Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 11/04/2025 ore davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2758 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Fabrizio Di Mauro in sostituzione degli avv.ti DI
GIACOMO che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in atti, verbali di causa e note autorizzate
Per l' è presente l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la CP_1
causa riportandosi alle difese spiegate nei propri atti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2758/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Di Giacomo giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente contro persona del legale rappresentante p-tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
- resistente
Con ricorso depositato il 15.09.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante chiedeva
“Accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione effettuata dall' in p.l.r.t. pari CP_1 ad € 3.137,40 con comunicazione del 22 giugno 2023 o della diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare parte resistente alla conseguenziale restituzione;
esponeva di essere invalida civile con prestazione assistenziale dal 30.09.2021 e riconosciuta cieca assoluta con prestazione assistenziale dal 10.11.2022, che successivamente chiedeva la liquidazione della pensione di Cecità assoluta in quanto rientrante nei limiti di reddito previsto e pertanto la domanda veniva regolarmente accolta con liquidazione della somma ed un credito di €. 6.149,09, tuttavia veniva trattenuta una somma pari a €. 3.137,40 ; che non era stato mai comunicato alcun debito, pertanto non si comprendeva la natura del debito né tantomeno la compensazione operata di cui deduceva l'illegittimità; di aver presentato, avverso tale provvedimento, il ricorso al Comitato provinciale;
eccepiva illegittima compensazione credito-debito., la carenza di motivazione ed il legittimo affidamento e, pertanto, insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese CP_1
avversarie assumeva la legittimità dell'operato dell'Istituto, precisava che “ , Parte_1
nata il [...], è attualmente titolare di tre prestazioni 1) una SO con decorrenza 12/2011;
2) una pensione di cieco assoluto e relativa indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
(fascia 10) con decorrenza 12/2022 (in precedenza, con riferimento a questa pensione,
l'utente era titolare di una pensione quale cieca parziale e della relativa indennità speciale per ciechi parziali con decorrenza 05/1996); 3) una pensione di inabilità quale invalida totale al 100% e di indennità di accompagnamento (fascia 33) con decorrenza 01/2010 (in precedenza in merito a questa prestazione, quale invalida parziale, era titolare di un assegno mensile di assistenza con decorrenza 03/2002); che la prestazione riconducibile alla fascia 33
(pensione di inabilità e indennità di accompagnamento), si è trasformata, limitatamente alla pensione di inabilità, in assegno sociale sostitutivo, al raggiungimento del 67 anno di età (65 anni prima del 2019, ciò che è avvenuto in merito alla odierna ricorrente, in data 24/05/2010).
L'indennità di accompagnamento, relativa alla fascia 33, risulta invece revocata (fascia 90) per il venir meno del requisito medico legale, a seguito di visita di revisione ordinaria avvenuta in data 10/06/2021. In quella data, infatti, la commissione medico legale ha ritenuto, in merito all'odierna ricorrente, “di non confermare i benefici economici relativi all' indennità di accompagnamento di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario”, insisteva per il rigetto del ricorso. Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive all'udienza odierna all'esito della discussione e precisate le conclusioni come da verbale che si allega, viene decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della Decisione
In punto di diritto il decidente osserva:
In materia di prestazioni assistenziali si sono succedute nel tempo diverse disposizioni normative: la L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n.
537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che
CP_ l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che non si proceda alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili,
a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. civ., Sez. lav., 23/08/2003, n. 12406).
La S.C. con recente pronuncia ha ritenuto che “…si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso ai venire meno dei requisiti economici
(in tal senso Cass. 28771 del 2018)” (cfr. Cassazione n. 13916 del 20 maggio 2021); ed ancora
“in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile... "(Cfr. Cass. Ord. n. 24133/21).
A norma dell'art. 37 co. 8 L.488/98 “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 448 del 2000, ha affermato la legittimità della disciplina che consente nel caso di indebito assistenziale la ripetizione di somme versate solo dalla data della visita di verifica.
Il Supremo Collegio “ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Il Supremo Collegio ha, altresì, ritenuto che “gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari non integrano esercizio di poteri amministrativi, ma meri accertamenti e atti di gestione del rapporto obbligatorio. Inoltre, laddove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto prevederlo espressamente, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. […] Pertanto, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, i provvedimenti di sospensione e di revoca non rilevano ai fini della perdita del diritto alla prestazione assistenziale e della relativa decorrenza, perdita invece connessa alla visita di verifica”
La Suprema Corte ha, anche, osservato (Cass. ord. n. 34013/2019) che “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”
(conformi, Cass. n. 26162/2016, Cass. n. 26096/2010)
Ciò posto, deve osservarsi che nella fattispecie che ci occupa non è documentato la regolare notifica del verbale con cui l' assume non essere stato confermato il requisito sanitario. CP_1
La S.C. con recente pronuncia ha chiarito che “ l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione abilita alla restituzione solo a far tempo del provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente…”( cfr. Ord. Cass. n. 24180/2022). Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione, attesa l'omessa notifica del verbale sanitario del 10.6.2021 deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito ed illegittimità della compensazione operata dall' . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 ex art. 4 co. 1 bis (per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati) con aumento del 10%, in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate e delle difese svolte dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Di
Giacomo Stefano.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
-Accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità dell'indebito e l'illegittimità della compensazione
CP_ operata dall'
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in €. CP_1
1.443,20 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Di Giacomo
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna