Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1986, n. 3740
CASS
Sentenza 4 giugno 1986

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Con riguardo alla domanda diretta all'accertamento di un credito, la sopravvenuta declaratoria del fallimento del debitore convenuto non incide sulla proseguibilità della relativa controversia in Sede ordinaria, ne' implica una declinatoria di Competenza in favore del tribunale fallimentare, qualora il predetto accertamento non venga richiesto in via strumentale rispetto ad una successiva istanza di condanna o di insinuazione nel passivo fallimentare, e non possa quindi implicare alcuna indebita interferenza sulla procedura concorsuale (nella specie, in quanto l'attore aveva già chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito contro il fallito e domandava l'indicato accertamento, in contraddittorio con un terzo debitore del fallito, solo al fine di far valere la sua qualità di cessionario di un credito del fallito stesso verso tale terzo). ( V 459/75, mass n 373731).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1986, n. 3740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3740
    Data del deposito : 4 giugno 1986

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