Sentenza 13 aprile 2021
Accoglimento
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00741/2025REG.PROV.COLL.
N. 06000/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6000 del 2021, proposto da Europea di Costruzioni S.a.s. di DA IE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Roma, piazza D’Ara Coeli 1;
contro
Comune di Paderno Dugnano, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Modolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 619/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Federica Fischetti e Monica Modolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Europea di Costruzioni S.a.s. di DA IE & C. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale 58/2020 del Comune di Paderno Dugnano del 9 luglio 2020, recante il diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 23/2020, il contestuale ordine di demolizione delle opere eseguite in totale difformità dai titoli abilitativi, rappresentate come variante finale nella d.i.a. n. 122/08, e l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi autorizzato con l’ultimo titolo valido.
2. La società appellante ha realizzato un immobile nel Comune di Paderno Dugnano, composto da 4 unità abitative al piano terra e al primo piano, oltre 4 spazi sottotetto; a seguito di un sopralluogo è stato riscontrato l’illegittimo recupero abitativo dei sottotetti cui è seguita la presentazione di una domanda di sanatoria.
Il Comune ha effettuato delle verifiche presso le unità abitative, rilevando che alcuni dei sottotetti erano già stati trasformati ad uso abitativo, sebbene mancassero i relativi presupposti, tra i quali l’altezza media ponderale di 2,40 metri negando la sanatoria.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché la domanda di sanatoria era fondata su requisiti non sussistenti e comunque perché priva del requisito della doppia conformità.
E’ stata accerta l’esistenza di contratti di locazione dei sottotetti antecedenti al decorso del quinquennio dalla data di conseguimento dell’agibilità.
L’abusivo mutamento di destinazione d’uso dei locali dei sottotetti da locali deposito o magazzini, senza permanenza di persone, a vani abitabili ha certamente modificato i parametri edilizi della costruzione, comportando un non indifferente aggravio del carico urbanistico, e quindi avrebbe dovuto essere assistito da idoneo titolo abilitativo.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo motivo contesta che la ritenuta assenza del requisito dell’altezza media ponderale perché, invece, era garantita sia l’altezza media di mt. 2,40 sia l’altezza minima di mt. 1,50 perché l’eventualità di punti con altezza inferiore non rilevano ai fini dell’altezza media ponderale. La società nella pratica di sanatoria presentata in Comune non ha fatto altro che indicare l’altezza minima delle unità immobiliari da considerare ai fini del calcolo della altezza media ponderale, dunque delimitando nella sostanza l’area dei sottotetti da riconoscersi come abitabile.
Quanto alla posa degli arredi fissi, non corrisponde al vero che gli stessi avrebbero dovuto essere installati prima della sanatoria, così da ridurre l’altezza minima nella misura indicata nella pratica dalla Società. A prescindere dalla posa di detti arredi fissi, l’area su cui gli stessi avrebbero dovuto essere inseriti non era stata ricompresa in quella da riconoscersi come abitabile. Pertanto non assumeva alcuna rilevanza la circostanza che tali arredi fossero presenti o meno al momento dell'inoltro della pratica edilizia.
Viene, altresì, contestata anche la non riconducibilità della richiesta della società alla ristrutturazione edilizia come affermato dal primo giudice dal momento che ciò è espressamente previsto dall’art. 64, comma 2, l.r. 12/2005 e quindi la società avrebbe potuto presentare al Comune una pratica ordinaria per il recupero dei sottotetti.
Se fossero state rispettate le garanzie procedimentali tali considerazioni potevano essere prospettate al Comune con un esito diverso della pratica edilizia.
4.2. Il secondo motivo censura la sentenza perché affetta da ultrapetizione in quanto la reiezione del ricorso è stata motivata anche con la circostanza che i sottotetti sarebbero stati resi abitabili prima del termine quinquennale dall'agibilità dell'immobile argomento che non era stato sollevato nel provvedimento impugnato.
4.3. Il terzo motivo lamenta che il primo giudice abbia ritenuto corretto nel provvedimento la contestazione del mancato posizionamento degli arredi fissi come violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 anziché al massimo dell’art. 33 del medesimo decreto. Ciò avrebbe garantito alla società di evitare la sanzione dell'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale.
5. Il Comune di Paderno Dugnano si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello, ma eccependo preliminarmente la sopravvenuta carenza di interesse. La società ha, nel frattempo, inteso ottemperare all’ordine comunale di ripristino impartito con l’ordinanza n. 58/2020 non eseguendolo compiutamente cosicché il Comune ha adottato un provvedimento di mancato ripristino che è stato impugnato con un ricorso pendente al T.a.r. per la Lombardia, iscritto al n. 925/2023.
6. L’eccezione preliminare non è fondata.
Dalla documentazione in atti si può evincere che la proposta di definizione consensuale del contenzioso era stata avanzata dalla società appellante nella prospettiva che il piano di ripristino adottato fosse condiviso dal Comune; all’esito della verifica da parte dell’Amministrazione del ripristino effettuato non vi è stato accordo sulle modifiche effettuate tanto che è stato emesso un nuovo provvedimento di ripristino.
Pertanto l’accordo che avrebbe potuto consentire di ritenere superato il contenzioso in essere non si è perfezionato e permane l’interesse a vagliare la legittimità del provvedimento impugnato.
7. Nel merito l’appello è fondato.
7.1. Il rispetto del requisito dell’altezza media ponderale è previsto dall’art. 63, comma 6, l.r. 12/2005 che prevede: “ Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa. ”.
Orbene dalla lettura della norma si ricava in modo inequivocabile che le parti del sottotetto di altezza inferiore a mt. 1,50 non vengono considerate nel computo delle aree che devono garantire un’altezza media ponderale pari a mt. 2,40. Si tratta di quelle parti dei sottotetti nei quali la presenza umana è impossibile e che per questo sono utilizzate per inserirvi arredi utili all’abitabilità dell’abitazione. Pertanto la circostanza che tali arredi non fossero stati ancora inseriti all’interno dei sottotetti è assolutamente irrilevante al fine di compiere le valutazioni che competono al Comune relativamente alla doppia conformità. Dalla lettura degli atti si ricava che, limitandosi a considerare al fine del computo dell’altezza media solo le parti di superficie con altezza non inferiore al mt. 1,50, il requisito previsto dall’art. 63, comma 6, l.r. 12/2005 è raggiunto.
7.2 Anche il secondo motivo è fondato.
Il provvedimento impugnato non indica tra le ragioni del diniego di sanatoria l’aver reso i sottotetti abitabili prima della scadenza del quinquennio dall’ottenimento dell’agibilità dell’immobile. Pertanto, una decisione fondata su tale presupposto sarebbe senz’altro una sorta di integrazione postuma della motivazione ope iudicis . Ma, al di là di questo rilievo di natura processuale, la circostanza che potrebbe legittimare il diniego della sanatoria non è affatto provata. Non si rinviene negli atti nessun elemento, documentale o di altra natura, che dia la prova che l’allestimento dei sottotetti a fini abitativi sia avvenuto prima della scadenza del quinquennio dal 24 giugno 2010 data di rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.
7.3. L’accoglimento dei primi due motivi consente di ritenere superato il terzo motivo che contestava solamente l’esatta individuazione della sanzione da adottare.
8. In considerazione della particolarità della vicenda si possono compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO