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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/10/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.01.2025 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte al n. 921/2024 R.G. promosso da nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], Cod.Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelia Scardicchio (Cod.Fisc. C.F._1 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Capurso alla via C.F._2
Casamassima n. 96/A, giusta procura ad litem su foglio separato allegato al Ricorso in appello; contro
nato a [...] il [...] e residente a [...], Cod.Fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tosches (Cod.Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Bari a Corso Mazzini C.F._4
n.102, come da mandato conferito su foglio separato allegato alla Comparsa di costituzione in appello;
nonchè
Avv. , nella qualità di curatrice speciale di nata a [...] il Controparte_2 Parte_2
24.6.2023, nominata con provvedimento del Tribunale di Bari del 29.01.2024 nel procedimento di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via P.
Amedeo n. 536; con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche. Con Sentenza n. 207/2024, pubblicata in data 07.6.2024 il Tribunale di Bari, Sezione Prima
1 Civile, ha definito il procedimento n. 3486/2023 R.G. promosso da in danno di Controparte_1
, così statuendo: “…1.Pronuncia sentenza che tiene luogo del consenso mancante ai Parte_1 sensi dell'art. 250 c.c. e, per l'effetto, autorizza , nato a Bari, il [...], ad [...] effettuare il riconoscimento della minore nata a [...] il [...];
2. Dispone che la Persona_1 minore assuma il cognome paterno “ ” e che esso venga aggiunto posponendolo a quello CP_1 materno;
3. Pronuncia la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti Parte_1 della piccola che resta, così affidata all'altro genitore;
4. Dispone che la minore resti Pt_2 collocata presso la madre;
5. Dispone che, fino al compimento di 18 mesi di età, gli incontri padre- figlia continuino a svolgersi in maniera protetta per almeno due pomeriggi a settimana di due ore ciascuno e che, a partire dal compimento di 18 mesi di età, gli incontri potranno svolgersi in maniera libera e secondo il seguente calendario: a) fino al terzo anno di vita del minore: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 20,00; il sabato o la domenica , a settimane alterne, dalle 10,00 alle 20,00 senza pernotto;
b) a decorrere dal compimento del terzo anno di età: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 20,00; a settimane alterne dalle 12,00 del sabato fino alle 20,00 della domenica;
dalle
10,00 del giorno di Pasqua fino alle 20,00 del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
dalle ore 10,00 del
23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, ovvero dalle 10,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio, secondo il principio dell'alternanza; per 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di luglio o agosto, previo accordo da raggiungersi tra i genitori entro il 30 giugno precedente;
6. pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
7. dispone che l'assegno unico universale per la figlia spetti per intero alla resistente;
8. Invita i Servizi Sociali del Comune di Bari –Municipio 4- a monitorare il nucleo familiare ed a relazionare alle autorità giudiziarie;
9. Liquida le spese di ctu come da separato decreto;
10. pone a carico della resistente le spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in
€ 2.236,00 per compenso oltre a RFS e accessori di legge;
11. pone a carico della resistente le spese processuali sostenute dal curatore speciale che liquida in € 2.236,00 per compenso oltre a RFS e accessori di legge e da distrarsi in favore dello Stato ex art. 133 TU Spese di giustizia”.
1.1 Il sig. ha esposto al Tribunale di Bari di aver avuto una relazione sentimentale Parte_3 con la sig.ra durata circa due anni e terminata quando la donna era al sesto mese di Parte_1 gravidanza;
da detta relazione è nata la figlia (il 24.6.2023) alla quale è stato dato il cognome Pt_2
“ ”. Ha rappresentato di aver seguito le fasi della gravidanza accompagnando la donna alle visite Pt_1 ginecologiche e sostenendola moralmente ma di essere stato estromesso da ogni notizia ed evento, tanto che aveva appreso del parto casualmente da un conoscente solo in data 27.6.2023, gli era stato impedito di vedere la neonata e, soprattutto, gli era stato detto che non era sua figlia. A fronte Pt_2 del rifiuto materno ma avendo interesse a riconoscere la minore e a ottenere i provvedimenti necessari all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento, ha adito l'autorità giudiziaria barese, la quale con decreto del 09.8.2023 ex art. 473 bis 15 c.p.c. ha disciplinato che egli esercitasse il diritto di visita in modalità libera, fissando l'udienza di comparizione delle parti al 23.8.2023.
2 1.2 In quella sede, si è costituita negando la relazione biologica di paternità tra il Parte_1 [...]
e la minore (all'uopo instando per l'accertamento genetico ad hoc) nonché Controparte_1 sostenendo la incapacità genitoriale del ricorrente, definito incline al consumo di alcool e a comportamenti aggressivi nei confronti di essa resistente e dei suoi familiari, come accaduto da ultimo in data 18.8.2023. Quindi, in via principale ha chiesto la revoca del suddetto decreto regolante gli incontri padre-figlia e, subordinatamente, la sua modifica con la previsione di incontri in forma protetta e con l'ausilio dei Servizi Sociali.
1.3 Con successivo provvedimento del 24.8.2023 il Tribunale ha disposto incontri protetti padre- figlia nonché CTU genetica per l'accertamento della paternità biologica del A fronte CP_1 dell'esito negativo dell'indagine, il ricorrente ha mosso osservazioni critiche del 02.11.2023 alla CTU sollevando forti perplessità circa il corretto svolgimento delle operazioni peritali: in particolare, ha evidenziato la riluttanza della donna a comparire ai primi due incontri fissati dal consulente e l'opposizione a consentire i necessari prelievi a domicilio, il rifiuto della di sottoporsi al prelievo Pt_1 del tampone salivare, talune circostanze e comportamenti “anomali” nel corso delle operazioni peritali
(la madre ha tenuto la neonata coperta da un velo, ha insistito che il CTU la fotografasse con un cuffia e con il ciuccio); ma, soprattutto, il ha addotto che la neonata sottoposta il 09.10.2023 al CP_1 tampone salivare (identificata dal CTU da una foto rilasciata dal Comune di Bari e descritta con capelli biondi e occhi azzurri) non fosse (descritta, invece, dagli assistenti sociali come una Pt_2 bambina pienotta con capelli e occhi scuri) bensì un'altra neonata reperita dalla e dai suoi Pt_1 prossimi congiunti, nell'intento di alterare l'esito dell'indagine ed estromettere il dalla vita CP_1 della minore.
Il ha formalizzato il tutto nella denuncia-querela del 06.11.2023 ed il PM incaricato ha fatto CP_1 richiesta di incidente probatorio consistente in una perizia volta ad “accertare la maternità biologica tra e la neonata sottoposta alla indagine in sede civile nonché ad accertare il Parte_1 rapporto di genitorialità biologica tra il e nonché tra la Controparte_1 Parte_2 [...]
e mediante prelievo di campioni biologici, estrazione e tipizzazione del profilo Pt_1 Parte_2 genetico di ciascuno dei periziandi e relativa analisi comparativa dei profili polimorfici estratti”. Nel recepire l'istanza, il GIP (procedimento penale n. 11583/23 R.G.N.R. - n. 10254/23 R.G. GIP), ha affidato al CTU anche il compito di verificare se il DNA della bambina condotta al Biomedical Center di Bitonto il 09.10.2023 per l'accertamento della paternità del coincidesse con Controparte_1 quello di , cioè la bambina da cui prelevare il campione salivare ai fini dell'espletamento Parte_2 della CTU. In data di venerdì 19.01.2024 (e solo tre giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni peritali in sede di incidente probatorio) la tramite il suo difensore ha inviato Parte_1 una p.e.c. al legale del con la quale ha dichiarato “ad ogni effetto di legge, di riconoscere il CP_1
Suo assistito, SI. , quale padre biologico della minore , nata a [...] il Controparte_1 Parte_2
24.6.2023, rinunciando, pertanto, ai soli pertinenti motivi di opposizione rassegnati nell'ambito del giudizio a tutt'oggi pendente innanzi al Tribunale di Bari, 1^ Sezione Civile, contraddistinto dal n.
3 3486/2023 V.G.” L'esito della CTU espletata in detta sede ha dato esito positivo circa la paternità biologica del e ha accertato che il DNA prelevato da in sede di incidente Controparte_1 Pt_2 probatorio non era coincidente con quello prelevato il 09.10.2023 dal CTU nominato dal Tribunale di
Bari..
1.4 In data 26.02.2024 si è costituita l'Avv. , nella qualità di curatrice speciale della Controparte_2 minore, chiedendo “in via istruttoria, l'acquisizione delle risultanze della CTU disposta in fase di incidente probatorio dinanzi al Gip di Bari, e delle indagini e relazioni dei Servizi Sociali sulle condizioni attuali della minore anche in base agli incontri disposti in ambiente protetto;
nel merito,
l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di residenza per il proseguimento degli Pt_2 interventi di sostegno in favore della minore e del nucleo familiare e per un necessario monitoraggio dell'applicazione del provvedimento relativo agli incontri tra il padre e la minore;
in caso di accertamento della paternità, in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 minore nella somma ritenuta di giustizia e confermare il provvedimento del 28.8.2023 in merito agli incontri padre/figlia”.
Ancora, in data 09.04.2024 la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo promosso dalla con la duplice motivazione della non reclamabilità dei provvedimenti Pt_1 indifferibili emessi ex art. 473 bis.15 c.p.c. in quanto destinati ad essere assorbiti da quelli ex art. 473 bis.22 c.p.c. e della intervenuta dichiarazione con cui la donna ha riconosciuto spontaneamente la paternità biologica del . Controparte_1
In data 16.04.2024 all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione con invio degli atti al P.M.
2.1.1 Intervenuta la sentenza in epigrafe, la ha proposto il presente gravame avverso Parte_1 la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'affido esclusivo di al ritenute frutto Pt_2 CP_1 dell'errata valutazione di talune sue condotte che, sebbene non ancora accertate dal giudice penale, sono state giudicate pregiudizievoli del diritto della minore alla bigenitorialità nonché prognostiche della irrecuperabilità della capacità genitoriale materna. In senso contrario, la ha argomentato di Pt_1 aver tenuto comportamenti giammai pregiudizievoli per bensì mirati al suo esclusivo interesse Pt_2
e tutela: specificamente, avendo frequentato un altro uomo contemporaneamente alla relazione sentimentale con il la ha avuto dubbi sulla paternità di quest'ultimo tanto da CP_1 Pt_1 richiedere l'indagine genetica giudiziale e l'affidamento esclusivo a sé della minore, tra l'altro adducendo la pericolosità sociale e la inidoneità genitoriale del descritto come assuntore CP_1 abituale di sostanze alcooliche nonché soggetto violento, dalla personalità minacciosa e pericolosa nei confronti della appellante e della di lei madre, come evincibile dalle denunce sporte da entrambe e dalla messaggistica telefonica in atti.
2.1.2 Ha dedotto la conformità dello svolgimento delle operazioni peritali alle indicazioni del CTU il quale non ha sollevato dubbi circa l'identificazione di allorquando ne ha effettuato la Pt_2 comparazione alla foto riportata sull'attestato di identità del Comune di Bari;
piuttosto, ha ipotizzato
4 una eventuale alterazione in fase analitica della C.T.U. dovuta al mancato prelievo salivare materno. E comunque, lo spontaneo riconoscimento della paternità biologica del con rinuncia ai motivi CP_1 di opposizione rassegnati nel giudizio di primo grado, dimostrerebbe l'inesistenza di alcuna forma di reato né di pregiudizio per il diritto della minore alla bigenitorialità.
2.1.3 Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, nel corso del giudizio non vi sarebbero stati approfondimenti tali da giustificare il provvedimento ablativo in danno della , la quale ha un solo Pt_1 procedimento penale a carico e ancora sub judice mentre il è chiamato a rispondere di gravi CP_1 condotte poste in essere in danno della stessa e della di lei madre sig.ra . Neppure Pt_1 Parte_4 risulterebbe provato che la appellante abbia “tentato in tutti i modi, leciti e, purtroppo, illeciti di impedire che il ricorrente potesse riconoscere come propria la figlia...” in quanto giammai da parte materna vi sarebbero stati comportamenti oppositivi e dannosi nei confronti della minore ma solo atteggiamenti protettivi nell'interesse e a tutela di nell'incertezza della paternità e, comunque, Pt_2 al cospetto di un uomo appartenente a un clan malavitoso barese. Per tali ragioni, ha chiesto in questa sede farsi luogo a CTU psicologica e tossicologica al fine di accertare la idoneità genitoriale del
[...]
e valutare l'attribuzione della responsabilità genitoriale alla , unico genitore in CP_1 Parte_1 grado di occuparsi e di accudire Pt_2
2.2.1 Con il secondo motivo, la appellante ha impugnato la statuizione relativa al diritto di visita deducendo che “il compimento del 18° mese di età, appare davvero esiguo rispetto ad una valutazione
d'interesse psicologico, ai fini valutativi della responsabilità genitoriale del SI. , nonché ai CP_1 fini valutativi dell'esito del procedimento penale in corso a suo carico”. In proposito, ha argomentato che il padre solo da pochi mesi ha iniziato ad incontrare regolarmente con cadenza Pt_2 bisettimanale in spazio protetto presso la struttura “Circumnavigando” in Bari-Carbonara, e non conosce appieno le esigenze della minore, così che alla data prevista dal provvedimento non avrà acquisito le competenze necessarie per gestire la minore in maniera autonoma e senza ausili.
A suo avviso, il Tribunale barese avrebbe dovuto estendere la modalità degli incontri protetti sino al compimento dei tre anni e sei mesi di come contemplato da giurisprudenza in casi similari Pt_2
e/o comunque di alta conflittualità genitoriale;
per quest'ultima ragione, ha censurato anche la calendarizzazione, puramente indicativa, degli incontri padre-figlia prevista a partire dal terzo anno di vita della minore.
2.2.2 Ancora, la ha censurato la sentenza laddove, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., ha posto a Pt_1 suo carico la sanzione di Euro 200,00 per ciascuna circostanza in cui, in violazione del provvedimento giudiziale, non consentisse al di fruire degli incontri previsti sia presso i Servizi Sociali in CP_1 spazio neutro sia secondo il calendario dettato: la misura, illegittima in difetto di accertate condotte ostruzionistiche poste in essere e onerosa rispetto al suo stipendio (Euro 1.000,00/1.200,00 circa), qualora fosse applicata pregiudicherebbe il mantenimento e il sostentamento della minore. Ha comunque rimarcato di essersi attenuta agli incontri programmati dai Servizi Sociali anche oltre la fascia oraria stabilita, curando di avvisare i referenti della struttura nelle occasioni in cui è stata
5 impossibilitata a partecipare agli incontri per problematiche di salute di Pt_2
2.3 Con la terza censura la ha lamentato l'esiguità del contributo paterno al mantenimento di Pt_1
determinato, a suo avviso, senza che il Tribunale valutasse la reale capacità reddituale del Pt_2 [...]
assunto come magazziniere alle dipendenze della “SOA Societa' Consortile a.r.” e percettore CP_1 di retribuzione mensile di Euro 1.200,00 (come dichiarato e documentato in atti) nonchè titolare di un secondo lavoro di vigilanza notturna presso cantieri in costruzione: tali circostanze, unitamente alla giovane età e al buono stato di salute dell'uomo, giustificherebbero l'incremento del mantenimento paterno a Euro 500,00 mensili, vieppiù in considerazione del fatto che costui non ha versato alcunchè durante il primo anno di vita della minore.
2.4 Da ultimo, la appellante ha rassegnato alla Corte le conclusioni:”...In riforma dell'impugnata
Sentenza 1. Revocare la pronuncia di decadenza della SI.ra dalla responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti della piccola nata a [...] il [...], per tutti i motivi su esposti;
Pt_2
2. Ordinare il reintegro nella responsabilità genitoriale alla SI.ra , ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 332 c.c., in quanto non vi sono ragioni per le quali la decadenza sia stata pronunciata, escludendo ogni pericolo di pregiudizio per la figlia minore 3. Disporre l'affidamento Parte_2 esclusivo della minore in capo alla SI.ra , per tutti i motivi ampiamente e Parte_1 profusamente dedotti nella narrativa del presente atto;
4. Disporre che gli incontri padre-figlia continuino a svolgersi in ambito protetto, presso la Struttura preposta dai Servizi Sociali territorialmente competenti, mantenendo una cadenza bisettimanale degli stessi, allo stato vigente, fino al compimento dei 3 anni e 6 mesi, della minore e, comunque, fino all'accertamento Parte_2 delle risultanze consulenziali, psicologiche e tossicologiche, da effettuarsi sul SI. CP_1
, al fine di verificare la sua idoneità genitoriale, anche e soprattutto, all'esito dei
[...] procedimenti penali pendenti a carico di quest'ultimo;
5. Disporre un innalzamento della contribuzione al mantenimento della minore , in capo al padre – SI. Parte_2 Controparte_1
- dagli attuali € 200,00 ad € 500,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in considerazione del fatto che lo stesso è alle dipendenze dell'Azienda SOA, con mansione di magazziniere, percepisce emolumenti netti, pari ad € 1.200,00, oltre a svolgere un secondo lavoro come guardiano notturno;
pertanto, gli introiti percepiti dal SI. , solo ammontanti CP_1 certamente a più del doppio di quanto dallo stesso dichiarato;
6. Disporre l'elisione di ogni misura economica coercitiva, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., in capo alla SI.ra e, in Parte_1 particolare, della condanna al pagamento di € 200,00, stabilita dai Giudici di prime cure, per ogni qual volta la stessa non adempia al provvedimento giudiziale, favorendo gli incontri previsti dai S.S. preposti, tra il SI. e la figlia minore considerando l'esosità di tale provvedimento CP_1 Pt_2 che, se applicato, risulterebbe fortemente pregiudizievole per il ménage familiare dell'odierna appellante, la quale, così facendo, non sarebbe più in grado di adempiere al sostentamento materiale della figlia minore . In via istruttoria, ha richiesto disporsi CTU tossicologica e psicologica Pt_2 finalizzata a valutare la reale capacità genitoriale del Controparte_1
6 3.1.1 Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite. Sul primo motivo, il ha osservato come il provvedimento del Tribunale risulti CP_1 compiutamente motivato sia in fatto che in diritto laddove il primo giudice ha dato atto della grave alterazione delle operazioni peritali a mezzo della sostituzione della bambina sottoposta a tampone salivare ad opera della e dei suoi genitori con il solo fine di far risultare la negatività del test di Pt_1 paternità biologica.
Orbene, tali fatti, corroborati dal dato scientifico della CTU in sede d'incidente probatorio, hanno portato il Tribunale a stigmatizzare il comportamento della e a pronunciare la decadenza dalla Pt_1 responsabilità genitoriale, ampiamente motivando che le “gravi condotte che poi sono state denunciate in sede penale dando vita ad un procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 374 cp e 56-576 cp” hanno determinato quel pregiudizio consistente nell'aver negato a il suo “diritto ad avere Pt_2 anche un padre che potesse assisterla affettivamente ed economicamente nel primo anno di vita” (pag.
9 della sentenza), puntualizzando “che la ha tentato in tutti modi, leciti e, purtroppo, anche Pt_1 illeciti, di impedire che il ricorrente potesse riconoscere come propria la figlia” (pag. 8 della sentenza).
3.1.2 A suo avviso, il primo giudice ha attentamente valutato il comportamento serbato dalla , Pt_1 la quale in primis ha interrotto i rapporti con il tacendogli la data del parto e ostacolando il CP_1 diritto di vedere la neonata, e successivamente ha negato la relazione biologica opponendosi, con la costituzione in giudizio, al riconoscimento paterno sul presupposto della pericolosità sociale del genitore. Gli agiti della sono del tutto contrastanti con la produzione documentale allegata in Pt_1 prime cure (screeshots) da cui si evince che entrambi i genitori fossero consapevoli della gravidanza e avessero programmato di avere una bambina nonostante la loro relazione fosse caratterizzata da numerosi litigi, e la donna avesse deciso deliberatamente di escludere totalmente il padre dalla vita di di negargli qualsivoglia notizia in merito alla bambina, compresa la data del parto. Pt_2
Tanto che, alla luce di quanto sopra riferito, il primo giudice ha ritenuto che la abbia deciso di Pt_1 negare alla figlia il diritto alla bigenitorialità sin dal periodo finale della sua gestazione, come peraltro corroborato dai Servizi Sociali secondo cui la madre continua ad avere scarsa consapevolezza di garantire a il diritto de quo (relazione del 12.4.2024). Pt_2
3.1.3 L'ostilità è proseguita anche durante il giudizio di primo grado negando al padre il diritto di vedere la figlia sancito già dal provvedimento del 09.8.2023 ma anche da quello del 28.8.2023 che ha previsto incontri in spazio neutro presso i Servizi Sociali territorialmente competenti (come richiesto dalla stessa ): il provvedimento è stato disatteso dalla donna la quale ha disertato gli Pt_1 appuntamenti programmati dai Servizi Sociali sino a quando essa stessa ha riconosciuto la paternità biologica del con la pec del 19.01.2024, tanto che solo alla fine di febbraio 2024 costui ha CP_1 potuto vedere e comunque, nonostante l'impegno a rispettare le regole dello spazio neutro, la Pt_2
ha mancato di condurre la minore a numerosi incontri in spazio neutro e costantemente vi si Pt_1 recata in ritardo.
7 3.1.4 Il ha contestato la presunta pericolosità sociale e le condotte violente e persecutorie a CP_1 lui attribuite al solo fine di screditarlo, con riferimento al cognome e alla sua estrazione sociale. Le denunce citate dalla non sono sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio e i fatti ivi esposti sono Pt_1 rimasti indimostrati. Contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, il Tribunale ha preso in considerazione la personalità del ai fini della valutazione della sua capacità genitoriale e ha CP_1 ritenuto infondato e comunque sfornito di prova quanto riferito dalla , anche alla luce delle Pt_1 relazioni dei Servizi Sociali che hanno riferito dell'adeguata capacità del di relazionarsi a CP_1
delle premure e delle attenzioni alle esigenze della bambina, dell'attivazione di valide Pt_2 strategie per consentire alla minore di legarsi a lui a livello affettivo, e, per contro, la scarsa consapevolezza materna circa l'importanza di garantire alla figlia il diritto alla bigenitorialità
(relazione del 12.4.2024).
3.1.5 Ancora, il ha fermamente contestato il presunto abuso di sostanze alcooliche CP_1 rappresentando di essersi sottoposto, con esito negativo, a tre analisi tossicologiche tra settembre ed ottobre 2023 presso il laboratorio di Tossicologia Forense-Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Bari, così che l'invocata CTU tossicologica sarebbe inammissibile al pari di quella psicologica già pretermessa in primo grado allorquando la ha sostenuto che gli incontri in spazio Pt_1 neutro causassero stress a e occorresse verificarne l'opportunità della prosecuzione. Pt_2
3.1.6 Inoltre, il ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, la CP_1 decadenza della responsabilità genitoriale non è destinata a recidere ogni rapporto giuridico, morale ed affettivo tra la e la minore, atteso che il Tribunale ha giustamente previsto il collocamento di Pt_1 presso la madre la quale, in tal modo, la accudisce per la maggior parte del tempo e costituisce Pt_2 punto di riferimento per la minore.
4.1.1 In relazione al secondo motivo di gravame, il ha osservato come la appellante CP_1 persista nel non tener conto dell'interesse preminente di e come il Tribunale abbia disposto il Pt_2 collocamento della minore e lo svolgimento degli incontri in spazio neutro fino ai 18 mesi di età nell'esclusivo interesse di al fine di “accumulare un periodo abbastanza lungo (tenuto conto Pt_2 che gli incontri sono iniziati effettivamente a febbraio, si parla di 10 mesi) in cui la bambina possa abituarsi alla figura del padre, attraverso una cadenza regolare d'incontri settimanali sotto la supervisione costante di una psicologa che sta monitorando tutto il percorso”, per consentirle di introdurre gradualmente e senza traumi il padre nella sua vita, non già di verificare se in questi mesi ci siano i presupposti per accertare l'idoneità genitoriale del CP_1
In concreto, la soluzione del Tribunale per un verso non ha privato la madre della sua quotidianità con e per altro verso ha individuato, allo stato, il genitore più idoneo ad assumere le decisioni in Pt_2 tema di cura, educazione e assistenza della minore.
E comunque, successivamente alla sentenza de qua la situazione sarebbe rimasta pressochè invariata in quanto il ha continuato a vedere la figlia in spazio neutro mentre la ha continuato a CP_1 Pt_1 contravvenire alle disposizioni del Tribunale mantenendo alto il grado di conflittualità e presentandosi
8 in ritardo (o non presentandosi) agli appuntamenti in spazio neutro, persistendo nell'atteggiamento escludente il padre, come accaduto per la decisione unilaterale e non preavvisata di vaccinare Pt_2
e per l'assenza alla visita pediatrica presso la Dott.ssa . Per_2
4.1.2 Rebus sic stantibus, ha perorato la necessarietà della misura coercitiva indiretta giustificata dal comportamento ostruzionistico della sin dalla inosservanza per sei mesi del provvedimento del Pt_1
Tribunale che disponeva gli incontri in spazio neutro da essa stessa richiesti nonchè dalle successive numerose assenze ingiustificate agli incontri: infatti, solo grazie al fattore deterrente di tale misura coercitiva, la a far data dalla sentenza ha disertato un solo appuntamento in spazio neutro, pur Pt_1 accumulando frequenti ritardi. Pertanto, la misura de qua è necessaria ed efficace a garantire almeno in parte che la sentenza del Tribunale sia rispettata, e la sua quantificazione non appare gravosa per la
(titolare e amministratrice unica della la quale non ha fornito elementi tali da Pt_1 CP_3 giustificarne la revoca o la riduzione.
4.2 In ordine al terzo motivo di gravame, il ha dedotto di essere disoccupato, come CP_1 evidenziato dalla lettera di licenziamento inoltratagli dalla società SOA il 29.7.2024 e dalla domanda di indennità NASPI del 07.8.2024 in atti, riuscendo a reperire saltuari lavori come operaio in cantieri.
Comunque, ha precisato di aver versato puntualmente l'assegno di mantenimento e la sua quota di spese straordinarie sostenendo che la misura disposta dal Tribunale risulta congrua in rapporto alla sua situazione economica attuale mentre la richiesta avanzata dalla appare immotivata e Pt_1 sproporzionata.
5. Si è costituita in giudizio l'Avv. , nella qualità di curatrice speciale della minore, CP_4 rilevando come la sentenza impugnata sia legittima e in linea con il principio di massima tutela della minore, la quale è collocata preso la madre ma sta instaurando un buon rapporto relazionale con il padre, sempre puntuale agli incontri in spazio neutro e presente sia ai doveri genitoriali sia sotto il profilo economico economico e morale, nonostante le difficoltà relazionali con la . Quindi, ha Pt_1 chiesto la conferma della sentenza de qua anche in ordine alla decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale, con il favore delle spese di lite.
In via istruttoria, ha formulato opposizione alla richiesta di CTU valutativa delle competenze genitoriali del considerato che costui, unitamente alla , si trova sotto il monitoraggio CP_1 Pt_1 dei Servizi Sociali competenti territorialmente e che nel corso del primo grado si è sottoposto a diversi accertamenti escludenti l'assunzione di sostanze alcooliche.
6.1 Alla prima udienza di trattazione è seguita la camera di consiglio del 23.01.2025 celebrata in modalità cosiddetta “cartolare” a mezzo deposito di Note scritte di trattazione con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. Il Collegio ha riservato la decisione con concessione dei termini per deposito di scritti conclusionali e repliche, cui hanno ottemperato entrambi i contendenti.
Successivamente e in pendenza di riserva, la appellante ha depositato istanza di rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 473 bis.15, 22, 39, c.p.c., all'uopo deducendo: che nel 2024 gli incontri non si sono svolti in maniera continuativa;
che nel periodo
9 natalizio il ha inteso sospendere gli incontri inviando un certificato medico con prognosi di CP_1 sette giorni;
che nel periodo 13.01.2025/12.02.2025 gli incontri si sono svolti in maniera irregolare;
che dal 26.3.2025 il si è trasferito a Piacenza e gli incontri sono stati sospesi;
che nel giorno CP_1 del compleanno il padre neppure ha chiamato telefonicamente che a fine giugno 2025 il Pt_2 [...] ha preteso di vedere la minore in modalità libera;
che gli incontri sono stati caratterizzati CP_1 dall'incostanza paterna.
L'appellato ha controdedotto il persistente comportamento ostativo della agli incontri padre- Pt_1 figlia in modalità libera e in modo continuativo, tanto che, a fronte di tali difficoltà, ha aderito a una proposta lavorativa in Piacenza al fine di poter versare il mantenimento ordinario e le spese straordinarie per Quindi, si è opposto alla richiesta avversaria ritenendola meramente dilatoria Pt_2
e funzionale a protrarre l'attuale situazione in cui la continua a negargli i diritti di padre. Pt_1
6.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha espresso parere di rigetto dell'appello, fatta eccezione per la possibilità di aumento a Euro 400,00, o ad altra somma ritenuta equa e di giustizia, della contribuzione paterna al mantenimento della minore alla luce della occupazione del genitore con mansione di magazziniere.
7.1.1 Nel merito, la prima doglianza presenta profili di fondatezza nei termini che seguono. Il
Tribunale ha statuito la decadenza della dalla responsabilità genitoriale e l'affido esclusivo di Pt_1 al sulla scorta di talune condotte della donna giudicate pregiudizievoli del diritto Pt_2 CP_1 della minore alla bigenitorialità nonché prognostiche della irrecuperabilità della capacità genitoriale.
In particolare, il primo giudice per un verso ha posto l'accento sulle circostanze di svolgimento delle operazioni di CTU e sull'esito dell'incidente probatorio, sull'atteggiamento oppositivo e ostruzionistico della agli incontri padre-figlia, sull'ostinazione a estromettere la figura paterna definita incapace Pt_1
e tacciata di pericolosità sociale e dedizione all'alcool; mentre, per altro verso, ha valorizzato il tentativo del di stabilire un rapporto con sin dalla nascita, le istanze di sollecito CP_1 Pt_2 all'osservanza del provvedimento giudiziale, le manifestate perplessità sulla condotta della in Pt_1 occasione delle operazioni di CTU, l'atteggiamento attento, premuroso e sintonico dell'uomo verso la minore in occasione dei pochi incontri in spazio neutro (come da relazione dei servizi Sociali del
12.02.2024).
Tuttavia, in primis deve osservarsi che il procedimento penale nel quale la è imputata per i fatti Pt_1 legati alle operazioni della CTU, si trova, allo stato, ancora sub iudice non essendo intervenuta sentenza di accertamento della responsabilità penale e della colpevolezza della donna;
ne consegue che, a parere della Corte la suddetta pendenza e la mancanza di pronunciamento in termini di colpevolezza a carico della , unitamente alle motivazioni difensive di costei e al riconoscimento Pt_1 della paternità biologica del e alla convivenza di con la madre sin dalla nascita, CP_1 Pt_2 inducono a ritenere che la statuizione ablativa della responsabilità genitoriale sia gravosa per la
[...]
, così che può essere revocata per far luogo alla pronuncia meno afflittiva della sospensione, Pt_1 quanto meno in attesa dell'esito del procedimento penale. Ed infatti, la decadenza si presenta come
10 extrema ratio per le ipotesi in cui il genitore non solo abbia violato e trascurato i propri doveri ovvero abusato dei suoi poteri ma abbia determinato un pregiudizio grave e specifico per il figlio (art. 330
Cod.Civ.), laddove si ribadisce che nel caso di specie gli agiti attribuiti della , per quanto Pt_1 astrattamente discutibili, non sono stigmatizzati da una pronuncia di condanna che ne certifichi la illegittimità e il pregiudizio per la minore.
7.1.2 Alla precedente considerazione deve aggiungersi che, allo stato, neppure vi è contezza dell'esito delle querele sporte in danno del per fatti anch'essi riprovevoli e di rilevanza CP_1 penale. Pertanto, nell'attuale contesto caratterizzato dall'alta conflittualità e dalla mancanza di dialogo tra i genitori appare ancor più necessario, nel preminente e superiore interesse della piccola Pt_2 che le decisioni di maggior interesse vengano adottate evitando ritardi o incomprensioni determinati dalle reciproche prese di posizione dei genitori i quali in sede di discussione hanno avanzato al
Tribunale richiesta di affido esclusivo della minore. Orbene, è nota la regola generale dell'affido condiviso in quanto maggiormente funzionale all'estrinsecazione del diritto alla bigenitorialità, inteso come il diritto del minore a mantenere rapporti significativi, equilibrati e continuativi con entrambi i genitori e a ricevere da essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale;
tuttavia, è opinione della
Corte che nel caso di specie debba disporsi l'affido di ai Servizi Sociali del comune di Pt_2 residenza territorialmente competenti, i quali dovranno proseguire negli interventi di sostegno in favore della minore e del nucleo familiare nonché nel necessario monitoraggio dell'applicazione dei provvedimenti giudiziali, nonché relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare.
7.1.3 Condividendo la soluzione del Tribunale, la piccola dovrà restare collocata presso la Pt_2 madre a cagione della sua tenera età, della ancora scarsa conoscenza del padre e della condizione di fatto esistente sin dalla nascita.
7.1.4 Ancora, deve prevedersi la regolamentazione del diritto di visita paterno. Costituisce dato oggettivo che gli incontri padre-figlia sono iniziati tardivamente rispetto ai provvedimenti giudiziali
(del 09.8.2023 e del 24.8.2023) e si sono svolti, in numero oggettivamente esiguo, alla presenza degli operatori incaricati i quali hanno relazionato che “...Durante i mesi nei quali si sono svolti gli incontri protetti è emersa da parte del sig. un'adeguata capacità di relazione con sua figlia. CP_1
Nonostante il breve tempo a disposizione per instaurare un legame significativo tra la diade, il genitore si è mostrato attento e premuroso alle esigenze della bambina, attivando valide strategie per consentire alla minore di legarsi a livello affettivo” (relazione del 12.4.2024). Ad ogni buon conto, può legittimamente ritenersi che il rapporto conoscitivo sia ancora nella fase embrionale nella Persona_3 quale il ha mostrato di interagire con e di accoglierne le richieste, ponendosi con CP_1 Pt_2 atteggiamento amorevole e attento che nel tempo ha portato sempre maggiore complicità e affiatamento tra i due (relazione prot.n. 2125 del 15.10.2024 del Consultorio Familiare di Bari-IV
Municipio). Tuttavia, l'iter conoscitivo e la frequentazione tra il padre e sembrano aver Pt_2 incontrato, da ultimo, un ulteriore ostacolo nel trasferimento del in Piacenza per Controparte_1 motivi lavorativi, come rappresentato dalla e non contestato dall'interessato, tanto che non è Pt_1
11 stato possibile tenere gli incontri già programmati e le parti hanno avuto ulteriore motivo di attrito.
Alla luce di tanto, in parziale modifica della statuizione in sentenza la Corte ritiene confacente all'interesse di che per l'immediato futuro e sino al compimento del terzo anno di età, gli Pt_2 incontri tra il e la minore dovranno svolgersi in ambiente protetto per almeno due Controparte_1 pomeriggi a settimana di due ore ciascuno e, comunque, secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti avranno cura di stabilire tenendo conto degli impegni delle parti e delle esigenze della minore.
A decorrere dal compimento del terzo anno di Swamy gli incontri potranno svolgersi secondo lo schema già individuato dal primo giudice, in maniera libera e osservando il seguente calendario: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00; a settimane alterne dalle 12:00 del sabato fino alle
20:00 della domenica;
dalle 10:00 del giorno di Pasqua fino alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre, ovvero dalle 10:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 06 gennaio, secondo il principio dell'alternanza; per 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di luglio o agosto, previo accordo da raggiungersi tra i genitori entro il 30 giugno precedente.
In senso contrario, appare privo di efficacia il rilievo dell'appartenenza familiare dell'uomo e delle temute ritorsioni da parte dei congiunti di costui, atteso che deve ritenersi rilevante e preminente l'interesse della minore a frequentare la figura paterna, per come già indicato dal primo giudice.
Neppure assumono rilevanza le osservazioni riguardanti la incapacità genitoriale nonchè la inesperienza e imperizia del ad accudire in maniera autonoma la minore (alla luce delle CP_1 valutazioni espresse dagli operatori sociali all'esito dei pochi incontri in spazio neutro), così come non risultano decisivi e dirimenti le critiche della mirate alla presunta inaffidabilità e incostanza del Pt_1 genitore.
7.3.1 In ordine al terzo motivo di gravame di natura economica, norme di rango costituzionale (art. 30 Costituzione) e codicistiche (art. 147 e 315 bis Cod.Civ.) impongono a ciascun genitore di istruire, mantenere ed educare la prole tenendo conto delle sue capacità ed inclinazione. L'obbligo sorge al momento stesso della nascita e non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, estendendosi sino a quando il figlio non abbia conseguito l'indipendenza economica ovvero non si sia affrancato dalla dipendenza dai genitori in ragione del suo comportamento negligente ed inattivo rifiutando, ad esempio, immotivatamente offerte lavorative pur in linea con la sua formazione personale e professionale. In tal caso, sul genitore obbligato graverà l'onere di fornire prova della condotta negligente del figlio al fine di ottenere pronuncia giudiziale di cessazione dell'obbligo di mantenimento (Cass.Civ. n. 16612/2010). E' noto, altresì, che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati con riferimento alla situazione di fatto e di diritto vissuta dalle parti all'attualità e che il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma del tutto peculiare e detto rebus sic stantibus (Cass.Civ., ordinanza 30.7.2015 n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale
12 quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello dell'art. 9 L. 898/1970, n. 898, per il divorzio o lo scioglimento del matrimonio o la declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario
(Cass.Civ., Sez. III, 02.7.2019 n. 17689). Deve, altresì, richiamarsi l'ulteriore principio della Suprema
Corte secondo cui i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio di separazione, idonei a fondare la modifica delle statuizioni già assunte, devono farsi valere all'interno del giudizio medesimo, e quindi anche in grado di appello, purchè nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass.Civ. 14.9.2020 n.
19020; Cass.Civ. 04.4.2019 n. 9533).
Nel caso di specie, nulla quaestio sulla debenza del contributo al mantenimento in favore di Pt_2 bensì in ordine alla quantificazione operata dal Tribunale sulla scorta della mancata conoscenza della capacità reddituale del ricorrente (il quale nulla aveva depositato al riguardo) e all'età della minore che all'epoca aveva appena compiuto un anno. La quantificazione de qua non è stata contestata dall'interessato il quale ha, invece, avversato il preteso aumento a Euro 500,00 invocato della , Pt_1 deducendo in questa sede di essere disoccupato (all'uopo producendo la lettera datoriale di licenziamento pervenutagli il 29.7.2024 e la domanda del 07.8.2024 mirata ad ottenere l'indennità
NASPI) e precisando di riuscire a reperire solo saltuari lavori da operaio edile. Orbene, alla luce di detta produzione la Corte ritiene di confermare la misura del mantenimento disposta dal primo giudice, apparendo questa congrua rispetto alla condizione economica del nonché ai bisogni CP_1
e alle necessità di che all'attualità ha compiuto due anni. Pt_2
7.3.2 Tenuto conto delle vicende narrate, della elevata conflittualità tra le parti e del comportamento serbato dalla e persistente in parte anche all'attualità (vedasi il ritardo agli incontri Parte_1 certificato dagli operatori sociali e la rappresentazione effettuata dal curatore della minore), è opinione della Corte che meriti conferma la sanzione prevista ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.: tanto sul presupposto in astratto che tale misura possa fungere quale deterrente avverso eventuali condotte del genitore collocatario impeditive dello svolgimento del diritto di visita paterno, così da garantire l'esercizio del diritto de quo in capo a costui.
In senso contrario, la nulla ha provato circa la dedotta afflittività della misura ai suoi danni e la Pt_1 lamentata eccessiva incidenza sulla sua condizione economico-patrimoniale ovvero il presunto pregiudizio per la minore.
8.1 Posto quanto sopra, l'appello proposto da merita accoglimento nei limiti di cui in Parte_1 motivazione, in riferimento alla statuizione relativa alla responsabilità genitoriale e alle modalità di esplicazione del diritto di visita paterno, mentre deve essere disatteso con riguardo alle istanze dell'affido esclusivo e dell'aumento del mantenimento per la minore, della revoca della sanzione ex art. 473 bis.39 c.p.c
8.2 In ragione dell'esito del parziale accoglimento del gravame e, comunque, della riforma della sentenza di primo grado, la Corte ritiene di giustizia disporre la integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
9. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater,
13 del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12) che obbliga la parte che abbia proposto una impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato per le spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da iscritto al n. 921/2024 Parte_1
R.G., e a parziale modifica della sentenza impugnata così dispone: 1) revoca la pronuncia di decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...]; 2) Parte_1 Pt_2 pronuncia la sospensione di dalla responsabilità genitoriale sulla minore;
3) dispone che Controparte_5 la minore venga affidata ai Servizi Sociali del comune di residenza territorialmente competenti, e Pt_2 ne conferma il collocamento presso la madre;
4) dispone che i Servizi Sociali incaricati proseguano nelle attività di sostegno alla minore e al nucleo familiare nonché nel necessario monitoraggio dell'applicazione dei provvedimenti giudiziali e del rapporto della minore con ciascun genitore, con invito a relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare;
5) dispone che sino al compimento del terzo anno di età di gli incontri padre-figlia abbiano luogo in ambito protetto presso i Servizi Sociali Pt_2 territorialmente competenti per almeno due pomeriggi a settimana e per la durata di due ore ciascuno e, comunque, secondo il calendario che gli stessi avranno cura di stilare tenendo conto degli impegni delle parti e delle esigenze della minore;
6) dispone che successivamente al compimento del terzo anno di età di gli incontri padre-figlia si svolgano secondo il calendario già individuato dal primo giudice e Pt_2 specificamente: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 20,00; a settimane alterne dalle 12,00 del sabato fino alle 20,00 della domenica;
dalle 10,00 del giorno di Pasqua fino alle 20,00 del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, ovvero dalle
10,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 06 gennaio, secondo il principio dell'alternanza; per 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di luglio o agosto, previo accordo da raggiungersi tra i genitori entro il 30 giugno precedente;
7) conferma le ulteriori statuizioni della Sentenza impugnata;
8) dispone la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti;
9) dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il giorno
25 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
14
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.01.2025 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte al n. 921/2024 R.G. promosso da nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], Cod.Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelia Scardicchio (Cod.Fisc. C.F._1 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Capurso alla via C.F._2
Casamassima n. 96/A, giusta procura ad litem su foglio separato allegato al Ricorso in appello; contro
nato a [...] il [...] e residente a [...], Cod.Fisc. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tosches (Cod.Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Bari a Corso Mazzini C.F._4
n.102, come da mandato conferito su foglio separato allegato alla Comparsa di costituzione in appello;
nonchè
Avv. , nella qualità di curatrice speciale di nata a [...] il Controparte_2 Parte_2
24.6.2023, nominata con provvedimento del Tribunale di Bari del 29.01.2024 nel procedimento di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via P.
Amedeo n. 536; con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche. Con Sentenza n. 207/2024, pubblicata in data 07.6.2024 il Tribunale di Bari, Sezione Prima
1 Civile, ha definito il procedimento n. 3486/2023 R.G. promosso da in danno di Controparte_1
, così statuendo: “…1.Pronuncia sentenza che tiene luogo del consenso mancante ai Parte_1 sensi dell'art. 250 c.c. e, per l'effetto, autorizza , nato a Bari, il [...], ad [...] effettuare il riconoscimento della minore nata a [...] il [...];
2. Dispone che la Persona_1 minore assuma il cognome paterno “ ” e che esso venga aggiunto posponendolo a quello CP_1 materno;
3. Pronuncia la decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti Parte_1 della piccola che resta, così affidata all'altro genitore;
4. Dispone che la minore resti Pt_2 collocata presso la madre;
5. Dispone che, fino al compimento di 18 mesi di età, gli incontri padre- figlia continuino a svolgersi in maniera protetta per almeno due pomeriggi a settimana di due ore ciascuno e che, a partire dal compimento di 18 mesi di età, gli incontri potranno svolgersi in maniera libera e secondo il seguente calendario: a) fino al terzo anno di vita del minore: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 20,00; il sabato o la domenica , a settimane alterne, dalle 10,00 alle 20,00 senza pernotto;
b) a decorrere dal compimento del terzo anno di età: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 20,00; a settimane alterne dalle 12,00 del sabato fino alle 20,00 della domenica;
dalle
10,00 del giorno di Pasqua fino alle 20,00 del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
dalle ore 10,00 del
23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, ovvero dalle 10,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio, secondo il principio dell'alternanza; per 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di luglio o agosto, previo accordo da raggiungersi tra i genitori entro il 30 giugno precedente;
6. pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
7. dispone che l'assegno unico universale per la figlia spetti per intero alla resistente;
8. Invita i Servizi Sociali del Comune di Bari –Municipio 4- a monitorare il nucleo familiare ed a relazionare alle autorità giudiziarie;
9. Liquida le spese di ctu come da separato decreto;
10. pone a carico della resistente le spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in
€ 2.236,00 per compenso oltre a RFS e accessori di legge;
11. pone a carico della resistente le spese processuali sostenute dal curatore speciale che liquida in € 2.236,00 per compenso oltre a RFS e accessori di legge e da distrarsi in favore dello Stato ex art. 133 TU Spese di giustizia”.
1.1 Il sig. ha esposto al Tribunale di Bari di aver avuto una relazione sentimentale Parte_3 con la sig.ra durata circa due anni e terminata quando la donna era al sesto mese di Parte_1 gravidanza;
da detta relazione è nata la figlia (il 24.6.2023) alla quale è stato dato il cognome Pt_2
“ ”. Ha rappresentato di aver seguito le fasi della gravidanza accompagnando la donna alle visite Pt_1 ginecologiche e sostenendola moralmente ma di essere stato estromesso da ogni notizia ed evento, tanto che aveva appreso del parto casualmente da un conoscente solo in data 27.6.2023, gli era stato impedito di vedere la neonata e, soprattutto, gli era stato detto che non era sua figlia. A fronte Pt_2 del rifiuto materno ma avendo interesse a riconoscere la minore e a ottenere i provvedimenti necessari all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento, ha adito l'autorità giudiziaria barese, la quale con decreto del 09.8.2023 ex art. 473 bis 15 c.p.c. ha disciplinato che egli esercitasse il diritto di visita in modalità libera, fissando l'udienza di comparizione delle parti al 23.8.2023.
2 1.2 In quella sede, si è costituita negando la relazione biologica di paternità tra il Parte_1 [...]
e la minore (all'uopo instando per l'accertamento genetico ad hoc) nonché Controparte_1 sostenendo la incapacità genitoriale del ricorrente, definito incline al consumo di alcool e a comportamenti aggressivi nei confronti di essa resistente e dei suoi familiari, come accaduto da ultimo in data 18.8.2023. Quindi, in via principale ha chiesto la revoca del suddetto decreto regolante gli incontri padre-figlia e, subordinatamente, la sua modifica con la previsione di incontri in forma protetta e con l'ausilio dei Servizi Sociali.
1.3 Con successivo provvedimento del 24.8.2023 il Tribunale ha disposto incontri protetti padre- figlia nonché CTU genetica per l'accertamento della paternità biologica del A fronte CP_1 dell'esito negativo dell'indagine, il ricorrente ha mosso osservazioni critiche del 02.11.2023 alla CTU sollevando forti perplessità circa il corretto svolgimento delle operazioni peritali: in particolare, ha evidenziato la riluttanza della donna a comparire ai primi due incontri fissati dal consulente e l'opposizione a consentire i necessari prelievi a domicilio, il rifiuto della di sottoporsi al prelievo Pt_1 del tampone salivare, talune circostanze e comportamenti “anomali” nel corso delle operazioni peritali
(la madre ha tenuto la neonata coperta da un velo, ha insistito che il CTU la fotografasse con un cuffia e con il ciuccio); ma, soprattutto, il ha addotto che la neonata sottoposta il 09.10.2023 al CP_1 tampone salivare (identificata dal CTU da una foto rilasciata dal Comune di Bari e descritta con capelli biondi e occhi azzurri) non fosse (descritta, invece, dagli assistenti sociali come una Pt_2 bambina pienotta con capelli e occhi scuri) bensì un'altra neonata reperita dalla e dai suoi Pt_1 prossimi congiunti, nell'intento di alterare l'esito dell'indagine ed estromettere il dalla vita CP_1 della minore.
Il ha formalizzato il tutto nella denuncia-querela del 06.11.2023 ed il PM incaricato ha fatto CP_1 richiesta di incidente probatorio consistente in una perizia volta ad “accertare la maternità biologica tra e la neonata sottoposta alla indagine in sede civile nonché ad accertare il Parte_1 rapporto di genitorialità biologica tra il e nonché tra la Controparte_1 Parte_2 [...]
e mediante prelievo di campioni biologici, estrazione e tipizzazione del profilo Pt_1 Parte_2 genetico di ciascuno dei periziandi e relativa analisi comparativa dei profili polimorfici estratti”. Nel recepire l'istanza, il GIP (procedimento penale n. 11583/23 R.G.N.R. - n. 10254/23 R.G. GIP), ha affidato al CTU anche il compito di verificare se il DNA della bambina condotta al Biomedical Center di Bitonto il 09.10.2023 per l'accertamento della paternità del coincidesse con Controparte_1 quello di , cioè la bambina da cui prelevare il campione salivare ai fini dell'espletamento Parte_2 della CTU. In data di venerdì 19.01.2024 (e solo tre giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni peritali in sede di incidente probatorio) la tramite il suo difensore ha inviato Parte_1 una p.e.c. al legale del con la quale ha dichiarato “ad ogni effetto di legge, di riconoscere il CP_1
Suo assistito, SI. , quale padre biologico della minore , nata a [...] il Controparte_1 Parte_2
24.6.2023, rinunciando, pertanto, ai soli pertinenti motivi di opposizione rassegnati nell'ambito del giudizio a tutt'oggi pendente innanzi al Tribunale di Bari, 1^ Sezione Civile, contraddistinto dal n.
3 3486/2023 V.G.” L'esito della CTU espletata in detta sede ha dato esito positivo circa la paternità biologica del e ha accertato che il DNA prelevato da in sede di incidente Controparte_1 Pt_2 probatorio non era coincidente con quello prelevato il 09.10.2023 dal CTU nominato dal Tribunale di
Bari..
1.4 In data 26.02.2024 si è costituita l'Avv. , nella qualità di curatrice speciale della Controparte_2 minore, chiedendo “in via istruttoria, l'acquisizione delle risultanze della CTU disposta in fase di incidente probatorio dinanzi al Gip di Bari, e delle indagini e relazioni dei Servizi Sociali sulle condizioni attuali della minore anche in base agli incontri disposti in ambiente protetto;
nel merito,
l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di residenza per il proseguimento degli Pt_2 interventi di sostegno in favore della minore e del nucleo familiare e per un necessario monitoraggio dell'applicazione del provvedimento relativo agli incontri tra il padre e la minore;
in caso di accertamento della paternità, in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 minore nella somma ritenuta di giustizia e confermare il provvedimento del 28.8.2023 in merito agli incontri padre/figlia”.
Ancora, in data 09.04.2024 la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo promosso dalla con la duplice motivazione della non reclamabilità dei provvedimenti Pt_1 indifferibili emessi ex art. 473 bis.15 c.p.c. in quanto destinati ad essere assorbiti da quelli ex art. 473 bis.22 c.p.c. e della intervenuta dichiarazione con cui la donna ha riconosciuto spontaneamente la paternità biologica del . Controparte_1
In data 16.04.2024 all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione con invio degli atti al P.M.
2.1.1 Intervenuta la sentenza in epigrafe, la ha proposto il presente gravame avverso Parte_1 la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'affido esclusivo di al ritenute frutto Pt_2 CP_1 dell'errata valutazione di talune sue condotte che, sebbene non ancora accertate dal giudice penale, sono state giudicate pregiudizievoli del diritto della minore alla bigenitorialità nonché prognostiche della irrecuperabilità della capacità genitoriale materna. In senso contrario, la ha argomentato di Pt_1 aver tenuto comportamenti giammai pregiudizievoli per bensì mirati al suo esclusivo interesse Pt_2
e tutela: specificamente, avendo frequentato un altro uomo contemporaneamente alla relazione sentimentale con il la ha avuto dubbi sulla paternità di quest'ultimo tanto da CP_1 Pt_1 richiedere l'indagine genetica giudiziale e l'affidamento esclusivo a sé della minore, tra l'altro adducendo la pericolosità sociale e la inidoneità genitoriale del descritto come assuntore CP_1 abituale di sostanze alcooliche nonché soggetto violento, dalla personalità minacciosa e pericolosa nei confronti della appellante e della di lei madre, come evincibile dalle denunce sporte da entrambe e dalla messaggistica telefonica in atti.
2.1.2 Ha dedotto la conformità dello svolgimento delle operazioni peritali alle indicazioni del CTU il quale non ha sollevato dubbi circa l'identificazione di allorquando ne ha effettuato la Pt_2 comparazione alla foto riportata sull'attestato di identità del Comune di Bari;
piuttosto, ha ipotizzato
4 una eventuale alterazione in fase analitica della C.T.U. dovuta al mancato prelievo salivare materno. E comunque, lo spontaneo riconoscimento della paternità biologica del con rinuncia ai motivi CP_1 di opposizione rassegnati nel giudizio di primo grado, dimostrerebbe l'inesistenza di alcuna forma di reato né di pregiudizio per il diritto della minore alla bigenitorialità.
2.1.3 Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, nel corso del giudizio non vi sarebbero stati approfondimenti tali da giustificare il provvedimento ablativo in danno della , la quale ha un solo Pt_1 procedimento penale a carico e ancora sub judice mentre il è chiamato a rispondere di gravi CP_1 condotte poste in essere in danno della stessa e della di lei madre sig.ra . Neppure Pt_1 Parte_4 risulterebbe provato che la appellante abbia “tentato in tutti i modi, leciti e, purtroppo, illeciti di impedire che il ricorrente potesse riconoscere come propria la figlia...” in quanto giammai da parte materna vi sarebbero stati comportamenti oppositivi e dannosi nei confronti della minore ma solo atteggiamenti protettivi nell'interesse e a tutela di nell'incertezza della paternità e, comunque, Pt_2 al cospetto di un uomo appartenente a un clan malavitoso barese. Per tali ragioni, ha chiesto in questa sede farsi luogo a CTU psicologica e tossicologica al fine di accertare la idoneità genitoriale del
[...]
e valutare l'attribuzione della responsabilità genitoriale alla , unico genitore in CP_1 Parte_1 grado di occuparsi e di accudire Pt_2
2.2.1 Con il secondo motivo, la appellante ha impugnato la statuizione relativa al diritto di visita deducendo che “il compimento del 18° mese di età, appare davvero esiguo rispetto ad una valutazione
d'interesse psicologico, ai fini valutativi della responsabilità genitoriale del SI. , nonché ai CP_1 fini valutativi dell'esito del procedimento penale in corso a suo carico”. In proposito, ha argomentato che il padre solo da pochi mesi ha iniziato ad incontrare regolarmente con cadenza Pt_2 bisettimanale in spazio protetto presso la struttura “Circumnavigando” in Bari-Carbonara, e non conosce appieno le esigenze della minore, così che alla data prevista dal provvedimento non avrà acquisito le competenze necessarie per gestire la minore in maniera autonoma e senza ausili.
A suo avviso, il Tribunale barese avrebbe dovuto estendere la modalità degli incontri protetti sino al compimento dei tre anni e sei mesi di come contemplato da giurisprudenza in casi similari Pt_2
e/o comunque di alta conflittualità genitoriale;
per quest'ultima ragione, ha censurato anche la calendarizzazione, puramente indicativa, degli incontri padre-figlia prevista a partire dal terzo anno di vita della minore.
2.2.2 Ancora, la ha censurato la sentenza laddove, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., ha posto a Pt_1 suo carico la sanzione di Euro 200,00 per ciascuna circostanza in cui, in violazione del provvedimento giudiziale, non consentisse al di fruire degli incontri previsti sia presso i Servizi Sociali in CP_1 spazio neutro sia secondo il calendario dettato: la misura, illegittima in difetto di accertate condotte ostruzionistiche poste in essere e onerosa rispetto al suo stipendio (Euro 1.000,00/1.200,00 circa), qualora fosse applicata pregiudicherebbe il mantenimento e il sostentamento della minore. Ha comunque rimarcato di essersi attenuta agli incontri programmati dai Servizi Sociali anche oltre la fascia oraria stabilita, curando di avvisare i referenti della struttura nelle occasioni in cui è stata
5 impossibilitata a partecipare agli incontri per problematiche di salute di Pt_2
2.3 Con la terza censura la ha lamentato l'esiguità del contributo paterno al mantenimento di Pt_1
determinato, a suo avviso, senza che il Tribunale valutasse la reale capacità reddituale del Pt_2 [...]
assunto come magazziniere alle dipendenze della “SOA Societa' Consortile a.r.” e percettore CP_1 di retribuzione mensile di Euro 1.200,00 (come dichiarato e documentato in atti) nonchè titolare di un secondo lavoro di vigilanza notturna presso cantieri in costruzione: tali circostanze, unitamente alla giovane età e al buono stato di salute dell'uomo, giustificherebbero l'incremento del mantenimento paterno a Euro 500,00 mensili, vieppiù in considerazione del fatto che costui non ha versato alcunchè durante il primo anno di vita della minore.
2.4 Da ultimo, la appellante ha rassegnato alla Corte le conclusioni:”...In riforma dell'impugnata
Sentenza 1. Revocare la pronuncia di decadenza della SI.ra dalla responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti della piccola nata a [...] il [...], per tutti i motivi su esposti;
Pt_2
2. Ordinare il reintegro nella responsabilità genitoriale alla SI.ra , ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 332 c.c., in quanto non vi sono ragioni per le quali la decadenza sia stata pronunciata, escludendo ogni pericolo di pregiudizio per la figlia minore 3. Disporre l'affidamento Parte_2 esclusivo della minore in capo alla SI.ra , per tutti i motivi ampiamente e Parte_1 profusamente dedotti nella narrativa del presente atto;
4. Disporre che gli incontri padre-figlia continuino a svolgersi in ambito protetto, presso la Struttura preposta dai Servizi Sociali territorialmente competenti, mantenendo una cadenza bisettimanale degli stessi, allo stato vigente, fino al compimento dei 3 anni e 6 mesi, della minore e, comunque, fino all'accertamento Parte_2 delle risultanze consulenziali, psicologiche e tossicologiche, da effettuarsi sul SI. CP_1
, al fine di verificare la sua idoneità genitoriale, anche e soprattutto, all'esito dei
[...] procedimenti penali pendenti a carico di quest'ultimo;
5. Disporre un innalzamento della contribuzione al mantenimento della minore , in capo al padre – SI. Parte_2 Controparte_1
- dagli attuali € 200,00 ad € 500,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in considerazione del fatto che lo stesso è alle dipendenze dell'Azienda SOA, con mansione di magazziniere, percepisce emolumenti netti, pari ad € 1.200,00, oltre a svolgere un secondo lavoro come guardiano notturno;
pertanto, gli introiti percepiti dal SI. , solo ammontanti CP_1 certamente a più del doppio di quanto dallo stesso dichiarato;
6. Disporre l'elisione di ogni misura economica coercitiva, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., in capo alla SI.ra e, in Parte_1 particolare, della condanna al pagamento di € 200,00, stabilita dai Giudici di prime cure, per ogni qual volta la stessa non adempia al provvedimento giudiziale, favorendo gli incontri previsti dai S.S. preposti, tra il SI. e la figlia minore considerando l'esosità di tale provvedimento CP_1 Pt_2 che, se applicato, risulterebbe fortemente pregiudizievole per il ménage familiare dell'odierna appellante, la quale, così facendo, non sarebbe più in grado di adempiere al sostentamento materiale della figlia minore . In via istruttoria, ha richiesto disporsi CTU tossicologica e psicologica Pt_2 finalizzata a valutare la reale capacità genitoriale del Controparte_1
6 3.1.1 Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite. Sul primo motivo, il ha osservato come il provvedimento del Tribunale risulti CP_1 compiutamente motivato sia in fatto che in diritto laddove il primo giudice ha dato atto della grave alterazione delle operazioni peritali a mezzo della sostituzione della bambina sottoposta a tampone salivare ad opera della e dei suoi genitori con il solo fine di far risultare la negatività del test di Pt_1 paternità biologica.
Orbene, tali fatti, corroborati dal dato scientifico della CTU in sede d'incidente probatorio, hanno portato il Tribunale a stigmatizzare il comportamento della e a pronunciare la decadenza dalla Pt_1 responsabilità genitoriale, ampiamente motivando che le “gravi condotte che poi sono state denunciate in sede penale dando vita ad un procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 374 cp e 56-576 cp” hanno determinato quel pregiudizio consistente nell'aver negato a il suo “diritto ad avere Pt_2 anche un padre che potesse assisterla affettivamente ed economicamente nel primo anno di vita” (pag.
9 della sentenza), puntualizzando “che la ha tentato in tutti modi, leciti e, purtroppo, anche Pt_1 illeciti, di impedire che il ricorrente potesse riconoscere come propria la figlia” (pag. 8 della sentenza).
3.1.2 A suo avviso, il primo giudice ha attentamente valutato il comportamento serbato dalla , Pt_1 la quale in primis ha interrotto i rapporti con il tacendogli la data del parto e ostacolando il CP_1 diritto di vedere la neonata, e successivamente ha negato la relazione biologica opponendosi, con la costituzione in giudizio, al riconoscimento paterno sul presupposto della pericolosità sociale del genitore. Gli agiti della sono del tutto contrastanti con la produzione documentale allegata in Pt_1 prime cure (screeshots) da cui si evince che entrambi i genitori fossero consapevoli della gravidanza e avessero programmato di avere una bambina nonostante la loro relazione fosse caratterizzata da numerosi litigi, e la donna avesse deciso deliberatamente di escludere totalmente il padre dalla vita di di negargli qualsivoglia notizia in merito alla bambina, compresa la data del parto. Pt_2
Tanto che, alla luce di quanto sopra riferito, il primo giudice ha ritenuto che la abbia deciso di Pt_1 negare alla figlia il diritto alla bigenitorialità sin dal periodo finale della sua gestazione, come peraltro corroborato dai Servizi Sociali secondo cui la madre continua ad avere scarsa consapevolezza di garantire a il diritto de quo (relazione del 12.4.2024). Pt_2
3.1.3 L'ostilità è proseguita anche durante il giudizio di primo grado negando al padre il diritto di vedere la figlia sancito già dal provvedimento del 09.8.2023 ma anche da quello del 28.8.2023 che ha previsto incontri in spazio neutro presso i Servizi Sociali territorialmente competenti (come richiesto dalla stessa ): il provvedimento è stato disatteso dalla donna la quale ha disertato gli Pt_1 appuntamenti programmati dai Servizi Sociali sino a quando essa stessa ha riconosciuto la paternità biologica del con la pec del 19.01.2024, tanto che solo alla fine di febbraio 2024 costui ha CP_1 potuto vedere e comunque, nonostante l'impegno a rispettare le regole dello spazio neutro, la Pt_2
ha mancato di condurre la minore a numerosi incontri in spazio neutro e costantemente vi si Pt_1 recata in ritardo.
7 3.1.4 Il ha contestato la presunta pericolosità sociale e le condotte violente e persecutorie a CP_1 lui attribuite al solo fine di screditarlo, con riferimento al cognome e alla sua estrazione sociale. Le denunce citate dalla non sono sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio e i fatti ivi esposti sono Pt_1 rimasti indimostrati. Contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, il Tribunale ha preso in considerazione la personalità del ai fini della valutazione della sua capacità genitoriale e ha CP_1 ritenuto infondato e comunque sfornito di prova quanto riferito dalla , anche alla luce delle Pt_1 relazioni dei Servizi Sociali che hanno riferito dell'adeguata capacità del di relazionarsi a CP_1
delle premure e delle attenzioni alle esigenze della bambina, dell'attivazione di valide Pt_2 strategie per consentire alla minore di legarsi a lui a livello affettivo, e, per contro, la scarsa consapevolezza materna circa l'importanza di garantire alla figlia il diritto alla bigenitorialità
(relazione del 12.4.2024).
3.1.5 Ancora, il ha fermamente contestato il presunto abuso di sostanze alcooliche CP_1 rappresentando di essersi sottoposto, con esito negativo, a tre analisi tossicologiche tra settembre ed ottobre 2023 presso il laboratorio di Tossicologia Forense-Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Bari, così che l'invocata CTU tossicologica sarebbe inammissibile al pari di quella psicologica già pretermessa in primo grado allorquando la ha sostenuto che gli incontri in spazio Pt_1 neutro causassero stress a e occorresse verificarne l'opportunità della prosecuzione. Pt_2
3.1.6 Inoltre, il ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, la CP_1 decadenza della responsabilità genitoriale non è destinata a recidere ogni rapporto giuridico, morale ed affettivo tra la e la minore, atteso che il Tribunale ha giustamente previsto il collocamento di Pt_1 presso la madre la quale, in tal modo, la accudisce per la maggior parte del tempo e costituisce Pt_2 punto di riferimento per la minore.
4.1.1 In relazione al secondo motivo di gravame, il ha osservato come la appellante CP_1 persista nel non tener conto dell'interesse preminente di e come il Tribunale abbia disposto il Pt_2 collocamento della minore e lo svolgimento degli incontri in spazio neutro fino ai 18 mesi di età nell'esclusivo interesse di al fine di “accumulare un periodo abbastanza lungo (tenuto conto Pt_2 che gli incontri sono iniziati effettivamente a febbraio, si parla di 10 mesi) in cui la bambina possa abituarsi alla figura del padre, attraverso una cadenza regolare d'incontri settimanali sotto la supervisione costante di una psicologa che sta monitorando tutto il percorso”, per consentirle di introdurre gradualmente e senza traumi il padre nella sua vita, non già di verificare se in questi mesi ci siano i presupposti per accertare l'idoneità genitoriale del CP_1
In concreto, la soluzione del Tribunale per un verso non ha privato la madre della sua quotidianità con e per altro verso ha individuato, allo stato, il genitore più idoneo ad assumere le decisioni in Pt_2 tema di cura, educazione e assistenza della minore.
E comunque, successivamente alla sentenza de qua la situazione sarebbe rimasta pressochè invariata in quanto il ha continuato a vedere la figlia in spazio neutro mentre la ha continuato a CP_1 Pt_1 contravvenire alle disposizioni del Tribunale mantenendo alto il grado di conflittualità e presentandosi
8 in ritardo (o non presentandosi) agli appuntamenti in spazio neutro, persistendo nell'atteggiamento escludente il padre, come accaduto per la decisione unilaterale e non preavvisata di vaccinare Pt_2
e per l'assenza alla visita pediatrica presso la Dott.ssa . Per_2
4.1.2 Rebus sic stantibus, ha perorato la necessarietà della misura coercitiva indiretta giustificata dal comportamento ostruzionistico della sin dalla inosservanza per sei mesi del provvedimento del Pt_1
Tribunale che disponeva gli incontri in spazio neutro da essa stessa richiesti nonchè dalle successive numerose assenze ingiustificate agli incontri: infatti, solo grazie al fattore deterrente di tale misura coercitiva, la a far data dalla sentenza ha disertato un solo appuntamento in spazio neutro, pur Pt_1 accumulando frequenti ritardi. Pertanto, la misura de qua è necessaria ed efficace a garantire almeno in parte che la sentenza del Tribunale sia rispettata, e la sua quantificazione non appare gravosa per la
(titolare e amministratrice unica della la quale non ha fornito elementi tali da Pt_1 CP_3 giustificarne la revoca o la riduzione.
4.2 In ordine al terzo motivo di gravame, il ha dedotto di essere disoccupato, come CP_1 evidenziato dalla lettera di licenziamento inoltratagli dalla società SOA il 29.7.2024 e dalla domanda di indennità NASPI del 07.8.2024 in atti, riuscendo a reperire saltuari lavori come operaio in cantieri.
Comunque, ha precisato di aver versato puntualmente l'assegno di mantenimento e la sua quota di spese straordinarie sostenendo che la misura disposta dal Tribunale risulta congrua in rapporto alla sua situazione economica attuale mentre la richiesta avanzata dalla appare immotivata e Pt_1 sproporzionata.
5. Si è costituita in giudizio l'Avv. , nella qualità di curatrice speciale della minore, CP_4 rilevando come la sentenza impugnata sia legittima e in linea con il principio di massima tutela della minore, la quale è collocata preso la madre ma sta instaurando un buon rapporto relazionale con il padre, sempre puntuale agli incontri in spazio neutro e presente sia ai doveri genitoriali sia sotto il profilo economico economico e morale, nonostante le difficoltà relazionali con la . Quindi, ha Pt_1 chiesto la conferma della sentenza de qua anche in ordine alla decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale, con il favore delle spese di lite.
In via istruttoria, ha formulato opposizione alla richiesta di CTU valutativa delle competenze genitoriali del considerato che costui, unitamente alla , si trova sotto il monitoraggio CP_1 Pt_1 dei Servizi Sociali competenti territorialmente e che nel corso del primo grado si è sottoposto a diversi accertamenti escludenti l'assunzione di sostanze alcooliche.
6.1 Alla prima udienza di trattazione è seguita la camera di consiglio del 23.01.2025 celebrata in modalità cosiddetta “cartolare” a mezzo deposito di Note scritte di trattazione con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. Il Collegio ha riservato la decisione con concessione dei termini per deposito di scritti conclusionali e repliche, cui hanno ottemperato entrambi i contendenti.
Successivamente e in pendenza di riserva, la appellante ha depositato istanza di rimessione della causa sul ruolo per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 473 bis.15, 22, 39, c.p.c., all'uopo deducendo: che nel 2024 gli incontri non si sono svolti in maniera continuativa;
che nel periodo
9 natalizio il ha inteso sospendere gli incontri inviando un certificato medico con prognosi di CP_1 sette giorni;
che nel periodo 13.01.2025/12.02.2025 gli incontri si sono svolti in maniera irregolare;
che dal 26.3.2025 il si è trasferito a Piacenza e gli incontri sono stati sospesi;
che nel giorno CP_1 del compleanno il padre neppure ha chiamato telefonicamente che a fine giugno 2025 il Pt_2 [...] ha preteso di vedere la minore in modalità libera;
che gli incontri sono stati caratterizzati CP_1 dall'incostanza paterna.
L'appellato ha controdedotto il persistente comportamento ostativo della agli incontri padre- Pt_1 figlia in modalità libera e in modo continuativo, tanto che, a fronte di tali difficoltà, ha aderito a una proposta lavorativa in Piacenza al fine di poter versare il mantenimento ordinario e le spese straordinarie per Quindi, si è opposto alla richiesta avversaria ritenendola meramente dilatoria Pt_2
e funzionale a protrarre l'attuale situazione in cui la continua a negargli i diritti di padre. Pt_1
6.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha espresso parere di rigetto dell'appello, fatta eccezione per la possibilità di aumento a Euro 400,00, o ad altra somma ritenuta equa e di giustizia, della contribuzione paterna al mantenimento della minore alla luce della occupazione del genitore con mansione di magazziniere.
7.1.1 Nel merito, la prima doglianza presenta profili di fondatezza nei termini che seguono. Il
Tribunale ha statuito la decadenza della dalla responsabilità genitoriale e l'affido esclusivo di Pt_1 al sulla scorta di talune condotte della donna giudicate pregiudizievoli del diritto Pt_2 CP_1 della minore alla bigenitorialità nonché prognostiche della irrecuperabilità della capacità genitoriale.
In particolare, il primo giudice per un verso ha posto l'accento sulle circostanze di svolgimento delle operazioni di CTU e sull'esito dell'incidente probatorio, sull'atteggiamento oppositivo e ostruzionistico della agli incontri padre-figlia, sull'ostinazione a estromettere la figura paterna definita incapace Pt_1
e tacciata di pericolosità sociale e dedizione all'alcool; mentre, per altro verso, ha valorizzato il tentativo del di stabilire un rapporto con sin dalla nascita, le istanze di sollecito CP_1 Pt_2 all'osservanza del provvedimento giudiziale, le manifestate perplessità sulla condotta della in Pt_1 occasione delle operazioni di CTU, l'atteggiamento attento, premuroso e sintonico dell'uomo verso la minore in occasione dei pochi incontri in spazio neutro (come da relazione dei servizi Sociali del
12.02.2024).
Tuttavia, in primis deve osservarsi che il procedimento penale nel quale la è imputata per i fatti Pt_1 legati alle operazioni della CTU, si trova, allo stato, ancora sub iudice non essendo intervenuta sentenza di accertamento della responsabilità penale e della colpevolezza della donna;
ne consegue che, a parere della Corte la suddetta pendenza e la mancanza di pronunciamento in termini di colpevolezza a carico della , unitamente alle motivazioni difensive di costei e al riconoscimento Pt_1 della paternità biologica del e alla convivenza di con la madre sin dalla nascita, CP_1 Pt_2 inducono a ritenere che la statuizione ablativa della responsabilità genitoriale sia gravosa per la
[...]
, così che può essere revocata per far luogo alla pronuncia meno afflittiva della sospensione, Pt_1 quanto meno in attesa dell'esito del procedimento penale. Ed infatti, la decadenza si presenta come
10 extrema ratio per le ipotesi in cui il genitore non solo abbia violato e trascurato i propri doveri ovvero abusato dei suoi poteri ma abbia determinato un pregiudizio grave e specifico per il figlio (art. 330
Cod.Civ.), laddove si ribadisce che nel caso di specie gli agiti attribuiti della , per quanto Pt_1 astrattamente discutibili, non sono stigmatizzati da una pronuncia di condanna che ne certifichi la illegittimità e il pregiudizio per la minore.
7.1.2 Alla precedente considerazione deve aggiungersi che, allo stato, neppure vi è contezza dell'esito delle querele sporte in danno del per fatti anch'essi riprovevoli e di rilevanza CP_1 penale. Pertanto, nell'attuale contesto caratterizzato dall'alta conflittualità e dalla mancanza di dialogo tra i genitori appare ancor più necessario, nel preminente e superiore interesse della piccola Pt_2 che le decisioni di maggior interesse vengano adottate evitando ritardi o incomprensioni determinati dalle reciproche prese di posizione dei genitori i quali in sede di discussione hanno avanzato al
Tribunale richiesta di affido esclusivo della minore. Orbene, è nota la regola generale dell'affido condiviso in quanto maggiormente funzionale all'estrinsecazione del diritto alla bigenitorialità, inteso come il diritto del minore a mantenere rapporti significativi, equilibrati e continuativi con entrambi i genitori e a ricevere da essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale;
tuttavia, è opinione della
Corte che nel caso di specie debba disporsi l'affido di ai Servizi Sociali del comune di Pt_2 residenza territorialmente competenti, i quali dovranno proseguire negli interventi di sostegno in favore della minore e del nucleo familiare nonché nel necessario monitoraggio dell'applicazione dei provvedimenti giudiziali, nonché relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare.
7.1.3 Condividendo la soluzione del Tribunale, la piccola dovrà restare collocata presso la Pt_2 madre a cagione della sua tenera età, della ancora scarsa conoscenza del padre e della condizione di fatto esistente sin dalla nascita.
7.1.4 Ancora, deve prevedersi la regolamentazione del diritto di visita paterno. Costituisce dato oggettivo che gli incontri padre-figlia sono iniziati tardivamente rispetto ai provvedimenti giudiziali
(del 09.8.2023 e del 24.8.2023) e si sono svolti, in numero oggettivamente esiguo, alla presenza degli operatori incaricati i quali hanno relazionato che “...Durante i mesi nei quali si sono svolti gli incontri protetti è emersa da parte del sig. un'adeguata capacità di relazione con sua figlia. CP_1
Nonostante il breve tempo a disposizione per instaurare un legame significativo tra la diade, il genitore si è mostrato attento e premuroso alle esigenze della bambina, attivando valide strategie per consentire alla minore di legarsi a livello affettivo” (relazione del 12.4.2024). Ad ogni buon conto, può legittimamente ritenersi che il rapporto conoscitivo sia ancora nella fase embrionale nella Persona_3 quale il ha mostrato di interagire con e di accoglierne le richieste, ponendosi con CP_1 Pt_2 atteggiamento amorevole e attento che nel tempo ha portato sempre maggiore complicità e affiatamento tra i due (relazione prot.n. 2125 del 15.10.2024 del Consultorio Familiare di Bari-IV
Municipio). Tuttavia, l'iter conoscitivo e la frequentazione tra il padre e sembrano aver Pt_2 incontrato, da ultimo, un ulteriore ostacolo nel trasferimento del in Piacenza per Controparte_1 motivi lavorativi, come rappresentato dalla e non contestato dall'interessato, tanto che non è Pt_1
11 stato possibile tenere gli incontri già programmati e le parti hanno avuto ulteriore motivo di attrito.
Alla luce di tanto, in parziale modifica della statuizione in sentenza la Corte ritiene confacente all'interesse di che per l'immediato futuro e sino al compimento del terzo anno di età, gli Pt_2 incontri tra il e la minore dovranno svolgersi in ambiente protetto per almeno due Controparte_1 pomeriggi a settimana di due ore ciascuno e, comunque, secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti avranno cura di stabilire tenendo conto degli impegni delle parti e delle esigenze della minore.
A decorrere dal compimento del terzo anno di Swamy gli incontri potranno svolgersi secondo lo schema già individuato dal primo giudice, in maniera libera e osservando il seguente calendario: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00; a settimane alterne dalle 12:00 del sabato fino alle
20:00 della domenica;
dalle 10:00 del giorno di Pasqua fino alle 20:00 del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre, ovvero dalle 10:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 06 gennaio, secondo il principio dell'alternanza; per 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di luglio o agosto, previo accordo da raggiungersi tra i genitori entro il 30 giugno precedente.
In senso contrario, appare privo di efficacia il rilievo dell'appartenenza familiare dell'uomo e delle temute ritorsioni da parte dei congiunti di costui, atteso che deve ritenersi rilevante e preminente l'interesse della minore a frequentare la figura paterna, per come già indicato dal primo giudice.
Neppure assumono rilevanza le osservazioni riguardanti la incapacità genitoriale nonchè la inesperienza e imperizia del ad accudire in maniera autonoma la minore (alla luce delle CP_1 valutazioni espresse dagli operatori sociali all'esito dei pochi incontri in spazio neutro), così come non risultano decisivi e dirimenti le critiche della mirate alla presunta inaffidabilità e incostanza del Pt_1 genitore.
7.3.1 In ordine al terzo motivo di gravame di natura economica, norme di rango costituzionale (art. 30 Costituzione) e codicistiche (art. 147 e 315 bis Cod.Civ.) impongono a ciascun genitore di istruire, mantenere ed educare la prole tenendo conto delle sue capacità ed inclinazione. L'obbligo sorge al momento stesso della nascita e non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, estendendosi sino a quando il figlio non abbia conseguito l'indipendenza economica ovvero non si sia affrancato dalla dipendenza dai genitori in ragione del suo comportamento negligente ed inattivo rifiutando, ad esempio, immotivatamente offerte lavorative pur in linea con la sua formazione personale e professionale. In tal caso, sul genitore obbligato graverà l'onere di fornire prova della condotta negligente del figlio al fine di ottenere pronuncia giudiziale di cessazione dell'obbligo di mantenimento (Cass.Civ. n. 16612/2010). E' noto, altresì, che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati con riferimento alla situazione di fatto e di diritto vissuta dalle parti all'attualità e che il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma del tutto peculiare e detto rebus sic stantibus (Cass.Civ., ordinanza 30.7.2015 n. 16173), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale
12 quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello dell'art. 9 L. 898/1970, n. 898, per il divorzio o lo scioglimento del matrimonio o la declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario
(Cass.Civ., Sez. III, 02.7.2019 n. 17689). Deve, altresì, richiamarsi l'ulteriore principio della Suprema
Corte secondo cui i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio di separazione, idonei a fondare la modifica delle statuizioni già assunte, devono farsi valere all'interno del giudizio medesimo, e quindi anche in grado di appello, purchè nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass.Civ. 14.9.2020 n.
19020; Cass.Civ. 04.4.2019 n. 9533).
Nel caso di specie, nulla quaestio sulla debenza del contributo al mantenimento in favore di Pt_2 bensì in ordine alla quantificazione operata dal Tribunale sulla scorta della mancata conoscenza della capacità reddituale del ricorrente (il quale nulla aveva depositato al riguardo) e all'età della minore che all'epoca aveva appena compiuto un anno. La quantificazione de qua non è stata contestata dall'interessato il quale ha, invece, avversato il preteso aumento a Euro 500,00 invocato della , Pt_1 deducendo in questa sede di essere disoccupato (all'uopo producendo la lettera datoriale di licenziamento pervenutagli il 29.7.2024 e la domanda del 07.8.2024 mirata ad ottenere l'indennità
NASPI) e precisando di riuscire a reperire solo saltuari lavori da operaio edile. Orbene, alla luce di detta produzione la Corte ritiene di confermare la misura del mantenimento disposta dal primo giudice, apparendo questa congrua rispetto alla condizione economica del nonché ai bisogni CP_1
e alle necessità di che all'attualità ha compiuto due anni. Pt_2
7.3.2 Tenuto conto delle vicende narrate, della elevata conflittualità tra le parti e del comportamento serbato dalla e persistente in parte anche all'attualità (vedasi il ritardo agli incontri Parte_1 certificato dagli operatori sociali e la rappresentazione effettuata dal curatore della minore), è opinione della Corte che meriti conferma la sanzione prevista ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c.: tanto sul presupposto in astratto che tale misura possa fungere quale deterrente avverso eventuali condotte del genitore collocatario impeditive dello svolgimento del diritto di visita paterno, così da garantire l'esercizio del diritto de quo in capo a costui.
In senso contrario, la nulla ha provato circa la dedotta afflittività della misura ai suoi danni e la Pt_1 lamentata eccessiva incidenza sulla sua condizione economico-patrimoniale ovvero il presunto pregiudizio per la minore.
8.1 Posto quanto sopra, l'appello proposto da merita accoglimento nei limiti di cui in Parte_1 motivazione, in riferimento alla statuizione relativa alla responsabilità genitoriale e alle modalità di esplicazione del diritto di visita paterno, mentre deve essere disatteso con riguardo alle istanze dell'affido esclusivo e dell'aumento del mantenimento per la minore, della revoca della sanzione ex art. 473 bis.39 c.p.c
8.2 In ragione dell'esito del parziale accoglimento del gravame e, comunque, della riforma della sentenza di primo grado, la Corte ritiene di giustizia disporre la integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
9. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater,
13 del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12) che obbliga la parte che abbia proposto una impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato per le spese di giustizia.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da iscritto al n. 921/2024 Parte_1
R.G., e a parziale modifica della sentenza impugnata così dispone: 1) revoca la pronuncia di decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il [...]; 2) Parte_1 Pt_2 pronuncia la sospensione di dalla responsabilità genitoriale sulla minore;
3) dispone che Controparte_5 la minore venga affidata ai Servizi Sociali del comune di residenza territorialmente competenti, e Pt_2 ne conferma il collocamento presso la madre;
4) dispone che i Servizi Sociali incaricati proseguano nelle attività di sostegno alla minore e al nucleo familiare nonché nel necessario monitoraggio dell'applicazione dei provvedimenti giudiziali e del rapporto della minore con ciascun genitore, con invito a relazionare trimestralmente al Giudice Tutelare;
5) dispone che sino al compimento del terzo anno di età di gli incontri padre-figlia abbiano luogo in ambito protetto presso i Servizi Sociali Pt_2 territorialmente competenti per almeno due pomeriggi a settimana e per la durata di due ore ciascuno e, comunque, secondo il calendario che gli stessi avranno cura di stilare tenendo conto degli impegni delle parti e delle esigenze della minore;
6) dispone che successivamente al compimento del terzo anno di età di gli incontri padre-figlia si svolgano secondo il calendario già individuato dal primo giudice e Pt_2 specificamente: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,00 alle 20,00; a settimane alterne dalle 12,00 del sabato fino alle 20,00 della domenica;
dalle 10,00 del giorno di Pasqua fino alle 20,00 del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, ovvero dalle
10,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 06 gennaio, secondo il principio dell'alternanza; per 15 giorni anche non consecutivi durante il mese di luglio o agosto, previo accordo da raggiungersi tra i genitori entro il 30 giugno precedente;
7) conferma le ulteriori statuizioni della Sentenza impugnata;
8) dispone la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti;
9) dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il giorno
25 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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