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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1818/2023 Registro Generale,
avente ad oggetto: risarcimento danno a seguito di sinistro stradale,
promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Ferrero del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 7 Giugno 2023, allegata agli atti,
- attore -
contro
_1 CodiceFiscale_2
, (c.f.: )
- convenuta contumace -
e contro in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_2
(c.f.: - P. I.v.a.: ), P.IVA_1 P.IVA_2
- convenuta contumace -
1 Conclusioni della parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, reietta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione;
accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra (C.F.: _1
) nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Ortolani n. 20, nella causazione del sinistro per cui è in giudizio, e conseguentemente dichiarare tenuti e condannare la sig.ra (C.F.: ) nata ad _1 CodiceFiscale_2
AL (CN) il 6.6.1996 e residente in [...], e (C.F.: CP_2
– P.IVA: ), con sede in Milano (MI), P.zza Tre Torri n. 3, in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto ed immediato pagamento, in solido tra di loro e a favore dell'attore, della somma di € 28.819,46 (dei quali: € 23.771,68 a titolo di danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'auto dell'attore e spese accessorie, come quantificato dal CTU, perito;
€ 477,00 a titolo di danno patrimoniale per spese Per_1
mediche e peritali sostenute e documentate;
€ 4.570,78 a titolo di danno non patrimoniale,
biologico e morale, calcolato sulla base delle percentuali di invalidità individuate dal CTU
Per_ dott. , o veriore altra ritenuta di giustizia per le causali di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, oltre interessi dalla data del sinistro al saldo. Con il favore delle spese,
competenze ed onorari di causa.
Conclusioni delle parti convenute: nessuna conclusione è stata formulata dalle parti convenute, mai presentatesi nel processo e rimaste contumaci per l'intera durata del giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 7 Giugno 2023 l'attore, IG. chiamava a Parte_1
processo la IG.ra , conduttrice e proprietaria del veicolo targato ER 858 TA _1
e la società in qualità di società assicuratrice che copra la responsabilità CP_2
civile del veicolo condotto dall'attore, invocando il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno a seguito del sinistro occorso alla data del 15 Luglio 2022 nel comune di
EL d'AL (CN), sinistro causato dalla convenuta, la quale nell'eseguire una manovra
2 di sorpasso, oltrepassava la linea di mezzeria della strada andando a collidere con il veicolo targato GF 202 LX, di proprietà e condotto dal IG. Parte_1
Riferiva l'attore di aver subito danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniali per un totale di Euro 37.896,00.
Il IG. anche specificava di aver dato corso alla procedura di negoziazione Parte_1
assistita rimasta, però, senza riscontro sia da parte della IG.ra che da parte della _1
convenuta. CP_3
Chiamati in giudizio, nessuno dei convenuti si costituiva nel processo ed il giudice, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 25 Settembre 2023, ne dichiarava la contumacia.
Richieste ed ammesse le istanze istruttorie formulate dalla parte costituita, si procedeva alla relativa assunzione ed all'esito anche delle Consulenze disposte dall'Ufficio, alla data del 20
Gennaio 2025, la causa veniva presa a decisione, previa assegnazione alla precedente udienza del 29 Luglio 2024, dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Per quanto concerne il merito della vertenza si rileva come le domande formulate dalla parte attrice appaiano condivisibili nella misura come infra ritenuta.
In via preliminare si rileva la corretta convocazione nel giudizio, oltre che della IG.ra _1
, quale responsabile della causazione del danno, anche della Compagnia
[...]
Assicurativa convenuta, stante la espressa previsione dell'art. 149, co. 1, del Codice delle
Assicurazioni (D. Lgs 7 Settembre 2005, n. 209), norma che consente l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni che abbia stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal danneggiato, impresa assicuratrice che nel caso di specie è risultata essere la compagnia convenuta, come attestato dal certificato e dalla polizza di CP_2
assicurazione prodotti in atti (docc. 18 e 19 di parte attrice).
Per quanto concerne il merito della vertenza si ritiene dimostrato il diritto dell'attore a domandare il risarcimento. In particolare il IG. a dimostrato la proprietà Parte_1
del mezzo da lui condotto in occasione del sinistro (doc. doc. 15 di parte attrice [carta di
3 circolazione del veicolo Ford Focus targato GF 202 LX]), la esistenza del sinistro con il veicolo Audi A1 targato ER 858 TA (docc. 1 e 6 di parte attrice [sit e Parte_2
], doc. 10 di parte attrice [verbali di contestazione amministrativa per Parte_3
violazione del C.d.S. del 18 Luglio 2022 a redatta dai CC della Compagnia di AL,
intervenuti in loco] e dichiarazione testimoniale della IG.ra Testimone_1
[udienza del 25 Marzo 2024]) ed ha anche dimostrato che il veicolo coinvolto nel sinistro fosse quello della IG.ra (doc. 16 di parte attrice [visura PRA del 2 _1
Novembre 2023]).
Per quanto concerne la dinamica degli eventi l'attore ha altresì fornito la prova delle proprie ragioni sia attraverso la testimonianza resa dalla IG.ra alla Testimone_1
udienza del 25 Marzo 2024 (che per mero errore di scrittura nel verbale veniva indicata come udienza del 28 Marzo 2024), sia attraverso la documentazione allegata nel giudizio.
La IG.ra , nella citata udienza del 25 Marzo 2024, riferiva di Testimone_1
essere stata presente al momento del fatto e forniva la descrizione di quanto appreso direttamente dalla stessa "... preciso che io, quel giorno, ero alla guida del veicolo che
precedeva quello della ragazza che mi ha superato. Lei non era il veicolo subito dietro di me,
bensì era in una posizione più arretrata. In quel momento eravamo nel Comune di
EL d'AL (CN), sarà stato il 15 o il 16 di Luglio del 2022 ed era verso le 18.20;
ricordo di aver visto un veicolo che mi superava dopo essere andato completamente nell'altra
corsia oltre la linea di mezzeria che in quella zona è continua. Quindi ho visto
sopraggiungere dalla corsia opposta un altro veicolo. Io ho frenato per consentire al veicolo
che arrivava da dietro rispetto a me di reimmettersi nella corsia dove anche mi trovavo io.
Gli altri due veicoli si sono impattati con un frontale mentre io non sono stata toccata. I due
veicoli dopo aver urtato frontalmente si sono respinti ed io sono riuscita a passare in mezzo.
Io ricordo che il veicolo che mi ha sorpassato da dietro era una Audi, di colore chiaro, Serie
A1. Io mi sono immediatamente fermata ed ho avuto modo di appurare chi fossero i
4 conducenti dei due veicoli incidentati. Alla guida del veicolo Audi, che mi aveva sorpassato,
c'era una ragazza che io però non conoscevo, mentre alla guida dell'altro veicolo, di cui ora
non ricordo il modello, c'era il ragazzo qui presente che io non conoscevo e che ho visto solo
in quella occasione e poi oggi pomeriggio;
quello che posso dire io è che nel luogo ove è
avvenuto l'incidente vi è una collinetta dove non è proprio possibile sorpassare perché non vi
è visuale alcuna di chi arrivi dall'altra parte. La macchina che mi ha sorpassato andava
certamente veloce. Ricordo che nell'altro senso di marcia prima del veicolo che è stato
colpito, vi era anche un'altra macchina, che però è riuscita ad evitare l'impatto e che non è
stata coinvolta nel sinistro. Anche tale veicolo si è poi fermato dopo l'incidente. Io non ho
visto l'esatto punto ove sia avvenuto lo scontro tra i veicoli: non so se si sia verificato
completamente nell'altra corsia rispetto alla mia, oppure, in parte, anche nella corsia che
stavo percorrendo io. Al momento dello scontro si è alzata molta polvere, hanno cominciato a
volare in aria i pezzi di carrozzeria ed io non ho guardato esattamente dove fosse stato il
punto di impatto. ...".
Sono presenti in atti le sommarie informazioni rese dalla IG.ra ai Testimone_1
CC della Compagnia di AL intervenuti nella immediatezza del sinistro (doc. 1 di parte attrice), con le quali la stessa già aveva dato conto di quanto appreso in via diretta.
Inoltre risultano allegate agli atti i verbali di contestazione di infrazione stradale redatti dai
CC della Compagnia di AL in data 18 Luglio 2022 alla IG.ra , infrazioni _1
redatte a seguito degli accertamenti eseguiti in conseguenza del sinistro stradale de quo (doc.
10 di parte attrice) ed attestanti la circostanza per cui la IG.ra "... effettuava il _1
sorpasso di un altro veicolo nonostante che la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso. ..." e che "... circolava a velocità non adeguata
... in particolare non regolava la velocità in funzione delle caratteristiche della strada e del traffico. ...".
5 E' altresì presente in atti (doc. 7 di parte attrice, vedasi allegato Allegato 1) anche la dichiarazioone resa, agli Operanti di PG intervenuti in loco, dal IG. Testimone_2
nella quale dichiarava "... Percorrevo il tratto di starada da EL verso AL e il
veicolo blue che stava dietro di me, senza rispettare la distanza di sicurezza. Nell'altro senso
quando ho notato che una macchina era in fase di chiusura del sorpasso, inchiodavo e la
macchina dietro di me ha inchiodato. Preciso che io inchiodavo x non fare il frontale con la
macchina Audi A1. In questo frangente il veicolo che stava dietro di me, Ford Focus Blue,
inchiodava per evitare di tamponarmi e perdeva il controllo finendo nell'altra corsia di
marcia (opposta) collidendo frontalmente con la Audi A1 che stava sorpassando con
direzione di marcia AL - EL ...".
In realtà le fotografie scattate nella immediatezza dei fatti ed allegate agli atti quale doc. 11 di parte attrice, confermano la versione fornita dall'attore secondo cui il punto di impatto tra i veicoli del IG. della IG.ra risulti essere avvenuto nella corsia di Parte_1 _1
marcia percorsa dall'attore, come desumibile da segni lasciati sulla strada dai detriti e dall'olio dei veicoli, dalle tracce di frenata e dalla posizione finale dei mezzi dopo lo scontro, elementi rilevabili nella prima e seconda delle quattro fotografie allegate al citato doc. 11 di parte attrice.
Peraltro agli atti non è presente la prova di alcuna infrazione contestata al IG.
a seguito degli accertamenti svolti dai CC della Compagnia di AL in Parte_1
relazione al sinistro de quo.
Anche la mancata presentazione della IG.ra alla udienza del 25 Marzo 2025 _1
al fine di rendere l'interrogatorio formale come ammesso e previa notificazione del relativo verbale, notificazione eseguita a mani proprie della stessa in data 22 Gennaio 2024, induce a ritenere corrispondenti al vero le indicazioni rese dall'attore nelle proprie capitolazioni ammesse ed individuanti la dinamica del sinistro de quo.
Allo stato, pertanto, si ritiene da accogliere la domanda della parte attrice di accertamento
6 della responsabilità della IG.ra nella causazione del sinistro avvenuto in _1
data 15 Luglio 2022 tra i veicoli Ford Focus, targata GF 202 LX, condotto dal IG.
[...]
ed il veicolo Audi A1, targato ER 858 TA, condotto dalla IG.ra Parte_1 _1
, con conseguente condanna di Quest'ultima, al risarcimento del danno patito dal
[...]
IG. in solido con la società Compagnia Parte_1 CP_2
Assicuratrice del IG. l momento del sinistro. Parte_1
Per quanto concerne il danno patrimoniale, la consulenza redatta dal Perito Assicurativo
nominato dall'Ufficio, IG. , depositata in Cancelleria in data 10 Agosto Persona_3
2024, relazione condivisa dal giudicante, ha attestato un danno di Euro 17.200,00,
corrispondente al valore del mezzo al momento del sinistro, specificandone la antieconomicità
di una eventuale riparazione, alla luce dei danni in concreto occorsi al mezzo del IG.
Parte_1
Viene pertanto riconosciuto tale importo (Euro 17.200,00) a ristoro del danno patrimoniale subito dal IG. quale danno materiale relativo al proprio veicolo, con Parte_1
esclusione invece delle altre voci anche indicate dal CTU, ma non oggetto di quesito e non domandate, inizialmente, dall'attore (oltre che indimostrate nel giudizio).
A tale importo, sempre a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, dovranno essere aggiunti Euro 477,00 per le spese mediche documentate di Euro 50,00 (fattura
Poliambulatorio Koelliker del 11 Agosto 2022) e di Euro 427,00 (ricevuta del 17 Dicembre
2022 del dott. per visita medico legale), così ad ottenere un importo totale Persona_4
di Euro 17.677,00 (17.200,00 + 477,00).
Per quanto riguarda invece il danno non patrimoniale, condivisa la relazione di consulenza,
depositata nella Cancelleria del Tribunale in data 18 Settembre 2024, del Dott. Persona_5
nominato CTU nel processo, viene riconosciuto l'importo di Euro 4.021,74, quale risultante dalla somma degli importi di:
Euro 2.374,27 per invalidità permanente concretizzante un danno biologico del 2,5%;
7 Euro 593,57 per l'incremento del 25% conseguente alla sofferenza in termini di dolore e per il patimento soggettivo;
Euro 50,79 (indennità giornaliera Euro 50,79 ex D.M. 8 Giugno 2022) per giorni 1 di invalidità temporanea totale;
Euro 634,88 per giorni 25 di invalidità temporanea parziale al 50%;
Euro 368,23 per giorni 29 di invalidità temporanea parziale al 25%.
Così a raggiungere un importo finale di Euro 21.698,74 (17.677,00 [danno patrimoniale] +
4.021,74 [danno non patrimoniale]).
Altresì risultano dovuti gli interessi legali dalla data di messa in mora (5 Ottobre 2022 per l'Assicurazione [doc. 6 di parte attrice]) sino al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico solidale di entrambe le parti soccombenti, come da liquidazione riportata in parte dispositiva, in ossequio ai parametri stabiliti dal DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio.
Anche le spese eventualmente sostenute dal IG. per le CTU svolte Parte_1
nel processo dovranno essere a Questi interamente rimborsate, in via solidale, dai convenuti soccombenti.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna, in solido tra loro, la IG.ra e la società in _1 CP_2
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro
21.698,74, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, a favore del IG.
[...]
Parte_1
8 - condanna, in solido tra loro, la IG.ra e la società in _1 CP_2
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in favore del IG.
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio, spese oggi liquidate in Euro Parte_1
6.000,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, a titolo di compensi per le difese ed Euro 610,23 a titolo di esposti;
- condanna, in solido tra loro, la IG.ra e la società in _1 CP_2
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di CTU
eventualmente anticipate dal IG. Parte_1
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti il 17 Maggio 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto
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