Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Responsabilità professionale nella causa iscritta al n. 477/2018 R.G., proposta da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ), difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Vittorio Anselmi,
– attori contro
( ), difesa dall'avv. Tatiana Controparte_1 P.IVA_1
Priolo,
– convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
A erano state diagnosticate, in esito a controlli e ricoveri a cui si Parte_4
era sottoposta presso, prima, il Centro cardiologico “Monzino” di Milano e, in seguito,
l San di Taormina e a visite effettuate da specialisti, tra ottobre del CP_2 CP_3
2010 e luglio del 2015, le seguenti patologie: tachicardia ventricolare non sostenuta, extrasistolia ventricolare frequente (o frequentissima), monomorfa e ripetitiva in coppie e triplette, alloaritmia in fasi di bi-trigeminismo, ipertensione arteriosa.
Le patologie venivano trattate con terapia farmacologica.
La era risultata, in esito agli esami e alle visite, asintomatica. Pt_1
In data 30.9.2015 la veniva ricoverata presso l'Ospedale “San Vincenzo” Pt_1
1
«ablazione» con radiofrequenza tramite catetere: «…ricostruzione tridimensionale del ventricolo destro e mappaggio con catetere ablatore da approccio femorale destro con creazione di mappa di attivazione (sull'extrasistolia) con dimostrazione di parametri in miglioramento…».
Motivo di tale esame era l'extrasistolia ventricolare frequente, sia in forma isolata che ripetitiva non sostenuta (tachicardia ventricolare non sostenuta), con battiti prematuri ventricolari «frequentissimi», anche in forma ripetitiva.
L'intervento di tentata «ablazione transcatetere» era effettuato in data 2.10.2015, ma veniva interrotto «per comparsa improvvisa di arresto cardiocircolatorio»: la paziente decedeva.
Esposti tali fatti e sostenendo che la morte fosse stata causata dall'erronea manovra chirurgica, di ablazione transcatetere, che aveva perforato la parete cardiaca, determinando un emopericardio tale da portare ad un tamponamento cardiaco, e da un inadeguata gestione della complicanza, essendo presente all'intervento solamente un cardiologo, e sostenendo, ancora, che la stessa indicazione dell'intervento di ablazione era incorretta, , e , agendo in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi di (genitori i primi due e fratello il terzo), hanno Parte_4
convenuto in giudizio l chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita dei rapporti parentali e, il primo, anche dei danni patrimoniali da spese funerarie, nonché di possibili danni che sarebbero emersi e sarebbero stati accertati in giudizio.
L , senza accettare riserve di pretese Controparte_1
risarcitorie, ha contestato la sussistenza di responsabilità dei medici e di un nesso causale tra l'intervento e la morte della paziente, sostenendo che la situazione dell'extrasistolia aveva suggerito l'ablazione transacatetere del focus aritmogeno e che l'arresto cardiaco si era verificato inaspettatamente e improvvisamente, sicché l'evento-morte doveva correlarsi ad una «complicanza rara e non prevedibile», un emopericardio.
Le domande sono fondate per quanto di ragione.
È da rilevare, preliminarmente, che nonostante nell'atto di citazione (pag. 16) le domande di risarcimento siano dette come avanzate anche iure successionis, in realtà le
2 stesse sono proposte soltanto iure proprio e si riferiscono, esclusivamente, ai danni da perdita dei rapporti parentali (pagg. 14 e 15): e del resto, le allegazioni attengono proprio a tali tipi di danno.
Se anche fossero state proposte iure successionis, le domande non potrebbero essere accolte, per assoluta mancanza di prova (la morte avvenne il giorno dell'intervento, per un fattore improvviso e con effetti istantanei) dei danni che la vittima (primaria) avesse subito eventualmente e che, a titolo ereditario, si fossero trasmessi agli attori (vittime secondarie).
Ancora preliminarmente, si deve rilevare che nella comparsa conclusionale (pag. 9)
è stata fatta rinuncia alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da spese funerarie.
La rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, così che, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede, come invece questa,
l'osservanza di forme rigorose (Cass. n. 21848/13), non deve provenire dalla parte o da un suo procuratore speciale (Cass. n. 4283/97), non necessita dell'accettazione dell'altra parte (Cass. n. 7413/91) e può essere fatta dall'avvocato (Cass. n. 28146/13).
Inoltre, «la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio»
(Cass. n. 8737/14).
Data la rinuncia, non c'è luogo a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita dei rapporti parentali sono fondate.
In linea generale, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale», perché, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente, e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra la struttura e il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale i terzi siano portatori, risulti strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass. n. 21404/21; in senso analogo, Cass. n. 14615/20).
3 Il danneggiato – sempre su un piano generale – deve provare la condotta colposa
(se non dolosa) del medico e il nesso causale tra il comportamento inadempiente di questo e l'evento dannoso.
A proposito della prova e del relativo onere, bisogna puntualizzare che «in caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova» (Cass. n. 4792/13).
Normalmente, quindi, la consulenza tecnica d'ufficio, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ha carattere c.d. percipiente (cfr. Cass. n. 22225/14).
Da qui, l'importanza, quando non l'essenzialità, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
È appena da osservare che, risalendo l'evento dannoso al 2015, non viene in rilievo la legge n. 24/17 (non retroattiva: Cass. n. 28811/19), ma – semmai – il decreto-legge n.
158/12, convertito nella legge n. 189/12, il quale prevedeva, all'art. 3, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, ferma restando, in tali casi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato, per quanto concerne la natura della responsabilità del sanitario, che l'art. 3, comma 1, con il riferirsi all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., «non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve» (Cass. n. 8940/14).
Ad ogni modo – per il principio dianzi ricordato –, la responsabilità della struttura sanitaria rispetto ai parenti della vittima, escluse le ipotesi in cui sia configurabile un contratto con effetti protettivi a favore dei terzi, ha natura extracontrattuale e non contrattuale.
Passando ad esaminare gli elementi istruttori, le consulenti tecniche d'ufficio –
l'una specialista in medicina legale, l'altra in cardiologia – hanno riscontrato i seguenti
4 elementi e fattori salienti: l'intervento medico-chirurgico – studio elettrofisiologico e ablazione transcatetere – era routinario (qualificazione riportata anche nella cartella clinica) per uno specialista con elevati livelli di competenza, in quanto «non presentava caratteri di particolare difficoltà»; al momento dell'ingresso in ospedale la era Pt_1
affetta da «ipertensione arteriosa» e da «extrasistolia ventricolare», era «asintomatica» e aveva «buon compenso cardiocircolatorio»; non c'erano «segni strumentali indicativi di displasia aritmogena del ventricolo destro e di pregressi processi flogistici miocardici», mentre lo studio elettrofisiologico era «negativo per inducibilità di aritmie ventricolari».
Causa scatenante che innescò la serie eziologica sfociata nell'evento-morte – hanno accertato le specialiste – fu una «complicanza», dovuta alla «perforazione» della parete del miocardio che causò un emopericardio (un versamento ematico nel pericardio) con conseguente «tamponamento cardiaco con asistolia».
La diagnosi di extrasistolia ventricolare a origine dell'infundibolo destro, formulata al ricovero, era corretta.
Al contrario, non è stata riscontrata l'appropriatezza dell'indicazione terapeutica di
«studio elettrofisiologico con ablazione»: unico elemento a favore della sua esecuzione
«sembrerebbe» essere stato rappresentato dagli esiti di un «esame ECG dinamico», da cui
«sarebbero risultate 50000BEV e cioè circa la metà dei battiti totali delle 24 ore», mentre da tutti gli esami prodotti «i battiti risultavano di gran lunga inferiori a tale limite e non superiori a 10000 ad eccezione di uno – del 2011 – in cui raggiungevano 60000»: sicché non risultava necessaria la procedura ablativa («Non risultando così necessaria la procedura ablativa»).
E anche se quell'esame, il cui esito è riportato nella relazione dell'operatore sanitario, avrebbe potuto suggerire la pratica terapeutica effettuata, prima dell'esecuzione
«era comunque necessario effettuare ulteriori approfondimenti, finalizzati a verificare l'effettiva a ricorrenza di quel progressivo declino della funzione ventricolare sinistra che le linee guida prospettano come elemento deponente per l'indicazione al trattamento, mentre nell'ipotesi negativa, considerato che l'aritmia si correla a basso rischio di morte improvvisa, la procedura doveva essere procrastinata praticando comunque un adeguato follow-up ecografico nel tempo, trattandosi peraltro di paziente asintomatico».
In ragione dei dati riscontrati e dei criteri-guida, le specialiste hanno rilevato che il quadro clinico «fosse quanto meno meritevole di ulteriore approfondimento prima dell'inizio della procedura», che l'intervento aveva esposto la paziente al «rischio di
5 perforazione, quale poi verificatosi, con conseguente emopericardio e successivo tamponamento acuto cardiaco e quindi morte», concludendo nel senso che l'intervento praticato «non trovava piena indicazione», tanto che il medico non era «pienamente uniformato» alle linee-guida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, «il cosiddetto soft law delle linee guida – pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento – costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.» (Cass. n. 13510/22; cfr., altresì, Cass. n. 11208/17).
Né ravvisare una “complicanza” dell'intervento nel fattore che aveva innescato la serie eziologica culminata nella morte della paziente potrebbe spostare i termini della soluzione da dare al caso.
Giova premettere che, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
«l'accertamento del nesso causale – da compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che non”) – implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità» (Cass. n. 3390/15).
Dall'indagine tecnica d'ufficio è emerso che esiste un «nesso di causalità tra la scelta di procedere alla procedura di ablazione, che allo stato degli elementi diagnostici disponibili non trovava piena indicazione, il manifestarsi della complicanza perforativa e la morte della . Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in una causa di responsabilità medica, «per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una “complicanza”, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile» (Cass. n. 13328/15; in senso identico, Cass. n.
35024/22).
6 In sintesi, è necessario dimostrare, per escludere la colpa, nelle ipotesi di prestazioni professionali sanitarie o di interventi medico-chirurgici di routine, che la complicanza sia stata causata da un «evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento» (Cass. n. 12516/16).
Nella vicenda in esame non sono stati ravvisati elementi o fattori atti ad escludere che la complicanza, consistita nella perforazione di una parete, non fosse prevedibile ed evitabile e che avrebbe potuto essere prevista ed evitata con atti appropriati: se non, addirittura, non effettuando un intervento la cui necessità non era supportata da diagnosi e da condizioni cliniche evidenti, quali contemplate nelle linee-guida.
Provata la colpa, anche per la mancata uniformazione alle linee-guida, e dimostrato il nesso causale tra l'ablazione transcatetere e l'evento-morte (derivato dalla perforazione di una parete del miocardio e dall'emopericardio), è integrata, astrattamente, la responsabilità della struttura sanitaria.
Si deve adesso verificare se sussistano anche i danni.
È provato che era figlia di e e Parte_4 Parte_1 Parte_2
sorella di . Parte_3
I membri della famiglia, tranne padre e madre, non coabitavano.
Secondo gli indirizzi giurisprudenziali più recenti, «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur)» e in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite non avessero rapporti (ignorandosi)
o li avessero di contrasto («odio»), sicché la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. n. 22397/22; in senso identico,
Cass. n. 3767/18).
In materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, «la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti» (Cass. n. 5769/24).
In sintesi, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale si presume esistente – è una presunzione iuris tantum – per i membri della famiglia originaria (al pari che per i
7 membri della famiglia successiva) e «la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno» (Cass. n. 18284/21).
Da questo principio deriva che l'assenza di convivenza tra vittima e congiunto non rileva, nel senso che non esclude il danno da perdita del rapporto parentale e la sua conseguente risarcibilità.
E ancora, in materia di danno non patrimoniale, «il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione» (Cass. n.
25541/22).
Gli attori hanno allegato i fattori per cui ciascuno aveva subito il danno da perdita dei rispettivi rapporti con la figlia e la sorella: il padre e la madre, in quanto la figlia «non era sposata e viveva da sola», il fratello in quanto risiedeva a poca distanza dalla sorella.
I rapporti parentali già di per sé soli fanno presumere i pregiudizi dalla loro perdita.
Inoltre, le dette circostanze non sono state smentite risultanze probatorie (quali, ad esempio, da certificazioni anagrafiche comunemente reperibili) eventualmente diverse.
Ne deriva che i danni si devono ritenere provati ed accertati.
Si può adesso passare alla quantificazione dei danni.
Secondo gli indirizzi più recenti della giurisprudenza di legittimità, «le tabelle di
Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione» (Cass. n. 37009/22, la quale, nel cassare la sentenza di merito che
8 aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata).
Fermo il principio per cui «in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare» (Cass. n.
9231/13), il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre al criterio “a punto”, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima (vittima primaria), l'età del superstite (vittima secondaria), il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. n. 37009722, in motivazione, la quale ha rilevato che le tabelle di Milano prevedono i punti massimi e minimi attribuibili per la perdita di diverse tipologie di rapporti familiari).
Il criterio metodologico è stato ribadito più recentemente: «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso
(il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»
(Cass. n. 5948/23).
Nel caso in esame non emergono, né sono stati allegati specificamente, motivi o
9 fattori tali per cui la liquidazione possa essere fatta in base a criteri diversi da quelli delle tabelle di Milano.
Nell'assenza di allegazioni, che devono essere sostenute da prove adeguate, al limite anche soltanto indiziarie o presuntive, circa la ricorrenza di una particolare intensità dei legami affettivi, insiti nei rapporti familiari (genitoriali e fraterni), è corretto applicare, quando le tabelle prevedono punti tra un minimo e un massimo, il numero medio.
Si devono applicare le tabelle aggiornate al momento della decisione (cfr. Cass. n.
20381/16).
Perciò, vengono applicate le “Tabelle integrate a punti” di Milano, nell'edizione aggiornata al 2024 e diffusa a giugno di questo anno (con importi rivalutati al 1° gennaio
2024), in cui i valori del punto sono euro 3.911,00 per la perdita del rapporto genitore- figlio ed euro 1.698,00 per la perdita del rapporto fratelli-sorelle.
Al momento della morte aveva 40 anni, il padre ne aveva 73, la Parte_4
mare 67 e il fratello 43.
Per quanto attiene alla intensità e alla qualità della relazione affettiva, parametro che presenta un range variabile e non predefinito di punti, si considerano – conformemente alle indicazioni contenute nelle tabelle – gli elementi desumibili dagli altri parametri (grado di parentela, mancanza di convivenza), le fotografie che ritraggono i membri della famiglia in occasioni festive e la circostanza (non smentita) che Pt_4
vivesse da sola: è ragionevole, allora, attribuire il numero di punti medio, per il
[...]
detto parametro.
In base alle tabelle vanno attribuiti i seguenti punti: a punti 61 Parte_1
(12, per la sua età; 22, per l'età della vittima primaria;
0, per la convivenza, insussistente;
12, per l'esistenza di due superstiti;
15, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva); a punti 65 (16, per la sua età; 22, per l'età della vittima Parte_2
primaria; 0, per la convivenza, insussistente;
12, per l'esistenza di due superstiti;
15, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva); a punti 57 (14, per la Parte_3
sua età; 16, per l'età della vittima primaria;
0, per la convivenza, insussistente;
12, per l'esistenza di due superstiti;
15, per la qualità e l'intensità della relazione affettiva).
Applicati i parametri e attribuiti i punti in conformità alle tabelle, vengono liquidate a titolo di risarcimento le seguenti somme: euro 238.571,00 a favore di Parte_1
; euro 254.215,00 a favore di;
euro 96.786,00 a favore di
[...] Parte_2 Parte_3
.
[...]
10 Tali somme esprimono valori monetari attuali, già rivalutati al 1° gennaio 2024, data a cui sono state aggiornate le tabelle applicate.
Su ciascuna delle somme, devalutate alla data del fatto lesivo (2.10.2025) e quindi rivalutate anno per anno secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), vanno riconosciuti gli interessi
(compensativi) al tasso legale (ex art. 1284, comma 1, c.c.), stimato equo e ragionevole nell'assenza di elementi specifici per riconoscerli ad un tasso diverso (Cass. n. 10376/24; sul metodo di computo, in generale, da Cass. Sez. Un. n. 1712/95).
Non sono ravvisabili elementi perché gli interessi possano essere riconosciuti al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., non essendo allegati e provati, sia pure in forme e modi semplificati (presuntivi, indiziari), motivi o fattori per cui il predetto tasso sia – in ipotesi – più adeguato all'entità effettiva del danno insito nella liquidazione del risarcimento tempo dopo la verificazione dell'evento dannoso, né sono allegati e provati danni patrimoniali di maggiore entità (cfr. Cass. n. 19063/23).
Alla data della formazione del giudicato il credito di valore diventerà di valuta
(Cass. n. 5008/05).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – sulla base dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/14
(scaglione di valore: fino ad euro 260.000,00, individuato in conformità al principio affermato da Cass. n. 10367/24, secondo cui non si cumulano i valori delle singole domande), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività difensive, nonché degli esiti, fattori che comportando un aumento del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Per identica ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della convenuta.
Non sussistono i presupposti per un aumento dei compensi (sul quale, Cass. n.
269/17, in generale), non risultando che la presenza di più parti abbia comportato una intensificazione rilevante delle attività difensive, essendo non cospicui gli aspetti e le questioni (tipi di rapporti parentali, criteri di liquidazione) riferibili specificamente a ciascuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
11 1) condanna la convenuta a corrispondere a la somma di euro Parte_1
238.571,00, oltre ulteriore rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT da calcolarsi con decorrenza dal 1°.
1.2024 e fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre interessi al tasso legale sull'importo previamente devalutato alla data del 2.10.2015 e via via rivalutato anno per anno;
2) condanna la convenuta a corrispondere a la somma di euro Parte_2
254.215,00, oltre ulteriore rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT da calcolarsi con decorrenza dal 1°.
1.2024 e fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre interessi al tasso legale sull'importo previamente devalutato alla data del 2.10.2015 e via via rivalutato anno per anno;
3) condanna la convenuta a corrispondere a la somma di euro Parte_3
96.786,00, oltre ulteriore rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT da calcolarsi con decorrenza dal 1°.
1.2024 e fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre interessi al tasso legale sull'importo previamente devalutato alla data del 2.10.2015 e via via rivalutato anno per anno;
4) condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida in euro
549,34 per spese vive ed euro 18.333,90 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e
I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta.
Così deciso in Messina il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
12