Articolo 29 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 28Articolo 30
Versione
20 agosto 1978
Art. 29. (Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni)

Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.
La predetta quota e' messa a disposizione dei comuni e puo' essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attivita' economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonche' per la redazione dei piani di recupero.
Entrata in vigore il 20 agosto 1978
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