Art. 9.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 40, lettera a), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1955-56, in lire 18.000.000.000.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 40, lettera a), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1955-56, in lire 18.000.000.000.