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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 199 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, in persona del pro tempore, Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico CP_1
Naso e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10508/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 23/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver partecipato al bando di concorso indetto con CP_1 decreto n. 499/2020 del , e di essere stata ammessa a Parte_1 sostenere la prova orale a seguito della rettifica del punteggio delle prove scritte per la 1 classe di concorso B018 comunicata con nota del 06/07/2022, e dedotto di essere stata immessa in ruolo con decreto del 10/10/2022 con decorrenza ai fini giuridici dal 01/09/2022 ma con decorrenza ai fini economici dal 01/09/2023, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti conclusioni: “- Parte_1
Annullare e/o disapplicare il D.D. Prot. n. 43287 del 10.10.2022 con il quale il
[...]
ha decretato la nomina della ricorrente in ruolo con Controparte_2 decorrenza giuridica dal 01.09.2022 ed economica con presa di servizio dal 01.09.2023;
- Accertare e dichiarare la manifesta illegittimità della condotta del
[...]
, consistita nella mancata immissione in ruolo di parte ricorrente nel Parte_1 corrente a.s. 2022/23, alla quale la medesima aveva pieno diritto con decorrenza economica e giuridica a partire dal 01.09.2022, tenuto conto del posizionamento all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti, di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, per la classe di concorso “B018” – Regione Puglia;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2022; - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno spettante in considerazione delle retribuzioni maturate e non percepite per tutto il corrente a.s. 2022/2023, da quantificarsi in complessivi € 21.693,22, salvo errori e/o omissioni;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito. E per l'effetto: - Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente ad emettere il provvedimento di individuazione della ricorrente quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2022, nell'a.s. 2022/2023; - Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le somme spettanti in considerazione delle retribuzioni maturate e non percepite per tutto il corrente a.s. 2022/2023, da quantificarsi in complessivi € 21.693,22 , salvo errori e/o omissioni;
- Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha Parte_1 così statuito: “- Condanna il al pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente, della complessiva somma di €21.693,22 a titolo di risarcimento del danno per tardiva assunzione, oltre interessi di legge;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Condanna il alla rifusione, in favore dell'avv. Parte_1
Domenico NASO, procuratore antistatario, di metà delle spese di lite che liquida, per detta parte, in complessivi €2129,50, di cui €2000,00 a titolo di compensi professionali ed
€129,50 a titolo di esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata la domanda di retrodatazione della decorrenza dell'assunzione alla data del 01/09/2022 anche ai fini economici;
b) fondata la domanda di risarcimento del danno subito dalla docente, consistito nella mancata percezione delle retribuzioni che ella avrebbe certamente maturato se
2 l'Amministrazione avesse tempestivamente proceduto allo svolgimento delle prove orali suppletive, imposte dalla rettifica dei punteggi delle prove scritte. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Parte_1
, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'erroneità della
[...] gravata sentenza per aver ritenuto non corretto l'operato dell'Amministrazione nonché per aver ritenuto sussistente un danno subito dall'originaria ricorrente, sia pure in assenza di prova di uno stato di disoccupazione o di una inidoneità a porre in essere ulteriori prestazioni lavorative ed in assenza di individuazione della esatta entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che la sentenza di primo grado non risulta impugnata, dalla parte che ne aveva interesse, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di retrodatazione della decorrenza dell'assunzione, anche ai fini economici, alla data del 01/09/2022, ragion per cui tale specifica statuizione non è più suscettibile di essere posta nuovamente in discussione in questa sede, mentre restano devolute alla cognizione della Corte unicamente le questioni oggetto di rilievo da parte del proposto gravame.
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di impugnazione il appellante lamenta il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo, in sintesi, che pur CP_1 dolendosi della mancata immissione in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023, e della nomina in ruolo concorrenza giuridica dal 01/09/2022, non aveva mai impugnato tale atti amministrativi “presupposti” dinanzi il giudice amministrativo, con la conseguenza che non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa di fronte al giudice ordinario.
4.1. Come è noto, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al “diritto all'assunzione”, il quale sorge con il completamento di una fattispecie complessa originata da una scelta dell'amministrazione, vincolata a darvi corso una volta che tale decisione sia stata assunta. La Suprema Corte ha, altresì, affermato che, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 - norma richiamata dal gravame - sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina (Cass. Sez. L ordinanza n. 25726/2018).
4.2. Nel caso di specie, come correttamente sottolineato dalla parte appellata, si discute della fase della immissione in ruolo, successiva allo svolgimento della procedura 3 concorsuale, atteso che con il ricorso di primo grado, contestava la CP_1 legittimità del provvedimento di immissione in ruolo, perfezionatasi con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 e con decorrenza economica dal 01/09/2023. 4.3. Deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non la regolarità dell'approvazione della graduatoria bensì unicamente la tempistica dell'immissione in ruolo, tanto che il Tribunale ha qualificato il comportamento del odierno appellante alla stregua della violazione degli Parte_1 obblighi di assunzione da parte della Pubblica Amministrazione, riconducendo la tardiva assunzione ad un colpevole ritardo dell'Amministrazione medesima ed applicando la disciplina di cui all'art. 1218 c.c.
4.4. Il primo motivo di appello deve, dunque, ritenersi infondato.
5. Inammissibile, invero, è il secondo motivo di gravame, che censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda di risarcimento del danno «rappresentato dalla mancata percezione delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe certamente maturato, se l'amministrazione avesse tempestivamente proceduto all'espletamento delle prove suppletive orali, alla rettifica delle graduatorie finali ed alla conseguente immissione in ruolo dei candidati effettivamente risultanti dalla graduatoria rettificata entro il termine del 31.8.2022», essendo «emerso che il , Parte_1 all'atto dell'approvazione della graduatoria del 20.7.2022 (sulla base della quale è stata poi disposta il 26.7.2022 l'immissione in ruolo anche del candidato originariamente collocato nell'undicesima posizione in luogo della ricorrente), era ben al corrente dell'errore nel punteggio e, dunque, del fatto che taluni candidati potessero di lì a poco risultare vincitori, con conseguente necessità di rettificare ulteriormente la graduatoria finale. Tanto si desume dall'espresso riferimento contenuto nel decreto di approvazione della graduatoria del 20.7.2022, laddove si legge che “La suddetta graduatoria sarà aggiornata, a seguito delle operazioni di riammissione al colloquio di quei candidati per i quali è stato ricalcolato il punteggio, giusta nota ministeriale prot. n. 25656 del
06.07.2022”. Se tanto è, l'amministrazione avrebbe dovuto adoperarsi per consentire ai candidati illegittimamente estromessi dalla prova orale di procedere tempestivamente alla prova suppletiva, onde poter poi addivenire alla rettifica della graduatoria, già annunciata nel decreto del 20.7.2022, ed alle immissioni in possesso entro il 31.8.2022».
5.1. Le ragioni dell'affermata inammissibilità risiedono nella contestazione dell'assenza di una critica specifica alle argomentazioni del Tribunale, rispetto alle quali il motivo in disamina non si confronta in alcun modo, limitandosi a riproporre questioni già illustrate in primo grado e con le quali, tra l'altro, il primo giudice ha mostrato di non dissentire.
5.2. Difatti, sostiene il appellante: i) che l' ha potuto procedere Parte_1 CP_2 all'immissione in ruolo di soltanto a seguito della pubblicazione della CP_1 graduatoria definitiva da parte dell' ii) l'immissione in ruolo con CP_3 decorrenza giuridica 01/09/2022 e con decorrenza economica 01/09/2023 è avvenuta in applicazione dell'art. 4 d.l. n. 255/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 333/2001, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato devono essere 4 completate entro il 31 agosto di ogni anno;
iii) è pienamente legittima l'azione della Pubblica Amministrazione, posto che, alla data del 31/08/2022, l' non CP_3 aveva ancora pubblicato le graduatorie con la rettifica e, dunque, l' non CP_2 poteva attingere dalle ridette graduatorie per immettere in ruolo i docenti che avevano superato la prova suppletiva.
5.3. Invero, le riportate argomentazioni del gravame - che come è evidente non censurano in modo specifico i passaggi motivazionali del Tribunale - sono state pienamente validate dal primo giudice: difatti, nella valutazione della domanda della originaria ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto di immissione in ruolo nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza soltanto giuridica dal 01/09/2022, il giudice di prime cure ha condiviso la prospettazione difensiva del convenuto, basata sul disposto di cui all'art. 4 d.l. n. 255/2001, Parte_1 affermando che: a) considerato che la predetta norma dispone che “Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazioni, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina…”, l' in CP_2 alcun modo avrebbe potuto far decorrere l'immissione in ruolo della ricorrente, intervenuta solo dopo la pubblicazione della graduatoria ulteriormente rettificata in data 23/09/2022, con una decorrenza economica diversa da quella indicata del 01/09/2023, trattandosi di immissione in ruolo disposta oltre il termine del 31/08/2022; b) non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di retrodatazione della decorrenza dell'assunzione, anche ai fini economici, alla data del 01/09/2022. 5.4. Diversamente, il giudice di prime cure ha accolto, con argomentazioni che non risultano censurate con l'atto di appello, la domanda di risarcimento del danno subito da e rappresentato dalla mancata percezione delle retribuzioni che ella CP_1 avrebbe certamente maturato se l'amministrazione avesse tempestivamente - ossia entro il termine del 31/08/2022 - proceduto all'espletamento delle prove suppletive orali, alla rettifica delle graduatorie finali ed alla conseguente immissione in ruolo dei candidati risultanti dalla graduatoria rettificata.
5.4.1. Difatti, evidenzia il Tribunale come: a) il , all'atto dell'approvazione Parte_1 della graduatoria del 20/07/2022, sulla base della quale è stata poi disposta il 26/07/2022 l'immissione in ruolo anche del candidato originariamente collocato nell'undicesima posizione in luogo dell'appellata, era ben al corrente dell'errore nel punteggio e, dunque, del fatto che taluni candidati potessero di lì a poco risultare vincitori, con conseguente necessità di rettificare ulteriormente la graduatoria finale;
b) difatti, nel decreto di approvazione della graduatoria del 20/07/2022 si legge che
“La suddetta graduatoria sarà aggiornata, a seguito delle operazioni di riammissione al colloquio di quei candidati per i quali è stato ricalcolato il punteggio, giusta nota ministeriale prot. n. 25656 del 06.07.2022”; c) a fronte di ciò l'Amministrazione avrebbe 5 dovuto adoperarsi per consentire ai candidati illegittimamente estromessi dalla prova orale di procedere tempestivamente alla prova suppletiva, onde poter poi addivenire alla rettifica della graduatoria ed alle immissioni in possesso entro il 31/08/2022; d) diversamente, del tutto colpevolmente, e comunque in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono sempre sovrintendere all'agire amministrativo, l'Amministrazione ha atteso sino quasi alla fine di agosto per effettuare la prova suppletiva, procedendo alla rettifica della graduatoria soltanto in data 23/09/2022, in tempo, quindi, non più utile per l'immissione in ruolo della ricorrente nell'anno scolastico 2022-2023, con la conseguenza che ha perso definitivamente CP_1 la possibilità di ottenere l'assunzione a decorrere dal 01/09/2022, con conseguente diritto al risarcimento del danno rappresentato dalle retribuzioni perse a cagione dell'illegittima condotta dell'amministrazione; e) ove all'appellata fossero stati tempestivamente riconosciuti il corretto punteggio e la corretta posizione in graduatoria, la stessa avrebbe avuto immediatamente accesso al rapporto di impiego, con la conseguenza che avrebbe certamente maturato il diritto al pagamento delle retribuzioni per l'intero anno scolastico 2022-2023.
5.5. Dunque, queste essendo le ragioni dell'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro, a fronte della tempestiva messa in mora eseguita dalla ricorrente in data 09/09/2022, e reiterata il 05/10/2022, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1218 c.c., da cui discende in capo all'Amministrazione l'obbligo di risarcire il danno nella componente del lucro cessante e, quindi, in misura pari alle retribuzioni perse nell'intero anno scolastico.
6. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame il appellante lamenta che il Parte_1 primo giudice: a) avrebbe condannato il al risarcimento del danno senza Parte_1 considerare l'omessa dimostrazione da parte dell'allora ricorrente di un eventuale stato di disoccupazione della stessa nelle more della stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, o di una inidoneità a porre in essere ulteriori prestazioni lavorative;
b) avrebbe accolto le richieste formulate nel ricorso introduttivo invero del tutto esose ed incongrue e, comunque, non affatto corrispondenti al reale pregiudizio patito dall'odierna appellata, non potendosi identificare il danno in astratto nella mancata erogazione della retribuzione.
6.1. Osserva la Corte, da un lato, che, come affermato dalla Suprema Corte anche in tempi recentissimi, (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17367 del 27/06/2025), in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile all'Amministrazione, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, circostanze che costituiscono piuttosto elementi di prova del danno.
6.2. Conseguentemente, corretta deve ritenersi l'affermazione del primo giudice, che ha accolto la domanda di risarcimento del danno “in difetto di qualsivoglia prova e, 6 finanche, specifica allegazione di un aliunde perceptum - il cui onere gravava sul
(Cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. Parte_1
2499; Cass. 12 maggio 2015, n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919 e molte altre)”.
6.3. D'altro canto, ai fini della quantificazione delle spettanze risarcitorie, il Tribunale ha fatto riferimento al conteggio analitico depositato dall'originaria ricorrente, rispetto al quale il alcuna contestazione, quanto alle modalità di calcolo, Parte_1 aveva mosso, limitandosi ad evocare - come reiterato pedissequamente nel ricorso in appello - “richieste esose ed incongrue” e senza confrontarsi con le motivazioni della gravata sentenza che ha determinato, come si è detto, il lucro cessante nelle retribuzioni perse ed ha fatto riferimento all'incontestato conteggio per i relativi calcoli.
6.4. In definitiva, “Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7858 del 26/03/2008).
7. Per quanto sin qui esposto l'appello va integralmente respinto.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, atteso che “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 199 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
, in persona del pro tempore, Parte_1 Pt_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico CP_1
Naso e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10508/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 23/11/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 30/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver partecipato al bando di concorso indetto con CP_1 decreto n. 499/2020 del , e di essere stata ammessa a Parte_1 sostenere la prova orale a seguito della rettifica del punteggio delle prove scritte per la 1 classe di concorso B018 comunicata con nota del 06/07/2022, e dedotto di essere stata immessa in ruolo con decreto del 10/10/2022 con decorrenza ai fini giuridici dal 01/09/2022 ma con decorrenza ai fini economici dal 01/09/2023, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti conclusioni: “- Parte_1
Annullare e/o disapplicare il D.D. Prot. n. 43287 del 10.10.2022 con il quale il
[...]
ha decretato la nomina della ricorrente in ruolo con Controparte_2 decorrenza giuridica dal 01.09.2022 ed economica con presa di servizio dal 01.09.2023;
- Accertare e dichiarare la manifesta illegittimità della condotta del
[...]
, consistita nella mancata immissione in ruolo di parte ricorrente nel Parte_1 corrente a.s. 2022/23, alla quale la medesima aveva pieno diritto con decorrenza economica e giuridica a partire dal 01.09.2022, tenuto conto del posizionamento all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti, di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, per la classe di concorso “B018” – Regione Puglia;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2022; - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno spettante in considerazione delle retribuzioni maturate e non percepite per tutto il corrente a.s. 2022/2023, da quantificarsi in complessivi € 21.693,22, salvo errori e/o omissioni;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito. E per l'effetto: - Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente ad emettere il provvedimento di individuazione della ricorrente quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2022, nell'a.s. 2022/2023; - Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le somme spettanti in considerazione delle retribuzioni maturate e non percepite per tutto il corrente a.s. 2022/2023, da quantificarsi in complessivi € 21.693,22 , salvo errori e/o omissioni;
- Ordinare e condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha Parte_1 così statuito: “- Condanna il al pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente, della complessiva somma di €21.693,22 a titolo di risarcimento del danno per tardiva assunzione, oltre interessi di legge;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Condanna il alla rifusione, in favore dell'avv. Parte_1
Domenico NASO, procuratore antistatario, di metà delle spese di lite che liquida, per detta parte, in complessivi €2129,50, di cui €2000,00 a titolo di compensi professionali ed
€129,50 a titolo di esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata la domanda di retrodatazione della decorrenza dell'assunzione alla data del 01/09/2022 anche ai fini economici;
b) fondata la domanda di risarcimento del danno subito dalla docente, consistito nella mancata percezione delle retribuzioni che ella avrebbe certamente maturato se
2 l'Amministrazione avesse tempestivamente proceduto allo svolgimento delle prove orali suppletive, imposte dalla rettifica dei punteggi delle prove scritte. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il Parte_1
, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'erroneità della
[...] gravata sentenza per aver ritenuto non corretto l'operato dell'Amministrazione nonché per aver ritenuto sussistente un danno subito dall'originaria ricorrente, sia pure in assenza di prova di uno stato di disoccupazione o di una inidoneità a porre in essere ulteriori prestazioni lavorative ed in assenza di individuazione della esatta entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che la sentenza di primo grado non risulta impugnata, dalla parte che ne aveva interesse, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di retrodatazione della decorrenza dell'assunzione, anche ai fini economici, alla data del 01/09/2022, ragion per cui tale specifica statuizione non è più suscettibile di essere posta nuovamente in discussione in questa sede, mentre restano devolute alla cognizione della Corte unicamente le questioni oggetto di rilievo da parte del proposto gravame.
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con il primo motivo di impugnazione il appellante lamenta il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo, in sintesi, che pur CP_1 dolendosi della mancata immissione in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023, e della nomina in ruolo concorrenza giuridica dal 01/09/2022, non aveva mai impugnato tale atti amministrativi “presupposti” dinanzi il giudice amministrativo, con la conseguenza che non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa di fronte al giudice ordinario.
4.1. Come è noto, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al “diritto all'assunzione”, il quale sorge con il completamento di una fattispecie complessa originata da una scelta dell'amministrazione, vincolata a darvi corso una volta che tale decisione sia stata assunta. La Suprema Corte ha, altresì, affermato che, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 - norma richiamata dal gravame - sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina (Cass. Sez. L ordinanza n. 25726/2018).
4.2. Nel caso di specie, come correttamente sottolineato dalla parte appellata, si discute della fase della immissione in ruolo, successiva allo svolgimento della procedura 3 concorsuale, atteso che con il ricorso di primo grado, contestava la CP_1 legittimità del provvedimento di immissione in ruolo, perfezionatasi con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 e con decorrenza economica dal 01/09/2023. 4.3. Deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non la regolarità dell'approvazione della graduatoria bensì unicamente la tempistica dell'immissione in ruolo, tanto che il Tribunale ha qualificato il comportamento del odierno appellante alla stregua della violazione degli Parte_1 obblighi di assunzione da parte della Pubblica Amministrazione, riconducendo la tardiva assunzione ad un colpevole ritardo dell'Amministrazione medesima ed applicando la disciplina di cui all'art. 1218 c.c.
4.4. Il primo motivo di appello deve, dunque, ritenersi infondato.
5. Inammissibile, invero, è il secondo motivo di gravame, che censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda di risarcimento del danno «rappresentato dalla mancata percezione delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe certamente maturato, se l'amministrazione avesse tempestivamente proceduto all'espletamento delle prove suppletive orali, alla rettifica delle graduatorie finali ed alla conseguente immissione in ruolo dei candidati effettivamente risultanti dalla graduatoria rettificata entro il termine del 31.8.2022», essendo «emerso che il , Parte_1 all'atto dell'approvazione della graduatoria del 20.7.2022 (sulla base della quale è stata poi disposta il 26.7.2022 l'immissione in ruolo anche del candidato originariamente collocato nell'undicesima posizione in luogo della ricorrente), era ben al corrente dell'errore nel punteggio e, dunque, del fatto che taluni candidati potessero di lì a poco risultare vincitori, con conseguente necessità di rettificare ulteriormente la graduatoria finale. Tanto si desume dall'espresso riferimento contenuto nel decreto di approvazione della graduatoria del 20.7.2022, laddove si legge che “La suddetta graduatoria sarà aggiornata, a seguito delle operazioni di riammissione al colloquio di quei candidati per i quali è stato ricalcolato il punteggio, giusta nota ministeriale prot. n. 25656 del
06.07.2022”. Se tanto è, l'amministrazione avrebbe dovuto adoperarsi per consentire ai candidati illegittimamente estromessi dalla prova orale di procedere tempestivamente alla prova suppletiva, onde poter poi addivenire alla rettifica della graduatoria, già annunciata nel decreto del 20.7.2022, ed alle immissioni in possesso entro il 31.8.2022».
5.1. Le ragioni dell'affermata inammissibilità risiedono nella contestazione dell'assenza di una critica specifica alle argomentazioni del Tribunale, rispetto alle quali il motivo in disamina non si confronta in alcun modo, limitandosi a riproporre questioni già illustrate in primo grado e con le quali, tra l'altro, il primo giudice ha mostrato di non dissentire.
5.2. Difatti, sostiene il appellante: i) che l' ha potuto procedere Parte_1 CP_2 all'immissione in ruolo di soltanto a seguito della pubblicazione della CP_1 graduatoria definitiva da parte dell' ii) l'immissione in ruolo con CP_3 decorrenza giuridica 01/09/2022 e con decorrenza economica 01/09/2023 è avvenuta in applicazione dell'art. 4 d.l. n. 255/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 333/2001, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato devono essere 4 completate entro il 31 agosto di ogni anno;
iii) è pienamente legittima l'azione della Pubblica Amministrazione, posto che, alla data del 31/08/2022, l' non CP_3 aveva ancora pubblicato le graduatorie con la rettifica e, dunque, l' non CP_2 poteva attingere dalle ridette graduatorie per immettere in ruolo i docenti che avevano superato la prova suppletiva.
5.3. Invero, le riportate argomentazioni del gravame - che come è evidente non censurano in modo specifico i passaggi motivazionali del Tribunale - sono state pienamente validate dal primo giudice: difatti, nella valutazione della domanda della originaria ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto di immissione in ruolo nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza soltanto giuridica dal 01/09/2022, il giudice di prime cure ha condiviso la prospettazione difensiva del convenuto, basata sul disposto di cui all'art. 4 d.l. n. 255/2001, Parte_1 affermando che: a) considerato che la predetta norma dispone che “Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazioni, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina…”, l' in CP_2 alcun modo avrebbe potuto far decorrere l'immissione in ruolo della ricorrente, intervenuta solo dopo la pubblicazione della graduatoria ulteriormente rettificata in data 23/09/2022, con una decorrenza economica diversa da quella indicata del 01/09/2023, trattandosi di immissione in ruolo disposta oltre il termine del 31/08/2022; b) non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di retrodatazione della decorrenza dell'assunzione, anche ai fini economici, alla data del 01/09/2022. 5.4. Diversamente, il giudice di prime cure ha accolto, con argomentazioni che non risultano censurate con l'atto di appello, la domanda di risarcimento del danno subito da e rappresentato dalla mancata percezione delle retribuzioni che ella CP_1 avrebbe certamente maturato se l'amministrazione avesse tempestivamente - ossia entro il termine del 31/08/2022 - proceduto all'espletamento delle prove suppletive orali, alla rettifica delle graduatorie finali ed alla conseguente immissione in ruolo dei candidati risultanti dalla graduatoria rettificata.
5.4.1. Difatti, evidenzia il Tribunale come: a) il , all'atto dell'approvazione Parte_1 della graduatoria del 20/07/2022, sulla base della quale è stata poi disposta il 26/07/2022 l'immissione in ruolo anche del candidato originariamente collocato nell'undicesima posizione in luogo dell'appellata, era ben al corrente dell'errore nel punteggio e, dunque, del fatto che taluni candidati potessero di lì a poco risultare vincitori, con conseguente necessità di rettificare ulteriormente la graduatoria finale;
b) difatti, nel decreto di approvazione della graduatoria del 20/07/2022 si legge che
“La suddetta graduatoria sarà aggiornata, a seguito delle operazioni di riammissione al colloquio di quei candidati per i quali è stato ricalcolato il punteggio, giusta nota ministeriale prot. n. 25656 del 06.07.2022”; c) a fronte di ciò l'Amministrazione avrebbe 5 dovuto adoperarsi per consentire ai candidati illegittimamente estromessi dalla prova orale di procedere tempestivamente alla prova suppletiva, onde poter poi addivenire alla rettifica della graduatoria ed alle immissioni in possesso entro il 31/08/2022; d) diversamente, del tutto colpevolmente, e comunque in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono sempre sovrintendere all'agire amministrativo, l'Amministrazione ha atteso sino quasi alla fine di agosto per effettuare la prova suppletiva, procedendo alla rettifica della graduatoria soltanto in data 23/09/2022, in tempo, quindi, non più utile per l'immissione in ruolo della ricorrente nell'anno scolastico 2022-2023, con la conseguenza che ha perso definitivamente CP_1 la possibilità di ottenere l'assunzione a decorrere dal 01/09/2022, con conseguente diritto al risarcimento del danno rappresentato dalle retribuzioni perse a cagione dell'illegittima condotta dell'amministrazione; e) ove all'appellata fossero stati tempestivamente riconosciuti il corretto punteggio e la corretta posizione in graduatoria, la stessa avrebbe avuto immediatamente accesso al rapporto di impiego, con la conseguenza che avrebbe certamente maturato il diritto al pagamento delle retribuzioni per l'intero anno scolastico 2022-2023.
5.5. Dunque, queste essendo le ragioni dell'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro, a fronte della tempestiva messa in mora eseguita dalla ricorrente in data 09/09/2022, e reiterata il 05/10/2022, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1218 c.c., da cui discende in capo all'Amministrazione l'obbligo di risarcire il danno nella componente del lucro cessante e, quindi, in misura pari alle retribuzioni perse nell'intero anno scolastico.
6. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame il appellante lamenta che il Parte_1 primo giudice: a) avrebbe condannato il al risarcimento del danno senza Parte_1 considerare l'omessa dimostrazione da parte dell'allora ricorrente di un eventuale stato di disoccupazione della stessa nelle more della stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, o di una inidoneità a porre in essere ulteriori prestazioni lavorative;
b) avrebbe accolto le richieste formulate nel ricorso introduttivo invero del tutto esose ed incongrue e, comunque, non affatto corrispondenti al reale pregiudizio patito dall'odierna appellata, non potendosi identificare il danno in astratto nella mancata erogazione della retribuzione.
6.1. Osserva la Corte, da un lato, che, come affermato dalla Suprema Corte anche in tempi recentissimi, (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17367 del 27/06/2025), in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile all'Amministrazione, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, circostanze che costituiscono piuttosto elementi di prova del danno.
6.2. Conseguentemente, corretta deve ritenersi l'affermazione del primo giudice, che ha accolto la domanda di risarcimento del danno “in difetto di qualsivoglia prova e, 6 finanche, specifica allegazione di un aliunde perceptum - il cui onere gravava sul
(Cfr., ad esempio, Cass. 14 giugno 2022, n. 19163; Cass. 31 gennaio 2017 n. Parte_1
2499; Cass. 12 maggio 2015, n. 9616; Cass. 17 novembre 2010, n. 23226; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919 e molte altre)”.
6.3. D'altro canto, ai fini della quantificazione delle spettanze risarcitorie, il Tribunale ha fatto riferimento al conteggio analitico depositato dall'originaria ricorrente, rispetto al quale il alcuna contestazione, quanto alle modalità di calcolo, Parte_1 aveva mosso, limitandosi ad evocare - come reiterato pedissequamente nel ricorso in appello - “richieste esose ed incongrue” e senza confrontarsi con le motivazioni della gravata sentenza che ha determinato, come si è detto, il lucro cessante nelle retribuzioni perse ed ha fatto riferimento all'incontestato conteggio per i relativi calcoli.
6.4. In definitiva, “Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7858 del 26/03/2008).
7. Per quanto sin qui esposto l'appello va integralmente respinto.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, atteso che “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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