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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASALINI ENRICO
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CECCONI LETIZIA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
FATTO E DIRITTO
Premettendo il matrimonio contratto in Dajç (Albania) in data 30.10.2006 – trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cecina (LI) dell'anno 2023 al n. 134 Parte II Serie C – con il OR , CP_1 rilevando la nascita dei figli il 02.06.2007, e il Persona_1 Persona_2
25.01.2009, allegando la crisi dell'unione matrimoniale e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 23.5.2024 e poi ritualmente notificato la ORa evocava in Parte_1 causa per sentir pronunciare la separazione dei coniugi, nonché CP_1
l'accoglimento delle condizioni accessorie di cui al ricorso introduttivo.
La ricorrente chiedeva altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale di separazione personale tra i coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della L.898/1970, degli altri presupposti
1 di legge, nonché di tutti i necessari adempimenti di rito, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso per separazione o alle diverse condizioni, eventualmente, meglio definite in corso di causa, il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Nel costituirsi in causa il OR , confermando la crisi coniugale CP_1
e la separazione di fatto da tempo dei coniugi, concordando sulle modalità di affidamento dei figli e contestando le richieste economiche insisteva affinché, quanto alle condizioni accessorie della separazione, fossero definitivamente pronunciati i provvedimenti richiesti nella propria memoria difensiva.
All'udienza in data 23.10.2024, le parti raggiungevano un accordo alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta (con la mera precisazione del riferimento al protocollo CNF per la individuazione delle spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i coniugi e per il previo accordo sulle spese e rimborso della quota delle stesse all'esito della esibizione della documentazione relativa) e chiedevano trasformarsi il rito in consensuale anche al fine della fissazione dell'udienza per il divorzio, concordando di fatto gli istanti sulla impossibilità di riconciliazione. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione e rimessa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 25/10/2024 (sent. n.
1081/2024 pubblicata il 28/10/2024, divenuta irrevocabile il 29/4/2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
3.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (23.10.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni concordate dalle parti già in sede di Per_ separazione anche agli interessi dei figli e Il tutto come da Per_1 dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in in Dajç (Albania) in data 30.10.2006 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Cecina (LI) dell'anno 2023 al n. 134 Parte II Serie C.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nella casa adibita a residenza familiare sita in Cecina, Via Buozzi n.7, di proprietà di terzi, continuerà ad abitare il OR che CP_1 provvederà a corrispondere il relativo canone di locazione;
Per_
3) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione e residenza stabile presso la madre e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre terrà con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, due pomeriggi a settimana fino alle ore 22, oltre a fine settimana alternati;
5) per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S.Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, verrà seguito il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i genitori terranno con sé i figli per un periodo anche non continuativo di 15 giorni ciascuno;
6) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
7) il OR corrisponderà alla ORa per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 100,00= per ciascun figlio (per un importo complessivo di €. 200,00), da pagarsi nei primi quindici giorni di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione
ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa
; Parte_1
8) i genitori sosterranno a metà tutte le spese c.d. straordinarie, sia di carattere routinario che imprevedibile;
le parti faranno riferimento al protocollo CNF
3 per la individuazione delle spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i coniugi e per il previo accordo sulle spese e rimborso della quota delle stesse all'esito della esibizione della documentazione relativa;
9) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ORa . Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cecina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASALINI ENRICO
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CECCONI LETIZIA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
FATTO E DIRITTO
Premettendo il matrimonio contratto in Dajç (Albania) in data 30.10.2006 – trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cecina (LI) dell'anno 2023 al n. 134 Parte II Serie C – con il OR , CP_1 rilevando la nascita dei figli il 02.06.2007, e il Persona_1 Persona_2
25.01.2009, allegando la crisi dell'unione matrimoniale e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 23.5.2024 e poi ritualmente notificato la ORa evocava in Parte_1 causa per sentir pronunciare la separazione dei coniugi, nonché CP_1
l'accoglimento delle condizioni accessorie di cui al ricorso introduttivo.
La ricorrente chiedeva altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale di separazione personale tra i coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della L.898/1970, degli altri presupposti
1 di legge, nonché di tutti i necessari adempimenti di rito, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso per separazione o alle diverse condizioni, eventualmente, meglio definite in corso di causa, il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Nel costituirsi in causa il OR , confermando la crisi coniugale CP_1
e la separazione di fatto da tempo dei coniugi, concordando sulle modalità di affidamento dei figli e contestando le richieste economiche insisteva affinché, quanto alle condizioni accessorie della separazione, fossero definitivamente pronunciati i provvedimenti richiesti nella propria memoria difensiva.
All'udienza in data 23.10.2024, le parti raggiungevano un accordo alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta (con la mera precisazione del riferimento al protocollo CNF per la individuazione delle spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i coniugi e per il previo accordo sulle spese e rimborso della quota delle stesse all'esito della esibizione della documentazione relativa) e chiedevano trasformarsi il rito in consensuale anche al fine della fissazione dell'udienza per il divorzio, concordando di fatto gli istanti sulla impossibilità di riconciliazione. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione e rimessa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 25/10/2024 (sent. n.
1081/2024 pubblicata il 28/10/2024, divenuta irrevocabile il 29/4/2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
3.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (23.10.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni concordate dalle parti già in sede di Per_ separazione anche agli interessi dei figli e Il tutto come da Per_1 dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in in Dajç (Albania) in data 30.10.2006 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Cecina (LI) dell'anno 2023 al n. 134 Parte II Serie C.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nella casa adibita a residenza familiare sita in Cecina, Via Buozzi n.7, di proprietà di terzi, continuerà ad abitare il OR che CP_1 provvederà a corrispondere il relativo canone di locazione;
Per_
3) i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione e residenza stabile presso la madre e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre terrà con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, due pomeriggi a settimana fino alle ore 22, oltre a fine settimana alternati;
5) per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S.Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, verrà seguito il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i genitori terranno con sé i figli per un periodo anche non continuativo di 15 giorni ciascuno;
6) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
7) il OR corrisponderà alla ORa per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 100,00= per ciascun figlio (per un importo complessivo di €. 200,00), da pagarsi nei primi quindici giorni di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici di rivalutazione
ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa
; Parte_1
8) i genitori sosterranno a metà tutte le spese c.d. straordinarie, sia di carattere routinario che imprevedibile;
le parti faranno riferimento al protocollo CNF
3 per la individuazione delle spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra i coniugi e per il previo accordo sulle spese e rimborso della quota delle stesse all'esito della esibizione della documentazione relativa;
9) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ORa . Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cecina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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