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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5958/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa ST GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello iscritta al n. 5958/2024 R.G.C., nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2051/23 del 4 dicembre 2023
promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Modugno (BA) Via Pordenone n.12, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano
IN IA (C.F. , Fax 080/5569791, P.e.c. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari, corso Email_1
A. De Gasperi n. 417/a
- APPELLANTE -
pagina 1 di 8 contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo n. 97, legalmente domicilia, che indica per il ricevimento degli atti PEC
Email_2
- APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE -
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
a) nel merito, accogliere il presente appello, riformare la sentenza n.2051/2023 del
Giudice di Pace di Bari nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, dichiarare iniqua la compensazione delle competenze professionali di lite, operata dal Giudice di Pace di Bari, condannando la parte appellata alla refusione dei compensi del giudizio di primo grado, da distrarsi al procuratore anticipatario;
b) condannare, in ogni caso, la parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte appellata:
si insiste nell'accoglimento dell'appello incidentale e nella riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la mancata costituzione della senza prendere in esame le difese svolte e la Controparte_2
documentazione prodotta dalla suddetta Amministrazione e, per l'effetto, nella parte in cui ha accolto l'opposizione annullando l'ordinanza-ingiunzione Prot. n. 107416 emessa dal Prefetto di Bari in data 29 novembre 2022 e il verbale di contestazione n. 540316834 emesso dai Carabinieri di Modugno il 6 novembre 2022, oltre sul capo relativo alla pagina 2 di 8 condanna della al pagamento in favore dell'avv. IA, degli esborsi CP_1
relativi al processo liquidati in €. 43,00; rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto, considerato che il Giudice di Pace, ritenuta la parziale infondatezza del ricorso su tutti i motivi di opposizione relativi all'ordinanza- ingiunzione ex art. 92 c.p.c., ha disposto con motivazione logica la compensazione delle competenze professionali relative al giudizio;
con condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice di pace di Bari ex artt. 6 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, e 205 del codice della strada l'odierno appellante impugnava l'ordinanza della prot. n. 107416 del 29 novembre 2022, recante l'ingiunzione al Controparte_1
pagamento della somma di € 345,41, di cui € 332,50 per sanzione amministrativa applicata per la violazione dell'art. 146, comma 3, del medesimo codice della strada
(attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa). Il provvedimento impugnato era emesso sulla base del verbale di accertamento della violazione dei carabinieri di Modugno n. 540316834 del 6 novembre 2022, con il quale era stato contestato al ricorrente in opposizione, alla guida dell'autoveicolo Fiat 500 X targata
FC313AR, intestato ad altri, l'attraversamento dell'incrocio tra la strada provinciale n.
54 con via Palese mentre il semaforo indicava luce rossa.
Con la propria impugnazione il ricorrente formulava plurimi profili di illegittimità del provvedimento sanzionatorio e del presupposto verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada. Sotto il primo profilo deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancanza di sottoscrizione e per sottoscrizione di un soggetto non abilitato;
per la notifica di una copia non conforme all'originale; per mancata audizione pagina 3 di 8 del ricorrente;
per essere state addebitate somme non dovute;
e per carenza di motivazione. Sotto il secondo profilo veniva dedotta la nullità del verbale perché asseritamente inficiato da un errore percettivo degli agenti verbalizzanti e per incerta indicazione del luogo della presunta infrazione, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'amministrazione sulla commissione di un'infrazione al codice della strada.
Questo secondo ordine di censure era accolto dall'adito Giudice di pace con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
Più nello specifico, la pronuncia di primo grado statuiva che i motivi dedotti sul punto dal ricorrente non erano stati “contrastati” dalla , non costituitasi in giudizio, CP_1
mediante la produzione del verbale di accertamento.
In punto spese di lite, la sentenza ne disponeva la compensazione sul rilievo “della parziale infondatezza del ricorso (dei motivi relativi all'ordinanza ingiunzione)”, fatti salvi gli esborsi sostenuti (€ 43,00), i quali in applicazione del criterio della soccombenza erano posti a carico della con distrazione in favore del Controparte_1
procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Contro la pronuncia di primo grado il ricorrente ha proposto appello, con il quale censura la compensazione delle spese di causa per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ed in particolare per avere derogato al criterio della soccombenza sancito dalla prima delle citate disposizioni in assenza dei tassativi casi per farvi luogo, ai sensi della seconda delle citate disposizioni.
La si è costituita in giudizio e ha proposto appello incidentale, con il Controparte_1
quale censura la sentenza di primo grado, sotto un primo profilo, per non avere rilevato la sua rituale costituzione in quel giudizio, con “comparsa di risposta del 16.05.2023, a firma del Vice Prefetto aggiunto”, e i relativi allegati, “trasmessi mediante pec all'Ufficio del Giudice di Pace di Bari in data 17.05.2023 (alle ore 13.48,) con unico file informatico S.A.N.A., per l'udienza del 30.05.2023, intestato all'Ufficio
( ”, in conformità alla legge. Con un secondo ordine di censure, Email_3
pagina 4 di 8 afferenti al merito della controversia, deduce il difetto di motivazione della sentenza, per mancato esame delle difese dell'amministrazione.
A questo riguardo sottolinea che il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, emesso nell'immediatezza di questa, reca tutte le indicazioni utili alla relativa ricostruzione di quanto rilevato, ed è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. relativamente ai fatti ivi attestati dai verbalizzanti “indipendentemente dalla modalità statica o dinamica della loro percezione”. Viene aggiunto al riguardo che la censura di parte ricorrente sulla mancata contestazione immediata della violazione, oltre a non considerare quanto attestato nel verbale, è in ogni caso spiegabile sulla base della
“normale e doverosa prassi operativa”, ed in particolare in ragione della necessità di
“fermare il conducente incorso in una violazione, comunque, in condizioni di sicurezza”.
Il caso di specie rientrerebbe in questa ipotesi, dal momento che la contestazione immediata avrebbe richiesto di arrestare la marcia del ricorrente nel momento in cui
“attraversava l'incrocio regolato da lanterna semaforica proiettante luce rossa”.
Così sintetizzati i contrapposti motivi di impugnazione nei confronti della sentenza di primo grado, assumono carattere prioritario sul piano logico-giuridico quelli dedotti con l'appello incidentale, i quali sono fondati.
Palese è infatti la carenza di motivazione della pronuncia, consistita nel non avere preso in considerazione le difese della , benché questa si fosse ritualmente costituita CP_1
in giudizio con l'invio a mezzo p.e.c. della propria comparsa di risposta al ricorso avversario e della relativa documentazione.
Nell'ambito della documentazione allegata alle difese svolte in primo grado dall'amministrazione vi è il verbale di accertamento della violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada, nel quale gli agenti accertatori danno atto che il giorno
6 novembre 2022, alle ore 15.30, il ricorrente in opposizione, alla guida del sopra menzionato autoveicolo, “proseguiva la marcia, nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo operante tra via sp 54 e via Palese”.
pagina 5 di 8 La descrizione del fatto contenuta nel verbale di accertamento è sufficiente a comprovare la responsabilità del ricorrente per l'infrazione prevista dalla ora citata disposizione del codice della strada, che sanziona il conducente del veicolo “che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo”.
La contestazione risulta inoltre essere stata elevata nell'immediatezza, ed in particolare non appena questo è stato raggiunto dagli operanti, in via Bitonto, come dagli stessi verbalizzato. Il fatto che la distanza dall'incrocio sia di circa un chilometro, come dedotto nel ricorso di primo grado, non esclude il requisito dell'immediatezza ex art. 200 del codice della strada, poiché occorre avere riguardo al tempo necessario per imporre al conducente del veicolo autore della violazione l'ordine di arrestare la marcia in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. A conferma di ciò va evidenziato che nel verbale figura sia la dichiarazione del trasgressore sul fatto (ovvero che al suo passaggio la luce del semaforo era arancione), in questo modo posto nelle condizioni di contraddire nell'immediatezza alla contestazione elevata nei suoi confronti, che la menzione dei verbalizzanti del suo rifiuto di sottoscrivere l'atto.
Con riguardo all'ora esposta difesa svolta nell'immediatezza del fatto, secondo cui nessuna violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada sarebbe stata commessa, perché al momento dell'attraversamento dell'incrocio la luce del semaforo era arancione, va dato atto che per un verso essa non è stata riproposta con l'appello principale, per cui non è esaminabile. Per altro verso, ed in ogni caso, l'assunto difensivo è smentito da quanto attestato nel verbale di accertamento dai carabinieri di
Modugno, assistito da fede privilegiata quando verta su dati di fatto oggetto di diretta percezione e privi di margini di apprezzamento (Cass., SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17355).
In accoglimento dell'appello incidentale la sentenza di primo grado va dunque riformata, con il rigetto del ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione.
Deve conseguentemente essere respinto l'appello principale con il quale si lamenta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, che in applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ. vanno invece poste a carico del pagina 6 di 8 ricorrente, così come quelle del presente grado d'appello. Per la relativa liquidazione, sulla base di valori prossimi ai minimi in base al vigente tariffario professionale (decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni), si rinvia al dispositivo.
Infine, va dato atto dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale dell'obbligo di pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- accoglie l'appello incidentale;
- respinge l'appello principale;
- per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 107416 del 29 novembre 2022 della CP_1
[...]
- condanna il ricorrente in opposizione a rifondere alla le spese del doppio CP_1
grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 600,00 (€ 200,00 per il primo grado ed € 400,00 per l'appello), oltre agli accessori di legge se e in quanto dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, in virtù del quale l'appellante principale è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio d'appello.
Così deciso in Bari, il 18 dicembre 2025
Il giudice
ST GL
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa ST GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello iscritta al n. 5958/2024 R.G.C., nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2051/23 del 4 dicembre 2023
promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Modugno (BA) Via Pordenone n.12, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano
IN IA (C.F. , Fax 080/5569791, P.e.c. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari, corso Email_1
A. De Gasperi n. 417/a
- APPELLANTE -
pagina 1 di 8 contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo n. 97, legalmente domicilia, che indica per il ricevimento degli atti PEC
Email_2
- APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE -
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
a) nel merito, accogliere il presente appello, riformare la sentenza n.2051/2023 del
Giudice di Pace di Bari nel capo relativo alla compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, dichiarare iniqua la compensazione delle competenze professionali di lite, operata dal Giudice di Pace di Bari, condannando la parte appellata alla refusione dei compensi del giudizio di primo grado, da distrarsi al procuratore anticipatario;
b) condannare, in ogni caso, la parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per parte appellata:
si insiste nell'accoglimento dell'appello incidentale e nella riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la mancata costituzione della senza prendere in esame le difese svolte e la Controparte_2
documentazione prodotta dalla suddetta Amministrazione e, per l'effetto, nella parte in cui ha accolto l'opposizione annullando l'ordinanza-ingiunzione Prot. n. 107416 emessa dal Prefetto di Bari in data 29 novembre 2022 e il verbale di contestazione n. 540316834 emesso dai Carabinieri di Modugno il 6 novembre 2022, oltre sul capo relativo alla pagina 2 di 8 condanna della al pagamento in favore dell'avv. IA, degli esborsi CP_1
relativi al processo liquidati in €. 43,00; rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto, considerato che il Giudice di Pace, ritenuta la parziale infondatezza del ricorso su tutti i motivi di opposizione relativi all'ordinanza- ingiunzione ex art. 92 c.p.c., ha disposto con motivazione logica la compensazione delle competenze professionali relative al giudizio;
con condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice di pace di Bari ex artt. 6 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, e 205 del codice della strada l'odierno appellante impugnava l'ordinanza della prot. n. 107416 del 29 novembre 2022, recante l'ingiunzione al Controparte_1
pagamento della somma di € 345,41, di cui € 332,50 per sanzione amministrativa applicata per la violazione dell'art. 146, comma 3, del medesimo codice della strada
(attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa). Il provvedimento impugnato era emesso sulla base del verbale di accertamento della violazione dei carabinieri di Modugno n. 540316834 del 6 novembre 2022, con il quale era stato contestato al ricorrente in opposizione, alla guida dell'autoveicolo Fiat 500 X targata
FC313AR, intestato ad altri, l'attraversamento dell'incrocio tra la strada provinciale n.
54 con via Palese mentre il semaforo indicava luce rossa.
Con la propria impugnazione il ricorrente formulava plurimi profili di illegittimità del provvedimento sanzionatorio e del presupposto verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada. Sotto il primo profilo deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancanza di sottoscrizione e per sottoscrizione di un soggetto non abilitato;
per la notifica di una copia non conforme all'originale; per mancata audizione pagina 3 di 8 del ricorrente;
per essere state addebitate somme non dovute;
e per carenza di motivazione. Sotto il secondo profilo veniva dedotta la nullità del verbale perché asseritamente inficiato da un errore percettivo degli agenti verbalizzanti e per incerta indicazione del luogo della presunta infrazione, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'amministrazione sulla commissione di un'infrazione al codice della strada.
Questo secondo ordine di censure era accolto dall'adito Giudice di pace con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
Più nello specifico, la pronuncia di primo grado statuiva che i motivi dedotti sul punto dal ricorrente non erano stati “contrastati” dalla , non costituitasi in giudizio, CP_1
mediante la produzione del verbale di accertamento.
In punto spese di lite, la sentenza ne disponeva la compensazione sul rilievo “della parziale infondatezza del ricorso (dei motivi relativi all'ordinanza ingiunzione)”, fatti salvi gli esborsi sostenuti (€ 43,00), i quali in applicazione del criterio della soccombenza erano posti a carico della con distrazione in favore del Controparte_1
procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Contro la pronuncia di primo grado il ricorrente ha proposto appello, con il quale censura la compensazione delle spese di causa per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ed in particolare per avere derogato al criterio della soccombenza sancito dalla prima delle citate disposizioni in assenza dei tassativi casi per farvi luogo, ai sensi della seconda delle citate disposizioni.
La si è costituita in giudizio e ha proposto appello incidentale, con il Controparte_1
quale censura la sentenza di primo grado, sotto un primo profilo, per non avere rilevato la sua rituale costituzione in quel giudizio, con “comparsa di risposta del 16.05.2023, a firma del Vice Prefetto aggiunto”, e i relativi allegati, “trasmessi mediante pec all'Ufficio del Giudice di Pace di Bari in data 17.05.2023 (alle ore 13.48,) con unico file informatico S.A.N.A., per l'udienza del 30.05.2023, intestato all'Ufficio
( ”, in conformità alla legge. Con un secondo ordine di censure, Email_3
pagina 4 di 8 afferenti al merito della controversia, deduce il difetto di motivazione della sentenza, per mancato esame delle difese dell'amministrazione.
A questo riguardo sottolinea che il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, emesso nell'immediatezza di questa, reca tutte le indicazioni utili alla relativa ricostruzione di quanto rilevato, ed è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. relativamente ai fatti ivi attestati dai verbalizzanti “indipendentemente dalla modalità statica o dinamica della loro percezione”. Viene aggiunto al riguardo che la censura di parte ricorrente sulla mancata contestazione immediata della violazione, oltre a non considerare quanto attestato nel verbale, è in ogni caso spiegabile sulla base della
“normale e doverosa prassi operativa”, ed in particolare in ragione della necessità di
“fermare il conducente incorso in una violazione, comunque, in condizioni di sicurezza”.
Il caso di specie rientrerebbe in questa ipotesi, dal momento che la contestazione immediata avrebbe richiesto di arrestare la marcia del ricorrente nel momento in cui
“attraversava l'incrocio regolato da lanterna semaforica proiettante luce rossa”.
Così sintetizzati i contrapposti motivi di impugnazione nei confronti della sentenza di primo grado, assumono carattere prioritario sul piano logico-giuridico quelli dedotti con l'appello incidentale, i quali sono fondati.
Palese è infatti la carenza di motivazione della pronuncia, consistita nel non avere preso in considerazione le difese della , benché questa si fosse ritualmente costituita CP_1
in giudizio con l'invio a mezzo p.e.c. della propria comparsa di risposta al ricorso avversario e della relativa documentazione.
Nell'ambito della documentazione allegata alle difese svolte in primo grado dall'amministrazione vi è il verbale di accertamento della violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada, nel quale gli agenti accertatori danno atto che il giorno
6 novembre 2022, alle ore 15.30, il ricorrente in opposizione, alla guida del sopra menzionato autoveicolo, “proseguiva la marcia, nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo operante tra via sp 54 e via Palese”.
pagina 5 di 8 La descrizione del fatto contenuta nel verbale di accertamento è sufficiente a comprovare la responsabilità del ricorrente per l'infrazione prevista dalla ora citata disposizione del codice della strada, che sanziona il conducente del veicolo “che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo”.
La contestazione risulta inoltre essere stata elevata nell'immediatezza, ed in particolare non appena questo è stato raggiunto dagli operanti, in via Bitonto, come dagli stessi verbalizzato. Il fatto che la distanza dall'incrocio sia di circa un chilometro, come dedotto nel ricorso di primo grado, non esclude il requisito dell'immediatezza ex art. 200 del codice della strada, poiché occorre avere riguardo al tempo necessario per imporre al conducente del veicolo autore della violazione l'ordine di arrestare la marcia in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. A conferma di ciò va evidenziato che nel verbale figura sia la dichiarazione del trasgressore sul fatto (ovvero che al suo passaggio la luce del semaforo era arancione), in questo modo posto nelle condizioni di contraddire nell'immediatezza alla contestazione elevata nei suoi confronti, che la menzione dei verbalizzanti del suo rifiuto di sottoscrivere l'atto.
Con riguardo all'ora esposta difesa svolta nell'immediatezza del fatto, secondo cui nessuna violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada sarebbe stata commessa, perché al momento dell'attraversamento dell'incrocio la luce del semaforo era arancione, va dato atto che per un verso essa non è stata riproposta con l'appello principale, per cui non è esaminabile. Per altro verso, ed in ogni caso, l'assunto difensivo è smentito da quanto attestato nel verbale di accertamento dai carabinieri di
Modugno, assistito da fede privilegiata quando verta su dati di fatto oggetto di diretta percezione e privi di margini di apprezzamento (Cass., SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17355).
In accoglimento dell'appello incidentale la sentenza di primo grado va dunque riformata, con il rigetto del ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione.
Deve conseguentemente essere respinto l'appello principale con il quale si lamenta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, che in applicazione del criterio della soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ. vanno invece poste a carico del pagina 6 di 8 ricorrente, così come quelle del presente grado d'appello. Per la relativa liquidazione, sulla base di valori prossimi ai minimi in base al vigente tariffario professionale (decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni), si rinvia al dispositivo.
Infine, va dato atto dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante principale dell'obbligo di pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
- accoglie l'appello incidentale;
- respinge l'appello principale;
- per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 107416 del 29 novembre 2022 della CP_1
[...]
- condanna il ricorrente in opposizione a rifondere alla le spese del doppio CP_1
grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 600,00 (€ 200,00 per il primo grado ed € 400,00 per l'appello), oltre agli accessori di legge se e in quanto dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, in virtù del quale l'appellante principale è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio d'appello.
Così deciso in Bari, il 18 dicembre 2025
Il giudice
ST GL
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