Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2025, proposto da UC OV, rappresentato e difeso dall’avvocato Irene Parrino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Consorzio di Bonifica di Ragusa n. 8, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 409/2024 del 30.10.2024, R.G. n. 2658/2024 del Tribunale di Ragusa Settore Lavoro e Previdenza, notificato in pari data e dichiarato definitivamente esecutivo in data 11 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con ricorso notificato il 10 marzo 2025 e depositato il giorno successivo, la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in oggetto con cui l’amministrazione intimata è stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate.
- nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, l’amministrazione intimata non si è costituita;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati.
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del giudice ordinario avverso la quale non è stata proposta opposizione (come da attestazione in atti) e dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza (C.G.A.R.S., sez. giur., 10 febbraio 2014, n. 72);
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d));
- il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 30 ottobre 2024, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto in epigrafe, divenuto definitivo come da attestazione in atti;
- deve essere conseguentemente ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza;
- per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura (Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Dipartimento, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione del provvedimento giurisdizionale in discorso;
- il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale;
- il commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Amministrazione inottemperante.
- il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
- tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- non può essere accolta, invece, la domanda di fissazione di una ulteriore somma di denaro a carico del Consorzio debitore, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (c.d. penalità di mora), tenuto conto, da una parte, della circostanza che la decisione, di cui si chiede l’esecuzione, ha già espressamente riconosciuto gli interessi e la rivalutazione fino al soddisfo, dall’altra, delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, al contingente stato della finanza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 10 luglio 2025 n. 2220);
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e tenuto conto della non particolare complessità del giudizio (avendo riguardo ai criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. C.g.a., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe, secondo quanto stabilito e nei limiti indicati in motivazione;
- dispone sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, l’intervento sostitutivo indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 600,00 (seicento/00), oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Irene Parrino, ex art. 93 c.p.c.
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2025, 3 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
PA MA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | PA MA ST |
IL SEGRETARIO