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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3590/2016 R.G. (cui è riunita la causa iscritta al n. 3591/2016 R.G.), avente ad oggetto “responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Gilberto Casalino e Michael Gisonda, Parte_1
Appellante nel giudizio n. R.G. 3590/2016
e
, con il patrocinio degli Avv.ti Gilberto Casalino e Michael Parte_2
Gisonda,
Appellante nel giudizio n. R.G. 3591/2016 contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 dell'Avv. Giuseppe Chiaia Noya,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 15.1.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato l'8.3.2016 (iscritto al n. 3590/2016 R.G.) per l'udienza del 24.6.2016 ha interposto appello avverso la sentenza n. 449/2015 del Parte_1
pagina 1 di 9 Giudice di Pace di Bari, emessa in seno al procedimento di I grado n. 152/2014 R.G. (cui era stata riunita la causa iscritta al n. 153/2014 R.G.) e depositata il 25.9.2015, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante e attrice in I grado ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005, quale terza trasportata, per i danni alla propria vettura Peugeot 106 tg. MOA07008 e per le lesioni subite in conseguenza del sinistro verificatosi il 25.7.2013, alle ore 15.30 circa, in agro di Palo del Colle, allorquando
, alla guida del veicolo Peugeot 106 di proprietà di e Controparte_2 Parte_1
con a bordo quali terze trasportate la stessa e , Parte_1 Parte_2
percorreva la S.P. n. 220 Palo del Colle-Bitonto con direzione di marcia Bitonto e, giunto all'altezza del rondò ivi esistente, veniva tamponato dal veicolo IV LY tg. 22 condotto da e di proprietà della CP_3 Controparte_4
La motivazione del Giudice di prime cure è la seguente: “[…] Parte convenuta non ha contestato l'an della domanda, ed infatti ha provveduto anteriormente all'instaurazione del presente giudizio a corrispondere alla la somma di € 600,00 Parte_1
comprensiva di spese legali, a titolo di risarcimento dei danni subìti dalla sua autovettura
Peugeot 106, ed in seguito, nelle more del giudizio ha corrisposto a titolo di risarcimento dei danni da lesioni riportate dalle attrici, la somma di € 1.510,00 in favore di ed Pt_2
€ 1.440,00 in favore della . Tutte tali somme sono state trattenute dalle attrici in Pt_1
acconto sulle maggiori somme richieste. Si è proceduto alla valutazione del danno subìto dall'autovettura Peugeot tramite C.T.U. tecnica. Le conclusioni rassegnate in elaborato peritale, laddove valutano in complessivi € 1.071,08 la spesa necessaria per le riparazioni, appaiono corrette ma non condivisibili in considerazione della vetustà del veicolo che rende presso ché trascurabile il valore di mercato del veicolo. Il veicolo infatti era stato immatricolato il 1993 e non è più rintracciabile nei listino prezzi dei veicoli usati. Alla luce dell'ordinanza n. 9367 del 28/04/2014 della Corte di Cassazione il risarcimento del danno del veicolo non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento del sinistro. Per tali considerazioni si ritiene che la somma versata stragiudizialmente da
sia adeguatamente satisfativa del danno riportato dal veicolo di proprietà CP_1
della . Le lesioni riportate dalle attrici in conseguenza del sinistro sono Parte_1 state documentalmente provate con l'allegazione del referto di P.S. e dei certificati medici successivi alla data del sinistro. Appare giustificata dall'allegazione sanitaria il riconoscimento per la di gg. 20 di IT subtotale al 75%, gg. 10 di ITP, ed ulteriori Pt_2
gg. 10 al 25%; in riferimento alla ZH viene riconosciuta una IT subtotale al 75% per
pagina 2 di 9 gg. 15, ITP al 50% per 10 gg. ed ulteriori 15 gg. di ITP al 25%. Stante la lievità della diagnosi per entrambe le danneggiate, non si ritiene l'esistenza di postumi permanenti conseguenti alle lesioni riportate. La determinazione economica del danno in favore delle attrici, ivi compreso il riconoscimento delle spese mediche sopportate, induce tuttavia a ritenere esaustivo dello stesso quanto già liquidato da per tale titolo. La CP_1
domanda viene pertanto rigettata. Le spese legali vengono compensate tra le parti. Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto, che vengono poste definitivamente a carico delle attrici.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di , in Parte_2 Parte_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) Rigetta la domanda attorea e compensa tra le parti le spese legali;
2) Pone definitivamente a carico delle attrici il pagamento delle spese di C.T.U., già liquidate con decreto […]”.
Avverso la suddetta sentenza ha avanzato le seguenti censure: Parte_1
- violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 139, secondo comma, codice delle assicurazioni per arbitraria esclusione dei mezzi di prova in quanto ritenuti superflui dal Giudice di Pace adito, non avendo quest'ultimo ammesso la C.T.U. medico-legale richiesta, nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione sulla mancata ammissione della C.T.U. medico-legale;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2058, primo comma, c.c. nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punti decisivi della controversia: il C.T.U. non avrebbe affermato che il costo delle riparazioni fosse superiore al valore ante Per_1
sinistro del veicolo, ciò conducendo al difetto di motivazione sul punto.
Pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di condannare Parte_1
al pagamento in suo favore della somma onnicomprensiva di euro 571,08 a CP_1
titolo di risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo e della somma onnicomprensiva di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento per i danni fisici, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la diversa somma a determinarsi a seguito di C.T.U. medico- legale.
Con atto di citazione notificato l'8.3.2016 (iscritto al n. 3591/2016 R.G.) per l'udienza del 24.6.2016 ha interposto appello avverso la suindicata Parte_2
sentenza, relativa al medesimo sinistro, censurandola, analogamente a quanto indicato nell'atto di appello di limitatamente all'aspetto delle lesioni, chiedendo Parte_1
il pagamento della somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 per le lesioni subìte, oltre pagina 3 di 9 interessi e rivalutazione monetaria, o la diversa somma a determinarsi a seguito di C.T.U. medico- legale. si è costituita in entrambi i giudizi di appello alla I udienza del CP_1
6.7.2016, instando per l'inammissibilità dei gravami ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dei gravami, in quanto infondati.
Alla predetta udienza del 6.7.2016 è stata disposta la riunione degli appelli ex art. 335
c.p.c.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A partire dall'udienza del 20.4.2022 le appellanti hanno eccepito la nullità della decisione impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ossia del proprietario del veicolo IV LY tg. 22
. Controparte_4
La causa è pervenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 22.12.2024.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va osservato che è infondata l'eccezione delle appellanti in ordine alla nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ossia del proprietario del veicolo IV LY tg.
22 , atteso che: Controparte_4
- come evincibile dagli atti di citazione di I grado e dalla corrispondenza con l'assicurazione odierna appellata contenuta nei fascicoli di parte in I grado delle odierne appellanti, e hanno sempre dichiaratamente Parte_1 Parte_2 agito in veste di terze trasportate, ossia ai sensi dell'art. 141 D. lgs. n. 209/2005, ragion per cui in I grado non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario (i.e. responsabile civile) del veicolo antagonista rispetto a quello su cui le stesse viaggiavano quali terze trasportate;
- al più era necessaria la presenza in giudizio del proprietario del veicolo su cui le odierne appellanti viaggiavano e tale proprietario è proprio che ha partecipato al Parte_1
giudizio sin dal I grado in veste di attrice e nei cui confronti la sentenza di I grado e la presente sentenza di appello sono pienamente opponibili (cfr. Cass. n. 27078/2022).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
pagina 4 di 9 art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, atteso che i gravami poi riuniti risultano rispettare le prescrizioni di cui alla predetta disposizione anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n.
27199/2017 (secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”); parimenti, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. sollevata dall'appellata, in quanto la portata giuridico-fattuale della vicenda e la complessità degli atti di gravame richiedono un'analisi nel merito delle doglianze evidenziate.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Quanto ai danni relativi alle lesioni causate dal sinistro oggetto di causa è incontestato che a seguito dell'introduzione del giudizio di I grado abbia versato la somma di € CP_1
1.510,00 in favore della e di € 1.440,00 in favore della trattenute in acconto Pt_2 Pt_1
dalle stesse.
Ciò posto, il Giudice di prime cure ha ritenuto di escludere la risarcibilità del danno da invalidità permanente, ammettendo il risarcimento del solo danno da inabilità temporanea, parametrato in base ai referti di P.S. ed ai certificati medici successivi allegati dalle appellanti (e, al contempo, ritenendo esaustivo quanto già liquidato da ). CP_1
Nel presente giudizio di appello, le appellanti si dolgono sia della mancata ammissione della
C.T.U. medico-legale richiesta sin dal I grado (il che non le avrebbe consentito di dimostrare la sussistenza del danno biologico permanente, di cui hanno invocato la risarcibilità) sia della omessa motivazione sulla mancata ammissione della predetta C.T.U.
Il motivo di appello sul punto è infondato.
Invero, la C.T.U. è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente pagina 5 di 9 desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr., ex multis, Cass. n.
15219/2007); nella specie, dal ragionamento effettuato dal Giudice di prime cure si desume logicamente che la mancata ammissione del suddetto mezzo istruttorio è dipesa dalla
“lievità” della diagnosi per entrambe le appellanti, tale che “non si ritiene l'esistenza di postumi permanenti conseguenti alle lesioni riportate”.
Pertanto, non sussiste il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, fermo restando in ogni caso che in mancanza di elementi probatori che era onere delle attrici in I grado allegare ex art. 2697 c.c. (come una C.T.P.), la richiesta C.T.U. medico- legale avrebbe sicuramente un'inammissibile valenza esplorativa, sol se si consideri che nessuna delle attrici ha indicato in citazione la misura del danno permanente: invero, la
C.T.U. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio [le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente;
il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 19631/2020; n. 31886/2019)].
In argomento è stato correttamente affermato che in materia di danni micropermanenti, essendo l'accertamento del danno più difficile, perché dal fatto noto (art. 115 c.p.c.) dell'esistenza di una micro lesione (come una contusione ecchimotica od una distrazione muscolare del rachide cervicale, od una infrazione parcellare di un osso), della quale non residuano spesso che labili tracce sintomatologiche non può logicamente dedursi (art. 2727
c.c.) un sicuro peggioramento della qualità della vita del danneggiato, per avere diritto al risarcimento del danno da lesione micropermanente non è sufficiente provare solo di avere riportato la microlesione (cfr. Trib. Bologna, 10.3.2015): in pratica, posta la pari dignità di prova del fatto notorio e della presunzione semplice rispetto agli altri mezzi di prova, nei casi in cui le lesioni refertate dal pronto soccorso sono assai lievi, come nel caso di specie, deve ritenersi provato, ex artt. 115 c.p.c. e 2727 c.c., che da quelle lesioni non sono derivati postumi permanenti;
il Giudice, chiamato ad accertare l'esistenza di un danno da micropermanente, può e deve fare ricorso agli strumenti previsti dagli artt. 115 c.p.c. e 2727
c.c., sicché la dimostrata esistenza di lesioni lievi fa sorgere una presunzione juris tantum
pagina 6 di 9 (non vinta nella specie dalle attrici in I grado) di avvenuta guarigione delle stesse, senza postumi permanenti.
Parimenti, sfornite di qualsivoglia prova sono rimasti tutti gli altri danni non patrimoniali invocati: secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni (nella specie, neanche rappresentate), delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr., ex multis, Cass. n. 339/2016).
Quanto al danno al veicolo della ZH, è incontestato che ante judicium CP_1
abbia versato alla danneggiata la somma di euro 600,00, comprensiva di spese legali.
La ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 2058 c.c. e per omessa, Pt_1
insufficiente e contraddittoria motivazione sulla circostanza che, a fronte della C.T.U. a firma del P.I. (il quale avrebbe stabilito il valore dei danni in euro 1.071,08, I.V.A. Per_1
esclusa), in sentenza la domanda risarcitoria sia stata rigettata, non avendo il Giudice di prime cure condiviso le conclusioni della C.T.U in considerazione della vetustà del veicolo.
Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha dato conto sia delle risultanze della C.T.U sia delle ragioni per cui le stesse, sotto il solo profilo del metodo con cui procedere alla quantificazione del danno, non potessero essere condivise.
Come già eccepito in I grado dall'odierna appellata, la pretesa avversa era eccessiva, anche in considerazione dell'antieconomicità delle riparazioni, giacché l'autovettura della ZH al momento del sinistro aveva un valore commerciale ridottissimo, in considerazione del degrado per vetustà della predetta autovettura (questa, secondo la C.T.U., risulta immatricolata nel 1994, laddove il sinistro si è verificato nel 2013). Poiché il risarcimento del danno deve riparare unicamente l'effettiva diminuzione patrimoniale subìta e non può costituire fonte di lucro per il danneggiato, è noto che nel caso in cui, come nella specie, sussiste un forte divario fra il costo necessario per le riparazione ed il valore per differenza tra quello commerciale e quello relitto (il solo, semmai spettante alla , il danneggiato Pt_1 non potrà pretendere di conseguire l'importo necessario a riparare il bene, ma solo, come visto, la predetta differenza tra il valore antesinistro e il valore relitto (cfr. Cass. n.
9367/2014): irrilevante, sul punto, è che il C.T.U. non abbia indicato il valore commerciale pagina 7 di 9 del mezzo, anche poiché la circostanza evidenziata dal Giudice di prime cure [ossia che “il veicolo…era stato immatricolato il 1993 (rectius: 1994) e non è più rintracciabile nei listino prezzi dei veicoli usati”], costituisce ulteriore riprova del ridottissimo valore del mezzo in questione e della correttezza della decisione.
Inoltre, la somma offerta in fase stragiudiziale dall'appellata supererebbe di gran lunga il valore commerciale ante sinistro del mezzo di proprietà della (stimato dal C.T.P. di Pt_1 in appena € 80,00 ed in ordine a cui la nulla ha eccepito) e di tanto il CP_1 Pt_1
Giudice di prime cure ha dato atto in sentenza ritenendo per l'appunto detta “somma… adeguatamente satisfattiva del danno riportato dal veicolo di proprietà della sig.ra
[...]
”. Parte_1
Parimenti, nulla è dovuto per il presunto danno da fermo tecnico in quanto la non ha Pt_1
fornito alcuna prova del pregiudizio economico subito a causa della mancata utilizzazione del veicolo nel periodo strettamente necessario al suo ripristino (cfr., ex multis, Cass. n.
27389/2022).
Pertanto, il Giudice di prime cure risulta aver fatto buon governo delle regole processuali e del materiale probatorio in atti, ragion per cui gli appelli riuniti debbono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali, in mancanza di appello incidentale da parte di CP_1
in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di I grado, occorre pronunciarsi
[...]
limitatamente alle spese del presente grado di giudizio: tali spese seguono la soccombenza solidale delle appellanti ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in ragione del valore della controversia, dato dal valore sommato degli appelli riuniti, pari a complessivi euro 6.071,08; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1 e con conseguente esclusione degli aumenti ex art. 4 c. 2, in considerazione della ridotta attività difensiva, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della circostanza che i gravami riuniti non hanno comportato l'esame di distinte questioni di fatto e di diritto), laddove la nota spese di parte appellata risulta sproporzionata all'attività svolta.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto degli appelli riuniti, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale le appellanti sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata da e Parte_1
; Parte_2
- rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da;
CP_1
- rigetta gli appelli riuniti;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere in Parte_1 Parte_2
favore di le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in CP_1
euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale le appellanti sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15.1.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3590/2016 R.G. (cui è riunita la causa iscritta al n. 3591/2016 R.G.), avente ad oggetto “responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Gilberto Casalino e Michael Gisonda, Parte_1
Appellante nel giudizio n. R.G. 3590/2016
e
, con il patrocinio degli Avv.ti Gilberto Casalino e Michael Parte_2
Gisonda,
Appellante nel giudizio n. R.G. 3591/2016 contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 dell'Avv. Giuseppe Chiaia Noya,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 15.1.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato l'8.3.2016 (iscritto al n. 3590/2016 R.G.) per l'udienza del 24.6.2016 ha interposto appello avverso la sentenza n. 449/2015 del Parte_1
pagina 1 di 9 Giudice di Pace di Bari, emessa in seno al procedimento di I grado n. 152/2014 R.G. (cui era stata riunita la causa iscritta al n. 153/2014 R.G.) e depositata il 25.9.2015, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante e attrice in I grado ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005, quale terza trasportata, per i danni alla propria vettura Peugeot 106 tg. MOA07008 e per le lesioni subite in conseguenza del sinistro verificatosi il 25.7.2013, alle ore 15.30 circa, in agro di Palo del Colle, allorquando
, alla guida del veicolo Peugeot 106 di proprietà di e Controparte_2 Parte_1
con a bordo quali terze trasportate la stessa e , Parte_1 Parte_2
percorreva la S.P. n. 220 Palo del Colle-Bitonto con direzione di marcia Bitonto e, giunto all'altezza del rondò ivi esistente, veniva tamponato dal veicolo IV LY tg. 22 condotto da e di proprietà della CP_3 Controparte_4
La motivazione del Giudice di prime cure è la seguente: “[…] Parte convenuta non ha contestato l'an della domanda, ed infatti ha provveduto anteriormente all'instaurazione del presente giudizio a corrispondere alla la somma di € 600,00 Parte_1
comprensiva di spese legali, a titolo di risarcimento dei danni subìti dalla sua autovettura
Peugeot 106, ed in seguito, nelle more del giudizio ha corrisposto a titolo di risarcimento dei danni da lesioni riportate dalle attrici, la somma di € 1.510,00 in favore di ed Pt_2
€ 1.440,00 in favore della . Tutte tali somme sono state trattenute dalle attrici in Pt_1
acconto sulle maggiori somme richieste. Si è proceduto alla valutazione del danno subìto dall'autovettura Peugeot tramite C.T.U. tecnica. Le conclusioni rassegnate in elaborato peritale, laddove valutano in complessivi € 1.071,08 la spesa necessaria per le riparazioni, appaiono corrette ma non condivisibili in considerazione della vetustà del veicolo che rende presso ché trascurabile il valore di mercato del veicolo. Il veicolo infatti era stato immatricolato il 1993 e non è più rintracciabile nei listino prezzi dei veicoli usati. Alla luce dell'ordinanza n. 9367 del 28/04/2014 della Corte di Cassazione il risarcimento del danno del veicolo non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento del sinistro. Per tali considerazioni si ritiene che la somma versata stragiudizialmente da
sia adeguatamente satisfativa del danno riportato dal veicolo di proprietà CP_1
della . Le lesioni riportate dalle attrici in conseguenza del sinistro sono Parte_1 state documentalmente provate con l'allegazione del referto di P.S. e dei certificati medici successivi alla data del sinistro. Appare giustificata dall'allegazione sanitaria il riconoscimento per la di gg. 20 di IT subtotale al 75%, gg. 10 di ITP, ed ulteriori Pt_2
gg. 10 al 25%; in riferimento alla ZH viene riconosciuta una IT subtotale al 75% per
pagina 2 di 9 gg. 15, ITP al 50% per 10 gg. ed ulteriori 15 gg. di ITP al 25%. Stante la lievità della diagnosi per entrambe le danneggiate, non si ritiene l'esistenza di postumi permanenti conseguenti alle lesioni riportate. La determinazione economica del danno in favore delle attrici, ivi compreso il riconoscimento delle spese mediche sopportate, induce tuttavia a ritenere esaustivo dello stesso quanto già liquidato da per tale titolo. La CP_1
domanda viene pertanto rigettata. Le spese legali vengono compensate tra le parti. Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto, che vengono poste definitivamente a carico delle attrici.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di , in Parte_2 Parte_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) Rigetta la domanda attorea e compensa tra le parti le spese legali;
2) Pone definitivamente a carico delle attrici il pagamento delle spese di C.T.U., già liquidate con decreto […]”.
Avverso la suddetta sentenza ha avanzato le seguenti censure: Parte_1
- violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 139, secondo comma, codice delle assicurazioni per arbitraria esclusione dei mezzi di prova in quanto ritenuti superflui dal Giudice di Pace adito, non avendo quest'ultimo ammesso la C.T.U. medico-legale richiesta, nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione sulla mancata ammissione della C.T.U. medico-legale;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2058, primo comma, c.c. nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punti decisivi della controversia: il C.T.U. non avrebbe affermato che il costo delle riparazioni fosse superiore al valore ante Per_1
sinistro del veicolo, ciò conducendo al difetto di motivazione sul punto.
Pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di condannare Parte_1
al pagamento in suo favore della somma onnicomprensiva di euro 571,08 a CP_1
titolo di risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo e della somma onnicomprensiva di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento per i danni fisici, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la diversa somma a determinarsi a seguito di C.T.U. medico- legale.
Con atto di citazione notificato l'8.3.2016 (iscritto al n. 3591/2016 R.G.) per l'udienza del 24.6.2016 ha interposto appello avverso la suindicata Parte_2
sentenza, relativa al medesimo sinistro, censurandola, analogamente a quanto indicato nell'atto di appello di limitatamente all'aspetto delle lesioni, chiedendo Parte_1
il pagamento della somma onnicomprensiva di euro 3.000,00 per le lesioni subìte, oltre pagina 3 di 9 interessi e rivalutazione monetaria, o la diversa somma a determinarsi a seguito di C.T.U. medico- legale. si è costituita in entrambi i giudizi di appello alla I udienza del CP_1
6.7.2016, instando per l'inammissibilità dei gravami ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dei gravami, in quanto infondati.
Alla predetta udienza del 6.7.2016 è stata disposta la riunione degli appelli ex art. 335
c.p.c.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A partire dall'udienza del 20.4.2022 le appellanti hanno eccepito la nullità della decisione impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ossia del proprietario del veicolo IV LY tg. 22
. Controparte_4
La causa è pervenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 22.12.2024.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va osservato che è infondata l'eccezione delle appellanti in ordine alla nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, ossia del proprietario del veicolo IV LY tg.
22 , atteso che: Controparte_4
- come evincibile dagli atti di citazione di I grado e dalla corrispondenza con l'assicurazione odierna appellata contenuta nei fascicoli di parte in I grado delle odierne appellanti, e hanno sempre dichiaratamente Parte_1 Parte_2 agito in veste di terze trasportate, ossia ai sensi dell'art. 141 D. lgs. n. 209/2005, ragion per cui in I grado non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario (i.e. responsabile civile) del veicolo antagonista rispetto a quello su cui le stesse viaggiavano quali terze trasportate;
- al più era necessaria la presenza in giudizio del proprietario del veicolo su cui le odierne appellanti viaggiavano e tale proprietario è proprio che ha partecipato al Parte_1
giudizio sin dal I grado in veste di attrice e nei cui confronti la sentenza di I grado e la presente sentenza di appello sono pienamente opponibili (cfr. Cass. n. 27078/2022).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex
pagina 4 di 9 art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, atteso che i gravami poi riuniti risultano rispettare le prescrizioni di cui alla predetta disposizione anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n.
27199/2017 (secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”); parimenti, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. sollevata dall'appellata, in quanto la portata giuridico-fattuale della vicenda e la complessità degli atti di gravame richiedono un'analisi nel merito delle doglianze evidenziate.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Quanto ai danni relativi alle lesioni causate dal sinistro oggetto di causa è incontestato che a seguito dell'introduzione del giudizio di I grado abbia versato la somma di € CP_1
1.510,00 in favore della e di € 1.440,00 in favore della trattenute in acconto Pt_2 Pt_1
dalle stesse.
Ciò posto, il Giudice di prime cure ha ritenuto di escludere la risarcibilità del danno da invalidità permanente, ammettendo il risarcimento del solo danno da inabilità temporanea, parametrato in base ai referti di P.S. ed ai certificati medici successivi allegati dalle appellanti (e, al contempo, ritenendo esaustivo quanto già liquidato da ). CP_1
Nel presente giudizio di appello, le appellanti si dolgono sia della mancata ammissione della
C.T.U. medico-legale richiesta sin dal I grado (il che non le avrebbe consentito di dimostrare la sussistenza del danno biologico permanente, di cui hanno invocato la risarcibilità) sia della omessa motivazione sulla mancata ammissione della predetta C.T.U.
Il motivo di appello sul punto è infondato.
Invero, la C.T.U. è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente pagina 5 di 9 desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr., ex multis, Cass. n.
15219/2007); nella specie, dal ragionamento effettuato dal Giudice di prime cure si desume logicamente che la mancata ammissione del suddetto mezzo istruttorio è dipesa dalla
“lievità” della diagnosi per entrambe le appellanti, tale che “non si ritiene l'esistenza di postumi permanenti conseguenti alle lesioni riportate”.
Pertanto, non sussiste il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, fermo restando in ogni caso che in mancanza di elementi probatori che era onere delle attrici in I grado allegare ex art. 2697 c.c. (come una C.T.P.), la richiesta C.T.U. medico- legale avrebbe sicuramente un'inammissibile valenza esplorativa, sol se si consideri che nessuna delle attrici ha indicato in citazione la misura del danno permanente: invero, la
C.T.U. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio [le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente;
il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 19631/2020; n. 31886/2019)].
In argomento è stato correttamente affermato che in materia di danni micropermanenti, essendo l'accertamento del danno più difficile, perché dal fatto noto (art. 115 c.p.c.) dell'esistenza di una micro lesione (come una contusione ecchimotica od una distrazione muscolare del rachide cervicale, od una infrazione parcellare di un osso), della quale non residuano spesso che labili tracce sintomatologiche non può logicamente dedursi (art. 2727
c.c.) un sicuro peggioramento della qualità della vita del danneggiato, per avere diritto al risarcimento del danno da lesione micropermanente non è sufficiente provare solo di avere riportato la microlesione (cfr. Trib. Bologna, 10.3.2015): in pratica, posta la pari dignità di prova del fatto notorio e della presunzione semplice rispetto agli altri mezzi di prova, nei casi in cui le lesioni refertate dal pronto soccorso sono assai lievi, come nel caso di specie, deve ritenersi provato, ex artt. 115 c.p.c. e 2727 c.c., che da quelle lesioni non sono derivati postumi permanenti;
il Giudice, chiamato ad accertare l'esistenza di un danno da micropermanente, può e deve fare ricorso agli strumenti previsti dagli artt. 115 c.p.c. e 2727
c.c., sicché la dimostrata esistenza di lesioni lievi fa sorgere una presunzione juris tantum
pagina 6 di 9 (non vinta nella specie dalle attrici in I grado) di avvenuta guarigione delle stesse, senza postumi permanenti.
Parimenti, sfornite di qualsivoglia prova sono rimasti tutti gli altri danni non patrimoniali invocati: secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni (nella specie, neanche rappresentate), delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr., ex multis, Cass. n. 339/2016).
Quanto al danno al veicolo della ZH, è incontestato che ante judicium CP_1
abbia versato alla danneggiata la somma di euro 600,00, comprensiva di spese legali.
La ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 2058 c.c. e per omessa, Pt_1
insufficiente e contraddittoria motivazione sulla circostanza che, a fronte della C.T.U. a firma del P.I. (il quale avrebbe stabilito il valore dei danni in euro 1.071,08, I.V.A. Per_1
esclusa), in sentenza la domanda risarcitoria sia stata rigettata, non avendo il Giudice di prime cure condiviso le conclusioni della C.T.U in considerazione della vetustà del veicolo.
Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha dato conto sia delle risultanze della C.T.U sia delle ragioni per cui le stesse, sotto il solo profilo del metodo con cui procedere alla quantificazione del danno, non potessero essere condivise.
Come già eccepito in I grado dall'odierna appellata, la pretesa avversa era eccessiva, anche in considerazione dell'antieconomicità delle riparazioni, giacché l'autovettura della ZH al momento del sinistro aveva un valore commerciale ridottissimo, in considerazione del degrado per vetustà della predetta autovettura (questa, secondo la C.T.U., risulta immatricolata nel 1994, laddove il sinistro si è verificato nel 2013). Poiché il risarcimento del danno deve riparare unicamente l'effettiva diminuzione patrimoniale subìta e non può costituire fonte di lucro per il danneggiato, è noto che nel caso in cui, come nella specie, sussiste un forte divario fra il costo necessario per le riparazione ed il valore per differenza tra quello commerciale e quello relitto (il solo, semmai spettante alla , il danneggiato Pt_1 non potrà pretendere di conseguire l'importo necessario a riparare il bene, ma solo, come visto, la predetta differenza tra il valore antesinistro e il valore relitto (cfr. Cass. n.
9367/2014): irrilevante, sul punto, è che il C.T.U. non abbia indicato il valore commerciale pagina 7 di 9 del mezzo, anche poiché la circostanza evidenziata dal Giudice di prime cure [ossia che “il veicolo…era stato immatricolato il 1993 (rectius: 1994) e non è più rintracciabile nei listino prezzi dei veicoli usati”], costituisce ulteriore riprova del ridottissimo valore del mezzo in questione e della correttezza della decisione.
Inoltre, la somma offerta in fase stragiudiziale dall'appellata supererebbe di gran lunga il valore commerciale ante sinistro del mezzo di proprietà della (stimato dal C.T.P. di Pt_1 in appena € 80,00 ed in ordine a cui la nulla ha eccepito) e di tanto il CP_1 Pt_1
Giudice di prime cure ha dato atto in sentenza ritenendo per l'appunto detta “somma… adeguatamente satisfattiva del danno riportato dal veicolo di proprietà della sig.ra
[...]
”. Parte_1
Parimenti, nulla è dovuto per il presunto danno da fermo tecnico in quanto la non ha Pt_1
fornito alcuna prova del pregiudizio economico subito a causa della mancata utilizzazione del veicolo nel periodo strettamente necessario al suo ripristino (cfr., ex multis, Cass. n.
27389/2022).
Pertanto, il Giudice di prime cure risulta aver fatto buon governo delle regole processuali e del materiale probatorio in atti, ragion per cui gli appelli riuniti debbono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese processuali, in mancanza di appello incidentale da parte di CP_1
in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di I grado, occorre pronunciarsi
[...]
limitatamente alle spese del presente grado di giudizio: tali spese seguono la soccombenza solidale delle appellanti ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 3, in ragione del valore della controversia, dato dal valore sommato degli appelli riuniti, pari a complessivi euro 6.071,08; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1 e con conseguente esclusione degli aumenti ex art. 4 c. 2, in considerazione della ridotta attività difensiva, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della circostanza che i gravami riuniti non hanno comportato l'esame di distinte questioni di fatto e di diritto), laddove la nota spese di parte appellata risulta sproporzionata all'attività svolta.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto degli appelli riuniti, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale le appellanti sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
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P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata da e Parte_1
; Parte_2
- rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da;
CP_1
- rigetta gli appelli riuniti;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere in Parte_1 Parte_2
favore di le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in CP_1
euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale le appellanti sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15.1.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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