligazione, postula logicamente e giuridicamente l'individuazione dei beneficiari quali obbligati in via principale. Tale opinione trova conforto nella ratio del Regolamento, consistente nel dare attuazione alla decisione n. 83/516/CEE del 17 dicembre 1983, che, nell'individuare i compiti del Fondo Sociale Europeo, prevede all'art. 2 la concessione di contributi a favore di operatori pubblici o privati (par. 1), e non già degli Stati membri, ponendo a carico di questi ultimi soltanto un'obbligazione di garanzia, riguardante il buon esito delle azioni (par. 2). Il par. 5 dell'art. 6 del Regolamento, disponendo che all'atto della presentazione della domanda di contributo lo Stato membro debba designare il destinatario dei pagamenti nonché l'organismo a favore del quale è richiesto il contributo, e ponendo a carico della
Commissione l'obbligo d'informare tutte le parti interessate al momento in cui esegue un pagamento, lascia d'altronde intendere chiaramente che il versamento degl'importi erogati ha luogo non già in favore dello Stato, ma direttamente in favore dei beneficiari, tenuti quindi alla restituzione nei confronti della Comunità. E' pur vero che, in caso di sospensione, riduzione o soppressione del contributo, il recupero dell'importo indebitamente versato da parte della Commissione ha luogo nei confronti dello Stato membro, il quale provvede a sua volta a richiederne la restituzione al beneficiario: ma ciò accade in virtù dei meccanismi di compensazione operanti nei rapporti finanziari tra la Comunità e gli Stati membri, e volti ad agevolare la regolazione delle reciproche partite di dare ed avere, nonché in ossequio al principio, costantemente ribadito dalla Corte di
Giustizia UE e richiamato anche dalla sentenza impugnata, secondo cui nell'ambito della procedura di erogazione di contributi finanziari per azioni di formazione ed orientamento professionale da parte del , quest'ultimo ha come unico interlocutore lo Stato membro, il quale Controparte_3
impegna la propria responsabilità, essendo chiamato a certificare l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento presentate dai beneficiari, e potendo
5 persino essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione (cfrsent. 25/05/1993, in causa C-334/91, Innovation et Reconversion Industriel ASBL;
4/06/1992, in causa C-157/90, Ente
Italiano di Servizio Sociale;
7/05/1991, in causa C-291/89, Interhotel). In caso di recupero del contributo, lo Stato che ha provveduto alla restituzione in favore della Comunità è quindi legittimato, in qualità di condebitore che ha pagato, all'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del beneficiario, ed è altresì surrogato nei diritti vantati dalla Comunità nei confronti di quest'ultimo: tale surrogazione, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, non è riconducibile al n. 5, ma al n. 3 dell'art. 1203 cod. civ., in quanto è prevista a vantaggio di un soggetto tenuto per altri al pagamento del debito ed avente interesse a soddisfarlo, in virtù dell'obbligazione di garanzia posta a suo carico. In tale contesto va inquadrata anche la surrogazione contemplata dall'ultimo periodo dell'art. 6, par. 2, del Regolamento CE, la cui specifica previsione non risulta affatto incompatibile con il riconoscimento dell'azione di regresso per il recupero dell'importo pagato dallo Stato membro: come più volte precisato da questa Corte in tema di obbligazioni solidali, il regresso e la surrogazione presentano infatti diversità di presupposti e contenuto, in quanto l'uno sorge in via originaria e pone il solvens nell'identica posizione del creditore che sia stato da lui soddisfatto con il pagamento di quanto dovuto dal debitore principale, mentre l'altra sorge in via derivativa e comprende anche gli interessi su quanto versato nonché le spese sostenute in favore del debitore principale;
le due azioni sono comunque concorrenti, avendo il solvens facoltà di scegliere alternativamente l'una o l'altra azione, anche se non cumulabili tra loro, nel senso che possono anche essere esercitate entrambe, nella misura in cui il regresso sia volto ad ottenere quanto spettante in eccedenza rispetto al credito oggetto della vicenda successoria della surrogazione (cfr. Cass., Sez.
III, 30/10/2007, n. 22860; 12/10/2007, n. 21430; 30/03/1981, n. 1818). Il carattere originario del diritto fatto valere in via di regresso comporta peraltro, come riconosce la stessa ricorrente, che, a differenza di quanto accade in caso di surrogazione, il termine di prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui la stessa può essere esercitata, ovverosia dalla data del pagamento eseguito dal condebitore, nella specie coincidente con la compensazione effettuata tra il debito dello Stato italiano e i crediti dallo stesso vantati nei confronti della Comunità Europea. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che la predetta compensazione aveva avuto luogo il 13 giugno 1995, ha ritenuto che il credito fatto valere dal nei confronti della CP_2
avente causa delle società beneficiarie dei contributi fosse sorto a quella data, ed ha conseguentemente escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice, osservando che alla data del 27 maggio 2004, in cui fu notificata l'ingiunzione di pagamento, non era ancora scaduto il termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., applicabile alla fattispecie in esame..
6 Ne consegue anche che, atteso il rapporto sostanzialmente diretto tra i fondi europei ed il soggetto beneficiario, la carenza del sistema ministeriale di gestione e di controllo da parte dell'Autorità nazionale non influisce sulla necessaria conformità del progetto alle previsioni comunitarie, di cui resta responsabile il soggetto finanziato che è tenuto alla restituzione indiretta di quanto percepito.
5. L'appello incidentale è infondato.
Nel caso in esame la prescrizione decorre dal 4.5.2016, allorché la Commissione operava la riduzione del FSE e della quota di Fondo di Rotazione in applicazione del principio affermato nella richiamata ordinanza della Corte di Cassazione.
Ne consegue che va condannata a restituire all' gli importi Controparte_1 Pt_1 di € 68.372,80 relativi al FSE e di 83.566,75 relativi al Fondo di Rotazione, con gli interessi legali a decorrere dal 19.02.2017 (data di scadenza del termine di sessanta giorni assegnato per il pagamento nella nota n.0019092 del 20.12.2016)
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello incidentale e, in accoglimento dell'appello principale condanna
[...]
a restituire all' gli importi di € 68.372,80 relativi al FSE e di 83.566,75 Controparte_1 Pt_1
relativi al Fondo di Rotazione, con gli interessi legali a decorrere dal 19.02.2017 ed alla rifusione in suo favore delle spese di lite che liquida per ciascun grado in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1quater T.U.115/2002 in relazione all'appello incidentale.
Roma, 4.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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