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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 4098/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DONATO APOLITO e con questi elett.te domiciliato in elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Amato di
Montecassino n. 7 presso,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. NASSO
[...] P.IVA_1
SA e con questi elett.te domiciliata in Avellino, via
Roma n. 17,, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito
12/2024/0001615211/000, notificato in data 29/11/2024, per un CP_ importo complessivo di Euro 25.396,94 richiesto da quale CP_ contribuzione anno 2017. si è costituito.
CP_ 2) La pretesa dell' si fonda sugli esiti dell'accertamento fiscale di Agenzia delle Entrate num. TFK010301348 per l'anno 2017, che parte ricorrente sostiene non essere mai stato portato a propria e legale conoscenza perché trasmesso a indirizzo digitale illegittimamente attribuito dalla Camera di Commercio Irpinia-
Sannio, attribuzione dichiarata illegittima dal Tribunale di Avellino con Decreto di Accoglimento cron. 4601-2024 del 19.11.2024.
Avverso l'accertamento fiscale sotteso alla pretesa dell'istituto è stato proposto ricorso, e, in seguito alla decisione sfavorevole, Parte appello alla II° grado della –sez. staccata di Pt_3
Salerno.
3) Parte ricorrente ritiene, innanzitutto la illegittimità dell'avviso di addebito, perchè inesistente è stata la notifica dell'atto presupposto, effettuata, come detto, a domicilio digitale la cui attribuzione è stata ritenuta illegittima.
Il Tribunale ritiene che le vicende della notifica dell'accertamento fiscale siano irrilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda sostanziale, e quindi della questione, che qui rileva, della fondatezza della pretesa dell' . CP_1
L'atto non notificato, o non correttamente notificato, non è un atto inesistente. Dei vizi o della omissione della notifica ci si potrà dolere, ad esempio, ai fini della valutazione della tempestività di un azione giudiziaria proposta o da proporre avverso l'atto oggetto della notifica stessa, o di una eventuale decadenza da parte di chi notifica l'atto, ma l'atto in sé resta , in mancanza di altri motivi, valido ed efficace.
4) Il ricorrente sostiene, poi, che anche in presenza di un CP_ accertamento fiscale spetta ad dare prova della propria pretesa contributiva. “Sarebbe preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria, se essa risulti fondata solo sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituiscano prova dell'omissione contributiva”.
La giurisprudenza “… ex multis da Cass. n. 4564/2021, «questa
Corte ha da tempo escluso che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (così, tra le più recenti, Cass. n. 12996 del 2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018)». Quindi del tutto correttamente la Corte di merito ha escluso che l'esito del giudizio davanti al giudice tributario dovesse di per sé condizionare l'esito del giudizio davanti al giudice ordinario, non esistendo nel nostro ordinamento alcuna “pregiudiziale tributaria” del tipo di quella propugnata da parte ricorrente. Non meno correttamente ha affermato che «dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass.
n. 21541 del 2019)» (Cass. n.4564/2021)…Questa Corte (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 24774 del 3/10/2019, Rv. 655313-01; Sez. L,
Sentenza n. 21541 del 20/08/2019, Rv. 654816 – 01) ha già affermato che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi “a percentuale”, il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale» (Cass. n. 19313/2021) e che «l'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del d.lgs. n.
462 del 1997, anche in caso di adesione alla definizione agevolata, conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio» (Cass. n. 14194/2021), costituendo (v., fra le altre,
Cass. n. 13463/2017 e n. 19640/2018) «anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato» (Cass. n. 14194/2021)… Ai sensi del d.P.R.
n. 600/1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il d.lgs. n. 462/1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662/1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso, all'art. 1 ha stabilito che 'per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 , …, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi'. Di tal chè, «si è in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione CP_1 operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' » (Cass. n. 20726/2021)” (Cassazione Civile Sez. L CP_1
Num. 20950 Anno 2025).
E' quindi la parte ricorrente, in applicazione die principi sopra richiamati ad essere gravata dell'onere di contestare i presupposti CP_ su cui si fonda la pretesa il che nel caso di specie non accade, nonostante la piena completezza degli addebiti e delle verifiche di cui all'atto di accertamento, che, indipendentemente dalle questioni fatte valere rispetto alla notifica, pacificamente è stato ricevuto.
5) L'eccezione di prescrizione è infondata.
Preliminarmente, in tema di contributi previdenziali a percentuale dovuti dai lavoratori autonomi alla gestione separata , il fatto CP_1 costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione di un determinato reddito da parte del lavoratore, ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. n. 233/1990, anche se l'efficacia di tale fatto è collegata ad un successivo atto amministrativo ricognitivo. Il termine di prescrizione quinquennale dei contributi, previsto dall'art. 3 L. n. 335/1995, decorre dalla scadenza del termine per il loro pagamento e non dalla data dell'eventuale successivo atto con cui l'Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito ex art. 1
D.Lgs. n. 462/1997, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n.
25888 del 5 settembre 2023).
Nel caso di specie, il termine per il pagamento della contribuzione
2017 ricade al 20 giugno 2018, e da quella data, considerando gli interventi in materia di prescrizione di cui alla normativa emergenziale causa Covid, il quinquennio non è spirato al momento della notifica, pacificamente del 29 novembre 2024.
L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(comma 2). Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
6) L'eccezione riferita alla carenza di motivazione dell'avviso è inammissibile perché tardiva, in quanto proposta (deposito del ricorso 23 dicembre 2025) oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto (29 novembre 2024). (ex pluribus Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18569 del 9 settembre 2011).
7) Il ricorrente lamenta, infine, che la sanzione sia stata determinata nella misura massima del 60 % del contributo non versato pur se la norma prevede “l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti”.
Afferma che l'applicazione della sanzione nella misura massima consentita necessiterebbe di idonea motivazione, e dubita della legittimità di un siffatto regime.
In realtà, il limite del 60% si pone rispetto alla previsione di una sanzione (art. 118 co. 8 lettera b della legge n. 388/2000) che nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento in ragione d'anno.
Correttamente quindi ha individuato la sanzione applicabile. CP_ 8) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, IV e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 4098/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza,
[...] eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta l'opposizione;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, IV
e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 4098/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DONATO APOLITO e con questi elett.te domiciliato in elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Amato di
Montecassino n. 7 presso,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. NASSO
[...] P.IVA_1
SA e con questi elett.te domiciliata in Avellino, via
Roma n. 17,, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito
12/2024/0001615211/000, notificato in data 29/11/2024, per un CP_ importo complessivo di Euro 25.396,94 richiesto da quale CP_ contribuzione anno 2017. si è costituito.
CP_ 2) La pretesa dell' si fonda sugli esiti dell'accertamento fiscale di Agenzia delle Entrate num. TFK010301348 per l'anno 2017, che parte ricorrente sostiene non essere mai stato portato a propria e legale conoscenza perché trasmesso a indirizzo digitale illegittimamente attribuito dalla Camera di Commercio Irpinia-
Sannio, attribuzione dichiarata illegittima dal Tribunale di Avellino con Decreto di Accoglimento cron. 4601-2024 del 19.11.2024.
Avverso l'accertamento fiscale sotteso alla pretesa dell'istituto è stato proposto ricorso, e, in seguito alla decisione sfavorevole, Parte appello alla II° grado della –sez. staccata di Pt_3
Salerno.
3) Parte ricorrente ritiene, innanzitutto la illegittimità dell'avviso di addebito, perchè inesistente è stata la notifica dell'atto presupposto, effettuata, come detto, a domicilio digitale la cui attribuzione è stata ritenuta illegittima.
Il Tribunale ritiene che le vicende della notifica dell'accertamento fiscale siano irrilevanti ai fini della ricostruzione della vicenda sostanziale, e quindi della questione, che qui rileva, della fondatezza della pretesa dell' . CP_1
L'atto non notificato, o non correttamente notificato, non è un atto inesistente. Dei vizi o della omissione della notifica ci si potrà dolere, ad esempio, ai fini della valutazione della tempestività di un azione giudiziaria proposta o da proporre avverso l'atto oggetto della notifica stessa, o di una eventuale decadenza da parte di chi notifica l'atto, ma l'atto in sé resta , in mancanza di altri motivi, valido ed efficace.
4) Il ricorrente sostiene, poi, che anche in presenza di un CP_ accertamento fiscale spetta ad dare prova della propria pretesa contributiva. “Sarebbe preclusa l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria, se essa risulti fondata solo sull'accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituiscano prova dell'omissione contributiva”.
La giurisprudenza “… ex multis da Cass. n. 4564/2021, «questa
Corte ha da tempo escluso che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all'accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorché siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (così, tra le più recenti, Cass. n. 12996 del 2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018)». Quindi del tutto correttamente la Corte di merito ha escluso che l'esito del giudizio davanti al giudice tributario dovesse di per sé condizionare l'esito del giudizio davanti al giudice ordinario, non esistendo nel nostro ordinamento alcuna “pregiudiziale tributaria” del tipo di quella propugnata da parte ricorrente. Non meno correttamente ha affermato che «dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass.
n. 21541 del 2019)» (Cass. n.4564/2021)…Questa Corte (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 24774 del 3/10/2019, Rv. 655313-01; Sez. L,
Sentenza n. 21541 del 20/08/2019, Rv. 654816 – 01) ha già affermato che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi “a percentuale”, il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale» (Cass. n. 19313/2021) e che «l'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del d.lgs. n.
462 del 1997, anche in caso di adesione alla definizione agevolata, conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio» (Cass. n. 14194/2021), costituendo (v., fra le altre,
Cass. n. 13463/2017 e n. 19640/2018) «anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato» (Cass. n. 14194/2021)… Ai sensi del d.P.R.
n. 600/1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il d.lgs. n. 462/1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662/1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso, all'art. 1 ha stabilito che 'per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 , …, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi'. Di tal chè, «si è in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione CP_1 operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' » (Cass. n. 20726/2021)” (Cassazione Civile Sez. L CP_1
Num. 20950 Anno 2025).
E' quindi la parte ricorrente, in applicazione die principi sopra richiamati ad essere gravata dell'onere di contestare i presupposti CP_ su cui si fonda la pretesa il che nel caso di specie non accade, nonostante la piena completezza degli addebiti e delle verifiche di cui all'atto di accertamento, che, indipendentemente dalle questioni fatte valere rispetto alla notifica, pacificamente è stato ricevuto.
5) L'eccezione di prescrizione è infondata.
Preliminarmente, in tema di contributi previdenziali a percentuale dovuti dai lavoratori autonomi alla gestione separata , il fatto CP_1 costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dalla produzione di un determinato reddito da parte del lavoratore, ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. n. 233/1990, anche se l'efficacia di tale fatto è collegata ad un successivo atto amministrativo ricognitivo. Il termine di prescrizione quinquennale dei contributi, previsto dall'art. 3 L. n. 335/1995, decorre dalla scadenza del termine per il loro pagamento e non dalla data dell'eventuale successivo atto con cui l'Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito ex art. 1
D.Lgs. n. 462/1997, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n.
25888 del 5 settembre 2023).
Nel caso di specie, il termine per il pagamento della contribuzione
2017 ricade al 20 giugno 2018, e da quella data, considerando gli interventi in materia di prescrizione di cui alla normativa emergenziale causa Covid, il quinquennio non è spirato al momento della notifica, pacificamente del 29 novembre 2024.
L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(comma 2). Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
6) L'eccezione riferita alla carenza di motivazione dell'avviso è inammissibile perché tardiva, in quanto proposta (deposito del ricorso 23 dicembre 2025) oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto (29 novembre 2024). (ex pluribus Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18569 del 9 settembre 2011).
7) Il ricorrente lamenta, infine, che la sanzione sia stata determinata nella misura massima del 60 % del contributo non versato pur se la norma prevede “l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti”.
Afferma che l'applicazione della sanzione nella misura massima consentita necessiterebbe di idonea motivazione, e dubita della legittimità di un siffatto regime.
In realtà, il limite del 60% si pone rispetto alla previsione di una sanzione (art. 118 co. 8 lettera b della legge n. 388/2000) che nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento in ragione d'anno.
Correttamente quindi ha individuato la sanzione applicabile. CP_ 8) Il ricorrente va condannato al pagamento a favore di delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865# (milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, IV e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 4098/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza,
[...] eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta l'opposizione;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, IV
e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE