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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. N.702/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Pietro LEANZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6 settembre
2019 da
.F. difesa giusto mandato Parte_1 P.IVA_1
allegato all'atto di appello dagli avvocati Rossella Gualtierotti e
Romina Dalzini, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv.
Carlo Baroncini e domicilio digitale pec
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1 -appellante-
Contro
C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Daniela Guarino per procura generale alle liti n.
77778/19476 del 23/12/2011, a rogito Notar di Roma, Per_1
elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura
Distrettuale di Venezia – Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA con domicilio digitale PEC
t; Email_4
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 137/2019 del Tribunale di
Verona– sezione Lavoro
In punto: opposizione D.I.- contributi previdenziali- obbligazione solidale ex-art.29 D.Lgs 276/2003
Causa trattata all'udienza del 18 gennaio 2024.
Conclusioni parte appellante: “In via pregiudiziale, dichiararsi operante il beneficio della preventiva escussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, ultima parte, 2° comma, D. Lgs. n. 276/2003 e pertanto dichiararsi non esecutiva la sentenza impugnata. Nel merito – fatta acquiescenza alla stessa sulle domande di
[...]
accolte dal Tribunale – in parziale riforma della Parte_1
sentenza n. 137 del 12/3/2019 del Tribunale di Verona – Sezione
Lavoro: In via principale - Respingersi la domanda dell' e Pt_2
conseguentemente revocarsi o dichiararsi comunque insussistente la pretesa contributiva di cui al decreto ingiuntivo n. 980 emesso
2 in data 20/10/2016 dal Tribunale di Verona – Sezione Lavoro e notificato il 15/11/2016. In via subordinata - Dichiararsi non operare la solidarietà della con la Parte_1 Org_1
per tutti i contratti di appalto intercorsi fino al 31/12/2011. -
Accertarsi e dichiararsi che la retribuzione imponibile ex art. 1, L.
n. 389/1989, va determinata con riferimento al 6° livello C.c.n.l. industrie alimentari. - Conseguentemente rideterminarsi i contributi per i quali la è chiamata a rispondere Parte_1
quale obbligato solidale e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto –
o dichiararsi comunque insussistente la pretesa dell' – anche Pt_2
per quanto riguarda l'addebito di rivalutazione monetaria ed interessi non dovuti. In ogni caso Con favore di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
“tenuto conto che la Società ha già pagato bonariamente, con riserva di ripetizione, tutte le somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di Verona (€ 73.312,00 per contributi, € 6.244,15 per spese legali), dovrà se del caso essere disposta la restituzione di tutte le somme che risultassero non dovute.”
Conclusioni per parte appellata: “a) confermarsi integralmente la sentenza n. 137/2019 e respingersi il ricorso d'appello; b) condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6 settembre 2019 la quale obbligata in solido in forza di contratto Parte_1
d'appalto sottoscritto con Di. ha impugnato la sentenza n. Pt_3
137/2019 del giudice del lavoro del Tribunale di Verona che,
3 revocando il decreto ingiuntivo opposto, ha rideterminato nel minor importo pari ad € 73.312,00 il credito previdenziale vantato da di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. Pt_2
000416053/DDL del 17.6.2014 emesso a carico della Di
[...]
compensando per metà le spese di lite e ponendo la restante Pt_3
parte a carico dell'opponente.
Con memoria deposita il 28 settembre 2020 si è costituito l Pt_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di tre rinvii disposti per ragioni di carattere organizzativo, veniva trattata all'udienza al 13 gennaio 2022 e, con ordinanza di pari data, differita al 5 maggio 2022 al fine di permettere il deposito di note contenente i chiarimenti richiesti dal
Collegio. Successivamente rinviata per ragioni di carattere organizzativo, con l'ordinanza del 13 gennaio 2022, la causa era rinviata al fine di fornire adeguato chiarimento in ordine alla platea di lavoratori coinvolti nell'appalto all'udienza del 5 maggio 2022; in tale occasione era chiesto ulteriore chiarimento riguardante singole posizioni lavorative quanto all'eventuale inquadramento e alla determinazione della contribuzione e, per tale ragione nuovamente differita. Disposto un nuovo duplice rinvio fuori udienza per ragioni organizzative, all'udienza del 27 aprile 2023 la causa era ulteriormente discussa con riferimento alla ricostruzione dei dati (segnatamente la durata e la misura del tempo lavorativo) venendo rinviata per permettere alle parti il deposito di note contenenti conteggi e ulteriori chiarimenti richiesti dalla Corte. A seguito di concorde richiesta delle parti l'udienza prestabilita, era ricollocata al 18 gennaio 2024, depositate le quali, previo accoglimento dell'istanza congiunta delle parti di rinvio,
4 all'odierna udienza veniva discussa e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La controversia è insorta in ragione dell'opposizione proposta dall'odierna appellante in quanto destinataria di ingiunzione per il pagamento della somma complessiva di €. 84.072,00 a titolo di contributi previdenziali in favore dell' quale obbligata Pt_2
solidale in forza del contratto d'appalto stipulato con la Org_1
[...]
La pretesa era fondata sugli esiti contenuti nel verbale di accertamento del 17 giugno 2014 a carico della società appaltatrice, in sintesi: a) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con nove lavoratori per i quali era stato disconosciuto il rapporto lavorativo formalizzati con contratto di collaborazione a progetto, per il periodo indicato (anni 2010-2013);
b) l'omessa corresponsione della retribuzione, con conseguente mancato versamento della contribuzione, nei periodi di assenza dal lavoro, per i medesimi lavoratori;
c) l'applicazione di imponibili inferiori a quelli previsti dal CCNL adottato dall'opponente;
d) la registrazione di un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente prestato;
e) l'omesso versamento della contribuzione sugli importi erogati ai lavoratori a titolo di “ ” e rimborso spese in busta Org_2
paga, da considerarsi imponibile.
Il giudice ha ritenuto che gli accertamenti avevano trovato “pieno ed univoco conforto nelle deposizioni testimoniali dei lavoratori e
5 dell'ispettore” e ha rilevato che la società opponente, in prima udienza, aveva espressamente dichiarato di “non contestarli”.
Nel merito ha osservato che non sussisteva una specifica regola che il rilascio del in capo alla appaltatrice esonerasse la Org_3
committente dalla responsabilità solidale nel caso di un successivo accertamento di violazioni dell'appaltatrice. Inoltre l'imputabilità alla committente di conseguenze pregiudizievoli derivanti da comportamenti illeciti, era insita nella previsione della responsabilità solidale per capitale, accessori e spese ex art. 29 comma 2 d.l.vo n. 276 del 2003, “prescindendo dagli stati soggettivi tanto dell'obbligato principale quanto del responsabile in solido”.
Quanto all'eccepita decadenza ex art. 29 cit. ha richiamato ex art.118 disp. att. c.p.c., la sentenza del Tribunale di Verona
(sentenza n.971/17 RG che, a sua volta rinviava ad altra pronuncia della Corte d'Appello Venezia 14.12.17 sub n.421/14 RG).
Ha ritenuto, invece, fondato il motivo di opposizione del decreto ingiuntivo inerente alla compensazione riconosciuta all'opponente per l'importo complessivo di €.10.760,00, essendo emerso il versamento alla Gestione Separata dalla riferito ai Org_1
contributi per i sei lavoratori impegnati negli anni 2010-2013 in appalto presso il macello della Parte_1
Con riguardo alla determinazione degli imponibili contributivi il giudice veronese ha valutato che era stata correttamente effettuata
“ad opera degli organi ispettivi “ai sensi della L. 389/1989, art. 1, in base alle retribuzioni previste dal ccnl Alimentari-industria, 4° livello applicato dalla ditta”, proprio in quanto quello era il livello di inquadramento formalmente loro riconosciuto dalla
6 appaltatrice per dette lavorazioni, livello peraltro formalmente comunicato dalla alla fin dall'ottobre Org_1 Parte_1
2010”. Da ciò ha tratto il convincimento che fosse irrilevante l'accertamento, in punto di fatto, circa l'effettivo esercizio di mansioni dei lavoratori.
Infine, ha ritenuto che il beneficio della preventiva escussione non atteneva al merito della pretesa, ma alla fase esecutiva.
2) Con l'appello la società impugna la sentenza in forza dei seguenti motivi.
Col primo motivo la società contesta l'affermata irrilevanza del
DU ai fini della responsabilità solidale ex art. 29, d.l.vo. 276 cit..
Osserva che le omissioni non riguardano il versamento dei contributi correnti, effettuati regolarmente dall'appaltatrice di cui si ha riscontro nei RC (l'ultimo rilasciato allo scadere del contratto di appalto 1/1-31/12/2013, ma analoga considerazione vale per tutto il periodo in cui si sono succeduti gli appalti). Al contrario la pretesa attiene “ad asseriti inadempimenti, il cui onere probatorio è a carico dell' , relativi alla qualificazione di CP_1
alcuni rapporti di lavoro autonomo anziché subordinato, ad assenze non retribuite, a omessa registrazione di alcune ore di lavoro ed alla corresponsione di emolumenti imputati a trasferta e rimborsi spese non riconosciuti come tali.”. Si trattava, quindi, di omissioni non rilevabili dalla documentazione richiesta all'appaltatrice e dalla stessa esibita, in assenza Parte_1
di poteri del committente di accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive da parte dell'appaltatore, se non nei limiti degli strumenti di controllo
7 costituiti dal rilascio del RC, dall'esame delle comunicazioni di Contr instaurazione dei rapporti di lavoro, e dalla visione del secondo le indicazione degli stessi enti previdenziali , gli unici che consentivano un realistico esercizio di poteri di controllo.
Con un secondo motivo si lamenta l'erroneità della decisione in ordine al limite temporale della responsabilità solidale del committente ex art. 29 cit.. Osserva che nemmeno nell'art. 3 della legge n.1369/1960, menzionava gli enti previdenziali.
Reputa che l'interpretazione richiamata dal giudice sia superata alla luce della formulazione dell'art. 29: esclude la fondatezza dell'affermazione circa la sovrapposizione a quella prevista dalla legge n. 1369/1960, tenuto conto del rilievo che solo l'art. 4 prevedeva la decadenza in relazione ai “diritti spettanti ai prestatori di lavoro”. Al contrario, tale limitazione non è rinvenibile nell'art.29 che ha inteso regolare la materia ex novo.
Valorizza l'argomento secondo il quale la specificazione può essere estesa, invece, ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, disponendo che resta “escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili”, quindi, i contributi dovuti agli enti previdenziali. L'assenza di limitazione temporali nei confronti dell'ente non ha ragione di essere in ragione della “natura della norma stessa”. Né viene ritenuto irragionevole la previsione di un termine di decadenza a carico dell' “tenuto conto Pt_2
dell'eccezionalità del regime di solidarietà, del bilanciamento di interessi” e considerati i poteri di ispezione e vigilanza dal ci tempestivo esercizio dipende l'accertamento delle omissioni contributive.
8 Richiama, infine, a sostegno del motivo arresti giurisprudenziali di merito e nota interpretativa del (circolare Organizzazione_4
n.5/11) e dello stesso (messaggio n.3523 del 2012). CP_1
Col terzo motivo la società si duole della non corretta determinazione degli imponibili contributivi.
Il richiamo operato in sede accertativa alla declaratoria del 4° livello relativo al c.c.n.l. Alimentari-industria non è ritenuto adeguato (come pure il 5° livello) all'effettiva attività svolta dai lavoratori: all'atto dell'accesso ispettivo gli stessi funzionari avevano dato atto che i lavoratori operavano presso il reparto
“tripperia”, impegnati nella lavorazione dei sottoprodotti della macellazione, avente carattere meramente ripetitiva (pulizia e lavaggio trippe e zampe) in assenza di “alcun margine di autonomia operativa nel loro svolgimento”. Conferma si è avuta con audizione del teste Tes_1
Alla luce della declaratoria del 6° livello conclude per la sua pertinenza all'effettiva attività esplicata, mentre giudica
“inconferente” l'affermazione del primo giudice secondo cui il 4° livello era stato “formalmente comunicato dalla alla Org_1
fin dall'ottobre 2010” senza che la stessa avesse mai Parte_1
avuto alcunchè da eccepire, trattandosi di decisione su cui la società non poteva interferire con le decisioni dell'appaltatore ed i propri dipendenti.
Col quarto motivo ripropone la questione relativa al beneficio della preventiva escussione.
Col quinto motivo si duole del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non riferibile ad un debito contributivo.
9 Col sesto motivo si duole della compensazione delle spese solo parzialmente riconosciuta, imputando alla decisione la contraddittoria motivazione nell'avere rilevato un contrasto giurisprudenziale ed avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Col settimo motivo contesta la corretta determinazione del debito contributivo. Richiamato il tenore del verbale di accertamento (con rinvio agli allegati n. 107, 108, 109, 110) e il rilievo ispettivo
(secondo cui era attribuito ai lavoratori un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente prestato), osserva che i contratti di lavoro prevedevano un orario a tempo parziale di 20 ore e reputa irrilevanti le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva (di 4 dei 9 lavoratori indicati nel verbale), non trattandosi di ricostruzione compiuta in forza della diretta percezione del pubblico ufficiale, quindi, non munita della valenza probatoria rafforzata fino a querela di falso. Del tutto equivoca, poi, era la dichiarazione dell'informatore , non essendo riferibile con certezza Per_2
all'appalto della piuttosto che a quella con la Parte_1
presso cui lavorava all'epoca dell'accesso ispettivo. Controparte_3
3) L'appello merita parziale accoglimento.
3.1) Va disatteso il primo motivo.
Lo stato soggettivo del committente, pur se basato su dati o circostanza riscontrate, non può di per sé valere a scongiurare l'operare dell'obbligo solidale fissato dall'art.29 del d.l.vo n.276 del 2023, sol che si esamini la ragione fondante tale obbligo. Al riguardo va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del
10 d.lgs. 276 del 2003, va esclusa la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto;
tuttavia, la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento da parte dell'appaltatore (che, nella specie, aveva simulato l'esistenza di un rapporto diverso da quello subordinato, attribuendo al dipendente la qualità di socio), ne può determinare la responsabilità risarcitoria a vantaggio del committente” (Sez. L - ,
Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022, Rv. 663670 - 01).
Rispetto alle ragioni sottese al principio ora richiamato le ragioni opposte dall'appellante non giustificano una rivisitazione dell'orientamento dei giudici di legittimità. Viene rimarcato attraverso tale enunciazione la rilevanza che ha nell'ambito della gestione del rischio d'impresa la scelta del proprio interlocutore commerciale da parte dell'imprenditore committente.
Tanto basta per ritenere destituito di fondamento il motivo.
3.2) Medesima conclusione va adottata con riguardo al secondo motivo.
Anche in questo caso oltre ai precedenti di questa Corte già segnalati dal primo giudice va rammentato l'orientamento di legittimità, ormai consolidato (nn.22110, 26459 del 2019, e 41373 del 2021) sulla questione:: “In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche
11 apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del
2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione.” (Sez. L - , Sentenza n.
18004 del 04/07/2019 (Rv. 654482 - 01). Viene rimarcato, in particolare, il principio di autonomia che contraddistingue il rapporto di lavoro e quelle contributivo, senza che gli argomenti spesi dall'appellante sovvertano l'ordine di considerazione che militano a favore della testi adottato dal primo giudice.
3.3) Con riguardo al terzo motivo, riferito alla determinazione degli imponibili contributivi, valgano le seguenti considerazioni.
In premessa va delimitato l'ambito in cui la pretesa risulta azionata in questa sede dall Con nota del 31 marzo 2022 la difesa Pt_2
dell'Istituto aveva precisato che “che i rapporti di lavoro oggetto di disconoscimento sono solo alcuni di quelli indicati a pagg. 6 e segg. del verbale di accertamento.”, essendo stati integralmente riqualificati i rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato, con attribuzione del 4° livello del CCNL Alimentari-
Industria per i seguenti lavoratori e periodi: a) Parte_4
periodo dal 5/02/2010 al 31/12/2013; b) periodo Controparte_4
dal 5/02/2010 al 31/12/2013; c) periodo dal CP_5
5/02/2010 al 31/07/2010; d) periodo dal Controparte_6
5/02/2010 al 31/07/2010; e) , periodo dal 5/02/2010 CP_7
al 30/06/2010.
Ha poi aggiunto la stessa difesa che i rapporti di lavoro con e erano stati disconosciuti Controparte_8 Persona_3
con limitato riferimento ai periodi rispettivamente indicati dall'1/08/2012 al 4/09/2012 per il primo, e dal 13/07/2010 al
12 31/12/2010 e dal 7/09/2011 al 29/02/2012 per il secondo. Non erano oggetto di pretesa, invece, i restanti periodi in cui i rapporti di lavoro dei due lavoratori erano stati instaurati come rapporti di lavoro subordinato. Analogamente non erano oggetto di pretesa contributiva i rapporti lavorativi di e Persona_4 [...]
(ossia i restanti indicati nel verbale di Persona_5
accertamento).
3.4) Ciò premesso la questione dell'esatta determinazione dell'imponibile deve essere riferita a tale deduzione.
Sul punto non ha ragione di essere condivisa la valutazione della società appellante circa una ricognizione dei rapporti di lavoro fatta eccezione per quanto di seguito precisato.
Il primo giudice, al proposito ha testualmente affermato che “la determinazione degli imponibili contributivi era stata correttamente effettuata ad opera degli organi ispettivi “ai sensi della L.
389/1989, art. 1, in base alle retribuzioni previste dal ccnl
Alimentari-industria, 4° livello applicato dalla ditta”, proprio in quanto quello era il livello di inquadramento formalmente loro riconosciuto dalla appaltatrice per dette lavorazioni, livello peraltro formalmente comunicato dalla alla Org_1 Parte_1
fin dall'ottobre 2010 senza che la stessa avesse mai avuto alcunché da eccepire (v. doc.18 opponente)”. CP_9
In relazione a tale affermazione e al riscontro documentale la società nulla ha opposto col motivo di impugnazione, limitandosi a ribadire e dare rilievo alla situazione di fatto descritta nel verbale, quindi, senza porsi in atteggiamento critico e motivato verso il diverso argomento utilizzato dal giudice per imputare ai rapporti
13 lavorativi il 4° livello. In realtà la regola del minimale contributivo vale in assenza di una disciplina contrattuale di riferimento applicata dal datore di lavoro, ovvero quando la stessa violi i criteri del d.l. n.338 del 1989; ma quando la volontà negoziale delle parti individua un trattamento di maggior favore, e non vi è disconoscimento del correlato inquadramento, la misura della contribuzione deve necessariamente essere determinata in ragione di tale scelta.
Solo con riguardo ai lavoratori per i quali non vale la comunicazione indicata dal primo giudice, ossia quelli non ricompresi nel documento n.18 - (per il limitato Parte_5
periodo agosto – settembre 2012), , , CP_5 CP_6 Per_6
e - l'argomento speso col motivo di CP_7 Per_7
impugnazione va condiviso dal momento che il raffronto tra le declaratoria del 6° livello del c.c.n.l. di riferimento (“i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica;
gli addetti al carico e scarico;
i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici”) e le emergenze ispettive ricordate dall'appellante giustificano l'attribuzione di tale livello e non di quelli superiori (4° e 5°).
3.5) Non può essere accolto il motivo con riguardo alla limitazione temporale (ripreso in relazione al settimo motivo, ma ora trattato per l'evidente comunanza degli argomenti posti a fondamento della decisione): la formale attribuzione del rapporto a tempo parziale è smentita dalle emergenze ispettive su richiamate
14 (comunque nei limiti temporali ricavati dalle dichiarazioni dei lavoratori).
Non è sufficiente l'argomento con cui è attaccata la loro valenza
(essendosi limitata la parte ad escludere la loro natura non fidefacente); a fronte di tali emergenze la parte avrebbe dovuto adeguatamente introdurre una prova contraria in ordine all'effettività del rapporto a smentita delle emergenze ispettive (si trattava, pur sempre, di appalto endoaziendale) o, perlomeno spiegare le ragioni dell'inattendibilità del resoconto acquisito in sede accertativa dagli ispettori (doc.7 res. di primo grado).
Lo stesso teste riferisce di un impegno Controparte_4
lavorativo nei termini indicati in sede accertativa senza che possa dubitarsi del riferimento all'attività esplicata presso la società appellante: in tale senso l'espresso riferimento al contenuto dell'attività e l'indicazione delle sedi lavorative della stessa società. Ma ancora più significativa è la dichiarazione del teste socio dell'appellante secondo il quale, riferendosi ai Tes_1
lavoratori della cooperativa ha precisato che “Potevano iniziare a lavorare alle sette o alle otto ed andavamo avanti fino a che
c'erano dei capi da macellare.” nell'ambito di attività caratterizzata da “picchi di produzione dell'anno”. Sul punto è la stessa appellante che precisa la sequenza di contratti di appalti dall'ottobre 2009 al dicembre 2013 senza soluzione di continuità
(se ne contano nove) a riprova che la produttività restava elevata e con essa l'esigenza di continuativo impegno dei lavoratori, incompatibile con il formale rapporto a tempo parziale.
15 3.6) Il beneficio della preventiva escussione (peraltro operante solo nella vigenza della legge n.92 del 20121) non osta all'iniziativa esecutiva dell'Istituto, una volta che la parte ha inteso avvalersene, come dalla stessa riconosciuto, sarà essa stessa ad opporlo nel caso di un'iniziativa in sede esecutiva se non proceduta dall'aggressione al patrimonio dell'appaltatore. Si tratta, come affermato plurime volte dalla Corte di Cassazione di un'obbligazione solidale (ante novella del 2012) e non meramente sussidiaria (successivamente al suo vigore: Cass. n.33403 del
2019). Ciò posto non si rileva un interesse a rilevare la sua operatività una volta che l'eccezione risulta essere stata tempestivamente formulata. In questa sede, di cognizione ordinaria, il primo giudice ha dato atto dell'esistenza di tale eccezione è tanto basta per ritenere privo di rilievo il motivo.
3.7) Va ritenuto fondato il motivo di doglianza relativo all'affermazione giudiziale circa la maggiorazione del debito per rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In verità va evidenziato che il dispositivo non contiene alcuna statuizione al riguardo: solo dalla motivazione si ricava che il giudice ha inteso riconoscere tale componente accessoria del credito, ma nello stesso tempo ha revocato il decreto ingiuntivo che la prevedeva. Al riguardo il giudice ha affermato la sussistenza del debito per rivalutazione monetari ed interessi quale
“componente essenziale del credito previdenziale”.
16 Il decreto ingiuntivo, nonostante il ricorso per ingiunzione prevedesse quale componente accessoria gli “ulteriori importi per sanzioni civili e interessi maturandi ai sensi dei legge (L.48(88, L-
662/96, L.38872000)”, ha previsto il pagamento di tale diversa componente accessoria.
Nessuna domanda in ordine alle sanzioni e alla correlata maturazione degli interessi è stata proposta dall' in primo CP_1
grado limitandosi a chiedere il rigetto dell'opposizione.
Ciò premesso va rammentato che in linea generale il sistema sanzionatorio in tema di pretesa contributiva segue il regime del tutto speciale fissato dalla legge n.388 del 2000, di cui l'ingiunzione, revocata con la sentenza impugnata non ha tenuto conto.
Per altro va pure ricordato che il principio dell'automatismo del trattamento accessorio in tema di omissione o evasione contributiva, si atteggia in modo del tutto peculiare nel caso del committente quale obbligato solidale in relazione all'evoluzione del quadro normativo.
Al riguardo va rammentato che “La responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non è inclusa nella detta responsabilità solidale, ad avviso della parte ricorrente, con argomentazione difensiva che trascura di considerare, innanzitutto, la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il
17 danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30363; Cass.19 giugno 2009, n. 14475; Cass.
10agosto 2008, n. 24358; Cass. 19 giugno 2000, n. 8323; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del
2014; sull'identità di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass.
20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004
n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194).
21. Anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del
13 marzo 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: «sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e
l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato
18 legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica».
22. L'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, porta ad includere, nell'affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.
23. Inoltre, l'obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso all'esame ricade, ratione temporis, nell'art.29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, nella formulazione sostituita dalla legge 7 dicembre 2006, n.296 del 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, non rilevante, in questa sede, ratione temporis).
24. Non risulta applicabile, nella specie, ratione temporis,
l'esclusiva responsabilità, in capo all'inadempiente, sancita dall'art.21, comma 1, del citato decreto-legge n.5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla richiamata legge n. 35 del
2012 che, redisciplinando la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l'omissione contributiva, solo il responsabile dell'inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre
l'interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull'efficacia innovativa e non interpretativa, si
19 veda, per tutte, Corte cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010,
24 del 2009 e 170 del 2008).” (in motivazione Cass. n.18259 del
2018).
Nel caso di specie, quindi, al più si sarebbe potuto agire nei confronti del committente in relazione al credito contributivo maturato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l.n.5 del
20122, ma, in realtà, tale domanda non risulta in alcun modo proposta o recuperabile alla luce delle difese svolte nel giudizio di cognizione piena ove il tema è stato del tutto trascurato dall'Ente creditore: “La richiesta dell'istituto previdenziale di somme dovute
a titolo di sanzione civile, dal soggetto inadempiente all'obbligo di versamento di contributi assicurativi, non si sottrae al principio della domanda, sicché è onere dell'istituto medesimo precisarne sia l'entità che la fonte normativa, non potendosi ritenere sufficiente la generica espressione "accessori di legge". (Nella specie la S.C. non ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della Corte territoriale, sulla domanda formulata così genericamente, impregiudicata la facoltà dell'istituto di proporre altro giudizio).” (Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 17080 del
03/08/2007, Rv. 599643 - 01).
3.8) Su tali premesse, pertanto, va riconosciuto il debito esclusivamente in relazione al valore capitale della contribuzione dovuta in base al conteggio della contribuzione già valorizzato nel verbale di accertamento il cui importo si determina in relazione alla quantificazione operata da ultimo nelle note autorizzate depositate dall' in data 30 dicembre 2023 nei limiti e sui Pt_2
presupposti già indicati ai superiori punti 3.3. e 3.4., 2 Giusta il principio richiamato nella precedente nota
20 determinandosi, pertanto un importo pari ad €.61.459,00 oltre alla contribuzione per la posizione di Persona_8
limitatamente al periodo 1 agosto 2012 – 4 settembre 2012 con inquadramento al 6 ° livello. Da tale importo dovrà essere detratto quanto già versato dall'appaltatore in relazione alle posizioni lavorative su richiamate e per i periodi sopra indicati.
3.9) Infine il collegio reputa corretta la determinazione del primo giudice con riferimento alla statuizione sulle spese: se è vero che l'intervento della giurisprudenza di legittimità su una delle questioni esaminate (quella di estensione all'ente previdenziale della decadenza biennale) è appena posteriore alla pronuncia,
d'altro canto, le ulteriori questioni sono state risolte in ragione di principi giurisprudenziali già affermatisi nel corso del giudizio di primo grado, mentre l'esito complessivo del giudizio vede la committente rimanere sostanziale debitrice dell' Pt_2
4) Alla luce di tale ultima considerazione anche le spese del presente grado vanno liquidate nella medesima misura proporzionale in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del
13 agosto 2022, secondo il valore di causa accertato, nel medio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata ridetermina la misura della contribuzione dovuta in €.61.459,00 oltre alla contribuzione per la posizione di limitatamente al periodo 1 agosto 2012 – 4 Persona_8
21 settembre 2012 con inquadramento al 6 ° livello delle c.c.n.l. settore Alimentare Industria, detratto quanto versato alla gestione separata per le posizioni oggetto di accertamento ispettivo;
- conferma la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, compensa per la metà quelle del presente grado e condanna la al pagamento della metà residua in favore Parte_1
dell' frazione liquidata in €.4.240,00, oltre forfetario ex lege. Pt_2
Venezia, 18 gennaio 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per cui “In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e, quindi, di insorgenza del credito del lavoratore.” (Cass.civ. Sez. L - , Sentenza n. 4237 del 13/02/2019, Rv. 652890 - 01)