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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(BG) il 02/08/1985, con il proc. dom. avv. SAVOIA ELISA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/12/1982, con il proc. dom. avv. CATTANEO LAURA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 16/06/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/04/2010 a Palosco (BG), dalla cui unione è nato il figlio Per_1
(n. a Seriate il 17/05/2012). Le parti, inoltre, si separavano con sentenza del
[...]
1 Tribunale di Bergamo n.25/2025, emessa in data 12/12/2024 e pubblicata il
09/01/2025, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione personale delle parti fissata per il giorno 02/07/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate in ricorso così come parzialmente modificate nella nota depositata il 16/06/2025, nella quale manifestavano, altresì, per iscritto di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle predette condizioni, che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Pt_1
e in Palosco (BG) il 24/04/2010 (iscritto nei
[...] Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2010, atto n. 4, parte I) alle condizioni di seguito riportate:
2 1) la casa familiare sita a Palosco, in Via via Fanti d'Italia, 15, di proprietà esclusiva del signor resterà assegnata al signor e rimarrà in Pt_2 Pt_2 suo uso esclusivo allo stesso, con tutti gli arredi ed i corredi che la compongono;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 paritario presso i genitori, ciò fino all'indipendenza economica del minore. Ogni genitore si occuperà del mantenimento diretto del figlio nel periodo di propria spettanza. Il figlio minore manterrà la residenza presso l'abitazione paterna;
3) il figlio trascorrerà la prima e la terza settimana del mese (dal lunedì Per_1 alla domenica sera) con la madre, mentre trascorrerà la seconda e la quarta settimana del mese (dal lunedì alla domenica sera) con il padre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie si precisa che, per l'anno 2025, ferma l'alternanza, troveranno applicazione le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
4) vacanze e ricorrenze: a) durante il periodo estivo diritto dei genitori di trascorrere con il figlio due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da programmare entro il 31.05 di ogni anno;
b) durante le vacanze natalizie diritto dei genitori di trascorrere una settimana (in alternanza, di anno in anno, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) con il figlio, alternando annualmente il giorno di Natale e Santo Stefano;
c) durante le vacanze di
Pasqua un periodo di 3 giorni ciascuno alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e Pasquetta;
d) ciascun genitore avrà il diritto (compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e scolastiche del figlio) di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno così come quello della festa della mamma o del papà; e) in occasione del compleanno del figlio i genitori si impegnano, per quanto possibile, a passare la giornata unitamente. Qualora ciò non fosse possibile il minore trascorrerà metà giornata con ciascun genitore, salvo migliori e diversi accordi;
5) In considerazione del fatto che resterà presso ciascun genitore il Per_1 medesimo tempo, il mantenimento dello stesso sarà “diretto”, mentre le spese di natura straordinaria nell'interesse del piccolo saranno in capo a ciascun genitore nella misura del 50%, secondo le linee guida del Tribunale di Bergamo, comprendono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)
3 cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature c) viaggi e vacanze studio;
d) centro ricreativo e gruppo estivo. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta;
6) dichiarare i coniugi tenuti a comunicarsi, in futuro, gli indirizzi di rispettiva residenza e le loro eventuali variazioni;
7) i coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto in favore del figlio;
8) L'assegno unico verrà percepito al 50% tra i genitori, così come le detrazioni fiscali;
9) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, si impegnano a non richiedere l'un l'altro alcun assegno di mantenimento;
10) I coniugi, infine, dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a
4 pretendere e di avere, con la sottoscrizione delle sopra elencate condizioni, definitivamente risolto ogni questione di carattere patrimoniale inerente al rapporto di coniugio;
11) spese di lite integralmente compensate.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palosco (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(BG) il 02/08/1985, con il proc. dom. avv. SAVOIA ELISA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/12/1982, con il proc. dom. avv. CATTANEO LAURA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 16/06/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/04/2010 a Palosco (BG), dalla cui unione è nato il figlio Per_1
(n. a Seriate il 17/05/2012). Le parti, inoltre, si separavano con sentenza del
[...]
1 Tribunale di Bergamo n.25/2025, emessa in data 12/12/2024 e pubblicata il
09/01/2025, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione personale delle parti fissata per il giorno 02/07/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni tra loro concordate in ricorso così come parzialmente modificate nella nota depositata il 16/06/2025, nella quale manifestavano, altresì, per iscritto di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle predette condizioni, che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Pt_1
e in Palosco (BG) il 24/04/2010 (iscritto nei
[...] Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2010, atto n. 4, parte I) alle condizioni di seguito riportate:
2 1) la casa familiare sita a Palosco, in Via via Fanti d'Italia, 15, di proprietà esclusiva del signor resterà assegnata al signor e rimarrà in Pt_2 Pt_2 suo uso esclusivo allo stesso, con tutti gli arredi ed i corredi che la compongono;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 paritario presso i genitori, ciò fino all'indipendenza economica del minore. Ogni genitore si occuperà del mantenimento diretto del figlio nel periodo di propria spettanza. Il figlio minore manterrà la residenza presso l'abitazione paterna;
3) il figlio trascorrerà la prima e la terza settimana del mese (dal lunedì Per_1 alla domenica sera) con la madre, mentre trascorrerà la seconda e la quarta settimana del mese (dal lunedì alla domenica sera) con il padre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie si precisa che, per l'anno 2025, ferma l'alternanza, troveranno applicazione le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
4) vacanze e ricorrenze: a) durante il periodo estivo diritto dei genitori di trascorrere con il figlio due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da programmare entro il 31.05 di ogni anno;
b) durante le vacanze natalizie diritto dei genitori di trascorrere una settimana (in alternanza, di anno in anno, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) con il figlio, alternando annualmente il giorno di Natale e Santo Stefano;
c) durante le vacanze di
Pasqua un periodo di 3 giorni ciascuno alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e Pasquetta;
d) ciascun genitore avrà il diritto (compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e scolastiche del figlio) di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno così come quello della festa della mamma o del papà; e) in occasione del compleanno del figlio i genitori si impegnano, per quanto possibile, a passare la giornata unitamente. Qualora ciò non fosse possibile il minore trascorrerà metà giornata con ciascun genitore, salvo migliori e diversi accordi;
5) In considerazione del fatto che resterà presso ciascun genitore il Per_1 medesimo tempo, il mantenimento dello stesso sarà “diretto”, mentre le spese di natura straordinaria nell'interesse del piccolo saranno in capo a ciascun genitore nella misura del 50%, secondo le linee guida del Tribunale di Bergamo, comprendono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)
3 cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature c) viaggi e vacanze studio;
d) centro ricreativo e gruppo estivo. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta;
6) dichiarare i coniugi tenuti a comunicarsi, in futuro, gli indirizzi di rispettiva residenza e le loro eventuali variazioni;
7) i coniugi si autorizzano al rilascio del passaporto in favore del figlio;
8) L'assegno unico verrà percepito al 50% tra i genitori, così come le detrazioni fiscali;
9) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, si impegnano a non richiedere l'un l'altro alcun assegno di mantenimento;
10) I coniugi, infine, dichiarano reciprocamente di non aver null'altro a
4 pretendere e di avere, con la sottoscrizione delle sopra elencate condizioni, definitivamente risolto ogni questione di carattere patrimoniale inerente al rapporto di coniugio;
11) spese di lite integralmente compensate.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palosco (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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