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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14639/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. RAFFAGLIO PAOLA Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. RAFFAGLIO PAOLA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Affido congiunto della figlia con collocazione prevalente presso la casa coniugale, che, di Per_1
proprietà esclusiva della Sig.ra rimane alla stessa assegnata unitamente a tutti gli arredi Parte_1
ivi presenti, ad eccezione dei soli beni personali del marito.
3) Il padre potrà vedere la figlia secondo il seguente calendario:
- I e II SETTIMANA del mese: dal sabato mattina alle ore 9 alla domenica ore 21. Il pernottamento avverrà presso la casa dei genitori del Sig. con anch'egli presente, sino a quando lo stesso non avrà Pt_2
reperito un immobile idoneo a tenervi la figlia anche a dormire, come meglio precisato più avanti
1 - III E IV SETTIMANA del mese: il padre andrà a prendere la figlia alla fine dell'asilo il mercoledì e la terrà con sé, anche a dormire, presso la casa dei suoi genitori, con anch'egli presente, riportandola all'asilo il giovedì mattina;
- una settimana durante le vacanze estive da fissarsi entro il 31/05 di ogni anno, salvo diverso accordo fra i genitori;
- una settimana durante le vacanze di Natale (alternando tra i due genitori la Vigilia ed il giorno di Natale), alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta).
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
Alla luce della tenera età della minore le parti concordano che l'orario in cui verrà mandata a Per_1
dormire è fissato per le ore 22.00.
Alla luce inoltre del fatto che, al momento, il Sig. non ha una propria esclusiva casa di Parte_2
residenza, ma è ospite di un amico, le parti concordano che qualsiasi pernottamento della figlia con Per_1 il papà potrà avvenire solamente presso l'abitazione dei genitori del Sig. (con il papà presente), Pt_2
sita in Ospitaletto (BS, P.za Roma n.28
La presente limitazione verrà a cadere solo ed esclusivamente nel caso in cui il Sig. sia Parte_2
titolare di contratto di locazione (o abbia acceso mutuo per l'acquisto) di abitazione di propria esclusiva residenza, in cui non vi siano altri ospiti (salvo eventuale convivenza con compagna a seguito di relazione consolidata)
4) Laddove il momento di frequentazione della minore con uno dei due genitori dovesse coincidere con un evento (impegno scolastico e/o extrascolastico) della figlia, il genitore con cui quest'ultima dovesse essere nel giorno o nell'orario in concomitanza con l'evento, si farà carico di accompagnarvela, salvo diversi accordi tra le parti, da prendersi tempestivamente
5) Il signor attualmente non ha redditi adeguati per poter erogare un assegno di Parte_2
mantenimento, per cui le parti stabiliscono che lo stesso al momento sarà onerato esclusivamente di partecipare alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, nella misura del 50%. Le parti concordano altresì che, una volta che il reddito netto del Sig. avrà raggiunto i complessivi € Pt_2
900,00 mensili, egli contribuirà nel mantenimento della minore versando € 300,00 mensili entro il giorno
10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Nel caso in cui l'aumento di reddito sopra previsto dovesse verificarsi dopo oltre un anno e mezzo dalla presente pattuizione, le parti saranno ritenute libere di rinegoziare l'importo del mantenimento, e ciò anche alla luce delle accresciute e/o diverse esigenze della minore.
2 6) Relativamente alle spese straordinarie, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e
3 gruppo estivo;
spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito nella misura del
100% dal Sig. Pt_2
8) Ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, si precisa che entrambi possiedono una vettura di proprietà esclusiva e che i conti correnti sono altrettanto di proprietà esclusiva, e non vengono previsti mutamenti di nessun genere in merito.
9) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
10) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per i figli minori.
11) I coniugi dichiarano di rinunciare alla audizione della figlia minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
12) Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Brescia (atto n. 119, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14639/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. RAFFAGLIO PAOLA Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. RAFFAGLIO PAOLA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Affido congiunto della figlia con collocazione prevalente presso la casa coniugale, che, di Per_1
proprietà esclusiva della Sig.ra rimane alla stessa assegnata unitamente a tutti gli arredi Parte_1
ivi presenti, ad eccezione dei soli beni personali del marito.
3) Il padre potrà vedere la figlia secondo il seguente calendario:
- I e II SETTIMANA del mese: dal sabato mattina alle ore 9 alla domenica ore 21. Il pernottamento avverrà presso la casa dei genitori del Sig. con anch'egli presente, sino a quando lo stesso non avrà Pt_2
reperito un immobile idoneo a tenervi la figlia anche a dormire, come meglio precisato più avanti
1 - III E IV SETTIMANA del mese: il padre andrà a prendere la figlia alla fine dell'asilo il mercoledì e la terrà con sé, anche a dormire, presso la casa dei suoi genitori, con anch'egli presente, riportandola all'asilo il giovedì mattina;
- una settimana durante le vacanze estive da fissarsi entro il 31/05 di ogni anno, salvo diverso accordo fra i genitori;
- una settimana durante le vacanze di Natale (alternando tra i due genitori la Vigilia ed il giorno di Natale), alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta).
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
Alla luce della tenera età della minore le parti concordano che l'orario in cui verrà mandata a Per_1
dormire è fissato per le ore 22.00.
Alla luce inoltre del fatto che, al momento, il Sig. non ha una propria esclusiva casa di Parte_2
residenza, ma è ospite di un amico, le parti concordano che qualsiasi pernottamento della figlia con Per_1 il papà potrà avvenire solamente presso l'abitazione dei genitori del Sig. (con il papà presente), Pt_2
sita in Ospitaletto (BS, P.za Roma n.28
La presente limitazione verrà a cadere solo ed esclusivamente nel caso in cui il Sig. sia Parte_2
titolare di contratto di locazione (o abbia acceso mutuo per l'acquisto) di abitazione di propria esclusiva residenza, in cui non vi siano altri ospiti (salvo eventuale convivenza con compagna a seguito di relazione consolidata)
4) Laddove il momento di frequentazione della minore con uno dei due genitori dovesse coincidere con un evento (impegno scolastico e/o extrascolastico) della figlia, il genitore con cui quest'ultima dovesse essere nel giorno o nell'orario in concomitanza con l'evento, si farà carico di accompagnarvela, salvo diversi accordi tra le parti, da prendersi tempestivamente
5) Il signor attualmente non ha redditi adeguati per poter erogare un assegno di Parte_2
mantenimento, per cui le parti stabiliscono che lo stesso al momento sarà onerato esclusivamente di partecipare alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, nella misura del 50%. Le parti concordano altresì che, una volta che il reddito netto del Sig. avrà raggiunto i complessivi € Pt_2
900,00 mensili, egli contribuirà nel mantenimento della minore versando € 300,00 mensili entro il giorno
10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Nel caso in cui l'aumento di reddito sopra previsto dovesse verificarsi dopo oltre un anno e mezzo dalla presente pattuizione, le parti saranno ritenute libere di rinegoziare l'importo del mantenimento, e ciò anche alla luce delle accresciute e/o diverse esigenze della minore.
2 6) Relativamente alle spese straordinarie, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e
3 gruppo estivo;
spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
7) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito nella misura del
100% dal Sig. Pt_2
8) Ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, si precisa che entrambi possiedono una vettura di proprietà esclusiva e che i conti correnti sono altrettanto di proprietà esclusiva, e non vengono previsti mutamenti di nessun genere in merito.
9) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
10) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per i figli minori.
11) I coniugi dichiarano di rinunciare alla audizione della figlia minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
12) Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Brescia (atto n. 119, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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