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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 3 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5670.24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
Part iudice , c.f. , nata il [...] ad [...] e residente in [...]C.F._1
alla via Mulitiello n.7/2, , c.f. nata il [...] a [...] C.F._2
Caltanissetta e residente in [...], , c.f. Parte_4
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Cortile D'Aniello 2, rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in calce, rilasciato su foglio separato e unito al ricorso introduttivo, dall'avv. Elena Barretta, presso lo studio della quale elettivamente domiciliano in Nocera Inferiore alla via Atzori 70
Ricorrenti
E
, Controparte_1
in persona del Direttore Generale, assistita e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono giusta mandato allegato alla memoria difensiva
Resistente Avente ad oggetto: corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del
7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 6 novembre 2024, i ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti a tempo indeterminato dell' Controparte_1
; precisavano che nell'espletamento della propria attività, erano sempre stati assoggettati
[...]
ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali, come da prospetti riepilogativi delle presenze in servizio che allegavano;
che per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, la normativa applicabile espressamente prevedeva il diritto dei lavoratori “a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; che la resistente, per le prestazioni lavorative in esame, nei periodi indicati analiticamente nel ricorso nulla riconosceva agli istanti: né il riposo compensativo, né il compenso per lavoro straordinario, come si desume dalla documentazione che producevano;
i ricorrenti sottolineavano che le loro richieste erano legittimate dalla legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, dalla legge n. 520/1952, dall'art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999, nonché da ultimo dalla sentenza del 25 gennaio 2021, n..1505/2021 della Corte di cassazione;
tanto premesso concludevano chiedendo al giudice adito di ” a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del
CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre
2022 per i SIg. e mentre per la SI.ra dal 1° dicembre 2017 al 31 Parte_4 Pt_3 Parte_5 dicembre 2022, e per l'effetto, b) condannare l
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_1 legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di € 16.450,81, di cui: € 4.892,32 in favore della SI.ra , € 6.421,62 in favore del SI. , € 5.136,87 in favore Parte_6 Parte_4
della SI.ra a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto Parte_3
periodo, oltre interessi di legge maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali. Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio , si costituiva tardivamente in giudizio l'
[...]
dichiarando che i ricorrenti sarebbero stati compensati con la mensilità di aprile . CP_1
Chiedeva quindi che il giudice si pronunciasse unicamente sulle spese di lite .
All'odierna udienza , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
********
Il ricorso proposto dai ricorrenti è fondato e va, pertanto, accolto per l'assorbente e preminente rilievo della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito operati da parte resistente.
E invero, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n. 23285 del 28.8.2024).
Più precisamente, il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto che si presume esistente fino a prova contraria senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34733).
Orbene, nel caso di specie nessuna contestazione di tal specie è stata sollevata da parte resistente.
Non può essere dichiarata, invece, cessata la materia del contendere in quanto parte resistente non ha ancora corrisposto gli arretrati ma ha asserito che i dipendenti verranno pagati sulle competenze stipendiali di aprile . Trattasi quindi, all'evidenza, di pagamento non ancora realizzato in quanto nessun pagamento è intervenuto nel corso del giudizio. Per quanto riguarda le spese , tuttavia , sussistono giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti.
Questo giudicante , infatti , è consapevole che la decisione dell' di aderire alle Controparte_1
richieste formulate dai ricorrenti è la conseguenza di un orientamento ormai unanime della locale
Corte d'Appello che , recependo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1505/2021 e con le ordinanze n. 2006/2022, n. 23380/2022, n. 20743/2023, ha la accolto analoghe richieste formulate da dipendenti del settore sanitario .
Ciò non di meno, questo giudice non può esimersi dal rilevare che fino ad epoca recepente si era espresso in termini diversi ritenendo che , nel caso di specie , non trovasse applicazione l'art. 9 del ccnl integrativo comparto che così statuisce : “ ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999 , l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo , a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni ,a equivalente riposto compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo . L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo , a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni , dà titolo , a richiesta del dipendente
, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”.
In dette pronunce la scrivente affermava :” l'art. 9 concede chiaramente al dipendente del comparto sanità che ha prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità , a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni , di fruire di un riposo compensativo o , in alternativa
, di percepire il compenso per lavoro straordinario , con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo . La suddetta norma , tuttavia , detta , come abbiamo visto , una disciplina integrativa di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1995 e dall'art. 34 del ccnl 1999 in tema di riposo settimanale . Le sopra richiamate norme, infatti , stabiliscono che il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale e che ove non possa essere fruito nella giornata domenicale , il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva . L'art. 9 del contratto integrativo , dunque , interviene per disciplinare un ipotesi ulteriore rispetto a quella del mancato riposo settimanale nella giornata domenicale , vale a dire quella del lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale , stabilendo espressamente che tale giornata di lavoro dà diritto ad un equivalente riposo compensativo o alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo .
Al dipendente che per particolari eSIenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo nella festività infrasettimanale compete il riposo compensativo o , su sua richiesta , il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo .
Detta norma , tuttavia , non può trovare applicazione nel caso di specie. Costituisce circostanza pacifica tra le parti che gli odierni ricorrenti rientrino nella categoria dei lavoratori turnisti, giacché la loro prestazione lavorativa non viene resa in giornate ed orari sempre uguali ma risente della “rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere”, potendo dunque il turno loro assegnato cadere in orario notturno ovvero in giorno festivo.
Ebbene , l'art. 9 sopra citato non trova applicazione nei confronti del personale turnista che si trova
, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni , a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale , atteso che tale personale ha diritto ad una specifica indennità disciplinata dall'art. 44 , comma 12 , del CCNL comparto sanità del 1.9.95, come rideterminata dall'art. 25 , comma 2 , del ccnl del 19.4.2004 , stesso comparto.
L'art. 44 del CCNL cit. disciplina analiticamente, ed esaustivamente, le maggiorazioni stipendiali previste a fronte della gravosità della prestazione dei lavoratori turnisti, differenziando la percentuale di maggiorazione a seconda delle varie ipotesi (tra cui rientra il turno festivo).
L'art. 44 citato , infatti , stabilisce , al comma 12, “ per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno , ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto , con un minimo di 2 ore . Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva “.
In tale contesto , pertanto , il sacrificio dello svolgimento della prestazione lavorativa in giorno infrasettimanale festivo è compensato mediante la corresponsione della speciale indennità , considerata la peculiarità dell'organizzazione per turni . Nel caso di articolazione del lavoro per turni , dunque , il CCNL non ha previsto l'alternativa tra riposo compensativo e trattamento economico aggiuntivo .
L'indennità di turno viene corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell'ambito del turno e vale a compensare integralmente il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario . Per il medesimo personale le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate esclusivamente in base alla disciplina dell'art. 34 del ccnl 1.9.95 e secondo le misure ivi espressamente previste , diversamente da quelle previste per le prestazioni effettuate in turno . Nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale , pertanto , al lavoratore deve essere corrisposta solo l'indennità per turno festivo prevista dall'art. 44 , comma 12 , mentre l'art. 9 del contratto integrativo concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell'ipotesi del lavoro organizzato in turni . Il lavoratore turnista , infatti , avrà diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario soltanto ove effettui prestazioni lavorative anche nel giorno assegnato per il riposo settimanale , e quindi al di là dell'orario d'obbligo delle 36 ore settimanali , in relazione al numero delle ore lavorative rese . Nel caso in cui , invece , il lavoratore sia inserito in un turno che , nell'ambito delle 36 ore settimanali di lavoro dovute, abbracci anche un festivo , lo stesso percepirà unicamente la indennità per turno festivo di cui all'art. 44 , comma 12 ccnl 1.9.95 .
Resta perciò escluso che nell'ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario che presuppone necessariamente il superamento dell'orario contrattuale di lavoro .
L'art. 9 , in definitiva , prende in considerazione l'attività lavorativa prestata , in via eccezionale , ovvero occasionale , in giorni non lavorativi , attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale , cosicché , proprio perché individua situazioni non ordinarie , non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere , conseguentemente , chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi , sia nelle giornate festive , nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei turni di lavoro . Tale disciplina - non a caso distinta da quella dei turnisti – ha infatti ad oggetto la diversa ipotesi in cui, per particolari eSIenze di servizio, un lavoratore si veda privato della giornata di riposo settimanale.
Nel caso qui in esame, invece, non è contestato che i ricorrenti abbiano fruito della giornata di riposo settimanale, cosicché la prestazione di attività lavorativa in giornata festiva, quale conseguenza della particolare articolazione dell'orario di lavoro, viene compensata unicamente attraverso la maggiorazione oraria prevista per il turno festivo.
Non è a discutere , nella specie , di incompatibilità tra la maggiorazione prevista per i turnisti dall'art. 44 del CCNL con l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e al successivo art. 29 , comma 6 , del CCNL del 21 maggio 2018 ,ma tale ultima indennità spetta soltanto nel caso in cui la prestazione resa nel giorno festivo infrasettimanale sia stata svolta in un giorno destinato al riposo e quindi oltre l'ordinario orario di lavoro .
Solo in tale ipotesi si può parlare del diritto allo “ straordinario “ cui fa espresso riferimento la norma .
Giova preliminarmente richiamare la normativa che rileva nel caso che ci occupa .
L'art. 20 ccnl 1 settembre 1995 –“ Riposo settimanale “ ( inserito nel capo III “ struttura del rapporto “ ) così recita testualmente : “ 1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale . Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di
52 all'anno , indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro . In tale numero non sono conteggiate le Domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie . Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale , il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva , il giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura , avuto riguardo alle eSIenze di servizio . Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato . La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione . Nei confronti dei soli dipendenti che , per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica , si applica la disposizione del comma 2 “.
La norma parla di riposo compensativo o di corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo E sempre di riposo compensativo o di corresponsione di compenso per lavoro straordinario ( questa volta non festivo ) parla il successivo comma nel disciplinare l'ipotesi di attività prestata in giorno feriale non lavorativo , a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni e , dunque , una ipotesi sempre di attività prestata non in via ordinaria , ma oltre l'ordinario orario di lavoro .
L'art- 34 del CCNL 7 aprile 1999 , nel dettare la disciplina del lavoro straordinario , ha previsto , al comma 6 , che “ le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi costitutivi da fruire , compatibilmente con le eSIenze del servizio , nel mese successivo “ , al comma 7 che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento , dalla indennità integrativa speciale , nonché dal rateo di tredicesima mensilità , ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “ pari al 15% per lavoro straordinario diurno , al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo “.
D'altra parte , che l'art. 9 del CCNL non intenda remunerare il lavoro prestato nell'ambito del normale orario lavorativo settimanale , ma unicamente l'ipotesi del mancato godimento del riposo in un giorno coincidente con un festivo , appare evidente sol che si pensi alla eventualità che un dipendente , che abbia già svolto il normale orario lavorativo settimanale , sia chiamato a svolgere lavoro straordinario in un giorno festivo infrasettimanale . Ebbene , in tale eventualità il lavoratore non percepirebbe null'altro che lo straordinario festivo per le ore di lavoro prestate oltre il normale orario lavorativo e ciò al pari di chi , senza superare il normale orario di lavoro settimanale , abbia svolto la propria attività in un giorno festivo .
In definitiva , accogliere la testi attorea secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale darebbe diritto sic et sempliciter al compenso di cui all'art. 29 , comma 6 , del CCNL 2018 per il personale turnista SInificherebbe consentire al turnista di godere , per il solo fatto di rendere una prestazione “ ordinaria “ in un giorno festivo infrasettimanale , di un riposo compensativo al pari di chi tale attività ha svolto oltre il normale orario di lavoro .
In conclusione , per i lavoratori in turno , deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'art. 44 , comma 12 , mentre l'art. 9 del contratto integrativo ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno . L'art. 9 , pertanto , potrà trovare applicazione soltanto nei confronti del lavoratore un turno chiamato a prestare , in via eccezionale , ovvero occasionale , la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ed aveva quindi concluso rigettando le domande proposte dai sanitari .
Sennonché tali pronunce non hanno trovato conferma in sede di gravame , atteso che la locale Corte
d'Appello si è ripetutamente pronunciata in materia riconoscendo fondate le ragioni dei lavoratori .
Sussistono pertanto giusti motivi , in considerazione del diverso orientamento giurisprudenziale espresso per il passato da questo giudicante , per compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e , per l'effetto , condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento di
[...]
€ 4.892,32 in favore della SI.ra , Parte_6
€ 6.421,62 in favore del SI. , Parte_4
€ 5.136,87 in favore della SI.ra oltre interessi legali dalla data di maturazione dei Parte_3 crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 3 aprile 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio