Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46618 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
42, Roma, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Greblo
- attrice/opponente -
E con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), Bijlmerdreef 106, e sede secondaria CP_1 in Milano (MI), via Fulvio Testi n. 250, C.F. e P. IVA n. in persona dei P.IVA_1 procuratori , , muniti Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 dei poteri ad essi conferiti con procura rilasciata il 25.7.2023, richiamata in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pelucchi, come da procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Roma, via Po n. 43
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) In via principale: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare che il
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- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma
2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi legali ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite. - accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato. - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato.
Con vittoria di spese diritti e onorar anche dell'esperto tecnico nominato dal giudice, oltre accessori di legge e spese generali forfettarie nella misura del 15%”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “In via preliminare Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto inammissibile ed infondata, non ricorrendo in ogni caso i gravi motivi
2 previsti dall'art. 624 c.p.c.; In via principale Nel merito, all'esito della costituzione dell'opposta, rigettare
l'opposizione e, per l'effetto, confermare la validità del contratto di mutuo e dell'atto di precetto opposto. In via istruttoria Rigettare la richiesta di CTU contabile. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge dovuti”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione proponeva opposizione contro il precetto allo stesso notificato ad Parte_1 opera di mediante il quale gli era stato intimato il pagamento di € 158.924,08, CP_1 derivanti da un contratto di mutuo stipulato con detto istituto in data 30.11.2010.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente evidenziava doglianze circa la sussistenza del credito fatto valere con tale intimazione, rilevando la insussistenza di qualsiasi proprio debito nei confronti di tale istituto e l'esistenza finanche di un proprio credito verso dell'istituto mutuante.
Rilevava, così, come l'ingiustizia della pretesa fatta valere nei suoi confronti emergesse con tutta evidenza già solo dal fatto che, a fronte di un finanziamento, a suo tempo ricevuto, di €
182.000,00, parte opposta, nonostante i pagamenti ricevuti in corso di rapporto e nonostante una espropriazione immobiliare già eseguita dalla quale la creditrice aveva incassato un importo di € 76.000,00, ancora pretendesse di riscuotere un residuo credito di € 158.924,08.
Le contestazioni di parte attrice si concentravano, in particolare, sulla modalità di rimborso del finanziamento prevista nel contratto di mutuo.
Si evidenziava, così, come dalla previsione di un regime composto di capitalizzazione degli interessi, peraltro insito nel sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, derivassero una serie di conseguenze non di poco conto per il mutuatario.
E così, dalla indebita applicazione di un tale regime di capitalizzazione, peraltro verificata sulla base della consulenza di parte prodotta in atti, emergeva certamente la violazione dell'art. 821
c.c., con la conseguente necessità di rideterminare gli interessi dovuti mediante regime di capitalizzazione semplice.
Peraltro, l'applicazione di un tale regime comportava anche la palese violazione del divieto di anatocismo, imponendosi, anche per tale ragione, il necessario ricalcolo degli interessi effettivamente dovuti.
Evidente, poi, risultava, in considerazione dei costi occulti insiti nel contratto, la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 1344 c.c.
Ravvisabile, inoltre, risultava una ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse convenuto, con la conseguente necessità di applicare, al caso di specie, gli interessi legali, anziché quelli contrattualmente pattuiti.
3 Da tutto ciò discendeva, nella prospettazione di parte opponente, la sussistenza di un proprio consistente credito nei confronti della convenuta, dovendo invece escludersi la sussistenza di qualsiasi proprio debito.
In corso di causa, si costituiva la convenuta , rilevando la sicura infondatezza CP_1 della proposta opposizione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.11.2024, sul presupposto della ravvisata natura documentale della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Occorre premettere come l'opposizione svolta, articolata in diversi motivi tutti tra loro collegati, si concentri unicamente sui profili di nullità del contratto di mutuo stipulato dall'opponente, non venendo nella sostanza in contestazione, ove si prescinda da tali rilievi di nullità, l'esistenza e l'entità del residuo credito intimato dalla creditrice.
Ciò posto, deve ritenersi che siano da disattendere le articolate doglianze svolte da parte attrice in merito alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, nonché alla indebita applicazione di costi occulti e di interessi anatocistici.
Parte convenuta, nel costituirsi, ha depositato copia del contratto di mutuo intercorso con il in data 30.11.2010, mediante il quale lo stesso riceveva un finanziamento di € Pt_1
182.000,00 che si impegnava a restituire in un periodo inizialmente stabilito in 20 anni, ad un tasso annuale fisso, per i primi dieci anni, del 4,32%. Il contratto prevedeva, tuttavia, la possibilità di un prolungamento del piano di ammortamento per ulteriori cinque anni (e, dunque, fino ad una durata complessiva di 25 anni), in funzione dell'andamento dell'Euribor, atteso che la restituzione del finanziamento, con riguardo alle rate successive al decimo anno, sarebbe avvenuta ad un tasso variabile, del quale veniva indicata in contratto la modalità di calcolo.
Il tasso di mora veniva indicato nel 6,32%.
All'atto di mutuo risultano allegati il documento di sintesi e il piano di ammortamento (che indica la rata costante, comprensiva di interessi e capitale, per i primi dieci anni, di € 1.133,81).
Ciò posto, risultano non condivisibili, come accennato in precedenza, i diversi rilievi sollevati da parte attrice nel proprio atto di opposizione.
Tali rilievi trovano infatti fondamento in una consulenza tecnica di parte, allegata all'atto di citazione, che si fonda sulla ritenuta indebita applicazione di un regime di capitalizzazione composta, il quale, stando alla perizia in questione, sarebbe stato “utilizzato nel finanziamento
4 oggetto di esame, ma non indicato nel contratto, anzi sottaciuto” (si veda pag. 6 della citata relazione di parte).
Da tali premesse, tale consulenza di parte giunge alla conclusione della insussistenza di qualsiasi debito, atteso che già solo dal ricalcolo del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione semplice si evidenzierebbe come la rata dovuta per i primi dieci anni non avrebbe dovuto essere determinata in € 1.133,81, bensì in € 988,35, senza considerare, poi, che dalla necessaria rideterminazione del piano di ammortamento, stante la indeterminatezza del tasso praticato, mediante applicazione di interessi legali, discenderebbe finanche la sussistenza di un credito in capo all'opponente.
Vi è tuttavia da segnalare come tutte le argomentazioni e le conclusioni tratte in tale consulenza di parte (fatte proprie da parte attrice nel proprio atto introduttivo) traggano origine dalla ravvisata illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta, dal quale deriverebbe dunque la indebita applicazione di interessi anatocistici, la indeterminatezza del tasso praticato e la applicazione di costi occulti.
A tal riguardo, giova richiamare la recente pronuncia resa dalla Cassazione a ON UN (si tratta della n. 15130 del 2024), mediante la quale è stato affermato che: “in tema di mutuo bancario,
a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale pronuncia, è bene segnalarlo, si sofferma su tutte le ipotesi di violazione di legge sollevate da parte opponente nel proprio atto introduttivo, giungendo alla conclusione della insussistenza delle stesse con riguardo ad un contratto di mutuo mediante ammortamento c.d. “alla francese”.
Una volta ritenuto, sulla scorta di tale pronuncia, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, che la eventuale mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori (e, di conseguenza, la concreta applicazione di tali modalità di rimborso al contratto di mutuo stipulato) non integri una ipotesi di nullità parziale del contratto, né configuri una ipotesi di violazione delle disposizioni in tema di trasparenza contrattuale, ne deriva che l'unico presupposto sul quale si fondano tutte le articolate censure svolte da parte attrice nei propri atti e, segnatamente, nella propria consulenza di parte, venga meno, rendendo infondate le diverse conclusioni che conducono tale parte a ritenersi creditrice dell'istituto bancario mutuante.
5 Del resto, gli obblighi nascenti dal contratto di mutuo stipulato nel 2011 risultano chiaramente esplicitati, tanto nel contratto di mutuo, quanto nel documento di sintesi, quanto nel piano di ammortamento, con l'effetto che parte attrice era certamente edotta di stipulare un contratto di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese”, impegnandosi alla restituzione di una rata costante, per i primi dieci anni, dell'importo mensile di € 1.133,81.
Inoltre, avendo la Cassazione affermato che non si configuri, nel presente caso, una violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, viene meno anche la censura concernente la pretesa presenza di clausole vessatorie, peraltro formulata solo in termini generici da parte attrice.
Non resta che respingere la svolta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge la svolta opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si quantificano in € 7.052,00 (oltre spese generali, iva e cpa).
[...]
Roma, 6.1.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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