Versione
13 settembre 1955
13 settembre 1955
Art. 9.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 40, lettera a), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1955-56, in lire 18.000.000.000.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 40, lettera a), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1955-56, in lire 18.000.000.000.