Art. 50.
Nei casi di cui al precedente articolo 49, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state gia' corrisposte l'indennita' o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non puo' essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva dal rapporto d'impiego, non sia `fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione gia' conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennita' o la pensione le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita', in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata e degli eventuali accessori.
Nei casi di cui al precedente articolo 49, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di previdenza ivi indicati siano state gia' corrisposte l'indennita' o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non puo' essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva dal rapporto d'impiego, non sia `fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o alla Prefettura dichiarazione di rinunziare al godimento della pensione gia' conferita e di voler rimborsare all'Istituto che ha conferito l'indennita' o la pensione le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita', in vigore per l'Istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata e degli eventuali accessori.